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Articolo 1359: Condizione considerata avverata

L'articolo 1359 stabilisce che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Richiamo agli articoli 1353 e 1354

Prima di addentrarci nello specifico esame della norma, è opportuno richiamare gli articoli 1353 e 1354 c.c. e la “ratio” ad essi sottesa. Il primo, nel definire la condizione come un evento futuro ed incerto, pone l’alternativa fra avveramento e mancanza dell’evento dedotto. Il secondo, nell'indicare quale requisito necessario per la validità della clausola condizionale la “possibilità”, evidenzia che la condizione deve consistere in un accadimento sempre verificabile. La possibilità dell’evento, poi, per le successive circostanze, può anche mancare.

Si deduce che la prima circostanza che delimita la potenzialità di avveramento dell’evento dedotto è il tempo. Spesso sono gli stessi autori del regolamento condizionale ad indicare il periodo entro cui la condizione deve avverarsi. In tale eventualità, spirato il termine e non essendosi verificato l’evento, la condizione si intende mancata.

Ma non sempre le parti sono esplicite sul tempo. Si ricorre allora alla verifica della situazione determinatasi: se emergono elementi di fatto o di diritto che risultano incompatibili con il verificarsi della condizione, può escludersi che essa, ormai, possa più realizzarsi. Il più delle volte tale verifica non è sufficiente; come non lo è, in linea di principio, il decorso di un tempo “ragionevolmente lungo”.

Nel caso in cui una delle parti ritenga che la condizione sia mancata, e non vi è stato accordo con la controparte, si potrà chiedere al giudice di dichiarare la inefficacia dell’atto, che potrebbe farsi valere anche in via di eccezione.

Sentenza e azione dichiarativa

C’è da aggiungere che la natura dichiarativa della sentenza e dell’azione rivolta ad accertare l’esistenza di una situazione inidonea a produrre conseguenze giuridiche, si espande sull' imprescrittibilità dell’azione, tranne per quelle relative a prestazioni già eseguite. Tale ultimo rilievo vale più per la condizione risolutiva che per quella sospensiva.

Avveramento e mancato avveramento delle condizioni

In relazione all’avveramento o al mancato avveramento dell’evento dedotto, si riscontrano altre differenze a seconda che la condizione sia sospensiva o risolutiva. Così nel regime della trascrizione: l’art. 2655 c.c. prevede l’annotazione di avveramento solo per la condizione risolutiva. E l’art. 2668 c.c. porta alla cancellazione della trascrizione della condizione sospensiva che si è avverata. La diversità della disciplina nasce dall’esigenza di tutelare eventuali terzi acquirenti.

Fondamento della norma

L’art. 1359 tratta dell’avveramento della condizione, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all’avveramento di essa. Più che di un avveramento in senso tecnico ed effettivo, si tratta della cosiddetta finzione di avveramento.

Il testo della norma presenta due aspetti che non si conciliano né con la definizione data dal codice, né con quanto si desume dall’art. 1353 c.c. Il primo aspetto è costituito dal fatto che esisterebbe la possibilità di influire sull’attuazione della condizione, laddove, invece, dal richiamato art. 1353, si deduce che la condizione, quale evento futuro ed incerto, è sottratta ad ogni influsso dei contraenti; la condizione esprimerebbe un interesse comune ed non unilaterale, quale risultato di una determinazione consensuale.

Si invoca da alcuni l’art. 1355 che, nel definire la condizione meramente potestativa, mostra che l’evento dedotto in condizione può anche dipendere dalla volontà dei contraenti, purché chi può determinare il verificarsi o il mancare non sia l’obbligato o l’alienante. La natura potestativa dell’evento non vale, però, a considerare legittimo ogni arbitrio. La libertà attribuita al contraente, dal quale dipende la vicenda condizionale, non significa che egli possa agire violando le regole di correttezza e buona fede.

Così pure, la violazione dei confini in cui devono essere esercitati i diritti di libertà, non comporta necessariamente l’applicazione della fictio, che entra in azione quando il comportamento scorretto sia provenuto anche da colui che è portatore di un interesse contrario al verificarsi della condizione. Nella condizione potestativa questo elemento non è identificabile, perché lo stesso risulta assorbito dalla facoltà di indirizzare gli eventi in un senso piuttosto che in un altro.

Condizioni bilaterali e unilaterali

Infine, si è individuata, accanto alla condizione bilaterale, una condizione unilaterale introdotta nel regolamento negoziale nell’interesse di una soltanto delle parti. Anche qui, però, si ripropone, in un certo senso, la situazione illustrata a proposito della condizione potestativa. Infatti, il contraente a cui favore la condizione è posta, di fronte al mancato verificarsi dell’evento dedotto, può ottenere, per altra via, ugualmente, gli effetti del contratto, rendendo superflua l’applicazione della fictio.

Applicazione della norma

Preliminarmente allora occorre stabilire se la norma riguardi solo le ipotesi sopra accennate ovvero tutte le specie condizionali. Dalla lettura del testo della norma si desume che un interesse contrario al verificarsi della condizione debba provenire da chi può incidere sullo svolgimento dell’evento. Orbene, chi può influire sull’evento non può identificarsi con colui al quale è rimesso il fatto dedotto in condizione. Per cui, la finzione può operare solo nei casi in cui la condizione di avveramento non sia espressione di un interesse che le parti si sono riservate di evidenziare in un momento successivo alla stipulazione.

Principi alla base della norma

  • La tesi più accreditata è quella che collega la finzione di avveramento alla regola di correttezza di cui all’art. 1358 c.c.
  • Altri hanno visto nella fictio l’applicazione dell’istituto della presupposizione. Se le parti hanno voluto una certa relazione negoziale, condizionata, non possono volerne una diversa. Con la finzione si sarebbe data rilevanza ad una presunzione di non contraddizione nella manifestazione di volontà.
  • Altri ancora sono partiti dalla “tesi della presupposizione”.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Carli Guido.
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