DIRITTO CIVILE II: LE PERSONE FISICHE 25/02/2019
Capacità attitudine a…, idoneità a…; le capacità che rilevano nel diritto privato
sono:
1. GIURIDICA capacità statica (legale, attribuita dal diritto secondo
meccanismi automatici) attitudine ad essere titolari di posizioni giuridiche
soggettive quando un soggetto ha questa capacità è soggetto di diritti
propri (posizioni giuridiche soggettive attive e passive poteri, diritti
potestativi, oneri, obblighi, obbligazioni, doveri) centro di imputazione di
relazioni giuridiche perché c’è una relazione del soggetto con altri; si acquista
alla nascita e si perde alla morte, non si può mai perdere. Non si può non
essere persone perché non si può non avere capacità giuridica (in tempi non
lontani esistevano oggetti di diritto, persone che non erano soggetti di diritto
schiavitù).
2. DI AGIRE capacità legale (attribuita dal diritto secondo meccanismi
automatici) si acquista ai 18 anni e si perde con la morte; è una struttura
sovra-giuridica non esistente in natura ma una creazione del diritto (come la
capacità giuridica) per permettere al soggetto di compiere atti giuridici; serve
per permettere a ciascuno di essere autonomo nel disciplinare, nel gestire,
la propria sfera giuridica; può essere ridotta e persa durante la vita: in alcuni
casi per motivi sanzionatori (es: contrazione della capacità di agire derivante
dal fallimento), in altri per interesse del diretto interessato della limitazione
della capacità di agire (intervento protettivo, paternalista del legislatore
(limitata o perduta capacità di intendere e di volere). Si suppone che a 18
anni si sia idonei a compiere determinati atti, non si può prevedere il caso
singolo: il legislatore detta una regola generale (presunzione).
N.B. atto giuridico manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici
che può compiere un soggetto capace di agire.
3. INTENDERE E VOLERE NATURALE NON è creazione del diritto, ma è un
dato di natura, non creato, ma scoperto al diritto la persona che ha
capacità di intendere e di volere è in grado di comprendere quali saranno le
conseguenze di ciò che sta facendo, quali saranno gli effetti che si
ripercuoteranno nella sua sfera giuridica, e quindi si può dire che la sua scelta
sia voluta. Non è norma definitoria. Quando un soggetto è totalmente privo
della capacità di intendere e di volere può essere interdetto (art. 414 c.c.), se
è parzialmente privo della capacità naturale e di agire può essere inabilitato
(art. 415 c.c.), e poi vi è l’ipotesi dell’amministrazione di sostegno (art. 404
c.c.).
N.B. Un soggetto potrebbe essere capace di intendere e di volere, ma avere meno di
18 anni non avrebbe capacità di agire sfasamento tra capacità di intendere e
di volere e capacità di agire:
-un minorenne commette un fatto illecito (art. 2043 c.c.) diverso dal caso di un
bambino che giocando fa cadere in testa un vaso ad un passante art. 2048 c.c.;
-un minore stipula un contratto minore che riceva dal genitore o da altri la
procura ad agire il codice dice che i contratti stipulati da minore non sono validi,
ma nella realtà sono validi tranne alcuni.
Un soggetto potrebbe avere la capacità di agire (raggiunti i 18 anni) ma si viene a
trovare in condizione di privata capacità di intendere e di volere stato di
es:
ubriachezza, malattia di mente.
