Diritto canonico
Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica: la comunità dei fedeli è regolata dal diritto canonico. I cattolici sono i fedeli in Cristo; è un diritto sovranazionale (= senza limiti). È un diritto che convive con il diritto nazionale. Vige da 2000 anni, le prime forme nascono con la morte di Cristo.
Caratteristiche del diritto canonico
- Diritto sovranazionale
- Diritto confessionale = diritto della confessione cattolica. Diritto che si nutre delle sacre scritture (= parole di Dio).
Si compone di una parte che attinge alle sacre scritture (= diritto divino) e di una parte di diritto creato dagli uomini (= diritto ecclesiastico). Il diritto divino è creato da istituti del diritto canonico che sono formalizzazione di episodi che trovano fondamento nelle sacre scritture.
La Chiesa è un'istituzione fatta di uomini, produce norme che devono essere rispettate dal popolo di Dio. L'ordinamento canonico è gerarchico. A capo vi è il Pontefice, seguono i vescovi poi i ministri della parola. È un ordinamento verticistico e si avvale del potere di un'unica persona che si occupa della Chiesa universale (= intera Chiesa cattolica). Vi sono poi chiese particolari che possono legiferare in modo differente rispetto al diritto della Chiesa universale (es. per sposarsi: diritto canonico età per le femmine 14 anni e maschi 16 anni; diritto italiano per femmine e maschi 18 anni salvo casi particolari). Il contrasto tra ordinamento interno e diritto canonico si può risolvere con la validità ma non lecito. Sancita la validità del diritto universale.
Le istituzioni che possono legiferare sono il Pontefice e il collegio episcopale che può produrre il diritto umano (= concilio ecumenico).
Santa Sede = Pontefice e collaboratori. Chiesa = Popolo di Dio. Vaticano = Stato Città del Vaticano.
Le fonti di cognizione del diritto canonico è l'attuale codice di diritto canonico (1983), promulgato da Giovanni Paolo II. Costituzione è una legge che proviene dal Pontefice. Il codice del 1983 sostituisce un precedente codice del 1917 che viene promulgato da Benedetto XV. Prima del 1917 la fonte di cognizione del diritto canonico era il Corpus Iuris Canonici.
Esperienza del diritto canonico
- Ius Vetus: Diritto antico, intorno al 1140. Un insegnante dell'Università di Bologna, Graziano, introduce il decreto del maestro Graziano. L'opera non è commissionata dal Pontefice.
- Ius Novum: 12 secolo e la Riforma protestante. La Chiesa risponde a Lutero con il concilio di Trento. Il diritto canonico intende rinnovarsi.
- Ius Novissimo: Dal 16 secolo ad oggi.
Prima della codificazione la fonte di cognizione era il Corpus Iuris Canonici. Era fondamentale e composto dal decreto di Graziano, introduce il principio della concordanza dei canoni discordanti: identifica il problema nel caso in cui vi fossero più fonti che regolamentano la stessa fattispecie. Risolveva la discordanza confrontando le soluzioni.
Gregorio IX aggiunge al decreto un liber extra che conteneva le decisioni dei Pontefici. Sancisce l'esclusività del decreto di Graziano e liber extra, ossia considerate uniche fonti possibili del diritto canonico. I libri del decreto erano 5: il giudice, il processo, il clero, il matrimonio e il delitto. Aggiunge un sesto libro. Il corpus iuris canonici viene abrogato nel 1917.
Evoluzione storica
Nello ius vetum, nel 313 d.C. viene emanato l'editto di Milano con il quale si sancisce la liceità della religione cristiana. Nel quinto secolo cade l'Impero Romano d'Occidente. Regge fino al 1453 l'Impero Romano d'Oriente.
Nello ius novum, avvento del decreto, concilio di Trento. Dopo il concilio il periodo dell'illuminismo mette in crisi i dogmi del cristianesimo.
Concetto di legge
Non esiste una definizione di legge umana nel diritto canonico. La prima definizione di legge risale a Tommaso d’Aquino, nel XIII secolo. La legge è per lui una disposizione della ragione diretta al bene comune e promulgata da chi ha la responsabilità della comunità. Un punto fondamentale per Tommaso d’Aquino è la ragionevolezza della legge, ossia il rispetto delle norme di diritto divino da parte della legge umana. La legge deve essere diretta al bene comune come la salvezza delle anime e la salvezza della Chiesa.
