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La donazione: caratteristiche della donazione

Ex art.769 c.c. la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

La dottrina tradizionale ritiene che requisiti essenziali della donazione sono:

  • Requisito oggettivo: l'arricchimento del donatario cui corrisponde l'impoverimento del donante;
  • Requisito soggettivo: lo spirito di liberalità (animus donandi) del donante, ossia l'intenzione di compiere una liberalità.

Secondo Biscontini questi due elementi non sono essenziali per la qualificazione del contratto. Ciò che caratterizza la donazione è la mancanza di corrispettività.

Osservazioni sull'animus donandi.

Secondo l'autore l'animus donandi non rileva ai fini della qualificazione del contratto. Esso fuoriesce dalla causa della donazione e rimane nella sfera dei motivi.

Anche qualora si accogliesse una nozione puramente soggettiva dicausa (scopo comune immediato perseguito dalle parti), l'animus donandinon vi rientrerebbe perché esso non è comune ad entrambe le parti, inquanto manca in capo al destinatario, il quale tende solo a ricevere laliberalità.

Lo spirito di liberalità, quindi, attiene al profilo soggettivo e va distinto dal profilofunzionale, il quale è l'unico idoneo ai fini della qualificazione del contratto.

Si può donare per affetto o per beneficenza, per amore di fama o desiderio di fasto o ancoraper cattivarsi l'altrui favore, quindi per motivazioni diverse da quelle della pura liberalità.

L'autore distingue due modi in cui si può intendere l'animus donandi:

  • in senso negativo come assenza di costrizione;
  • in senso positivo come libertà di scelta del donatario da parte deldonante.

L'animus donandi inoltre è anche presente in altre

fattispecie diverse dalla donazione. Adesempio, inteso come "mancanza di costrizione", è presente anche nell'adempimento delle obbligazioni naturali, nella confessione giudiziale di un debito inesistente, nella volontaria mancata interruzione della prescrizione. Inoltre, inteso come "libertà di scelta del donatario da parte del donante", non è presente in tutte le ipotesi riconducibili al tipo. Ci sono infatti fattispecie donative in cui manca l'elemento della libera scelta del donatario, come ad esempio la donazione rimuneratoria (art.770 c.c.), ossia quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Anche se l'animus donandi, inteso come libertà di scelta del beneficiario da parte del donante, nella donazione rimuneratoria manca, essa resta comunque una donazione: ciò implica che lo spirito di liberalità non è elemento essenziale del contratto di donazione.donazione.Osservazioni sull'arricchimento del donatario.Anche l'arricchimento del donatario non è, secondo Biscontini, elemento di qualificazione della donazione.Esso può essere inteso:in senso economico;in senso giuridico.Sotto il profilo economico l'arricchimento del donatario non può considerarsi elemento qualificante la donazione in quanto:esso non costituisce una esclusiva della donazione, perché è presente anche in altri negozi cosiddetti gratuiti, diversi dalla donazione;inoltre esso può venire meno in presenza di determinate vicende sopravvenute alla donazione, ad esempio con l'azione di riduzione o con il sopraggiungere dell'obbligo alimentare. La donazione, infatti, può essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari nel caso abbia leso la loro quota ed il donatario è obbligato, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (a meno che si tratti di

donazione fattain riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria);infine tale elemento potrebbe mancare sin dall’inizio come nella donazione modale a causadella previsione del modus.Inteso in senso giuridico, l’arricchimento del donatario consiste nell’attribuzione aldonatario di un determinato diritto patrimoniale senza corrispettivo.Analogamente all’arricchimento in senso economico, occorre rilevare che l’arricchimento insenso giuridico è fenomeno presente anche in altri contratti gratuiti, ad es. nel comodato enel mutuo gratuito. Infatti, anche in questi casi, il beneficiario acquista, sia purtemporaneamente, una situazione giuridica soggettiva senza il pagamento di uncorrispettivo.

CAUSA DELLA DONAZIONE

La causa della donazione è la produzione di un effetto reale oobbligatorio senza corrispettivo.

NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE O DONAZIONE MISTA

Poiché secondo Biscontini il contratto misto non è configurabile come

autonoma figura negoziale, il cosiddetto negotium mixtum cum donatione per l'autore non è un negozio misto. Si tratta di un'operazione negoziale ascrivibile nelle cosiddette donazioni indirette. Ipotesi tipica di contratto misto con donazione è quello di vendita di un immobile ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore. Si tratta di un contratto che a livello formale presenta le caratteristiche proprie di una compravendita, ma sostanzialmente realizza un effetto di parziale gratuità in quanto con essa si realizza un arricchimento dell'acquirente ed una diminuzione patrimoniale del venditore. Quindi la donazione mista dal punto di vista formale è qualificata dall'elemento della corrispettività e va inserita nei contratti di scambio. Tuttavia essendo caratterizzata, nella sostanza, da gratuità, può rientrare nell'ambito delle donazioni indirette. La donazione mista, cioè, sarà qualificata come compravendita.ma la sua disciplina sarà quella tipica delle donazioni indirette. Quindi per Biscontini la donazione mista non è un negozio misto ed è un'ipotesi di donazione indiretta. Disciplina applicabile alla donazione mista Al negozio misto con donazione sarà applicabile prima di tutto la disciplina che attiene al tipo utilizzato: ad esempio, se si tratta di compravendita di bene immobile, dovrà rivestire la forma scritta in conformità al tipo. Ma gli sarà applicabile anche la disciplina degli atti a titolo gratuito, in quanto l'effetto che produce è gratuito, nel senso che si verifica un arricchimento dell'acquirente ed una diminuzione patrimoniale del venditore. Quindi alla donazione mista si applica: - l'art. 437 c.c. che pone l'obbligazione alimentare a carico del donatario, con precedenza su ogni altro obbligato. Tale norma considera rilevante il profilo economico della fattispecie, pertanto anche la parte che abbia conclusoun contratto a prestazioni corrispettive, masostanzialmente gratuito, sarà soggetta all'obbligazione alimentare; l'art.809 c.c., per cui si applicano le norme che regolano la revocazione delle donazioni per ingratitudine e sopravvenienza di figli, nonché quelle relative alla riduzione delle donazioni per integrare la quota spettante ai legittimari; l'art.179, comma 1, lett.b del c.c.: tale articolo indica i beni che non ricadono in regime di comunione legale e sono, quindi, i beni personali di ciascun coniuge. Tra questi rientrano anche quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che siano attribuiti alla comunione. Se consideriamo l'ipotesi in cui un coniuge riceva un bene attraverso un contratto di compravendita ma con corrispettivo irrisorio, ossia un negozio misto con donazione, dobbiamo distinguere due profili: se si tieneconto del profilo formale della vicenda, il bene ricadrebbe in comunione perché secondo l'art. 177 c.c., nella comunione legale dei coniugi rientrano gli acquisti compiuti dagli stessi, insieme o separatamente, durante il matrimonio. Ma se si tiene conto del profilo sostanziale della vicenda ci si accorge che l'effetto sostanziale della donazione mista è quello di una donazione vera e propria, ossia la produzione di un effetto reale o obbligatorio senza corrispettivo. Da qui Biscontini deduce che il bene acquistato da uno dei coniugi successivamente al matrimonio per effetto di donazione mista dovrebbe essere escluso dalla comunione, in quanto gli effetti tipici dell'atto sono quelli di un acquisto gratuito. Problema della azione revocatoria nel negozio misto a donazione L'azione revocatoria, insieme all'azione surrogatoria, costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale in favore del creditore. Attraverso l'azione revocatoria il
  1. Il creditore rende inefficaci solo nei suoi confronti (inefficacia relativa) gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore.
  2. Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono:
    • la qualità di creditore del soggetto agente;
    • l'atto di disposizione patrimoniale inter vivos posto in essere dal debitore;
    • l'eventus damni, ossia la diminuzione del patrimonio del debitore che si risolve in una sottrazione dannosa di taluni beni all'espropriazione del creditore;
    • il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare, con il proprio atto, pregiudizio al creditore.
    Se non c'è stata frode il creditore non può esercitare alcun rimedio.
  3. La posizione del terzo acquirente non merita riguardo se questi pure ha agito in malafede. Se invece il terzo acquirente ha acquistato in buona fede, quindi non conoscendo la frode, si fa una distinzione:
    • se l'acquisto è stato fatto a titolo oneroso, la buona fede impedisce

la revoca;se l'acquisto è stato fatto a titolo gratuito, la buona fede non impedisce la revoca: in questo caso la legge tutela il creditore e non il terzo. Quindi è importante accertare se ci si trovi di fronte ad un atto a titolo gratuito o oneroso ai fini della disciplina da applicare. Tornando al negozio misto a donazione, se si considera il profilo formalistico della vicenda, che tiene conto esclusivamente del tipo negoziale utilizzato, si dovrebbe affermare l'onerosità del contratto, con la conseguenza che ad esso si dovrebbe applicare, ai fini della revocatoria dell'atto, la disciplina degli atti a titolo oneroso e dovrebbe, quindi, richiedersi la participatio fraudis (mala fede) da parte del terzo. Secondo Biscontini occorre, invece, tenere conto del profilo sostanziale della vicenda. Il cosiddetto negozio misto a donazione è contratto corrispettivo, che però presenta sostanziali profili di gratuità, per cui si dovrebbero applicare,

ai fini della formattazione del testo, puoi utilizzare i seguenti tag HTML: - `

` per creare un paragrafo - `` per evidenziare un testo in grassetto - `` per evidenziare un testo in corsivo - `

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  • ` per creare un elemento di una lista Ecco un esempio di come potresti formattare il testo utilizzando questi tag: ```html

    ai fini della formattazione del testo, puoi utilizzare i seguenti tag HTML:

    Puoi utilizzare il tag <p> per creare un paragrafo.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Camerino o del prof Bisconti Guido.