Facoltà di giurisprudenza - anno accademico 2007/2008
Cattedra di diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
Le presunzioni
Art. 2727 c.c. Nozione. — Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice (c. 2729) trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Presunzioni legali e presunzioni semplici
Cass. civ., sez. lav., 27/09/2003, n.14403. A norma dell'art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici o giudiziali) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Mentre il legislatore può, nella sua discrezionalità, trarre da un fatto ignoto la veridicità di un fatto ugualmente ignoto, il giudice non può ricorrere a tale sillogismo essendo, invece, tenuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2727 c.c., ad applicare la presunzione solo tra un fatto noto ed uno ignoto al fine di desumere dal primo la veridicità del secondo. Gius, 2004, 6, 838
Facoltà di giurisprudenza - anno accademico 2007/2008
Cattedra di diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
1) Presunzioni legali
Art. 2728. Prova contro le presunzioni legali. — Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Presunzioni assolute
Art. 232 c.c.(*). Presunzione di concepimento durante il matrimonio. — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio (c. 106 ss.) e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento (c. 117 ss.), dello scioglimento (c. 149) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (c. 151), o dalla omologazione di separazione consensuale (c. 158), ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente (c. 126).
Presunzioni relative
Art. 684 c.c. Distruzione del testamento olografo. — Il testamento olografo (c. 602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
Art. 1142 c.c. Presunzione di possesso intermedio. — Il possessore attuale che