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Inefficacia

Può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive (c.29102) o conservative (c. 2905) sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Art. 2901, comma 4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (c. 2652 n. 5, 2690).

Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — 1. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse.

previsti (c. 2654 , 2668; att. c. 225 ss.):(omissis)

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (c. 2901).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 2903. Prescrizione dell'azione. — 1. L'azione revocatoria si prescrive in dalla data dell'atto (c. 2934 ss.).

CINQUE ANNI

2904. Rinvio. — 1. Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale. Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008 Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

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Cass. civ., Sez. I, 08/04/2003, n.5455

L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.

In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall'assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell'immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell'atto di acquisto. Cass. civ., Sez. II, 02/02/2000, n.1131 Nell'ipotesi in cui un immobile venga alienato in tempi successivi a due diversi soggetti dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia.relativa al proprio credito, può esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della partecipazione di quest'ultimo alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. Cass. civ. Sez. III, 21/07/2006, n. 16756 L'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 cod. civ. Questa esclusione trova

Applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 29 Aprile 2002)

Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

Trib.

Bologna Sez. II, 20/03/2006

Posta la non opponibilità, al terzo acquirente, della trascrizione dell'atto di pignoramento successiva a quella di acquisto dell'immobile pignorato - e per quanto quest'ultima sia stata successiva alla notificazione dell'atto di pignoramento - non è fondata l'azione in revocatoria ordinaria del creditore procedente avverso il negozio di vendita dell'immobile asseritamente compiuto dal debitore in frode al creditore stesso, prevalendo, sull'azione così esercitata, oltreché l'eccezione di compensazione del credito - liquido ed esigibile - vantato dall'acquirente nei confronti del venditore a titolo di obbligo di mantenimento in qualità di ex coniuge separato, anche l'accertata assenza del presupposto soggettivo della "scientia damni", comunque necessario all'esperimento dell'azione revocatoria a mente della norma che, nel codice civile, ne stabilisce la disciplina.

Cass.

Sez. III, 14/03/2006, n. 5473

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé).

Ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 2 Ottobre 2001)

Roma Sez. I, 30/01/2006

A proposito dei subacquirenti del bene assoggettato a revocatoria fallimentare, pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 c.c. che dalla speculare dell'art. 66, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, deve ritenersi che l'art. 67 L.F., non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Pertanto i

subacquirenti a titolo oneroso restano esposti all'esercizio da parte del curatore solo se abbiano acquistato in mala fede.

Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

Revocatoria fallimentare (r. d. n. 267/1942)

66. Azione revocatoria ordinaria. – 1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile [c. 2901 ss.].

2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. – 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

  1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni

assunte dalfallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati condanaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'annoanteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni [c. 2784 ss. ], le anticresi [c. 1960 s. ] e le ipoteche volontarie [c.2821 ss. ] costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento perdebiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali [c. 2818 ss. ] o volontariecostituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debitiscaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lostato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili [c.29013 ], gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto diprelazione [c. 27412 ] per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, secompiuti entro

entro sei mesi anteriori all
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.