La progressiva immissione nell’ordinamento di norme giuridiche che guardano al
soggetto capace e incapace, ma facendo sentire che la capacità che ha in testa il
legislatore è diversa da quella maneggiata dai civilisti nell’ultimo secolo e mezzo
non si possono tracciare linee nitide di divisione tra capaci ed incapaci (in ambito di
trattamenti sanitari i legali del minore sono i genitori ma, a mano a mano che il
minore diventa un pre-adolescente o adolescente, viene sempre meno la rilevanza
del volere del genitore; un soggetto affetto da malattia degenerativa in ambito
sanitario non è completamente privo della capacità di comprendere, però spesso
sono i parenti a decidere cosa sia meglio per lui) si interviene con uno strumento
modellato sullo stampo del contratto (minori coinvolti in una procedura
amministrativa o giudiziaria che hanno diritto ad essere ascoltati) capacità di
discernimento (Convenzione di New York) diversa dalla capacità di intendere e
di volere. CAPACITA’ GIURIDICA
E’ quella che non si può mai perdere o limitare in alcun modo (art. 22 Cost:
“nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici ” dubbio:
allora per altri motivi potrebbe essere limitata? L’articolo è una norma di principio,
che non può essere interpretata con gli stessi criteri di interpretazione utilizzati per
le altre norme la norma rafforza un principio, dando per scontato che PER
NESSUN MOTIVO possa essere limitata la capacità giuridica, rafforzando il concetto
per cui nessuno può vedersi limitata la propria capacità giuridica, in particolare, per
motivi politici (norma dettata in un’epoca successiva al fascismo)).
La nascita e la morte sono dei procedimenti, non processi istantanei si deve
identificare un momento preciso a livello giuridico (respirazione polmonare
autonoma al di fuori dell’utero materrno = persona), anche in caso di morte
effimera (morte dopo pochi secondi) il bimbo potrebbe aver ereditato, non
avrebbe potuto farlo se fosse nato morto. La morte invece è data dall’arresto
dell’attività respiratoria, cerebrale e circolatoria tripode di Bishop servono
segni tanatologici visibili cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Tra la nascita e la morte si svolge tutto il diritto il primo appartiene alla natura, la
seconda alla religione, ma ci si interroga anche su questioni attinenti al pre-vita e al
post-mortem.
PRE-VITA possibilità di risarcire i danni patiti dal soggetto nell’utero materno,
quindi non ancora nato. Due casi:
1. bambino nell’utero, pirata della strada gli uccide il padre la moglie ha
diritto al risarcimento del danno (la compagna anche, se prova un
rapporto stabile con il defunto), il bambino riceve un pregiudizio e dunque
anch’egli ha diritto al risarcimento. Il problema non è stato dirimente per
la giurisprudenza ai fini del risarcimento del danno ex art. 2043 contra
(presuppone che ci sia un fatto, un danno ingiusto (avversativo:
ius; quantificabile economicamente) e un nesso causale immediato e
diretto (non istantaneo, deve solo passare poco tempo tra il fatto e il
danno) + imputabilità con dolo o colpa);
2. giurisprudenza tormentata wrongful life bambino concepito che
presenta dei vizi genetici che dipendono da un’alterazione cromosomica
non dovuta ad attori esterni, ma che è un problema genetico la madre
del bambino si sottopone ad accertamenti diagnostici durante la
gravidanza e il medico che avrebbe dovuto diagnosticare la malattia non
la diagnostica. Che cosa succede? Si può muovere al medico un
rimprovero per negligenza e mala interpretazione dei dati a sua
disposizione + gli si può rimproverare che avrebbe dovuto richiedere altri
ulteriori accertamenti.
N.B. responsabilità contrattuale tra soggetti vincolati da rapporto giuridico da cui
sorgono obbligazioni) vs responsabilità extracontrattuale (nasce tra soggetti non
vincolati da rapporto giuridico).
Sentenze della Corte di Cassazione:
1. n.4688, del 29 luglio del 2004.
Caso una bambina nasce con una grave forma di talassemia: rispetto a tale
infermità non esiste attualmente cura se non palliativi. I genitori chiedono un
ingente risarcimento sia per il danno nei loro confronti, in quanto non sono stati
posti nella condizione da poter scegliere e per aver, la madre, e di riflesso il
marito, subito un forte stress; chiedono inoltre un risarcimento del danno per la
bambina che sarà costretta a vivere una vita piena di dolore (“wrongful life”). I
giudici di merito respingono la seconda richiesta, ma accolgono la prima: il
danno morale e patrimoniale ai genitori viene risarcito. I genitori si rivolgono
quindi alla Cassazione in merito all’accoglimento della seconda richiesta relativa
alla bambina nata. Che tipo di responsabilità è? Responsabilità ex art. 2018 c.c.
