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La fideiussione omnibus
Per si intende la garanzia prestata a favore del creditore (la banca) per tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore. Il problema che ruota intorno ad essa è quello della nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e della violazione dei principi di correttezza e buona fede da cui conseguirebbe la nullità o almeno l'annullabilità di tutti i patti. La giurisprudenza a riguardo si è espressa in modo abbastanza uniforme.
La Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso presentato da D. Migliaccio, il quale sosteneva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, perché questo non sarebbe determinabile a priori dal garante e che tale nullità discenderebbe in particolare dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale.
La Corte deve però respingere il ricorso, perché da quanto affermato dal ricorrente artt.
1175 e 1375 attengono alla fase non solo apparente doversi desumere che gli esecutiva e interpretativa, ma anche al contenuto. Ciò è falso. Le parti che giungono alla stipulazione di un contratto devono sicuramente comportarsi secondo i criteri di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale, sia nel corso dell'esecuzione del contratto, ma non si può avere a riguardo al contenuto. Le parti sono libere di regolare i propri interessi come meglio credono, attenendosi a quei principi, ma una volta che la loro volontà si sia correttamente formata, e sia stato stipulato il contratto, non possono successivamente asserire l'invalidità di quelle clausole che essi stessi hanno stabilito. E comunque alla violazione di quei doveri non consegue la nullità né l'annullabilità del contratto.
Quanto alla presunta nullità della fideiussione omnibus, per indeterminatezza dell'oggetto, la giurisprudenza ha specificato
che in realtà l'oggetto è determinabile per relationem. Tutte le operazioni di credito tra la banca e il suo debitore, le cui obbligazioni nascenti rappresentano l'oggetto della fideiussione, sono regolate rigidamente dalle norme in materia bancaria e creditizia e non affidate al mero arbitrio della banca e inoltre l'obbligazione accessoria della garanzia si determina di volta in volta in funzione della normale attività bancaria di concessione dei crediti. In tutto ciò il garante è comunque tutelato dal fatto, come già detto, che le operazioni non sono rimesse al mero arbitrio della banca. La funzione della fideiussione è quella di ammettere il terzo al credito senza che la banca di volta in volta debba chiedere l'autorizzazione al garante, ex art. 1956 c.c. È in concreto che si può valutare l'inefficacia o meno della garanzia, cioè in base al concreto atteggiarsi del rapporto che si può.stabilire se il rischio del garante sia ampliato arbitrariamente dal comportamento della banca. In questi casi tale comportamento sarà valutato a posteriori, verificando che la banca abbia assunto un comportamento conforme o meno a buona fede. La conformità ad essa del comportamento, deve sussistere nell'esecuzione del rapporto di garanzia. La buona fede si traduce nel dovere di lealtà e nell'obbligo di salvaguardia, rispettivamente attinenti alla formazione del contratto e all'interpretazione e nell'esecuzione. Nella fideiussione omnibus il principio che deve