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Presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria

Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) - Prof. Mario Nuzzo

Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale.

Ai fini della legittimazione all'azione surrogatoria basta che il credito del surrogante esista, mentre non è necessaria la sua liquidità, atteso che questa non è richiesta dalla legge (art. 2900 c. c.), né è desumibile dalla funzione dell'azione, tendente alla conservazione della garanzia.

Il presupposto per l'esperibilità

dell'azione surrogatoria è l'inerzia del debitore; pertanto, un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere del debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude "aborigine", la possibilità d'interferenza da parte del creditore con l'azione surrogatoria.

La possibilità di esperire l'azione surrogatoria è esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore ancorché lesivo delle aspettative del creditore, tale comportamento costituendo una manifestazione di volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell'esercizio del proprio diritto. Nell'ambito di tali comportamenti positivi rientra non solo l'espresso riconoscimento della pretesa di un terzo da parte del debitore ma altresì la scelta processuale di questi di non opporsi.

All'azione del terzo volta ad ottenere il riconoscimento della pretesa stessa.limiti Cass. civ., Sez. I, 12/07/2002, n.10144

L'esercizio del potere surrogatorio è escluso per i diritti connessi con una qualità del loro titolare; ne consegue che il diritto di recesso da una società per azioni, essendo strettamente personale al socio, non può essere esercitato in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., dal creditore particolare di lui.

Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

Sequestro conservativo (artt. 2901 ss. c.c. e 671 ss. c.p.c.)

a) elementi costitutivi della fattispecie

2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo. — 1. Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (c. 2693) dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

2. Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore.

mora e fumus boni iuris è necessario per autorizzare il sequestro conservativo (c. 1463, 2764, 2769, 2793) di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute (c. 2905 s.), nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (p.c. 513 ss., 545, 558). Secondo il Tribunale (Ordinario) di Ivrea, con sentenza del 11/01/2007, è ammissibile la richiesta di sequestro conservativo a tutela di un credito attuale, anche se non esigibile, come nel caso di un credito a termine o sotto condizione sospensiva ex art. 1356 c.c., ma è invece inammissibile la richiesta di sequestro conservativo da parte di chi vanta un credito non ancora attuale, in quanto ipotetico ed eventuale. La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza del 15/03/2005, n.5579, ha confermato che il requisito del periculum in mora e fumus boni iuris è necessario per autorizzare il sequestro conservativo.mora occorrente per l'autorizzazione e la successiva convalida del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lascia fondamentalmente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli si accinga a porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio. Trib. (Ord.) S. Maria Capua Vetere, 22/02/2003. È sufficiente, in funzione del fumus bonis iuris, requisito indispensabile per ottenere il sequestro conservativo, che venga accertata tramite un'indagine sbrigativa, l'eventuale sussistenza del credito, riservando al giudice del merito un accertamento più approfondito per verificarne la reale esistenza e il relativo ammontare; non necessita, invece, che il credito sia ben definito nel suo.

importo e nemmeno sia vincolato atermine o condizione; basta, infatti, che sussista al momento presente e che non siasemplicemente probabile ed eventuale.

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modalità di esecuzione

675. Termine d'efficacia del provvedimento. — Il provvedimento che autorizza ilsequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dallapronuncia.

678. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili. — Il sequestroconservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per ilpignoramento presso il debitore (p.c. 513) o presso terzi (p.c. 543). In questo ultimocaso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare (p.c. 163) il terzo acomparire davanti al tribunale (1) del luogo di residenza (c. 433 , 441)del terzostesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversierelative

all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso (p.c. 295) fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (2).

Se il credito è munito di privilegio (c. 2751 ss.) sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili. — Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione (c. 2672, 2693) del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (c. 2663; att. p.c. 1562).

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559.2693 c.c.. Trascrizione del pignoramento e del sequestro. — 1. Deve essere trascritto,

dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 29c) gli effetti 2906 c.c. Effetti. — 1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento (c. 2843, 2913 ss.). 2. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (c. 498 , 2693, 27422 ; att. c. 245). Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008 Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo d) revoca del sequestro 684. Revoca del sequestro. — Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile (p.c. 177) , la revoca del

sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate (p.c. 119).

e) conversione in pignoramento

686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento. — Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (att. p.c. 156). Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

******Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10029. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.