Caso 1: contratto di compravendita tra Tizietto e Caio
"Tizietto, quindicenne, offre a Caio, maggiorenne, il proprio motorino per la somma di 1000 euro. Caio si dichiara d'accordo. Tizietto incassa il denaro e promette di consegnare il motorino entro due giorni. Dopo una settimana trascorsa inutilmente, Caio scrive a Tizietto pretendendo l'immediata consegna del motorino. Quid iuris?"
Analisi della questione giuridica
La prima cosa da fare è individuare la questione giuridica posta dalla traccia: valutare la fondatezza della pretesa, in modo preciso. Bisogna indicare 4 elementi fondamentali:
- Il soggetto che fa valere la pretesa
- Il soggetto contro cui si fa valere la pretesa
- L'oggetto della pretesa
- Il fondamento giuridico della pretesa
Chi vuole, che cosa, da chi, per quale ragione? Il caso proposto richiede di stabilire se Caio sia titolare di una pretesa alla consegna del motorino da Tizietto sulla base dell'art. 1476 c.c.
Valutazione dei presupposti della pretesa
Nella seconda fase bisogna valutare i presupposti della pretesa. Viene presupposto che sia stato stipulato un contratto di compravendita tra i due. Un contratto di compravendita può ritenersi concluso quando è avvenuto lo scambio del consenso, che vi è quando proposta e accettazione coincidono sugli elementi essenziali del contratto (bene e prezzo).
Valutazione nel caso concreto
Nel caso concreto abbiamo i presupposti per la conclusione del contratto di compravendita. Si deve perciò concludere, in primo luogo, che Caio potrebbe pretendere la consegna del motorino da parte di Tizietto. Però bisogna vedere se nei confronti di questa pretesa possono essere mosse delle eccezioni.
Tuttavia, Tizietto potrebbe essere titolare nei confronti di Caio di una pretesa avente ad oggetto l'annullamento del contratto (che è stato stipulato) secondo l'art. 1425 c.c. (incapacità delle parti). Il minore d'età (art. 2 c.c.) è incapace di agire e per lui devono agire i genitori. Se è un atto di straordinaria amministrazione deve esserci il consenso di entrambi i genitori e l'autorizzazione del giudice; se è un atto di ordinaria amministrazione basta un genitore.
Il minore d'età può concludere da solo i negozi di vita quotidiana (gelato, cinema), con i quali il minore partecipa alla vita di relazione, essendo negozi non dannosi per la vita del minore. Nel caso di specie è facile vedere che Tizietto, avendo solo 15 anni, sia incapace di agire. La vendita di un motorino non può essere considerato un negozio di vita quotidiana, sarebbe stato necessario l'intervento dei genitori.
Si deve quindi concludere che Tizietto entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età potrà far valere l'annullamento del contratto, e senza limiti di tempo potrà porre questa annullabilità come eccezione.
Caso 2: gestione dell'azienda di Tizio
"Tizio durante un viaggio di piacere in Africa scompare. Il figlio Caio, che il padre aveva sempre trattato come colui al quale avrebbe voluto un giorno affidare le sorti dell'impresa, decide di prendere in mano la situazione e inizia a gestire l'azienda come se fosse sua. Dopo poco più di un anno il fratello Mevio, accanito giocatore, che fino a quel momento non aveva avuto nulla da ridire sul comportamento di Caio, venutosi a ritrovare in ristrettezze economiche, si reca da quest'ultimo per chiedere un prestito. Caio oppone un netto rifiuto invitandolo per il futuro a tenere uno stile di vita più assennato."
Mevio si reca da Filano, vecchio cliente di Tizio, e facendogli presente che dell'azienda deve intendersi divenuto anch'egli titolare in quanto figlio al pari di Caio, pretende l'adempimento di quanto dovuto. Nei giorni successivi Mevio si reca pure da Sempronio e da Valerio, anch'essi vecchi clienti di Tizio, verso i quali avanza analoghe pretese minacciandoli di avviare azioni legali nei loro confronti qualora eseguano pagamenti a favore di Caio, con il risultato che tanto Filano quanto Sempronio e Valerio decidono di sospendere i pagamenti da loro dovuti e di rifornirsi presso imprese concorrenti in attesa che la situazione si chiarisca.
