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Alla fine questo strumenti si prestano a usi abusivi, possono diventare strumenti per frodare i creditori ed
è proprio quello che le banche qui pensano con riferimento al fondo patrimoniale. Le banche vogliono ot-
tenere la revoca del fondo perché quel fondo impedisce loro di espropriare quei beni imponendo un vin-
colo di inespropriabilità.
Le banche possono ottenere la revoca del fondo patrimoniale? Qual'è lo strumento con il quale il creditore
può agire a fronte di una frode operata dal debitore a suo danno? L'annullabilità è una invalidità che può
essere fatta valere solo dalle parti dell'atto, non da terzi e riguarda vizi dell'atto. Non c'è poi una causa di
nullità che derivi dalla frode ai creditori, il contratto è nullo se è in frode alla legge non se è in fronde ai
creditori. La frode ai creditori assume rilievo sul piano dei mezzi di conservazione della garanzia patrimo-
niale. Lo strumento è dunque un rimedio posto a conservazione della garanzia patrimoniale [i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, cioè dell'aspettativa che il debitore risponda dei suoi debiti con
tutti i suoi beni presenti e futuri, sono azione revocatoria, azione surrogatoria (surrogassi nei diritti del de-
bitore) e sequestro conservativo (sequestro di beni determinati)] che si chiama l'azione revocatoria che
consente di agire contro atti negoziali fraudolenti posti in essere in frode ai creditori.
L'azione revocatoria è l'azione che le banche posso esperire per ottenere dal giudice una sentenza che re-
vochi l'atto fraudolento posto in essere a loro danno. Si toglie effetti all'atto, lo si rende inefficace in forma
relativa (non in via assoluta verso tutti). "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubbli-
Chi costituisce il fondo patrimoniale? L'art. 167 dice che
co, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia .".
Questa formulazione è un po' ambigua perché sembrerebbe ammettere che il fondo possa essere costitui-
to con un atto unilaterale. In realtà la disciplina del fondo patrimoniale è inserita nella disciplina dei regimi
convenzionali, non è possibile quindi che un regime patrimoniale convenzionale si costituisca con un atto
unilaterale, ci vuole una convenzione matrimoniale, un accordo tra i coniugi. Per costituire un fondo è
sempre necessaria la volontà di entrambi i coniugi perché il fondo costituisce appunto un regime patrimo-
niale e non è pensabile che un regime patrimoniale che implica costituzione di obblighi a carico di en-
trambi i coniugi (obblighi di amministrazione, obblighi di reimpiego dei frutti per il fine di destinazione, di-
vieti) sia costituito per la volontà di un solo coniuge. Ci vuole una convenziona matrimoniale per costituire
un fondo patrimoniale. Vi sono poi anche degli indici ulteriori che portano a questa conclusione; alcune
norme in materia di convenzioni matrimoniali (accodi fra i coniugi volti a costituire, modificare o estingue-
re il regime patrimoniale tra loro regolati dagli artt. 162, 163 ecc) prevedono che le convenzioni devono
essere modificate con una nuova convenzione (con atto pubblico dal notaio).
Le modifiche delle convenzioni ma-
L'art. 163 si occupa delle modifiche alle convenzioni e prevede che "
trimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei
coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i
suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del
giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione
delle convenzioni o dai loro eredi.", questa norma dettata per le convenzioni patrimoniali non può avere
altro luogo di applicazione se non quello del fondo patrimoniale perché l'unico caso in cui si può immagi-
nare una convenzione che sopravvive alla morte di uno dei coniugi rispetto al quale si richiede per la mo-
difica la partecipazione di tutte le altre parti è il fondo patrimoniale perché solo il fondo patrimoniale può
essere costituito con la partecipazione di terzi. Questa norma indirettamente ci chiarisce che il fondo patri-
moniale si costituisce con convinzione perché è inserita nella disciplina della modifica delle convenzioni
matrimoniali.
La norma dell'art. 167 allora vuole dire che un coniuge può destinate al fondo patrimoniale beni che sono
di sua titolarità esclusiva. Per costituire in fondo beni che sono di sua proprietà esclusiva deve comunque
essere raccolto il consenso dell'altro coniuge perché comunque gli effetti di quell'atto si verificano anche
nei suoi confronti.
