Capitolo 1 - Le leggi della chiesa
Unità e pluralismo
Il II Concilio ecumenico Vaticano II definisce la Chiesa come «un solo popolo di Dio radicato in tutte le nazioni della terra»; essa «favorisce e accoglie tutte le ricchezze di capacità e di consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva». Grazie a questa universalità o cattolicità «le singole parti portano propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, e così il tutto e le singole parti sono rafforzate, comunicando ognuna con le altre e concordemente operando per la pienezza nell’unità».
In tal modo:
- Si riconosce la legittimità dell’esistenza, nell’unica Chiesa universale, di Chiese particolari, presiedute dai singoli vescovi e dotate di propria «cultura» e di proprie tradizioni;
- Si riafferma, al contempo, l’autorità del vescovo di Roma che «presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non nuoccia all’unità, ma la serva».
Alla luce di questa dottrina, enunciata nella costituzione conciliare Lumen gentium, si comprende il valore e il significato dell’unità e varietà del diritto canonico che costituisce la struttura giuridica del «popolo di Dio». Tale diritto ha un carattere, un contenuto e un’efficacia universali, abbracciando le genti più disparate. Esso, pur restando immutabile nelle sue strutture fondamentali e nei suoi principi basilari, si rivela dotato di un’eccezionale capacità di adattamento alle diverse circostanze e necessità: ogni comunità ecclesiale ha norme peculiari dirette a derogare o integrare quelle riguardanti tutta la cattolicità.
Pluralismo disciplinare
Il pluralismo disciplinare si dimostra in modo particolarmente evidente nelle differenze esistenti tra:
- Chiesa latina
- Chiese orientali cattoliche.
Precisazioni: nei primi secoli della Chiesa, il governo delle varie comunità cristiane faceva capo non solo a Roma, ma anche ad altre sedi patriarcali collocate in Oriente. In seguito, il patriarcato di Roma o d’Occidente (coincidente con la Chiesa latina e comprendente la stragrande maggioranza dei fedeli cattolici) si diffuse in tutta Europa e negli altri continenti, mentre le comunità di Oriente se ne separarono dando vita a Chiese autonome. Alcune di queste, con il volgere dei secoli, hanno ritrovato l’unità con Roma, che ne ha rispettato le diverse tradizioni.
Attualmente si contano 22 Chiese orientali cattoliche, dotate di propri riti liturgici, propria disciplina e propria gerarchia, e raggruppate intorno ai 5 «riti» orientali più antichi. Il Concilio Vaticano II ne ha sancito anche il diritto (e il dovere) di governarsi secondo le proprie discipline particolari. Nel presente studio con il termine «Chiesa» si intende la «Chiesa cattolica», che si distingue dalle altre confessioni cristiane per numerosi fattori di carattere dottrinale e disciplinare (es. il riconoscimento della suprema autorità del vescovo di Roma, considerato successore dell’apostolo Pietro).
Diritto universale e diritto particolare
Oltre che nelle differenze esistenti tra la Chiesa latina e le singole Chiese orientali, il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della stessa Chiesa latina dove, accanto ad un diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi.
Leggi universali
Le leggi universali sono emanate:
- Dal pontefice, che esercita sempre liberamente la sua potestà,
- Dal collegio di tutti i vescovi, che può agire previo il consenso dello stesso pontefice; sì che il concilio ecumenico (che costituisce il modo solenne di esercizio del potere proprio del collegio episcopale) viene convocato e presieduto dal papa che provvede anche a confermarne le deliberazioni.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto particolare sono:
- Norme emanate per un dato territorio dal pontefice, su iniziativa autonoma o sulla base di convenzioni o accordi con le autorità civili (concordati, intese, modus vivendi, protocolli, accordi);
- I decreti dei concili particolari, che riuniscono i vescovi di una provincia ecclesiastica (concili provinciali) o di una conferenza episcopale (concili plenari) e hanno nel rispettivo territorio competenza legislativa di carattere generale,
- Le decisioni delle conferenze episcopali, che riuniscono di regola i vescovi appartenenti ad uno stesso Stato e deliberano in modo giuridicamente vincolante solo nelle materie ad esse attribuite dal diritto universale o da una speciale disposizione della Santa Sede,
- Le leggi riguardanti le singole diocesi, promulgate dal vescovo sia nel sinodo diocesano (= in un’assemblea ecclesiale celebrata con particolare solennità), che fuori di esso,
- Le consuetudini, che sembrano attualmente svolgere un ruolo ridotto a causa delle restrizioni imposte dalla legislazione.
