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DIVISIONE DEL DIRITTO CANONICO:
Nel codice anche nel diritto canonico si parla di legge: legge umana e divina.
La legge divina sta al vertice delle fonti del diritto canonico, mentre la legge umana
deve sottostare completamente ai principi di diritto divino.
Bisogna tenere presente che la legge umana deve rispettare quella divina, e non può
essere in contrasto con essa.
La legge umana non ha una definizione nel codice, che affronta solamente le
tematiche della produzione della legge e della sua efficacia e interpretazione.
→
La dottrina fornisce una definizione Tommaso d’Aquino nel XIII secolo: la legge è
una disposizione della ragione diretta al bene comune e promulgata da chi ha
la responsabilità della collettività; questa definizione risponde ad un criterio di
ragionevolezza: cosa intendeva tommi quando diceva che sarebbe dovuta essere
ragionevole? Non è un criterio ispirato a principi di diritto umano, ma deve essere
ragionevole in relazione alle disposizioni di diritto divino; già nel XIII sec. si pensava
alla promulgazione della legge in maniera che fosse conosciuta, facendo riferimento
→
all’autorità che dovrebbe emanarla autorità che si fa carico della collettività.
Successivamente nel XVI sec. Suarez (teologo spagnolo 1548-617): la Spagna viveva
il suo secolo d’oro, con il potere accentrato nelle mani dei sovrani; parla di un
comando della legittima autorità (da coloro che nella chiesa hanno il potere
legislativo) posto per il bene dei sudditi (mentre Tommaso parla di coloro che
hanno al responsabilità della comunità, in un regno nazionale importante, suarez vede
il popolo di Dio come sudditi, al pari dei sudditi di un sovrano) e tale comando deve
essere comune perpetuo e sufficientemente promulgato (queste sono le
caratteristiche che deve avere la legge, deve riguardare tutti i sudditi, rimane in
vigore finché abrogata e bisogna fare il possibile per rendere la legge conoscibile da
tutti i sudditi).
I Canoni di diritto canonico che riguardano la legge:
Nel libro primo del codice, “de normis generalibus”, il canone 7 stabilisce che la legge
→
è istituita quando è promulgata la legge esiste nel momento in cui è promulgata.
Sulla promulgazione non vi sono norme tassative, ma le leggi universali (chiesa
universale: insieme di tutti i fedeli del mondo) devono essere promulgate tramite
inserimento negli acta apostolicis sedis ed entrano in vigore 3 mesi dopo la loro
pubblicazione su di essi; le leggi particolari (chiesa particolare: chiesa cattolica
italiana, porzioni di popolo di Dio che per ragione storiche forma chiese particolari)
sono promulgate nel modo deciso dal legislatore e generalmente entrano in vigore un
mese dopo la loro pubblicazione.
La CEI (conferenza episcopale italiana) ha fatto emanare diritto particolare per la
chiesa particolare italiana; non sempre la conferenza episcopale coincide con i confini
di stato, ma i popoli che hanno condiviso storia comune anche in una regione
politicamente divisa.
Il diritto universale umano proviene dal pontefice; le leggi universali emanate dal
pontefice, possono avere diversi nomi [bolle pontificie, brevia pontifici (lettere di
promulgazioni di lettere apostoliche o encicliche) motu proprio (norme di iniziativa
personale del pontefice) chirografa (atti normativi personalmente scritti o sottoscritti
dal pontefice)], che non incidono sulla forza della legge, sono tutte leggi universali.
Il pontefice è aiutato dal collegio cardinalizio, per alcuni tipi di leggi emanate.
La forma in cui sono promulgati gli atti pontifici, può essere quindi diversa, ma in
generale possiamo dire indipendentemente dalla forma in cui vengono emanati questi
documenti, nulla cambia nella forza che hanno: sono comunque tutti al vertice della
gerarchia delle fonti.
Il canone 9 riguarda cose future e principio di irretroattività.
Il canone 12 stabilisce che tutti sono tenuti al rispetto delle leggi universali ovunque si
trovino, mentre sono tenuti al rispetto delle leggi particolari, solo colore che risiedono
in un determinato territorio o si trovino in quel territorio per cui è data una legge
particolare (chi risiede, e chi si trova). Quali sono i soggetti tenuti al rispetto di tutte
le leggi umane e canoniche? Tutti i battezzati, meno chi no ha l’uso della ragione a chi
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ha meno di 7 anni per il diritto canonico la maggiore età di acquista ai 18, ma i 7
anni indicano l’inizio della catechesi; vi sono età differenziate a seconda dei vari istituti
di diritto canonico. Il dritto divino invece, vincola tutti, anche i non battezzati.
Es: il matrimonio è un istituto di diritto divino naturale, due musulmani sposati, sono
sposati anche per la chiesa cattolica (il diritto divino è un diritto trasversale,
indipendentemente dalla religione); ma se io musulmano voglio diventare cattolico,la
chiesa può sciogliere il matrimonio.
