Diritto civile II
Parte Grondona
Le funzioni della responsabilità civile o extracontrattuale
La prima domanda che ci si pone è: a che cosa serve questo istituto? Con quale scopo il legislatore ha dato una disciplina organica della materia?
A partire dal 2016 ha avuto un’innovazione: Cassazione con ordinanza del 2016 e nel 2017 la Cass. a S.U. → la corte si è pronunciata in termini rinnovati sulla funzione della responsabilità extracontrattuale. Salvi ha una linea abbastanza critica: preferisce che la RE venga letta in conformità con modello novecentesco rispetto al quale la Cass. ha apportato una novità che ha sollevato un dibattito.
Le funzioni classiche della responsabilità extracontrattuale
Le funzioni classiche della RE dall’800 in poi sono tre:
- Funzione sanzionatoria o punitiva: se parliamo di fatti illeciti, di RE che scatta in conseguenza di una condotta che abbia violato il principio del neminem ledere. È ovvio che la primaria funzione è quella di sanzionare il soggetto che ha compiuto il fatto illecito. C’era coincidenza perfetta tra illiceità del fatto (obbligo risarcitorio) e sanzione in capo ai soggetti che avessero tenuto una condotta illecita (tenuta con colpa o dolo). → Condotta sanzionata perché il danneggiante ha tenuto un comportamento non conforme all’ordinamento, per colpa o dolo.
- Funzione compensativa o compensatoria o risarcitoria o indennizzatrice (molto ampio): se il fatto illecito c’è quando soggetto con colpa o dolo cagiona un danno è evidente che il soggetto danneggiato potrà permettere che il danneggiante risarcisca il danno → il rimedio risarcitorio si dava per scontato che si utilizzasse per risarcire danni patrimoniali → risarcimento in forma specifica: ripristino delle condizioni precedenti.
- Funzione deterrente o dissuasiva: funzione più moderna; nel momento in cui l’ordinamento giuridico disciplina un istituto come RE, tutti i consociati sanno che nel momento in cui danno vita ad un fatto illecito sono obbligati a risarcire il danno medesimo → modo per dire ai consociati che se non tengono comportamento conforme al diritto scatta il risarcimento.
Evoluzione delle funzioni della responsabilità
Cosa è accaduto successivamente? La funzione sanzionatoria è stata successivamente allontanata dal diritto civile e indirizzata all’ambito penalistico. Se l’ordinamento vuole sanzionare comportamenti giuridici si rivolge al diritto penale → Il diritto penale si attiva davanti a condotte di una certa gravità e rilevanza sociale.
Progressivamente, e fino a esplodere nella seconda metà del ’900, la funzione sanzionatoria doveva essere ristretta perché sono avvenute sempre più fattispecie di danno rispetto ai quali era in molti casi impossibile individuare la responsabilità colposa o dolosa di un soggetto. Nel momento in cui le attività industriali sono diffuse e fonte di danni non imputabili ad un soggetto specifico, nasce il problema: come si fa in questi casi a parlare di funzione sanzionatoria? A chi si rivolge l’ordinamento?
Di fronte al danno x, rimane che il danno esiste e deve essere risarcito, ciò che è incerto è a chi possa essere attribuita questa responsabilità → il primario interesse del legislatore è assicurare il ristoro dei danni cagionati → la funzione sanzionatrice sta sempre più sullo sfondo.
Diritto della RE verso fine ‘800 passa dall’attenzione al danneggiante al danneggiato → Danneggiante da sanzionare a danneggiato da risarcire. Rapporto tra le due funzioni ha avuto una soluzione nella seconda metà del ‘900. Esito per cui la funzione sanzionatoria è stata ridotta a zero e invece in primissimo piano è esplosa la funzione riparatoria non tanto rispetto alla condotta del singolo, ma soprattutto rispetto ai quei danni cagionati dalla costante espansione delle attività imprenditoriali, le quali da un lato sono attività lecite (comportano un vantaggio economico) ma dall’altro sotto attività intrinsecamente pericolose.