Gerarchia
Questa molteplicità di fonti pone il problema della loro gerarchia, che nella disciplina canonica vigente è determinata esclusivamente dalla diversa autorità dei vari legislatori.
Gerarchia:
- Le leggi e disposizioni pontificie e i decreti dei concili ecumenici,
- Le norme decise dagli episcopati locali in sede di concilio particolare o di conferenza episcopale e in ogni caso soggette al nullaosta della Santa Sede,
- Le leggi diocesane che non possono essere contrarie né al diritto universale né a quello sancito collegialmente dai vescovi a livello provinciale o regionale.
Il diritto particolare svolge un ruolo importante nella vita della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall’altro è fattore talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l’ordinamento che molte norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera dei concili particolari. Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale: lo spirito e la struttura dell’ordinamento canonico esigono che questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che consenta un costruttivo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca.
L’equilibrio tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare non è determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili, ma è condizionato dalla concreta situazione della comunità (a sua volta influenzata delle vicende della società civile) la quale, in funzione delle tendenze che si manifestano nelle diverse epoche storiche, ora favorisce lo sviluppo delle legislazioni locali, ora porta ad accentuare la funzione del diritto universale.
In particolare, mentre nei secoli immediatamente precedenti il Concilio ecumenico Vaticano II si assiste ad un progressivo accentramento della vita ecclesiale, il Codice promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983 consente maggiori spazi all’autonomia delle singole diocesi e degli episcopati locali.
Il diritto della cristianità
Al momento della convocazione del Concilio Vaticano I (1869-1870) le linee fondamentali del sistema giuridico canonico sono ancora offerte dal Corpus iuris canonici = l’insieme delle più autorevoli collezioni in cui, prima del Concilio di Trento, si è venuta consolidando l’esperienza giuridica della Chiesa.
Il Corpus iuris canonici si apre con il Decretum di Graziano (o Concordia discordantium canonum) in quanto il suo autore (considerato come l’iniziatore della scienza canonistica e maestro di teologia a Bologna nella prima metà del XII sec.) si propone di concordare i canoni discordanti = di ridurre a unità il sistema giuridico della Chiesa quale era venuto delineandosi negli 11 secoli precedenti. Sulla base di una molteplicità di fonti (dedotte dalla Sacra Scrittura, dai concili generali e particolari, dalle opere dei Padri, dalle lettere dei pontefici, da altri documenti ecclesiastici e dalle stesse leggi civili), Graziano identifica i problemi e ne prospetta la soluzione suffragate dalla citazione di asserzioni (dicta) e testi autorevoli (auctoritates).
L’opera ha carattere privato e si articola in:
- 101 distinzioni dedicate al diritto e alle sue fonti, ai chierici e alla loro ordinazione;
- 36 cause relative alle più varie materie (es. la procedura, il patrimonio, i religiosi, il matrimonio e la penitenza);
- 5 distinzioni riguardanti il culto, i sacramenti e i sacramentali.
Il Decretum venne adottato da subito come manuale, prima a Bologna e poi nelle altre università del tempo, determinando intorno allo studio del diritto canonico un vasto interesse che si riflette anche sull’attività legislativa. Infatti, a partire dalla seconda metà del XII sec., a causa della crescente autorità di Roma e della maggior sensibilità per le questioni giuridiche, i pontefici sono frequentemente chiamati a risolvere autoritativamente le controversie che insorgono: le loro costituzioni e decretali si moltiplicano così rapidamente da porre ben presto l’esigenza di raccoglierle in collezioni.