Canone 17 parla dell’interpretazione della legge: le leggi ecclesiastiche (diritto
→
umano), sono da intendersi secondo il significato usuale delle parole criterio
letterale. Se vi fossero dubbi, vanno esperiti i criteri enunciati dal canone 17,
nell’ordine in cui sono enunciati: luoghi paralleli, altre norme che regolano la stessa
materia (analogia), oppure se non vi fossero, bisognerebbe ricorrere al fine e alla
circostanza della legge (ratio legis: cosa voleva fare il legislatore, tutelando un bene o
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un interesse vanno capite le ragioni della tutela), infine si considerano le circostanze
in cui stata emanata la legge e all’intenzione del legislatore.
L’ORDINAMENTO CANONICO:
L’ordinamento canonico come ogni ordinamento giuridico ha il proposito di regolare
tutte le fattispecie. La legge umana non può colmare tutte le lacune del diritto, quindi
ha inserito 2 istituti affinché potessero essere colmate tali lacune:
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Diritto suppletorio: disciplinato dal canone 19 se su una determinata materia
manca un’espressa disposizione di legge, la causa deve essere in primo luogo risolta
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tenute presenti le leggi date per i casi simili ricorso all’analogia.
Questo ricorso è però vietato in materia penale perché non si può andare contro il
principio di legalità; non si applica per quanto riguarda le leggi irritanti (stabiliscono la
nullità di un atto) e le leggi inabilitanti (sanciscono l’incapacità delle persone); non è
possibile quando tale ricorso comporti la revocazione di privilegi o diritti quesiti
concessi dalla santa sede. Il ricorso all’analogia è vietato quando creerebbe per il
soggetto una situazione peggiore di quella in cui già si trova. Qualora non sia
possibile ricorrere all’analogia, ci si rifa ai principi generali del diritto, applicati con
equità canonica. A che principi del diritto si riferisce il canone 19? Qualsiasi principio
di diritto, qualsiasi principio che si possa ricavare anche dal diritto romano,
internazionale, civile; qualsiasi principio che però verrà applicato con equità canonica
(ossia bisogna applicare il principio tenendo presente delle finalità del diritto canonico:
salvezza dell’anima e l’unità della chiesa; le finalità dell’ordinamento canonico
vengono raggiunte attraverso gli strumenti della misericordia, della carità cristiana e
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dell’umanità questi compongono l’equità; consentono di utilizzare la norma per
renderla strumentale ai fini dell’ordinamento canonico.
Ci si può rifare anche alla giurisprudenza e la prassi dell curia romana: è un istituto
sviluppato e cresciuto nel corso dei secoli, è costituito da uffici e organi creati dai
pontefici affinché potessero aiutarli nella loro attività governativa (tribunali).
Se anche esso non dovesse dare buoni frutti, il canone indica di ricorrere al modo di
→
sentire comune e costante dei giuristi ricorso alla dottrina.
Consuetudine: basata su due elementi, uno oggettivo (costituito da un
comportamento posto in essere da una determinata comunità) e uno soggettivo
→
(consiste nella opinio iuris ac necessitatis convinzione che quel comportamento sia
giuridicamente rilevante e obbligatorio): questo comporta che non qualsiasi
comportamento posto in essere da una comunità, costituisca una consuetudine
giuridicamente rilevante, lo sono solo quelle ritenute giuridiche e solo quelle che si
ritengono giuridiche obbligatorie. Rispetto al diritto scritto, la consuetudine può
relazionarsi in diversi modi: secondo la legge, oltre la legge o contro la legge.
La consuetudine è l’unica fonte del diritto canonico che viene dal basso.
Una consuetudine che disciplina oltre la legge sarebbe un sistema adottato
dall’ordinamento per colmare le lacune. È ammessa però anche contro legge, perché
essa può essere espressione di norme di diritto divino non ancora colto dall’autorità.
Anche se questo non è quasi mai avvenuto, ciò non intacca la bontà del principio.
Il codice dedica il titolo IV del libro I agli atti amministrativi singolari: con atti
amministrativi di solito si fa riferimento al potere esecutivo, ma all’ordinamento della
chiesa non esiste la divisione dei poteri perché tutta fa capo al papa; per atti
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amministrativi singolari, si intendono atti che riguardano singoli casi o persone
questi atti sono accomunati dalla mancanza di generalità.
Non sono subordinati alla legge e possono incidere su di essa; soggiaciono a
interpretazione stretta e quindi non possono essere interpretati secondo il principio di
analogia. Due esempi di atti amministrativi singolari è la categoria dei privilegi, che
stabiliscono per alcuni soggetti una condizione più favorevole rispetto al diritto
comune, la seconda categoria è costituita dalle dispense, atti che consentono la
sospensione dell’obbligatorietà della norma al verificarsi di determinate circostanze,
per cui in determinati casi secondo l’ordinamento canonico, è opportuno sospendere
una norme per un soggetto o categoria di soggetti.
3 munera (obblighi) del pontefice:
• muus regendi: l’autorità esercita potere legislativo esecutivo e giurisdizionale.
• muu santificandi: obbligo di amministrare i sacramenti
• muus docendi: obbligo di insegnare
Nell’ordinamento canonico non c’è divisione dei poteri perché stiamo parlando di un
ordinamento necessitato, ossia deriva dalle sacre scritture e il diritto naturale.
PONTEFICE:
In che rapporto sta l’antico testamento con il nuovo? L’antico per i cattolici vale in
quanto compatibile con il nuovo testamento, con il nuovo testamento cristo pone
l&rsquo