La religione cattolica si differenzia dalle altre per la confessione, i peccati vengono rimessi attraverso un intermediario come il confessore. Nella religione cattolica il rapporto con Dio è intermediato dalla Chiesa cattolica. Per questo bisogna salvare la Chiesa, poiché senza salvezza della Chiesa non sarebbe possibile la salvezza delle anime.
Un’altra definizione di legge è stata data in tempi successivi nel XVI secolo da Suarez. La definizione è diversa rispetto a quella di Tommaso d’Aquino perché i due vivono in due realtà diverse. La Spagna dove vive Suarez a quel tempo vive in un periodo d’oro e ha una struttura molto particolare, in quanto vengono accentrati tutti i poteri nella capitale Madrid (che rispetto alle altre capitali è al centro dello Stato senza sbocchi sul mare).
Suarez definisce la legge come un comando della legittima autorità per il bene dei sudditi comune perpetuo e sufficientemente promulgato. Per Suarez i fedeli devono essere considerati dei sudditi e il comando deve provenire da chi è legittimato dalla Chiesa. I precetti devono essere comuni, perpetui e sufficientemente promulgati. Comune significa che la legge deve obbligare tutti, perpetuo significa che la legge rimane in vigore fino a quando non venga abrogata esplicitamente o tacitamente e infine sufficientemente promulgato significa che devono essere adottati tutti i mezzi per far sì che la comunità conosca tale precetto.
Queste due definizioni sono entrambe valide e importanti per arrivare ad affrontare tematiche come l’espansione della legge nello spazio e nel tempo.
Libro 1° del Codice di diritto canonico
Il libro 1° del Codice di diritto canonico è dedicato alle norme generali e il titolo 1° del libro 1° è dedicato alle leggi ecclesiastiche. Canone 1° del libro 1° afferma che i canoni di questo codice valgono solo per la Chiesa latina. Le norme in comune tra Chiesa latina e Chiesa orientale saranno solo quelle di carattere divino, cambieranno tra le due le leggi ecclesiastiche prodotte dall’uomo.
Il Codice infatti contiene norme di diritto umano, ma codifica anche norme di carattere divino. La legge è istituita quando è promulgata, ossia la legge esiste nel momento in cui viene promulgata (canone 7). Atta apostolicae sedis è la gazzetta ufficiale del diritto canonico. Le leggi di diritto umano universali entrano in vigore 3 mesi dopo la pubblicazione sugli atta. Legge sufficientemente promulgata significa che il fedele ha a disposizione 3 mesi di tempo per conoscere tale precetto. Questo termine può essere derogato dal legislatore se ci sono ragioni e condizioni che lo richiedono.
La promulgazione delle leggi particolari, che riguardano solo una porzione del popolo di Dio, entra in vigore solo un mese dopo la loro promulgazione. Le leggi non sono retroattive, il canone 9 afferma che le leggi canoniche riguardano solo le cose future.
Le leggi si possono suddividere in due categorie: irritanti (dispongono la nullità di un atto giuridico) e inabilitanti (dispongono in ordine alla incapacità delle persone). Le leggi umane di diritto canonico universali devono essere osservate dai battezzati nella Chiesa cattolica che hanno compiuto 7 anni e hanno l’uso della ragione, ovunque si trovino. Mentre le leggi particolari devono essere rispettate da coloro che risiedono nel luogo ove è stata emanata tale legge o se effettivamente si trovano in quel luogo, sempre persone battezzate con 7 anni compiuti e l’uso della ragione (canone 13).
Le leggi di diritto divino vincolano tutti, poiché tutti sono figli di Dio. Il primo legislatore del diritto canonico per le leggi universali è il Pontefice. Ogni chiesa particolare è guidata da un vescovo e queste si raggruppano a loro volta in settori particolari che comprendono più porzioni del popolo di Dio (unione di più vescovi→ concilio ecumenico).
Gli atti normativi del Pontefice hanno nomi diversi ma hanno tutti la stessa efficacia. Ad esempio le lettere apostoliche sono leggi pontificie che vengono emanate con il nome bolle o brevi, il motuproprio sono le leggi di iniziativa personale del Pontefice, oppure la chirografa sono leggi che il Pontefice firma personalmente. Generalmente le lettere apostoliche sono leggi pontificie di maggior importanza, mentre le encicliche sono atti pontifici rivolti a tutto il mondo cattolico.