(extra-contrattuale) o ex art.2043 c.c. (contrattuale)? La Cassazione dice che è
responsabilità ex art. 2043 c.c.
Le maggiori differenza tra le diverse responsabilità, oltre ai termini di
prescrizione (ordinaria, quindi quinquennale per quella contrattuale), sono
l’onere e le modalità probatorie delle diverse responsabilità, che sono più
pesante, in astratto, ex 2043. I termini di prescrizione sono anch’essi diversi:
contrattuale da 2043 cc.
La Cassazione evoca l’ipotetico scenario che tra gestante e ginecologo ci sia un
obbligo di protezione del secondo nei confronti della prima, che darebbe origine
a responsabilità extra contrattuale ex art. 2018 c.c., ma alla fine del
ragionamento lo esclude, entrano di conseguenza nella dinamica dell’art.2043
c.c., che può essere applicato se esistono i 4 presupposti richiesti. Sulla scorta di
questo ragionamento, la Cassazione si chiede di quale tipo di danno “ingiusto” si
tratti, concludendo che non esista il “diritto a non nascere se non sani”, e quindi
non sussiste un danno tipizzato e riconosciuto dall’ordinamento (riconoscerlo
vorrebbe dire ammettere l’eugenetica).
Inoltre solo il feto avrebbe il diritto di decidere di non nascere se non sano, ma
dato che non è ancora nato non ha diritti: la Cassazione intravede un vizio logico
nell’istanza risarcitoria dei genitori se si ammette che esista il diritto a non
nascere se non sani, questo diritto può essere esercitato solo da una persona
nata, e una volta nata (con la prima respirazione autonoma al di fuori dell’utero
materno) ormai non può più far valere questo diritto perché viene meno la
condizione di soddisfacimento del diritto.
Un secondo argomento della Cassazione è valoriale: ammettere il diritto a non
far nascere se non sani vorrebbe dire ammettere l’eugenetica.
Oltre alla mancanza di un danno, la Cassazione dice anche che manca un nesso
di causalità diretto e immediato della condotta omissiva del medico con il danno,
in quanto la malformazione è causata da una questione genetica e non
dall’azione del medico. 26/02/2019
Art. 22 Cost. “la capacità giuridica non può essere persa per motivi politici”, ma
può essere anticipata ad un momento anteriore alla nascita: una giurisprudenza ha
iniziato ad occuparsi di una serie di casi in cui il feto nasce non sano a causa di
danno provocatogli da altri disciplina risarcitoria da fatto illecito per danno
doloso o colposo (caso del padre del feto che muore a causa di un incidente
stradale; caso del medico che crea un danno).
Dal diritto a nascere sani non si ricava l’espediente negativo per cui esiste un diritto
a non nascere non sani Cassazione: casi di wrongful life non c’è un nesso
causale diretto tra il danno e l’azione del medico che non ha avvisato i genitori della
possibile malformazione del nascituro + quando c’è il diritto manca il soggetto e
quando c’è il soggetto non c’è più il diritto diritto adespota (caso di Cassazione
del 29 Luglio 2004).
Cassazione 2 Ottobre 2012, sentenza n.1664 caso di una bambina nata con
sindrome di Down sentenza lunga anche nella parte di merito, dove entra molto
nel dettaglio alterazione cromosomica non per intento del medico, a cui invece si
imputa di non aver eseguito l’amniocentesi, che sarebbe dovuta essere eseguita dal
medico visti alcuni fattori del caso concreto (che potrebbe comportare un rischio di
azione abortiva operazione che non viene fatta di default) richiamando la
giurisprudenza del caso Perruche francese la Cassazione ritiene che, alla luce
degli art. 2 (diritti fondamentali dell’individuo), 3, 29, 30 (tutela filiazione dentro e
fuori del matrimonio) e 32 (salute) Cost., il problema non è il danno della
malformazione provocata dal medico (anche perché il medico, in quel caso, non ha
causato il danno), ma il disagio dato dalla vita handicappata l’unico intervento
consentito al diritto è l’alleviazione del dolore con il risarcimento del danno in
denaro, così da consentire alla bambina di vivere una vita meno disagiata.