Il problema è organicamente affrontato da Gregorio IX che affida a Raimondo di Penafort il compito di riunirle in modo rispondente ai bisogni del tempo, espungendo i testi simili, inutili o contraddittori, modificando le fonti là dove necessario e integrandole opportunamente con nuove decretali da emanarsi appositamente. La collezione delle decretali di Gregorio IX (Decretales Gregorii IX, detta anche Liber Extra in quanto raccoglie i testi estranei alla Concordia grazianea):
- È suddivisa in 5 libri: giudice, giudizio, clero, matrimonio, delitto;
- Viene promulgata nel 1234 con la bolla «Rex pacificus» che ne sancisce il carattere autentico, attribuendole forza di legge per la Chiesa universale, vietando il ricorso a qualunque altra raccolta che non sia il Decretum di Graziano.
L’opera di Gregorio IX è proseguita da Bonifacio VIII che nel 1298 promulga il Liber Sextus (così chiamato per sottolineare la continuità con i 5 libri del Liber Extra) dove sono raccolti i decreti dei concili generali celebrati a Lione nel 1245 e nel 1274, le decretali successive al 1234.
L’ultima raccolta ufficiale compresa nel Corpus è costituita dalle Clementinae comprendenti quasi esclusivamente atti di Clemente V che, dopo una prima promulgazione ad opera di questo pontefice, sono riviste e promulgate da Giovanni XXII nel 1317. A differenza dei libri Extra e Sextus non hanno valore esclusivo in quanto, salvo che dispongano in senso a esse contrario, lasciano in vigore le decretali precedenti.
Carattere, poi, puramente privato hanno le due collezioni, pubblicate da Giovanni Chappuis nel 1500 e nel 1503 delle Extravagantes Ioannis XXII che riuniscono 20 decretali di questo pontefice (1316-1334) e delle Extravagantes communes che raccolgono più di 70 decretali dovute a vari papi da Urbano IV (1261-1264) a Sisto IV (1471-1484).
Le Extravagantes concludono il Corpus che, di conseguenza, nel testo approvato da Gregorio XIII nel 1580, risulta composto da:
- Decretum di Graziano,
- Liber Extra di Gregorio IX,
- Liber Sextus di Bonifacio VIII,
- Clementinae,
- Extravagantes.
Verso la codificazione del diritto della chiesa cattolica
Al Vaticano I si rileva come la consultazione del Corpus si presenti tutt’altro che agevole a causa della sua ampiezza, del diverso valore giuridico delle singole parti, dell’insufficiente sistematica, della scarsa rispondenza alle esigenze dei tempi. È quindi comprensibile che di fronte all’incertezza del diritto, molti vescovi che partecipano al Vaticano I ritengano indispensabile una riforma. Si avverte il desiderio di una certezza del diritto fondata prevalentemente su una legge scritta che assicuri unità di disciplina in tutta la Chiesa. Le proposte di codificazione nascono dall’esigenza di una maggior uniformità della legislazione ecclesiastica che, implicando necessariamente una limitazione del pluralismo disciplinare, si risolve in una riaffermazione dell’unità della Chiesa universale rispetto alla diversità delle Chiese particolari.
In ogni caso, il progetto si scontra con l’atteggiamento sostanzialmente negativo prima delle commissioni preparatorie del Vaticano I, (in larga parte composte da officiali della Curia romana), poi della congregazione istituita da Pio IX per l’esame dei postulati, che, non senza incertezze e contraddizioni, decide di sottrarre l’argomento alle deliberazioni del concilio, proponendolo invece al pontefice «in forma di umile domanda». La sospensione del concilio e i più urgenti problemi di carattere politico che la «questione romana» pone alla Santa Sede fanno sì che la richiesta venga accantonata.