Per questo nel ‘900 l’ordinamento ammette queste attività pericolose, ma nel momento in cui producono un danno patrimonialmente rilevante sono chiamate a rispondere. Si apre la strada della funzione risarcitoria, in parallelo si apre la strada delle modalità con cui il soggetto responsabile (chiamato a risarcire il danno anche se può non essere lui il soggetto materialmente responsabile) si possa assicurare strumento assicurativo assicura una traslazione di costi: se viene chiamato a rispondere, il soggetto che risarcisce sarà la compagnia assicuratrice con cui l’imprenditore ha stipulato un contratto di assicurazione.
Tra i criteri di imputazione della responsabilità (colpa e dolo) si è aggiunto il criterio di imputazione oggettiva o senza colpa perché obiettivo primario dell’ordinamento è assicurare il ristoro del danneggiato. Pensando al soggetto danneggiante è soggetto responsabile perché sarà obbligato a risarcire il danno e nei suoi confronti scatta l’obbligazione risarcitoria, ma il soggetto responsabile materialmente può essere diverso → mette in ombra l’elemento dell’illiceità in senso stretto (= condotta contra ius), la condotta sta sullo sfondo e si guarda l’effetto della condotta (il danno) ci si concentra sul soggetto responsabile e non sul responsabile materiale della condotta (salvo una seconda traslazione sul soggetto assicuratore) → la funzione sanzionatoria si è pressoché estinta, rilevante in ambito penalistico, ma non civilistico perché la necessità era risarcire tutti i danni prodotti e non sanzionare.
Danno non patrimoniale
Fino ad ora ci siamo riferiti al danno risarcibile di natura patrimoniale = economicamente valutabile → Osserviamo l’intera RE danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale) = non hanno valore di mercato e quindi stimati economicamente. Rispetto al danno non patrimoniale, quanto detto finora incontra un ostacolo: la funzione risarcitoria come si estrinseca nel momento in cui il danneggiato ha subito un pregiudizio non patrimoniale?
In questi casi, la funzione riparatoria ha un campo di operatività ristretto o nullo. Come si fa a parlare di risarcimento di danno non patrimoniale? In senso quasi metaforico perché si intende qualcos’altro: non c’è un valore risarcibile attraverso certa forma di denaro perché non c’è un valore di mercato. Le funzioni della responsabilità sanzionatoria c’è nelle ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale → soggetto che chiede risarcimento danno non patrimoniale chiede somma di denaro che tenga luogo bene non patrimoniale distrutto? No → la somma di denaro non porta alla risposta: non è una funzione riparatoria o risarcitoria perché il bene distrutto non ha natura comparabile al rimedio (manca valutazione economica) → non si potrà parlare di funzione riparatoria applicabile alla RE operativa in caso di danno non patrimoniale.
La dottrina ha immaginato l’ipotesi di una funzione risarcitoria che nel caso del danno non patrimoniale non svolge funzione compensativa, ma una funzione riparatoria non in senso economico e materiale, ma → Ex. subisco danno alla salute ottengo un quantum non è compensazione di quello che ho perso, ma ciò che ottengo svolge su di me danneggiato una funzione riparatoria satisfattiva = il mio malessere riceve una soddisfazione diversa in termini patrimoniali, ma con l’obiettivo di attribuire al danneggiato una somma di denaro che esprima la vicinanza dell’ordinamento alla vittima.
Funzione sanzionatoria e danno non patrimoniale
C’è ancora un aspetto che riguarda danno non patrimoniale → Danno non patrimoniale funzione riparatoria funzione satisfattiva. Se danno non patrimoniale non ha nulla a che fare con funzione satisfattiva non conviene aprire uno spazio sul se la funzione sanzionatoria possa essere applicata ai casi di danno non patrimoniale? → se danno non patrimoniale non ha nulla a che fare con valori economici, forse dovrebbe assumere rilevanza la funzione sanzionatoria rimasta in ombra.
Nel momento in cui dal danno non patrimoniale deriva da una condotta rimproverabile (gravemente negligente o dolosa) in questi casi si potrebbe far scattare in capo al danneggiante un risarcimento del danno che non copre solo parte satisfattoria, di deterrenza ma anche la funzione sanzionatoria. Ex.: sogg. X ha tenuto un comportamento così grave da cui deriva danno non patrimoniale, io ordinamento giuridico faccio gravare su di te un risarcimento del danno anche tale da coprire la funzione sanzionatoria → comportamento che si qualifica per una certa rimproverabilità sociale.