Il nesso causale, non avendo causato il medico la malattia, si basa su una sequenza
data dagli antecedenti che hanno portato alla sofferenza della bambina:
“alterazione cromosomica concepimento mancato accertamento clinico
mancata comunicazione medica mancato aborto nascita”: attraverso un
processo di eliminazione mentale si escludono tutti i precedenti che non possono
essere ricollegati al danno trovando la causa prossima che ha portato a quest’ultimo
la legge consente l’aborto, ma non obbliga ad esso (si sconfinerebbe altrimenti
nell’eugenetica): nessuno garantisce che la madre, pur conoscendo la malattia della
figlia, avrebbe abortito la Cassazione, attraverso una presunzione semplice, non
calibrando il caso particolare e quello concreto, ritiene che l’aborto sarebbe stato
comunque praticato la causa prossima del caso è il mancato aborto.
Cassazione Sezione Unite 2015, sentenza n.25267 bambino nato con
sindrome di Down non sussiste un nesso eziologico (smentita della sentenza del
2012) tra la condotta omissiva del medico e le sofferenze che il bambino patirà
durante la sua vita nuovi fondamenti tratti da una sentenza che la Cassazione in
questo caso fa sua: caso Englaro non esiste il danno perché il danno
risulterebbe legato al fatto in sé di vivere, e l’assenza di danno risiederebbe nella
morte il bene sacrificato sarebbe la nascita per via di una interruzione di
gravidanza, ma la non vita non è vita: il danno consiste in una lesione di un diritto,
ma nel caso specifico il diritto sarebbe il diritto a non nascere: ciò è contraddittorio
perché da un punto di vista della comparazione dei valori in gioco sacrifica il bene
della vita, che non può essere sacrificato neppure se è in gioco un aspetto
antropologico e di equità nella sentenza si coglie, pur sconfessando quest’ultima
l’orientamento di quella del 2012 (che si faceva carico, in un sistema come quello di
oggi di risorse limitate, di far capire come la nascita di un bambino handicappato
porti la sua famiglia a vedere la sua vita completamente stravolta, essendo appunto
il nostro un sistema di welfare pubblico carente, motivo per cui la mancanza di fondi
ratio:
per sostenere queste famiglie, ricade inevitabilmente sulle stesse), la stessa
è incentrata sulla mancanza di risorse dei welfare pubblico necessarie per sostenere
le famiglie di bambini handicappati non è razionale far ricadere questo peso su
un singolo individuo (il medico) perché dovrà essere l’assicurazione della struttura
in cui il medico opera a provvedere al risarcimento per la condotta omissiva di
quest’ultimo.
Due leggi:
1. n. 194 del 1978 legge sull’interruzione volontaria di gravidanza
non menziona mai la parola “aborto”: approccio lessicale che caratterizza
iter
molte leggi che hanno avuto un travagliato a causa del fatto che incidono
su argomenti di coscienza comune. Inizia con l’art.1 che afferma principi che
in qualche misura sembrano smentiti dalla legge stessa. Necessità di
bilanciare i diritti, anche quelli di rango assoluto: diritto alla vita del feto e
diritto alla salute della madre disciplina scandita in maniera diversa a
seconda di un fattore cronologico (90esimo giorno=spartiacque: prima dei 90
si può praticare l’interruzione di gravidanza se la donna accusi circostanze
per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in
relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di
anomalie o malformazioni del concepito; dopo il 90esimo giorno si può
praticare l’aborto solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave
pericolo per la vita della donna oppure quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna si vuole evitare operazione eugenetiche) anche quando
l’accesso all’interruzione è più largo non si è mai davanti ad un aborto
totalmente libero: la Corte Costituzionale nella sentenza n.35 del 1997 ha
dichiarato inammissibile la richiesta referendaria circa la legge in esame, dal
momento che la proposta referendaria andava ad eliminare quelle parti della
legge che bilanciano i due interessi in gioco a favore unicamente della
ad nutum,
volontà della madre, introducendo quindi la possibilità di un aborto
mentre nel nostro ordinamento esiste un diritto del concepito alla vita
innestato nell’apparato della Costituzione che non pu&ograv
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