Caio quindi si rivolge a un legale volendo sapere se e con quali mezzi possa reagire al comportamento di Mevio che sta cagionando gravi difficoltà allo svolgimento dell'attività di impresa.
La scomparsa e la gestione dell'azienda
Tizio è scomparso e la scomparsa è disciplinata dall'art. 48 c.c.: si ricava che la persona risulta scomparsa quando vi è l'allontanamento dalla residenza per un certo periodo di tempo senza che se ne abbiano notizie; deve nascere una sensazione di obiettiva incertezza. Le conseguenze della scomparsa prevedono che possa essere nominato un curatore e possano essere disposti altri provvedimenti conservativi del patrimonio.
Nel caso di specie Caio ha preso in mano la situazione e si è messo a gestire l'azienda come se fosse sua. Il passaggio successivo prevede di vedere la situazione di Caio rispetto all'azienda. Caio gestisce un'azienda che non è sua, ma di Tizio (la scomparsa non incide sulla titolarità dei diritti).
Si può pensare quindi all'istituto della gestione di affari altrui (artt. 2028 e ss). I presupposti sono la spontaneità, la consapevolezza di gestire un affare altrui, l'utilità almeno iniziale della gestione e l'impossibilità per il titolare di provvedere lui alla gestione dell'affare (assenza di divieto). Nel caso di specie manca la consapevolezza di gestire un affare altrui, quindi questo istituto non può inquadrare il caso di specie.
Possesso dell'azienda e azioni legali
Ci si potrebbe chiedere se Caio non sia divenuto possessore dell'azienda del padre. Il possesso è disciplinato all'art. 1140 c.c.: situazione di fatto. Gli elementi costitutivi del possesso sono il potere sulla cosa (elemento oggettivo) e l'animus possidendi (elemento soggettivo). Sulla base dell'elemento soggettivo si distingue il possesso dalla detenzione. In realtà si potrebbe obiettare che questa distinzione deve avvenire sulla base di un elemento oggettivo, ossia sul comportamento del soggetto: il possessore sarebbe colui che si comporta con il bene come se fosse il proprietario, il detentore come se non lo fosse.
Un'altra tesi dice che si possono distinguere solo in base al titolo: si avrà detenzione quando dal titolo si desume che il potere non corrisponde all'esercizio della proprietà, si avrà invece possesso quando il titolo renderà evidente l'esercizio della proprietà, anche nel caso in cui non vi sia titolo alcuno (ladro) in virtù della presunzione dell'art. 1141 c.c.
Bisogna chiedersi però se sia veramente configurabile il possesso di una azienda. I problemi potrebbero nascere già dalla definizione di possesso. L'azienda è definita dall'art. 2555 c.c. come un complesso di beni, e in quanto tale è una universalità di beni, la cui definizione è data dall'art. 816 c.c. Bisogna vedere se anche l'universalità di beni sia suscettibile di possesso.
Universalità di beni e possesso
Vi è una grande distinzione:
- Universalità di fatto
- Universalità di diritto: complesso di beni che non sono accomunati dalle finalità perseguite, ma il regime giuridico a cui sono assoggettate. Es. Eredità: i beni sono disciplinati unitariamente.
L'art. 816 si riferisce testualmente alle sole universalità di mobili, e questo si spiega in base a ragioni storiche. Nell'ambito dell'economia moderna sono emersi anche altri complessi di beni funzionalmente collegati tra loro in virtù di un atto di organizzazione che, se non fosse che non contengono beni mobili, entrerebbero in pieno nella disciplina dell'art. 816 (albergo, negozio). Una universalità di fatto potrebbe avere ad oggetto sia beni mobili sia immobili, perché in entrambi i casi ricorrono i principi previsti dall'art. 816. Si potrebbe anche invocare una norma di diritto positivo che è l'art 771.2 c.c.: si parla di universalità di cose, che dal punto di vista giuridico possono essere mobili o immobili. Anche secondo l'intenzione del legislatore le universalità di fatto possono avere ad oggetto sia beni immobili sia mobili.