Dai "punitive damages" ai risarcimenti punitivi
Perché i nostri provvedimenti sono importanti dal punto di vista teorico? Vorrei soffermarmi su quelle due pronunce della nostra giurisprudenza importanti perché hanno rinnovato l’approccio al tema della funzioni della REX. La novità principale di questa pronunce, in particolare la 16601/2017, riguarda questa polifunzionalità della responsabilità civile, ma il fatto che la Corte abbia utilizzate questa formula, ha significato che all’interno della polifunzionalità la Cassazione ha guardato con particolare attenzione alla funzione sanzionatoria.
In sostanza, nella sentenza 16601/2017 la Corte di Cassazione ci dice la responsabilità civile italiana è connotata da una polifunzionalità e conseguentemente, l’istituto straniero nordamericano, dei punitive damages, non può essere considerato automaticamente come contrario all’ordine pubblico italiano. I punitive damages sono i danni più che compensativo o sovra compensativo perché va oltre alla dimensione della compensazione e rappresenta la funzione punitiva. Il danno patrimoniale o non, provocato è compensato in 100 e 200 in non patrimoniale, c’è poi il segmento della funzione riparatoria satisfattiva e c’è poi un terzo spazio da riempire con un quantum qualificabile come danno punitivo e che serve a sanzionare le caratteristiche di quella condotta particolarmente grave i cui effetti dovranno certamente essere ristorati.
E qui opera il principio dell’integrale ristorazione del danno, che non ha piena copertura costituzionale ma è un principio fondamentale della responsabilità civile anche italiana. Danno patrimoniale: risarcito integralmente. Danno non patrimoniale: risarcito integralmente.
Nel momento in cui il danneggiante ha tenuto un comportamento contrattuale ma anche extracontrattuale, l’ordinamento se interviene in funzione sanzionatoria, può farlo passando per la strada dei punitive damages. → ti condanno a versare 500 come punitive damages per stigmatizzare la gravità della tua condotta.
La vicenda dei punitive damages è esplosa di fronte a risarcimenti davvero sproporzionati, che hanno portato anche alla distruzione di determinate attività. Infatti sia la Corte federale e i vari legislatori statali sono intervenuti dicendo che non sono ammissibili i danni punitivi fortemente eccessivi per evitare che il quantum costituente l’oggetto della condanna a pagare il danno punitivo sia rimesso alla mera discrezionalità delle giurie senza che né le corti né i legislatori (statali o federali) possano dare determinati criteri per orientare il giudizio della giuria ed assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto e della legalità in modo che il soggetto chiamato in giudizio possa stimare l’ammontare del danno punitivo che forse in un futuro prossimo potrà essere chiamato a versare.
La vicenda italiana nasce in ambito statunitense, altrimenti non si sarebbe posto il problema. All’origine dei punitive damages, l’idea era quella che la condanna a pagare un danno punitivo (punitive damage) dovesse essere rimessa alla piena libertà della giuria composta da soggetti di status pari al danneggiante (non professionisti) → la giuria ha questo strumento e lo usa perché la giuria esprime la voce della società di fronte a comportamenti dei consociati che hanno prodotto determinati effetti pregiudizievoli nei confronti della società = esprime lo stigma del corpo sociale e che grazia alla giuria si riversa sul danneggiante.
Questo rimedio non può essere lasciato libero nelle mani delle giurie devono quanto meno ricevere da parte delle corti, grazie anche all’intervento dei legislatori, per evitare questo eccesso risarcitorio del corpo sociale.
Da punitive damages ai danni punitivi
Perché la Corte nel 2016 con l’ordinanza la Corte di Cassazione – I Sezione ha rimesso alle S.U. questo problema, che riguarda due aspetti: → il nostro ordinamento può importare un provvedimento di diritto giudiziario che si riferisca ai punitive damages?
Anche in anni recenti, la Cassazione e la dottrina erano tendenzialmente contrarie usando il solito argomento: questa figura sono così alieni dal sistema italiano di responsabilità civile perché esso è ormai non conosce più la funzione sanzionatoria, che i punitive damages non possono entrare nell’ordinamento italiano, perché se vi entrassero il nostro ordinamento subirebbe una lesione dal punto di vista del pregiudizio all’ordine pubblico → la responsabilità civile verrebbe snaturata: da funzione compensativa (risarcitoria in senso pieno) a sanzione in parte sanzionatoria = il nostro sistema non conosce più la funzione punitiva → se una sentenza straniera, qualunque essa sia, contenga una condanna a punitive damages non potrà essere riconosciuta perché il nostro ordinamento rifiuta la funzione punitiva sanzionatoria.
