Bilateralità
Secondo Biscontini, tutti i contratti sono bilaterali. La bilateralità non è un elemento che consente la qualificazione dei contratti, in quanto è propria di ogni contratto. La bilateralità consiste nella dualità degli effetti, indicando cioè la riferibilità degli effetti su entrambe le parti: quindi, dal contratto sorgono in capo ad entrambe le parti situazioni di obblighi, diritti e doveri.
La bilateralità non coincide con l’onerosità né con la corrispettività, che non sono presenti in tutti i contratti, in quanto non tutti i contratti bilaterali sono onerosi o corrispettivi; ad esempio, la donazione è un contratto bilaterale ma non corrispettivo. Secondo la dottrina prevalente, invece, il contratto bilaterale si identifica con il contratto a prestazioni corrispettive.
Il carattere della bilateralità è presente, secondo Biscontini, anche nell’ipotesi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente previsto dall’art. 1333 c.c.
Art. 1333 c.c.
"La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso".
Anche se parte della dottrina lo considera un negozio giuridico unilaterale, Biscontini lo ritiene un contratto bilaterale, espressione degli interessi di entrambe le parti. Infatti, in tale contratto, il destinatario della proposta ha il potere di incidere sul perfezionamento del negozio fungendo così da contraente. Inoltre, anche se l’obbligo della prestazione esiste per una sola parte (il proponente), sono presenti, tuttavia, doveri anche a carico dell’altra parte (il destinatario della proposta), che deve infatti cooperare con l’altra parte per consentire l’estinzione dell’obbligazione, rendendo possibile l’unica prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio.
Si rinvengono così, in capo ad entrambe le parti, situazioni reciproche di obblighi, diritti e doveri, per cui il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente può dirsi bilaterale. (Esempio: contratto di mutuo senza interessi).
Onerosità
L’onerosità è una valutazione prevalentemente economica di una prestazione rispetto ad altra. Il contratto è oneroso quando per entrambe le parti l’esecuzione del contratto provoca sacrifici economici. L’onerosità è riferibile sia ai contratti sia agli atti giuridici unilaterali. Inoltre, è una modalità accessoria e accidentale del rapporto: accessoria perché non altera né l’oggetto, né il titolo dell’obbligazione; accidentale perché può mancare o essere presente senza che ciò incida sulla qualificazione del contratto.
È un concetto autonomo rispetto alla corrispettività: a volte onerosità e corrispettività possono coincidere, ma non necessariamente; non tutti i contratti a prestazioni corrispettive sono onerosi e non tutti i contratti onerosi sono corrispettivi. Onerosità e gratuità sono irrilevanti ai fini della qualificazione del contratto a differenza della corrispettività che è determinante. La qualificazione consiste nella ricerca della minima unità effettuale, cioè di quegli effetti che devono necessariamente essere prodotti affinché il contratto concreto possa essere ricondotto ad un tipo.
Le valutazioni economiche, ossia l’onerosità e la gratuità, non incidono sulla qualificazione della fattispecie contrattuale, ma rilevano per determinare la disciplina da applicare alla fattispecie negoziale. In particolare, tale disciplina riguarda:
- La tutela del terzo
- La responsabilità
- Le garanzie dell’alienante o decedente
Tali aspetti ricevono una diversa disciplina a seconda che il contratto sia oneroso o gratuito. Unica eccezione a quanto appena detto è il contratto di comodato che il legislatore qualifica come essenzialmente gratuito: in questa fattispecie la gratuità viene ad incidere sul tipo, sulla qualificazione del contratto. Comunque, anche il comodato è un contratto bilaterale in quanto si rinvengono, in capo ad entrambe le parti, situazioni reciproche di obblighi. Il comodatario, ad esempio, deve custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e deve restituire la stessa cosa ricevuta e il comodante ha l’obbligo della realizzazione del rapporto.
Corrispettività
Il codice distingue i contratti in corrispettivi e non corrispettivi, ma in entrambi esiste il carattere della bilateralità che, come abbiamo detto, è propria di ogni contratto. Quindi, la corrispettività non coincide con la bilateralità. Sono contratti sinallagmatici quelli dai quali, nell’ambito di uno stesso strumento negoziale, sorgono contemporaneamente nell’una e nell’altra parte obblighi e diritti a prestazioni reciproche collegate tra loro da un rapporto di interdipendenza. La corrispettività esprime un collegamento tra le attribuzioni patrimoniali e, come vedremo in seguito, si pone come specificazione del profilo della liberalità. La corrispettività si pone quale elemento idoneo a distinguere i tipi contrattuali e, quindi, utile ai fini della qualificazione del contratto.