Bisogna vedere se l'art. 1140 possa intendersi riferito anche ai complessi di cose. Non sembra esserci alcun dubbio sulle universalità di mobili, che vediamo all'art. 1156 c.c. In virtù dell'art. 1153 è possibile un acquisto della proprietà a titolo originario, è possibile quindi diventare proprietario anche se chi mi sta vendendo il bene non è il proprietario (possesso vale titolo). L'art. 1156 esclude l'applicabilità dell'art 1153 riguardo alle universalità di mobili. Questa norma non avrebbe alcun senso se non fosse configurabile il possesso di una universalità di mobili, perché l'universalità di mobili non si potrebbe acquistare ex art. 1153.
L'art. 1160 si riferisce all'usucapione dell'universalità di mobili, e l'art. 1170 in materia di azione di manutenzione dice che si può tutelare anche chi è stato molestato del possesso di una universalità di mobili. Un possesso delle universalità di mobili è quindi configurabile.
Per quanto riguarda le universalità di fatto aventi ad oggetto beni diversi da quelli mobili o misti, non si vede per quale ragione il possesso non debba essere configurato. Il complesso di beni anche in questo caso può essere configurato come un'entità autonoma, diversa dai singoli beni che la compongono. Sembra invece da negare il possesso di una universalità di diritto, perché l'unitarietà non è data dalla finalità ma dalla disciplina giuridica. Nell'eredità è difficile pensare al possesso di tutto il complesso di beni dell'eredità stessa, quanto piuttosto dei singoli beni. Art. 460 c.c. al primo comma richiama il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.
Conclusioni e suggerimenti legali
Nel nostro caso abbiamo una azienda, per cui una universalità di beni. Ma di fatto o di diritto? Gli artt. 2555 e ss mostrano come l'azienda sia un complesso di beni che viene considerato unitariamente dal legislatore al fine di dettare una disciplina specifica, improntata alle specificità della fattispecie. Il legislatore prevede ad esempio la cessione dell'azienda. Gli artt. 2561 e 2562 disciplinano le ipotesi di usufrutto e di affitto dell'azienda. Se ci fermiamo a questa considerazione sembra ricorrere la situazione tipica delle universalità di diritto.
Inoltre tradizionalmente si afferma che oggetto delle universalità di diritto possono essere non soltanto cose, ma anche diritti e obblighi (crediti e debiti). Anche nell'ambito delle universalità di fatto potrebbero rientrare debiti e crediti. In questa prospettiva la vera differenza andrebbe riscontrata nel perseguimento o meno di una finalità economica o pratica unitaria (beni orientati ad un'unica finalità).
È preferibile inquadrare l'azienda come universalità di fatto, e questa è la soluzione a cui è approdata la Cassazione con la sentenza 5087/2014. Si ricava che l'azienda può essere oggetto di proprietà e usufrutto. Possiamo quindi suggerire a Caio contro Mevio di utilizzare le azioni possessorie (manutenzione e reintegrazione), disciplinate dagli artt. 1168 e ss.
Reintegrazione: permette di riottenere il possesso di un bene di cui si è stati spogliati.
Manutenzione: difendersi da turbative e molestie.
In questo caso si consiglia la manutenzione (art. 1170). Che tipo di molestie sono configurabili? Nella molestia viene reso gravoso l'esercizio del possesso, non viene spogliato di esso.
- Molestie di fatto: attività materiale. Es. Costruzione di un muro
- Molestie di diritto: attività giuridica, anche semplici dichiarazioni stragiudiziali
Nel nostro caso Caio subisce molestie di diritto. L'art. 1170 tutela solo il possessore di universalità di mobili, ma questo dato testuale è facilmente superabile facendo ricorso al procedimento analogico. L'ultimo requisito è rappresentato dal fatto che è richiesto che il possesso tutelabile sia ad usucapionem, cioè quei requisiti che possono condurre all'usucapione: possesso che dura da oltre un anno, che sia continuo (non viene interrotto per fatto del possessore che non abbandona la cosa) e ininterrotto (la situazione di fatto non deve essere interrotta da terzi), e che sia stato ottenuto pacificamente e non clandestinamente.
