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I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Sedimentazione di una categoria che è andata a svilupparsi nel corso del tempo - famiglia di diritti. Sono detti anche diritti personali, personalissimi, diritti fondamentali. C'è una lista esemplificativa:
- diritto alla vita;
- diritto all'integrità fisica;
- diritto all'immagine;
- diritto al nome;
- diritto all'identità personale;
- diritto all'onore e al decoro;
- diritto alla riservatezza;
- diritto alle scelte informate in ambito sanitario;
- diritto alla conoscenza della propria origine biologica;
- diritto alla procreazione medicalmente assistita;
- diritto a morire con dignità;
- diritto ad ereditare un patrimonio genetico non modificato.
Diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica e il diritto all'immagine sono considerati il nucleo duro dei diritti personalissimi, perché presuppongono una base organica nel corpo del soggetto, sono veramente fisici; diritto
al nome, diritto all'identità personale, diritto all'onore e al decoro e diritto alla riservatezza (arrivato più tardi) sono i diritti riconosciuti dal codice civile; gli ultimi diritti sono quelli di seconda generazione, riconosciuti a seguito del progresso scientifico degli anni '60/'70 → vanno oltre le previsioni del codice civile.
Monisti contro pluralisti distinzione che nasce negli anni '50 per i secondi → esistono tanti, singoli, tipici diritti della personalità quante sono le manifestazioni della personalità umana riconosciute e tutelate dall'ordinamento giuridico vigente; per i primi esiste un solo diritto della personalità, a cui è riconducibile ogni aspetto della personalità che appaia meritevole di protezione in base alle sensibilità e alle esigenze di un dato momento storico.
contra iusArt. 2043 c.c. danno ingiusto: lesione di un diritto nella prospettiva degli anni
’50 lo era un diritto soggettivo assoluto (ci vorrà il casoSuperga per riconoscerlo e il caso Meroni per superarlo). Esistono dei danni giustiche nessuno risarcisce perché non c’è lesione di diritto; per i danni ingiusti nelcodice non si parla di diritto soggettivo “assoluto” l’assolutezza è comunque unconcetto implicito perché un diritto soggettivo relativo ha già i suoi meccanismi direazione interni al suo sistema (es: diritto di credito ex. art. 1218 c.c.:risarcimento del danno al creditore; diritti di famiglia coniuge che non adempie aldovere di fedeltà chiede la separazione per colpa;).Piano piano crolla il muro del diritto soggettivo assoluto, allargando continuamentela protezione dell’ordinamento. Fin dall’inizio fu comunque chiaro che i dirittipersonalissimi sono assoluti ricompresi nell’alveo dell’art. 2043.Problema: molto spesso la lesione di un diritto dellapersonalità non è risarcibile patrimonialmente il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale di regola non deve essere risarcito.
La norma 2059 c.c. ha un'enorme finalità il legislatore voleva porre un argine alla risarcibilità per evitare che si scatenasse una richiesta di risarcimento del danno "Ogni reato obbliga alle restituzioni, non controllabile in origine si prevedeva che: a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui." (art. 185 c.p.).
Per tutti gli aspetti della personalità, mancando la tutela penalistica, veniva a mancare anche la tutela civilistica la tutela penalistica prevedeva (e prevede) il reato di ingiuria e diffamazione, ma ci potevano essere dei casi in cui
La lesione che il soggetto pativa non era tale da raggiungere la soglia del reato, nonostante il discredito sociale potesse essere alto non si configurava un risarcimento ex art. 2059 c.c.
Per risolvere la questione si sono tracciate due strade:
- la giurisprudenza, piuttosto consapevole del fatto che la barriera ex art. 2059 c.c. creata dal legislatore per evitare una pandemia di azioni di risarcimento del danno fosse applicata anche ai diritti della personalità (che nel mentre stavano acquistando più importanza rispetto al passato) stesse creando una tutela molto bassa, ha iniziato ad elaborare un orientamento creativo, trasformando il danno non patrimoniale in patrimoniale. La prima forma di metamorfosi è il danno patrimoniale riflesso da perdita di stima: ci sono dei casi in cui è leso un diritto della personalità, senza che si arrivi all'integrazione del reato, nonostante il soggetto avrà, di seguito alla lesione, meno chance di trovare lavoro.
di avanzamento di carriera, sul piano affettivo la giurisprudenza configura così un risarcimento da danno patrimoniale. Esiste poi il criterio del prezzo del consenso il danno deriva dal fatto che il soggetto non ha dato un consenso ad utilizzare un suo diritto, ma che se l'avesse fatto ci avrebbe guadagnato (es: diritto all'immagine).
2. interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. il potenziale disallineamento deriva dal fatto che la costituzione valorizza totalmente la persona, al contrario del codice civile, che ha un'impostazione prettamente patrimoniale. I diritti fondamentali sono riconosciuti dall'art. 2 Cost. (il più alto nella gerarchia delle fonti) un diritto fondamentale, una volta che sia stato leso, deve essere risarcito pienamente nei casi previsti dalla legge l'art. 2 Cost. E' un caso previsto dalla legge (estensione del dettato dell'art. 2059 c.c.) caso previsto appunto dall'art.
2 Cost. - Il monista, per definizione, favorevole al risarcimento del danno assume un approccio di manica larga nei confronti del risarcimento: quando si è di fronte ad un giudice e si presenta la lesione di qualche aspetto della personalità questa deve essere risarcita si guarda ad un unico diritto, che ha al suo interno molte iussfaccettature; il pluralista è più conservatore è solo ciò che si trova sancito in una norma scatta il risarcimento ex art. 2043 c.c. solo in caso di lesione di un diritto sancito in una norma (tipicità). La Cassazione oggi si dichiara monista, perché esegue essa stessa un'opera di interpretazione estensiva dei diritti.
I diritti della personalità (a differenza dei diritti reali, che sono di matrice romanista) relativamente sono giovani oggetto di discussione di filosofi tedeschi sul finire dell'800: quando il tema arriva in Italia si cerca di collocare questi diritti.
all'interno degli schemi già conosciuti, in particolare si guarda al diritto di proprietà bene di cui si ha la facoltà di disporre in modo esclusivo (concezione dominicale della proprietà il bene è nella piena disponibilità del proprietario). Nel 1916 la prima guerra mondiale infuria i feriti vengono in massa amputati: si parla del diritto sulle parti del corpo come di un diritto di natura speciale rispetto a quelli il cui contenuto è godere e disporre del proprio bene salvo i limiti imposti dalla legge non si parla più di "diritto di proprietà" relativamente a questo diritto. Alcune delle riflessioni che sono state fatte sul diritto della personalità sono tratte "l'individuo acquista la proprietà delle parti proprio dalle parti staccate dal corpo staccate del suo corpo: cioè il diritto personale a difesa del proprio essere si converte in diritto patrimoniale, in.dominio “.Oggi il profilo delle parti staccate del corpo sta tornando all’attenzione rispetto aquelle parti staccate che non perdono vita, che sono suscettibili di perpetuarsi vive(es: staminali, pelle per un trapianto, ecc.) le parti vengono spesso–riattaccate/donate/cedute ad un altro: si può pensare che un soggetto abbia laproprietà di quella parte che è diventata parte di un altro? Il diritto di proprietàrisulta inadatto a disciplinare queste fattispecie.
Caratteri della proprietà:
- diritto di natura privata (agli esordi pubblicistica) il proprietario ha–poteri pieni ed assoluti nell’800 e lo stato è garantito nella sua sovranità invirtù della concessione di terre ai proprietari terrieri;
- diritto assoluto;
- diritto immediato;
- diritto unitario? E’ LA proprietà o LE proprietà? Il codice civile parla diun’unica proprietà, poi però la configura in varie maniere;
è imprescrittibile l’azione di rivendicazione si può esercitare in ogni tempo (art. 948 c.c.); sono prescrittibili solo i diritti reali minori;
6. diritto sulle cose;
7. diritto che conferisce facoltà di godimento e disposizione (diritto disponibile) valore d’uso e di scambio (diritto patrimoniale);
Caratteri della personalità giudice di pace di Venezia: “l’onore è un diritto della personalità, quindi è un diritto essenziale, assoluto, personale, non patrimoniale, inalienabile, intrasmissibile, imprescrittibile, originario, innato: avendol’onore questi caratteri, il legislatore che, con una legge di semplificazione del sistema penale, ha abrogato il reato di ingiuria (art. 564 c.p.), ha creato una disciplina incostituzionale, perchè abrogandolo ha determinato la fuoriuscita del decoro e dell’onore dalla tutela dei diritti fondamentali, che si oppongono invece anche a ciò che dice la legge.
Inoltre è stato abrogato il reato di ingiuria, ma non quello di diffamazione: violazione art. 3 Cost. perché irrazionale disparità di trattamento tra l'ingiurioso e l'infame." La Corte Costituzionale si chiede cosa succederebbe se essa accogliesse questa eccezione di incostituzionalità, abrogando la legge: farebbe riemergere il reato di diffamazione, un intervento che dilaterebbe il sistema penale, cosa che può essere fatta solo dal legislatore, secondo quanto sancito nell'art. 25, comma 2 Cost. Il problema da cui si era partiti era che se non c'è il reato non esiste il risarcimento del danno la Corte ritiene che il binomio stretto tra gli art. 2059 c.c. e 189 c.p. sia.