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CONVENZIONALE
In questi contratti la presenza o l'assenza di un compenso non è idonea ad incidere sulla qualificazione del contratto e quindi a determinare un diverso tipo contrattuale. Il compenso perciò non sempre può identificarsi come corrispettivo.
Il contratto di deposito è un contratto naturalmente gratuito: la gratuità viene meno per la manifestazione di una diversa volontà delle parti. Quando c'è l'obbligo di pagare un compenso questo forma oggetto di un'obbligazione accessoria che non entra nella causa custodia e che è oggetto del contratto. Non è quindi pensabile la risoluzione del contratto per inadempienza del soggetto che non paghi il compenso pattuito.
Nel contratto di mandato è indifferente la presenza o meno di un compenso, in quanto tale compenso non incide sulla qualificazione del contratto e non si identifica quindi come corrispettivo. Quindi possiamo avere mandato gratuito o
mandato oneroso: nel mandato oneroso è previsto un compenso che non incide sulla qualificazione del contratto e quindi non può identificarsi come corrispettivo. Stessa cosa vale per il sequestro convenzionale che è "il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia natatra esse una controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita". Se viene pattuito un compenso per il sequestratario, il contratto è a titolo oneroso, ma il compenso non incide sulla qualificazione del contratto e quindi non può identificarsi come corrispettivo. Quindi sono 3 ipotesi in cui la valutazione economica non incide sulla qualificazione, visto che si tratta di contratti non corrispettivi che possono essere:
- onerosi, se previsto un controvalore economico;
- gratuiti se tale controvalore economico non
È previsto. Solo nel momento in cui il controvalore economico assume la veste di corrispettivo si ha un contratto sinallagmatico, ad esempio il contratto d'opera.
LA FIGURA DEL NEGOZIO MISTO
Secondo la dottrina tradizionale il negozio misto sarebbe caratterizzato dalla presenza di più cause che convergono nell'unicità di un tipo negoziale.
Per quanto riguarda la disciplina ad esso applicabile sono state elaborate 3 teorie:
- teoria dell'assorbimento, secondo la quale al contratto misto sarebbe applicabile la disciplina del contratto che presenta elementi prevalenti sull'altro o sugli altri;
- teoria dell'analogia, secondo la quale al contratto misto sarebbe applicabile, per analogia, la disciplina dettata per i contratti più simili;
- teoria della combinazione, secondo la quale al contratto misto sarebbe applicabile, ciascuna per la parte relativa, la disciplina dei singoli contratti che concorrono alla formazione del contratto.
misto.Secondo Biscontini la figura del negozio misto non esiste nel nostro ordinamento giuridico.Il negozio misto non è autonomamente configurabile, in quanto esso si può risolvere in:
- un contratto tipico;
- un contratto atipico;
- un collegamento negoziale.
Secondo l'autore le 3 teorie di cui sopra non sembrano idonee a spiegare il fenomeno del negozio misto.La teoria dell'assorbimento non fa altro che estendere al contratto misto la stessa disciplina prevista per il contratto tipico e quindi riconduce il contratto misto ad un contratto tipico.Secondo le teorie dell'analogia e della combinazione il contratto misto viene ad inserirsi tra i contratti atipici, in quanto tali teorie comportano l'applicabilità in parte della disciplina di un contratto tipico ed in parte di un altro contratto tipico per cui il risultato è un regolamento di interessi non inquadrabile in un contratto tipico.Secondo Biscontini il negozio misto costituisce un
fenomeno negoziale complesso dove sono presenti una pluralità di prestazioni. Occorre allora accertare se tali prestazioni siano rivolte ad attuare un unico interesse o più interessi autonomi ma funzionalmente diretti al raggiungimento di un risultato unitario. Nel primo caso, se la pluralità di prestazioni implica un unico interesse, un'unica funzione, allora avremmo un unico fenomeno negoziale che si risolve in un contratto tipico o atipico. Nel secondo caso, se la pluralità di prestazioni implica più interessi autonomi, ossia una pluralità di funzioni, si avrebbe una pluralità di fattispecie e avremo il fenomeno del collegamento negoziale. Per Biscontini, se ci sono più funzioni, la fattispecie non può essere unitaria. Ad ogni tipo contrattuale infatti, corrisponde solo una funzione, solo una minima unità effettuale, a ogni contratto corrisponde soltanto una funzione. LA DONAZIONE. CARATTERISTICHE DELLA DONAZIONELa donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La dottrina tradizionale ritiene che requisiti essenziali della donazione sono:
- requisito oggettivo: l'arricchimento del donatario cui corrisponde l'impoverimento del donante;
- requisito soggettivo: lo spirito di liberalità (animus donandi) del donante, ossia l'intenzione di compiere una liberalità.