La legge canonica nello spazio si estende laddove c’è un soggetto che può recepire la legge. Per interpretazione della legge si intende applicazione della legge. Riuscire ad applicare a una determinata fattispecie un canone.
Interpretazione della legge
L’interpretazione può essere espansiva (applicazione della legge a un ampio numero di fattispecie) e restrittiva (applicazione della legge a un minor numero di casi possibili). L’applicazione estensiva è vietata per il diritto penale e per le norme che sanciscono la nullità degli atti.
Il canone 16 si occupa dell’interpretazione della legge, facendo riferimento in particolare all’interpretazione autentica della legge, ossia l’interpretazione emanata dal legislatore stesso. Il primo e sicuro criterio da prendere in considerazione è quindi l’interpretazione autentica. Non sempre però esiste un’interpretazione autentica delle leggi, per questa ragione il canone 17 indica quali sono gli altri criteri di interpretazione della legge e ci indica in che modo vanno esperiti questi criteri, viene infatti offerta una gerarchia.
Il primo criterio è quello che consiste nel dare al testo il significato specifico delle singole parole considerato nel testo e nel contesto. Una parola infatti può assumere significati diversi in diversi contesti. Il canone 17 sostiene che se le parole rimangono dubbie e oscure bisogna ricorrere ai luoghi paralleli (ricorrere a casi simili in cui vi è uguale ratio). Ricorrere ai luoghi paralleli significa ricorrere a un’interpretazione estensiva di un’altra norma che potrebbe andar bene anche per il caso in questione.
Per ultimo bisogna risalire alla ragione per cui il legislatore ha emanato tale legge. Questo criterio è l’ultimo in quanto è un criterio circostanziato, è imputabile in un momento preciso e ciò fa male al diritto, perché il legislatore dovrebbe legiferare per un periodo di tempo più lungo possibile e creare norme generali e astratte.
Interpretazione è un concetto che si unisce a quello di diritto suppletorio. Il canone 19 si occupa del diritto suppletorio e si utilizza quando una determinata materia manca di un’espressa disposizione di legge, serve quindi a supplire una mancanza. Se la fattispecie in questione non ha una norma in primo luogo secondo il diritto suppletorio bisogna ricorrere a casi simili (analogia). Se non si trovano norme che regolano casi simili il diritto canonico dice di ricorrere ai principi generali del diritto applicati con equità canonica. Per equità canonica si intende fare un bilanciamento tra gli interessi in gioco, una sorta di compromesso che va a soddisfare entrambe le parti.
Il canone 19 prosegue poi con altri due criteri qualora non si potesse ricorrere all’applicazione di principi di diritto canonico generali con equità canonica. Il seguente criterio è il ricorso alla giurisprudenza dei Tribunali e alla prassi della Curia romana, e in ultimo si deve ricorrere alla dottrina dei giuristi. La giurisprudenza dei tribunali canonici è il consolidato orientamento che emerge dalle sentenze su determinati casi, mentre per prassi si intende l’uso costante della Curia romana nell’interpretazione delle leggi.
Oltre all’interpretazione della legge e oltre al diritto suppletorio si può ricorrere alla consuetudine. La consuetudine, nella gerarchia delle fonti, occupa l’ultimo posto. La consuetudine è una norma che deriva da un comportamento costante nel tempo posto in essere da una determinata comunità che ritiene che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.
Elementi essenziali della consuetudine
Gli elementi essenziali di una consuetudine sono quindi: un’azione materiale che viene svolta che è l’elemento oggettivo, il fatto che l’azione non sia occasionale ma ripetuta con il presentarsi di una determinata fattispecie, vi è un elemento soggettivo che consiste nell’opinione della comunità nel ritenere il comportamento giuridicamente vincolante.
La consuetudine può atteggiarsi rispetto al diritto scritto in tre diversi modi: contro il diritto scritto (contro lege), secondo il diritto scritto (secundum lege), oppure va a regolamentare una fattispecie che non è regolamentata da una norma scritta (preter lege). Sono ammesse delle consuetudini nel nostro ordinamento secondo il diritto, mentre non sono possibili le consuetudine contro il diritto. Per quanto riguarda le consuetudine preter lege non sono del tutto ammesse. Il diritto canonico ammette tutte queste tre forme di consuetudini a differenza del diritto nazionale, poiché la consuetudine vuole riequilibrare i rapporti consentendo alla comunità in determinate condizioni di produrre diritto.