Nel caso in cui il fondo sia costituto mortis causa per testamento si pongono ulteriori problemi. Un ter-
zo può costituire un fondo per testamento, si tratta di una disposizione testamentaria che de stina beni de -
terminati ad una determinata finalità, cioè un legato. Il legato si acquista senza accettazione, non sembre-
rebbe necessaria quindi la volontà dei coniugi volta ad accettare quella disposizione a proprio favore. La
natura convenzionale del regime qui sembrerebbe dunque incrinata. Esiste però anche l'istituzione di es-
sere fatta mediante l'investitura in beni determinati considerati come rappresentativi di quote, l'istituzione
di erede ex re certa. Il testatore può anche attribuire beni determinati però quella sua disposizione relativa
a beni determinati può in via di interpretazione essere letta come diretta a istituire erede il destinatario
dell'attribuzione. In via di interpretazione perché si desume, dal fatto che abbia attribuito quei beni deter-
minati, la volontà di attribuirli come rappresentativi della questa ereditaria. Soggetto che ha due eredi e
quattro immobili di valore eguale, attribuisce due immobili a ciascun erede esaurendo così tutto il suo
asse ereditario, in via interpretativa tendenzialmente queste sono due istituzioni di erede perché la volontà
del testatore è quella di esaurire l'asse ereditario attribuendo due quote di eguale valore che ha già deter-
minato nella loro compositore interna (come se avesse già fatto la divisione implicitamente). Anche il fon-
do patrimoniale potrebbe essere costituto teoricamente mediante una istituzione di erede ex re certa. Po-
tremmo dire che l'atto con cui un terzo in sede di testamento costituisce in fondo beni determinati può
essere intesa come una intestazione di erede ex re certa, allora affinché questa attribuzione diventi efficace
non sarà sufficiente un mancato rifiuto ma sarà necessaria l'accettazione di eredità. Si può però anche rite-
nere che comunque che si tratti di legati o di istituzione di erede se si tratta di una disposizione volta al
fine di costituire un fondo patrimoniale i coniugi debbano comunque esprimere la loro volontà. Questo
non tanto perché si costituiscano gli effetti propri della disposizione ma perché si costituisca il regime pa-
trimoniale perché non è immaginabile che un regime patrimoniale si costituisca senza la volontà dei co-
niugi.
Nel nostro caso c'è stata una convenzione? Sappiamo che Tizio lo ha costituito con un bene suo e che di
quel bene si è riservato la proprietà esclusiva. Ma questo si può fare?
"La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi,
L'art. 168 ci dice di sì:
salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.".
Se io ho un mio bene di proprietà esclusiva e d'accordo con mia moglie stipulo la convenzione costitutiva
del fondo quel ben di per se diventa comune anche alla moglie, determina un effetto di immissione in co-
munione, ma i coniugi d'accordo possono prevedere diversamente nell'atto di costituzione del fondo. Ci
vuole una convenzione matrimoniale anche quando ci si riserva la proprietà esclusiva dei beni.
Nel nostro caso tendenzialmente possiamo dire che ci sia stata questa convenzione matrimoniale perché
la convinzione è stata trascritta a margine dell'atto di matrimonio. Se non ci fosse stata la convenzione
avremmo detto che l'atto era nullo.
A questo punto si pone il problema del fatto che la convenzione non sia stata trascritta nei registri immo-
biliari, abbiamo due diverse forme di pubblicità. L'atto di matrimonio è iscritto nei registri dello stato ci-
vile, a margine di quell'atto dovranno essere annotate le convenzioni matrimoniali, le annotazioni delle
"Le conven-
convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio sono previste dall'art. 162
zioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non ri-
sultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita
à dei contraenti , ovvero la scelta di
cui al secondo comma.".
Questa norma si applica certamente anche ai fondi patrimoniali perché l'atto costitutivo del fondo è una
convenzione anche quando è costituto per testamento (anche se riteniamo sufficiente il mancato rifiuto in
caso di legato la si applicherà in via analogica perché la legge prevede la pubblicità per rendere pubblico il
"Devono essere
vincolo dell'atto). La trascrizione nei registri immobiliari è invece prevista all'art. 2647
trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni ma-
trimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scio-
glimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'ar-
ticolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del
bene escluso o che cessa di far parte della comunione.".
Se si è costituto un fondo nei registri immobiliari si dovrà trascrivere il vincolo a carico dei due coniugi co-
stituenti. Questa norma si va a sovrapporre all'altra, si prevedono due forme di pubblicità diverse, una sui
registri dello stato civile e una sui registri immobiliari.
Le funzioni a cui può assolvere una formalità pubblicitaria nel nostro ordinamento sono diverse, possiamo
distinguere tre tipi di pubblicità:
• Pubblicità notizia: individua una formalità pubblicitaria richiesta