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Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte.
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura (c. 2736 s.; p.c. 233 ss.) il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [Nel caso di giuramento deferito d'ufficio (c. 2736, n. 2; p.c. 240), il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (p.c. 324) (1).] La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (p. 28).
Facoltà di Giurisprudenza - anno acc. 2007/2008
Diritto civile progredito - Prof. Mario Nuzzo
Confronto con le norme di diritto processuale c.p.c. § 7. - Del giuramento.
Art. 233. Deferimento del giuramento decisorio. - Il giuramento decisorio (c. 2736 ss., 2960) può essere deferito in qualunque stato della causa (p.c. 3453, 3943, 4372) davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di
- mandatospeciale (p.c. 84) o con atto sottoscritto dalla parte.
- Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
- Art. 234. Riferimento. — Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, allaquale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dalcodice civile (c. 2739).
- Art. 235. Irrevocabilità. — La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puòpiù revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
- Art. 236. Caso di revocabilità. — Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica laformula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
- Art. 237. Risoluzione delle contestazioni. — Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissionedel giuramento decisorio sono decise dal collegio (p.c. 1874).
- L'ordinanza del collegio (p.c. 240, 280) che ammette
Il giuramento deve essere notificato personalmente alla parte.
Art. 238. Prestazione. — Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] (1) morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (p. 371).
Il giurante, in piedi pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini] (2), giuro...», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (c. 2738).
Art. 239. Mancata prestazione. — La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata (p.c. 202), o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento deve essere prestato.
è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, serifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'art. 232 secondo comma.
Art. 240. Deferimento del giuramento suppletorio (1). — Nelle cause riservate alla decisione collegiale (2), il giuramento suppletorio (c. 2736 n. 2) può essere deferito esclusivamente dal collegio.
Art. 241. Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione. — Il giuramento sul valore della cosa domandata (c. 2736) può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è