Nel nostro caso, Caio sembra aver subito anche un danno in seguito allo sviamento di clientela. Può Caio ottenere risarcimento per questo danno? Quando si parla di questo danno la prima disciplina di riferimento è quella della concorrenza sleale agli artt. 2598 e ss. C'è in questo caso un atto di concorrenza sleale? Nel nostro caso dobbiamo guardare alla terza ipotesi prevista dall'art. 2598, clausola finale di carattere residuale. Ma la vera domanda è: siamo sicuri che questa disciplina sia applicabile al nostro caso? È necessario analizzare la qualifica rivestita da Mevio e Caio, poiché questa disciplina presuppone una situazione di concorrenza tra due imprenditori. La disciplina è prevista dall'art. 2082: Caio può essere considerato senz'altro imprenditore, poiché per ottenere questa qualifica è sufficiente la disponibilità di fatto dei beni stessi, non la titolarità dei beni aziendali. Mevio non è un imprenditore, quindi, se non si riscontra questo presupposto soggettivo dei due imprenditori, non è invocabile l'art. 2600, che è una norma particolarmente vantaggiosa per chi si ritiene danneggiato, poiché chi vuole il risarcimento del danno deve solo provare la concorrenza, la colpa si presume.
Invece, secondo la disciplina generale dell'art. 2043 il danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare di aver subito un danno, il nesso causale, il dolo o la colpa.
Un'altra strada potrebbe essere questa: collegare il diritto al risarcimento del danno all'esercizio della stessa azione di manutenzione. Le azioni possessorie tendono al ripristino dello status quo ante, potrebbe essere quindi ricompreso nella stessa azione di manutenzione. Questa possibilità però non viene generalmente ammessa, poiché non c'è alcuna traccia al risarcimento del danno.
Se quindi questa strada non è possibile ci si deve muovere secondo la disciplina degli artt. 2043 e ss., che però collega la possibilità di ottenere il risarcimento del danno al danno ingiusto, ossia quello antigiuridico, non iure, non commesso nell'esercizio di un proprio diritto. Inoltre deve essere contra ius, ossia lesivo di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento erga omnes. Si è ammessa la possibilità di chiedere risarcimento anche con riguardo ai diritti relativi e anche alle situazioni soggettive quali interessi diffusi o addirittura situazioni di fatto, come il possesso.
Il danno subito da Caio è ingiusto? Sì, Caio può invocare la lesione del possesso e pretendere il risarcimento del danno. In alternativa alla lesione del possesso, si potrebbe fondare l'ingiustizia del danno anche sulla lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost) di Caio.
I tre vecchi clienti sono diventati inadempienti? Caio può richiedere immediatamente il pagamento? La sospensione del pagamento è legittima? Essi hanno sospeso perché non sapevano con certezza a chi pagare; se il debitore paga alla persona sbagliata normalmente non è risarcito, per cui il loro comportamento è condivisibile.
Caso 3: disposizioni testamentarie di Caio
"I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quando segue. Caio con quattro testamenti olografi redatti nel periodo compreso fra il 1995 ed il 1998 aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Tizio la proprietà di un terreno e di una casa con giardino e a Mevia la somma di 5 milioni di lire ed il denaro depositato presso l'ufficio postale di piazza Bologna in Roma. Con due testamenti di data più recente redatti tra il 2000 ed il 2002 lo stesso Caio aveva nominato suo erede universale Sempronio. I predetti coniugi chiedono al legale se e a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficaci."
Analisi della questione giuridica
Qual è la questione giuridica fondamentale? Il problema da un punto di vista giuridico è capire se i testamenti successivi abbiamo o meno revocato quelli anteriori. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Nel codice civile si riconosce la possibilità di revocare un testamento all'art. 587. La revocabilità del testamento si desume dalla stessa definizione di testamento. "Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art. 679).
Sancisce la irrinunziabilità alla facoltà di revoca e si tutela il principio di ordine pubblico della libera manifestazione della volontà testamentaria fino all'ultimo momento di vita. Ma come si può concretamente revocare un testamento? Questi modi sono disciplinati dagli artt. 680 ss.
Tipologie di revoca del testamento
In particolare la dottrina ha individuato tre grandi tipologie di revoca del testamento:
- Revoca espressa (mediante un nuovo testamento o un atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni) che a sua volta può essere revocata ed in questo caso rivivono le precedenti disposizioni;
- Revoca tacita (materiale distruzione del testamento olografo, ritiro del testamento segreto che non possa valere come testamento olografo, alienazione dei beni legati);
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