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Diritto civile - Situazioni giuridiche esistenziali Pag. 1
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SITUAZIONI GIURIDICHE

SITUAZIONI ESISTENZIALI: la dottrina fa una distinzione fra:

Diritti patrimoniali: ne fanno parte i diritti suscettibili di valutazione economica, che sarebbero

disponibili (alienabili, trasmissibili, rinunziabili), prescrittibili (è l’istituto per cui per mancato

esercizio del diritto per un determinato periodo, si perde la possibilità di farlo valere; tutti tranne la

proprietà, che non si prescrive a meno che non entra in gioco l’istituto dell’usucapione);

Diritti non patrimoniali: si distinguono dai primi essenzialmente perché non possono essere

oggetto di valutazione economica; comprendono in primo luogo:

Diritti della personalità: sono una pluralità di situazioni giuridiche soggettive assolute aventi ad oggetto

aspetti essenziali della personalità umana; è dalla loro tutela che si può dedurre il grado di civiltà di un

ordinamento. Sono per caratteristica:

non patrimoniali: non sono valutabili economicamente;

 indisponibili: sono quindi

 inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimo non possono

o essere ceduti ad altri titolari;

intrasmissibili: non facendo parte del patrimonio del titolare, non possono essere trasmessi

o per atto giuridico inter vivos o mortis causa (testamento);

irrinunziabili.

o

Imprescrittibili: non si prescrivono per il mancato esercizio e possono essere fatti valere in

 qualsiasi momento; non possono neanche essere oggetto di usucapione;

Personalissimi: a differenza degli altri diritti, non si può qui scindere la titolarità di queste situazioni

 dal loro esercizio, in quanto il “bene” (di natura esistenziale) non è situato all’esterno rispetto al

titolare, bensì è un tutt’uno con esso;

originari o innati: si acquistano con la nascita e si perdono con l’evento morte.

Le fonti da cui si ricavano sono: la Costituzione, il codice civile (es. art 5-10), nel codice penale (dove

vengono puniti gli atti lesivi della vita o dell’integrità psico-fisica, nonché le altrui libertà), nelle leggi

complementari (es. sull’interruzione della gravidanza, trapianti, ecc.), a livello internazionale dalla

Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Convenzione europea dei

diritti dell’uomo (1950) e dal Trattato dell’Unione europea, il quale li pone come principi generali del

diritto comunitario.

La Costituzione pone all’apice del nostro ordinamento la persona umana e nonostante il fondamento

sia unitario, in quanto è unico il bene da proteggere (la persona), tutela le molteplici e indefinibili a

priori manifestazioni e aspirazioni volte allo svolgimento e sviluppo della propria personalità (si dicono

anche atipici). Dal momento che la riparazione del danno non può sempre ripristinare la perdita subita,

la tutela della persona è attuabile non soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via

preventiva, attraverso l’esistenza di obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare o

promuovere la personalità del titolare (es. il soccorso). Questi diritti si distinguono in:

Diritto alla vita e all’integrità psico-fisica: diritto non espressamente disciplinato dalla

 Costituzione, bensì dal codice civile (art. 5) e penale (art. 575). Il bene giuridico “vita” non è

inteso in senso biologico e naturalistico, bensì in senso normativo, come pretesa a una vita

libera e dignitosa (art. 36 della C.). Essendo un diritto assoluto ciò comporta due tipi di

obblighi: uno negativo, cioè di astenersi dall’impedire il godimento del diritto e in generale non

ledere il diritto alla vita e integrità psico-fisica, ma anche un positivo che è il dovere di

soccorso. Una legge storica è quella 194/78 sull’interruzione della gravidanza: si è constatato

che da una lato la tutela della vita umana comincia “dal suo inizio”, senza contare quindi il

concepito; dall’altro si è arrivati a favorire l’interesse alla salute della madre rispetto a un

possibile interesse alla vita del nascituro. Per questo nei 90 giorni dal concepimento per seri

problemi della donna si può interrompere la gravidanza, ma anche successivamente se ci

sono dei problemi psico-fisici della donna. Tale diritto è molto delicato e discusso perché va a

toccare le scelte dell’arbitrio di ognuno di noi; ci si chiede se il diritto dalla vita debba sempre

prevalere in un bilancio di interessi con scelte di coscienza: l’ordinamento, cioè la Costituzione

e le leggi speciali ad essa inspirate negano la liceità di un libero potere di autodeterminazione

del singolo (ci sono dei limiti dunque), tuttavia consente la lesione della propria integrazione

fisica a fini terapeutici o a favore di un'altra persona (es. trapianto), screditando così l’art. 5 del

codice civile che vieta atti di disposizione del proprio corpo che cagionino diminuzioni

permanenti dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon

costume. Ad oggi sono altresì consentiti trapianti terapeutici di parti del cadavere, la

conservazione e distribuzione del sangue umano, il cambio di sesso, ecc.