Il processo di codificazione
Nel marzo 1904 viene pubblicato il motu proprio «Arduum sane munus» in cui Pio X, dopo aver sottolineato l’importanza della disciplina nella vita della Chiesa e la necessità di evitare la dispersione delle leggi, riconosce che le varie collezioni realizzate a tale scopo nei secoli precedenti e le stesse disposizioni emanate dai suoi predecessori non hanno eliminato tutte le difficoltà.
Ricorda, quindi, come da più parti si chieda, da tempo, che tutte le leggi della Chiesa siano raccolte in unità secondo un ordine chiaro, espungendo quelle abrogate e superate e adattando le altre alle condizioni dei tempi, e dichiara di approvare e accettare questi voti, istituendo per la realizzazione dell’opera un’apposita commissione cardinalizia e un collegio di consultori che si avvarranno della collaborazione dell’episcopato mondiale.
Il motu proprio resta nel vago circa il metodo da seguire; ogni dubbio in merito è però prontamente fugato dal segretario della commissione, Gasparri, che nella lettera inviata nell’aprile 1904 alle università cattoliche precisa che è intenzione del pontefice provvedere a distribuire adeguatamente in canoni o articoli sul modello dei più recenti codici statuali tutto il diritto canonico, curando la raccolta di tutti quei documenti, pubblicati dopo le collezioni autentiche contenute nel Corpus, da cui essi siano desunti.
Questa lettera di Gasparri fornisce anche una prima indicazione circa la sistematica del Codice che si ispira fondamentalmente ai trattati di istituzioni di diritto canonico in uso nelle università, dove, seguendo il modello delle istituzioni giustinianee, le materie sono ripartite in:
- Persone,
- Cose,
- Azioni.
Ulteriori precisazioni sono contenute nelle norme approvate dal pontefice nell’aprile 1904:
- Il Codice, redatto in lingua latina, conterrà soltanto leggi disciplinari enunciate in canoni che il più chiaramente, brevemente e fedelmente possibile riportino, nella sola parte dispositiva, quanto stabilito dal Corpus, dal Concilio di Trento, dagli atti dei pontefici, dai decreti delle congregazioni romane e dei tribunali ecclesiastici, tralasciando le norme abrogate o superate e innovando là dove opportuno o necessario.
La commissione, coordinata da Gasparri, che nel 1907 viene nominato cardinale, si mette al lavoro e nel 1912-1914 è in grado di inviare un primo progetto ai vescovi del mondo intero perché facciano pervenire le loro osservazioni. Il testo, adeguatamente rivisto, è poi trasmesso per gli eventuali rilievi ai cardinali e ai prelati della Curia romana e infine, nel 1916, i lavori della commissione possono considerarsi conclusi.
Durante la preparazione del Codice compaiono, come anticipazioni della nuova disciplina, molti atti legislativi. Tra i più significativi vanno ricordati:
- La costituzione «Vacante Sede Apostolica», che innova la disciplina del conclave per l’elezione del pontefice (1904),
- Il decreto «Ne temere» sulla forma di celebrazione del matrimonio (1907),
- La costituzione «Sapienti consilio» sul riordinamento della Curia romana (1908).
Inoltre, nel 1909, inizia la pubblicazione degli «Acta Apostolicae Sedis» (il periodico ufficiale della Santa Sede). Prima di tale anno i principali atti del pontefice e della Curia romana venivano inseriti negli «Acta Sanctae Sedis» (41 volumi comparsi tra il 1865 e il 1908); questa collezione aveva un valore puramente privato fino al 1904 quando Pio X ne sancì il carattere autentico e ufficiale.
Il codice del diritto canonico del 1917
Il Codex iuris canonici viene promulgato da Benedetto XV (1914-1922) con la costituzione «Providentissima Mater Ecclesia» nel maggio 1917 ed è pubblicato nel giugno successivo mediante inserzione negli «Acta Apostolicae Sedis». Dal punto di vista formale il Codex è entrato in vigore...
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