Per legge (consuetudine contro legge e secondo legge) si intende legge ecclesiastica e il diritto canonico ritiene che il diritto divino possa ispirare la comunità alla regolamentazione di determinate fattispecie in un determinato modo. Il diritto canonico ammette una consuetudine contro legge ecclesiastica purché questa consuetudine sia però rispettosa del diritto divino. Si può quindi andare a cancellare una legge di diritto umano se questa non rispetta pienamente una legge di diritto divino. Le consuetudini cessano per consuetudine contraria o per disposizione legislativa.
Composizione del popolo di Dio
La Chiesa è il popolo di Dio, composto dai fedeli della Chiesa cattolica. Questo popolo è composto da: fedeli (laici, battezzati), dai sacerdoti e dai preti che vengono giuridicamente chiamati ministri di culto (che hanno ricevuto almeno 1° grado dell’ordine), vi sono poi coloro che hanno abbracciato uno stato di vita consacrata e cercano di porre in essere gli insegnamenti di Cristo con la loro vita, prendendo spunto dal fondatore del loro ordine (non si è più laici, ma non si viene considerati come persone che hanno ricevuto il 1° ordine, frati e suore ad esempio [come coloro che hanno fatto il voto di castità, obbedienza e povertà] canone 573). Per vita consacrata si intende vita stabile dedicata al perseguimento della carità nel regno di Dio.
Nell’ordinamento della Chiesa deve essere necessariamente presente un istituto che è stato stabilito dal diritto divino e dal diritto naturale. Le figure di coloro che hanno ricevuto un grado dell’ordine sono obbligatorie e allo stesso modo attengono al diritto divino coloro che fanno parte del popolo di Dio attraverso il battesimo (fondamento sta nel fatto che lo stesso Cristo si è fatto battezzare da Giovanni Battista).
Lo stato clericale rappresenta la struttura della Chiesa, i laici sono il popolo di Dio e rappresentano la Chiesa in tutto il mondo, mentre lo stato di vita consacrata testimonia la volontà e la capacità di trascendere i limiti umani e poter svolgere una funzione profetica. Lo stato di vita consacrata può avvenire in istituti laicali (istituti non governati dalla Chiesa) e clericali (istituti governati dalla Chiesa). La differenza sta che per chi si forma in istituti clericali e quindi governati dalla Chiesa gli viene riconosciuta la possibilità di confessare e dire messa.
Costituzione gerarchica della Chiesa
Fonti del diritto canonico e gerarchia della Chiesa sono strettamente connessi tra di loro poiché il potere di una norma dipende dal soggetto che la pone in essere. Il Pontefice copre un ruolo di supremazia per la Chiesa cattolica. Il Pontefice insieme al collegio episcopale (insieme dei vescovi di tutto il mondo) sono organi di più alto livello.
Il libro 2° parte 2° è intitolata costituzione gerarchica della Chiesa. Nel canone 330 si parla di diritto divino rivelato: Cristo sceglie i 12 apostoli e con essi forma un collegio e pone a capo Pietro, il quale creò la Chiesa. Pietro oltre ad essere capo della Chiesa è anche membro del collegio. Per questa ragione il Papa che è successore di Pietro è contemporaneamente vescovo della Chiesa di Roma e capo della Chiesa. Questo istituto che si ripete nel tempo prende il nome di successione apostolica: i successori di Pietro, ossia i Pontefici si succedono nel tempo. La successione apostolica si riferisce solo al Pontefice e non ai vescovi i quali possono essere eletti dal Pontefice o da altri vescovi.
Nella lumen gentium (atto importante del Concilio vaticano 2°) si dice che il Pontefice è fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione. La Chiesa è caratterizzata da unità, ma anche da pluralismo rappresentato dalle Chiese particolari guidate dai vescovi.
Il canone 331 è il primo canone che si riferisce direttamente al romano Pontefice ci dice che il vescovo della Chiesa di Roma è a capo del collegio dei vescovi, è vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale e per tanto la sua potestà è suprema – piena – immediata – universale.
Suprema significa che non riconosce nessuna autorità superiore civile o ecclesiastica.
Pontefice
Il primato pontificio è regolato dal canone 331 e seguenti. Il canone che fa riferimento al pontefice è il 330 → l'autorità della Chiesa è esercitata dal pontefice e dal consiglio episcopale. Il potere del pontefice è diviso con il collegio episcopale, ossia l'insieme dei vescovi (come Pietro era uno dei dodici apostoli scelti da Cristo).
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