Situazioni giuridiche e situazioni esistenziali
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali includono quei diritti suscettibili di valutazione economica, che sono disponibili (alienabili, trasmissibili, rinunziabili) e prescrittibili. Prescrizione è l'istituto per cui, per mancato esercizio del diritto per un determinato periodo, si perde la possibilità di farlo valere; tutti i diritti tranne la proprietà, che non si prescrive a meno che non entri in gioco l'istituto dell'usucapione.
Diritti non patrimoniali
I diritti non patrimoniali si distinguono dai diritti patrimoniali essenzialmente perché non possono essere oggetto di valutazione economica. Comprendono in primo luogo i diritti della personalità, che sono una pluralità di situazioni giuridiche soggettive assolute aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. È dalla loro tutela che si può dedurre il grado di civiltà di un ordinamento.
Caratteristiche dei diritti della personalità:
- Non patrimoniali: non sono valutabili economicamente.
- Indisponibili: sono quindi inalienabili, non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri titolari.
- Intrasmissibili: non facendo parte del patrimonio del titolare, non possono essere trasmessi per atto giuridico inter vivos o mortis causa (testamento).
- Irrinunziabili.
- Imprescrittibili: non si prescrivono per il mancato esercizio e possono essere fatti valere in qualsiasi momento; non possono neanche essere oggetto di usucapione.
- Personalissimi: a differenza degli altri diritti, non si può qui scindere la titolarità di queste situazioni dal loro esercizio, in quanto il "bene" (di natura esistenziale) non è situato all'esterno rispetto al titolare, bensì è un tutt'uno con esso.
- Originari o innati: si acquistano con la nascita e si perdono con l'evento morte.
Fonti dei diritti della personalità
Le fonti da cui si ricavano questi diritti sono: la Costituzione, il codice civile (es. art 5-10), il codice penale (dove vengono puniti gli atti lesivi della vita o dell'integrità psico-fisica, nonché le altrui libertà), le leggi complementari (es. sull'interruzione della gravidanza, trapianti, ecc.), a livello internazionale dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950) e il Trattato dell'Unione europea, che li pone come principi generali del diritto comunitario.
Tutela della persona
La Costituzione pone all'apice del nostro ordinamento la persona umana e, nonostante il fondamento sia unitario (in quanto è unico il bene da proteggere, la persona), tutela le molteplici e indefinibili a priori manifestazioni e aspirazioni volte allo svolgimento e sviluppo della propria personalità (si dicono anche atipici). Dal momento che la riparazione del danno non può sempre ripristinare la perdita subita, la tutela della persona è attuabile non soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via preventiva, attraverso l'esistenza di obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare o promuovere la personalità del titolare (es. il soccorso).
Diritto alla vita e all'integrità psico-fisica
Il diritto alla vita e all'integrità psico-fisica non è espressamente disciplinato dalla Costituzione, bensì dal codice civile (art. 5) e penale (art. 575). Il bene giuridico "vita" non è inteso in senso biologico e naturalistico, bensì in senso normativo, come pretesa a una vita libera e dignitosa (art. 36 della C.). Essendo un diritto assoluto, ciò comporta due tipi di obblighi: uno negativo, cioè di astenersi dall'impedire il godimento del diritto e in generale non ledere il diritto alla vita e integrità psico-fisica, ma anche un positivo che è il dovere di soccorso.
Una legge storica è quella 194/78 sull'interruzione della gravidanza: si è constatato che da un lato la tutela della vita umana comincia "dal suo inizio", senza contare quindi il concepito; dall'altro si è arrivati a favorire l'interesse alla salute della madre rispetto a un possibile interesse alla vita del nascituro. Per questo nei 90 giorni dal concepimento, per seri problemi della donna, si può interrompere la gravidanza, ma anche successivamente se ci sono dei problemi psico-fisici della donna.
Tale diritto è molto delicato e discusso perché va a toccare le scelte dell'arbitrio di ognuno di noi; ci si chiede se il diritto alla vita debba sempre prevalere in un bilancio di interessi con scelte di coscienza. L'ordinamento, cioè la Costituzione e le leggi speciali ad essa ispirate, negano la liceità di un libero potere di autodeterminazione del singolo (ci sono dei limiti dunque), tuttavia consente la les...
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