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Facoltà di Giurisprudenza

anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

Azione revocatoria ordinaria

Art. 2901. Condizioni. — 1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione

o a termine, può domandare (c. 2652 n. 5)

che siano dichiarati INEFFICACI NEI SUOI CONFRONTI

gli atti di disposizione del patrimonio

con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c. 524, 1113),

quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del

creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse

dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del

pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe

della dolosa

2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti

altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito

garantito.

3. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (c. 1183).

4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di

buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (c. 2652

n. 5, 2690). Facoltà di Giurisprudenza

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Art. 2902. Effetti. — 1. Il creditore,

ottenuta la dichiarazione di ,

INEFFICACIA

può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive (c.

29102) o conservative (c. 2905) sui beni che formano oggetto dell'atto

impugnato.

2. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito

dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul

ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se

non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Art. 2901, comma 4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti

acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della

trascrizione della domanda di revocazione (c. 2652 n. 5, 2690).

Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti

delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — 1. Si devono trascrivere,

qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le

domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per

ciascuna di esse previsti (c. 2654 , 2668; att. c. 225 ss.):

(omissis)

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano

stati compiuti in pregiudizio dei creditori (c. 2901).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti

acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto

trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2903. Prescrizione dell'azione. — 1. L'azione revocatoria si prescrive in

dalla data dell'atto (c. 2934 ss.).

CINQUE ANNI

2904. Rinvio. — 1. Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e

in materia penale. Facoltà di Giurisprudenza

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Cass. civ., Sez. I, 08/04/2003, n.5455

L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a

conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del

debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente,

non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina

l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso

di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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