La corrispettività non coincide con l’onerosità: non tutti i contratti corrispettivi sono onerosi e non tutti i contratti onerosi sono corrispettivi. Possono esserci contratti a prestazioni non corrispettive, ma onerosi come ad esempio la donazione modale, e contratti a prestazioni corrispettive gratuiti come ad esempio la donazione mista. L’onerosità e la corrispettività operano su piani distinti: l’onerosità esprime una valutazione prevalentemente economica (valutazione sostanziale), mentre la corrispettività prende in considerazione il nesso intercorrente tra le attribuzioni patrimoniali (valutazione formale). Nella ricerca della disciplina da applicare alla fattispecie si deve tener conto sia del profilo formale della vicenda, sia di quello sostanziale della qualità dell’acquisto.
Problema dell’equivalenza economica
Si distinguono due tipi di equivalenza tra le prestazioni:
- Equivalenza soggettiva: si ha quando le parti ritengono equivalenti le prestazioni, anche se esse non hanno contenuto economico equivalente (ad esempio, le parti ritengono equivalente il valore di un anello d’argento a 50mila euro perché tale anello ha grande valore affettivo); tale equivalenza non ha alcuna incidenza né sulla corrispettività, né sull’onerosità o gratuità, attenendo alla sfera dei motivi.
- Equivalenza oggettiva: si ha quando le prestazioni sono oggettivamente proporzionate. La sproporzione oggettiva fra le prestazioni incide solo sul profilo dell’onerosità e della gratuità, ma non rileva ai fini della corrispettività e quindi della qualificazione del contratto.
Le parti possono determinare un regolamento contrattuale non oggettivamente equivalente: il contratto può concludersi anche in presenza di prestazioni non equivalenti. Ciò è confermato anche dall’art. 1349 c.c.: il contenuto del contratto può essere rimesso al mero arbitrio del terzo.
Problemi collegati all’assenza/presenza della corrispettività
Donazione modale semplice e donazione modale risolubile
Esempio di donazione modale: il proprietario di un antico palazzo ne fa dono all’Università con l’onere di restaurarlo e destinarlo a Biblioteca della Facoltà di giurisprudenza. La donazione modale è prevista dall’art. 793 c.c. Si ha quando la donazione è gravata da un onere (modus), ossia un peso imposto dal donante a carico del donatario (beneficiario), il quale è tenuto ad adempierlo nei limiti del valore della cosa donata. Di regola, il modus è un elemento che incide esclusivamente sull’onerosità o gratuità dell’atto e non muta la causa del contratto che resta la liberalità e non diventa lo scambio. Quindi, il modus non è una prestazione corrispettiva. La donazione resta non corrispettiva anche in presenza di un modus gravoso.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. Ciò significa che in caso di inadempimento del modus della donazione modale semplice si può chiedere solo il risarcimento dei danni e non la risoluzione. Quindi, la donazione modale semplice è non corrispettiva ma onerosa.
La donazione modale risolubile è prevista dall’art. 793, comma 4 c.c. dove si stabilisce che “la risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta dall’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. La donazione modale risolubile si ha qualora le parti abbiano previsto una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di inadempimento del modus. Per Biscontini, il modus, nel caso di cui all’art. 793, comma 4, incide sulla qualificazione del contratto, in quanto si prevede un rimedio tipico ed esclusivo dei contratti a prestazioni corrispettive, ossia la risoluzione per un contratto tipicamente non corrispettivo quale è la donazione. Quindi, secondo l’autore, la donazione modale risolubile, in quanto corrispettiva, non può essere donazione poiché la donazione è un contratto non corrispettivo.
Mutuo oneroso e mutuo gratuito
Il mutuo è disciplinato dagli artt. 1813 e ss. del c.c. “È il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Si discute se il mutuo sia un contratto consensuale, che si perfeziona cioè con il consenso, o se sia un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa. Dottrina e giurisprudenza prevalente considerano i...