Diritto alla salute: trattato dalla Costituzione nell’art. 32 come norma precettiva (cioè

 immediatamente azionabile davanti all’autorità giudiziaria); la salute è intesa non come mero

diritto all’integrità psico-fisica, all’assenza di un morbo o patologia, ma in senso positivo, cioè

stato di equilibrio psico-fisico del soggetto che è perfettamente integrato nell’ambiente sociale,

culturale (dinamico nel tempo secondo le accezioni culturali) nel quale vive e volto a

realizzarne la dignità e la libertà. Ogni intervento cattivo od obbligatorio a tutela della salute

deve essere espressamente previsto dall’ordinamento e in nessun caso può violare i limiti

della persona umana.

Diritto all’eguaglianza e dignità dell’uomo: menzionata nell’art. 3 come qualità spettante

 all’uomo in quanto tale, indipendente dalla sua posizione sociale, economica o culturale, nel

36 quando si assicura al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua

famiglia una esistenza libera e dignitosa, nel 41 come limite allo svolgimento dell’iniziativa

economica privata, la quale non può arrecarvi danno e non solo. In caso invece di indegnità

morale, ci possono essere delle limitazioni del diritto di voto (48) o della capacità giuridica. A

tale valore si ispirano i diritti della legislazione ordinaria (precedente alla Costituzione) della

riservatezza, dell’onore, della reputazione e dell’immagine (si pensi al trattamento dignitoso del

malati, nell’interruzione della gravidanza, nello statuto dei lavoratori).

Diritto all’onore e alla reputazione: trovano previsione diretta sia nel codice civile che penale,

 basta pensare agli art. 10 sull’esposizione di immagini altrui e 20 sulle modificazioni di opere o

atti altrui, nel codice penale art. 5.9.4 e 5.9.5 sull’ingiuria e diffamazione. Previsioni indirette di

disciplina riguardano: la successione mortis causa (indegnità a succedere, in caso di calunnia

del de cuius) e per la donazione (revoca per ingiuria del beneficiario al donante). Gli strumenti

di tutela civilistici sono il risarcimento del danno, l’azione inibitoria e il risarcimento in forma

specifica ad es. tramite il diritto alla rettifica (quando la lesione sia attuata a mezzo stampa o

con l’impiego della comunicazione radiotelevisiva; altrimenti non si potrebbe).

Diritto all’identità e alla identificazione: mezzo fondamentale, immediato e sintetico per

 l’identificazione della persona è il nome, che comprende il prenome o nome individuale,

imposto dalla concorde tra i genitori e dichiarato all’ufficiale di stato civile (sono consentite

dall’ordinamento modifiche o aggiunte) e il cognome, che avviene invece ipso iure, cioè dalla

famiglia (nel rapporto di filiazione è quello del padre). L’art. 22 C. dice espressamente che il

nome è un diritto di cui il soggetto non potrà mai essere privato per motivi politici. Il codice

civile, dall’art. 6 a 9, si occupano invece non solo del nome, ma anche dello pseudonimo e il

soprannome quando hanno una valenza importante come il prenome. La tutela del diritto al

nome è prevista con due azioni importanti: il reclamo, da esercitare nel momento in cui un

terzo impedisce di utilizzare il proprio nome o che questo esercita al posto del titolare (si ridà

legittima all’uso al titolare); usurpazione, utilizzo indebito e pregiudizievole (in termini

patrimoniali e non) del nome e cognome da parte di un terzo; questi strumenti possono essere

utilizzati anche da soggetti terzi nel momento in cui sono portatori di interessi di natura

familiare. Davanti alla lesione, vale il diritto alla rettifica come rimedio, nonché azioni di

risarcimento per il danno subito.

Nello stesso ambito ha importanza il diritto all’identità sessuale, da cui derivano due aspetti: in

caso di mutamento di sesso è prevista la autorizzazione da parte dell’ordinamento e del

tribunale, nel rispetto di alcuni limiti, per l’adeguamento dei caratteri sessuali tramite intervento

chirurgico, nonché la rettifica dei dati anagrafici.

Diritto all’immagine: secondo il codice civile e la legislazione speciale, l’utilizzazione

 dell’immagine altrui è consentita se vi è l’assenso della persona ritratta e/o in generale la

divulgazione e la messa in commercio dell’immagine non rechino pregiudizio alla reputazione

o al decoro della stessa (o anche dei suoi familiari). Il consenso non è richiesto se l’utilizzo è

giustificato dalla notorietà della persona ritratta, dalla carica pubblica ricoperta, da finalità di

giustizia o di polizia o se la riproduzione è connessa a eventi pubblici o svoltisi in pubblico. La

cessazione dell’abuso spetta all’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato (ma anche dei

familiari). A riguardo o all’abuso del diritto all’immagine, si va principalmente ad interessare il

diritto alla riservatezza e/o all’identità personale, ecc.

Diritto alla riservatezza: è l’esigenza di tutelare la propria vita privata dalla altrui ingerenza; non

 è espressamente disciplinata dall’ordinamento, per questo molto discusso nel contenuto (ad

es. limite fisico nelle mura domestiche o al di fuori; tutela per la sola divulgazione di notizie

riservate o nell’intrusione nella propria vita privata) tuttavia lo riscontriamo in diversi fonti co

Dettagli
A.A. 2013-2014
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.