Secondo Biscontini questi due elementi non sono essenziali per la qualificazione del contratto. Ciò che caratterizza la donazione è la mancanza di corrispettività.
Osservazioni sull'animus donandi.
Secondo l'autore l'animus donandi non rileva ai fini della qualificazione del contratto. Esso fuoriesce dalla causa della donazione e rimane nella sfera dei motivi. Anche qualora si accogliesse una nozione
il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:Puramente soggettiva di causa (scopo comune immediato perseguito dalle parti), l'animus donandi non virientrerebbe perché esso non è comune ad entrambe le parti, in quanto manca in capo al destinatario, il quale tende solo a ricevere la liberalità. Lo spirito di liberalità, quindi, attiene al profilo soggettivo e va distinto dal profilo funzionale, il quale è l'unico idoneo ai fini della qualificazione del contratto. Si può donare per affetto o per beneficenza, per amore di fama o desiderio di fasto o ancora per cattivarsi l'altrui favore, quindi per motivazioni diverse da quelle della pura liberalità. L'autore distingue due modi in cui si può intendere l'animus donandi:
- In senso negativo come assenza di costrizione;
- In senso positivo come libertà di scelta del donatario da parte del donante.
L'animus donandi inoltre è anche presente in altre fattispecie diverse dalla donazione. Ad esempio,
inteso come "mancanza di costrizione", è presente anche nell'adempimento delle obbligazioni naturali, nella confessione giudiziale di un debito inesistente, nella volontaria mancata interruzione della prescrizione. Inoltre, inteso come "libertà di scelta del donatario da parte del donante", non è presente in tutte le ipotesi riconducibili al tipo. Ci sono infatti fattispecie donative in cui manca l'elemento della libera scelta del donatario, come ad esempio la donazione rimuneratoria (art.770 c.c.), ossia quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Anche se l'animus donandi, inteso come libertà di scelta del beneficiario da parte del donante, nella donazione rimuneratoria manca, resta comunque una donazione: ciò implica che lo spirito di liberalità non è elemento essenziale del contratto di donazione. Osservazioni sull'arricchimento deldonatario. Anche l'arricchimento del donatario non è, secondo Biscontini, elemento di qualificazione della donazione. Esso può essere inteso:
- in senso economico;
- in senso giuridico.
Sotto il profilo economico l'arricchimento del donatario non può considerarsi elemento qualificante la donazione in quanto:
- esso non costituisce una esclusiva della donazione, perché è presente anche in altri negozi cosiddetti gratuiti, diversi dalla donazione;
- inoltre esso può venire meno in presenza di determinate vicende sopravvenute alla donazione, ad esempio con l'azione di riduzione o con il sopraggiungere dell'obbligo alimentare. La donazione, infatti, può essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari nel caso abbia leso la loro quota ed il donatario è obbligato, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio).
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o di unadonazione rimuneratoria); infine tale elemento potrebbe mancare sin dall’inizio come nella donazione modalea causa della previsione del modus.Inteso in senso giuridico, l’arricchimento del donatario consiste nell’attribuzione aldonatario di un determinato diritto patrimoniale senza corrispettivo.Analogamente all’arricchimento in senso economico, occorre rilevare che l’arricchimentoin senso giuridico è fenomeno presente anche in altri contratti gratuiti, ad es. nel comodatoe nel mutuo gratuito. Infatti, anche in questi casi, il beneficiario acquista, sia purtemporaneamente, una situazione giuridica soggettiva senza il pagamento di uncorrispettivo.CAUSA DELLA DONAZIONELa causa della donazione è la produzione di un effetto reale oobbligatorio senza corrispettivo.NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE O DONAZIONE MISTAPoiché secondo Biscontini il contratto misto non è configurabile come autonomafigura negoziale, il cosiddetto
negotium mixtum cum donatione per l'autore non è un negozio misto. Si tratta di un'operazione negoziale ascrivibile nelle cosiddette donazioni indirette. Ipotesi tipica di contratto misto con donazione è quello di vendita di un immobile ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore. Si tratta di un contratto che a livello formale presenta le caratteristiche proprie di una compravendita, ma sostanzialmente realizza un effetto di parziale gratuità in quanto con essa si realizza un arricchimento dell'acquirente ed una diminuzione patrimoniale del venditore. Quindi la donazione mista dal punto di vista formale è qualificata dall'elemento della corrispettività e va inserita nei contratti di scambio. Tuttavia essendo caratterizzata, nella sostanza, da gratuità, può rientrare nell'ambito delle donazioni indirette. La donazione mista, cioè, sarà