Nel 2016, la Cassazione che sollecita la S.U. si pone in un sentiero diverso, perché rifiuta l’idea che il nostro ordinamento giuridico (sistema responsabilità civile) sia monofunzionale = funzione risarcitoria che ingloba anche la funzione deterrente e quella satisfattiva.
L’ordinanza di rimessione dice che il nostro sistema per diverse ragioni, manifesta una polifunzionalità: in questi ultimi anni l’ordinamento italiano ha espresso esigenze normative nella direzione della rilevanza della funzione anche sanzionatoria delle RC.
Se è così, forse continuare ad affermare che la RC è caratterizzata da un’unica grande funzione è un errore, che produce della conseguenze in chiave rimediale: se continuiamo a rifiutare la possibilità di far operare all’interno della RC la funzione punitiva, noi rendiamo meno efficace l’apparato efficace nell’ottica della REX.
Sentenze S.U. del 2008 (che nel 2019 hanno ricevuto un riassestamento dalla Cassazione) hanno espresso con molta linearità il senso rimediale della REX che passa soprattutto attraverso l’integrale riparazione del danno.
Alla luce di ciò, la funzione sanzionatoria può essere intesa come un rimedio volto a tutelare la sfera non patrimoniale della persona diritti inviolabili della persona di fronte ai pregiudizi che tali diritti subiscano specie qualora derivanti da condotte connotate da una particolare gravità e rimproverabilità sociale.
Qualora si richiami la funzione punitiva è ineliminabile che emerga il ruolo della giuria rispetto ai punitive damages se c’è sanzione, lo strumento die punitive damages consente di riversare sul danneggiante il senso di stigma sociale che il suo atto ha cagionato all’interno del corpo sociale.
La sentenza del 2017 ha importanza epocale perché ha fatto sorgere un dibattito molto intenso nella dottrina e perché la giurisprudenza successiva al 2017 ha, in molti casi, recepito quest’idea della necessità di far operare questa funzione sanzionatoria per colpire comportamenti di particolare rimproverabilità sociale che sono sfociati nella lesione di un diritto della persona → il rimedio sanzionatorio protegge la sfera non patrimoniale.
E ciò apre un secondo problema: nel momento in cui si dice che la funzione sanzionatoria può operare rispetto all’ambito non patrimoniale emerge la questione di come fare a quantificare un quantum imputato al danneggiante a titolo di danno punitivo nel contesto della responsabilità del danno non patrimoniale in cui la stessa quantificazione è difficile e soggetta a dibattito e in ogni caso equitativa.
Come le due pronunce, specie quella del 2017, hanno impostato la polifunzionalità della RE. In particolare sia l’ordinanza del 2016, sia la sentenza del 2017 sono state chiamate “provvedimenti principio”: con questa sentenza la Cassazione ha voluto imprimere all’ordinamento una sterzata a favore della polifunzionalità della Responsabilità civile nel senso che solo la polifunzionalità dal punto di vista rimediale, può effettivamente tutelare al meglio i consociati, non solo pensando alla sanzione in chiave patrimoniale, ma soprattutto in chiave di rimedio offerto nel momento in cui un consociato soffra una lesione della sua sfera non patrimoniale.
C’è già un gruppo di sentenza post 2017 che si sono mosse in questa direzione. Grazie alla sentenza del 2017 il nostro sistema si sta muovendo nel senso in cui: tutte le volte che io giudice, mi trovo a valutare una condotta fonte di un danno non patrimoniale devo essere molto sensibile a lumeggiare le circostanze specifiche di quella condotta perché il contesto sociale all’interno del quale quella condotta è avvenuta, le modalità esecutive del danneggiante, le ragioni che hanno mosso il danneggiante sono tutti fattori sulla base del quale il giudice può arrivare a dire che nel caso concreto il quantum danni è aumentato perché a fronte di condotte connotate da tali caratteristiche e in tale contesto, l’ordinamento deve reagire, offrendo una tutela.
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