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DIVISIONE DEL DIRITTO CANONICO:

Nel codice anche nel diritto canonico si parla di legge: legge umana e divina.

La legge divina sta al vertice delle fonti del diritto canonico, mentre la legge umana

deve sottostare completamente ai principi di diritto divino.

Bisogna tenere presente che la legge umana deve rispettare quella divina, e non può

essere in contrasto con essa.

La legge umana non ha una definizione nel codice, che affronta solamente le

tematiche della produzione della legge e della sua efficacia e interpretazione.

La dottrina fornisce una definizione Tommaso d’Aquino nel XIII secolo: la legge è

una disposizione della ragione diretta al bene comune e promulgata da chi ha

la responsabilità della collettività; questa definizione risponde ad un criterio di

ragionevolezza: cosa intendeva tommi quando diceva che sarebbe dovuta essere

ragionevole? Non è un criterio ispirato a principi di diritto umano, ma deve essere

ragionevole in relazione alle disposizioni di diritto divino; già nel XIII sec. si pensava

alla promulgazione della legge in maniera che fosse conosciuta, facendo riferimento

all’autorità che dovrebbe emanarla autorità che si fa carico della collettività.

Successivamente nel XVI sec. Suarez (teologo spagnolo 1548-617): la Spagna viveva

il suo secolo d’oro, con il potere accentrato nelle mani dei sovrani; parla di un

comando della legittima autorità (da coloro che nella chiesa hanno il potere

legislativo) posto per il bene dei sudditi (mentre Tommaso parla di coloro che

hanno al responsabilità della comunità, in un regno nazionale importante, suarez vede

il popolo di Dio come sudditi, al pari dei sudditi di un sovrano) e tale comando deve

essere comune perpetuo e sufficientemente promulgato (queste sono le

caratteristiche che deve avere la legge, deve riguardare tutti i sudditi, rimane in

vigore finché abrogata e bisogna fare il possibile per rendere la legge conoscibile da

tutti i sudditi).

I Canoni di diritto canonico che riguardano la legge:

Nel libro primo del codice, “de normis generalibus”, il canone 7 stabilisce che la legge

è istituita quando è promulgata la legge esiste nel momento in cui è promulgata.

Sulla promulgazione non vi sono norme tassative, ma le leggi universali (chiesa

universale: insieme di tutti i fedeli del mondo) devono essere promulgate tramite

inserimento negli acta apostolicis sedis ed entrano in vigore 3 mesi dopo la loro

pubblicazione su di essi; le leggi particolari (chiesa particolare: chiesa cattolica

italiana, porzioni di popolo di Dio che per ragione storiche forma chiese particolari)

sono promulgate nel modo deciso dal legislatore e generalmente entrano in vigore un

mese dopo la loro pubblicazione.

La CEI (conferenza episcopale italiana) ha fatto emanare diritto particolare per la

chiesa particolare italiana; non sempre la conferenza episcopale coincide con i confini

di stato, ma i popoli che hanno condiviso storia comune anche in una regione

politicamente divisa.

Il diritto universale umano proviene dal pontefice; le leggi universali emanate dal

pontefice, possono avere diversi nomi [bolle pontificie, brevia pontifici (lettere di

promulgazioni di lettere apostoliche o encicliche) motu proprio (norme di iniziativa

personale del pontefice) chirografa (atti normativi personalmente scritti o sottoscritti

dal pontefice)], che non incidono sulla forza della legge, sono tutte leggi universali.

Il pontefice è aiutato dal collegio cardinalizio, per alcuni tipi di leggi emanate.

La forma in cui sono promulgati gli atti pontifici, può essere quindi diversa, ma in

generale possiamo dire indipendentemente dalla forma in cui vengono emanati questi

documenti, nulla cambia nella forza che hanno: sono comunque tutti al vertice della

gerarchia delle fonti.

Il canone 9 riguarda cose future e principio di irretroattività.

Il canone 12 stabilisce che tutti sono tenuti al rispetto delle leggi universali ovunque si

trovino, mentre sono tenuti al rispetto delle leggi particolari, solo colore che risiedono

in un determinato territorio o si trovino in quel territorio per cui è data una legge

particolare (chi risiede, e chi si trova). Quali sono i soggetti tenuti al rispetto di tutte

le leggi umane e canoniche? Tutti i battezzati, meno chi no ha l’uso della ragione a chi

ha meno di 7 anni per il diritto canonico la maggiore età di acquista ai 18, ma i 7

anni indicano l’inizio della catechesi; vi sono età differenziate a seconda dei vari istituti

di diritto canonico. Il dritto divino invece, vincola tutti, anche i non battezzati.

Es: il matrimonio è un istituto di diritto divino naturale, due musulmani sposati, sono

sposati anche per la chiesa cattolica (il diritto divino è un diritto trasversale,

indipendentemente dalla religione); ma se io musulmano voglio diventare cattolico,la

chiesa può sciogliere il matrimonio.

Canone 17 parla dell’interpretazione della legge: le leggi ecclesiastiche (diritto

umano), sono da intendersi secondo il significato usuale delle parole criterio

letterale. Se vi fossero dubbi, vanno esperiti i criteri enunciati dal canone 17,

nell’ordine in cui sono enunciati: luoghi paralleli, altre norme che regolano la stessa

materia (analogia), oppure se non vi fossero, bisognerebbe ricorrere al fine e alla

circostanza della legge (ratio legis: cosa voleva fare il legislatore, tutelando un bene o

un interesse vanno capite le ragioni della tutela), infine si considerano le circostanze

in cui stata emanata la legge e all’intenzione del legislatore.

L’ORDINAMENTO CANONICO:

L’ordinamento canonico come ogni ordinamento giuridico ha il proposito di regolare

tutte le fattispecie. La legge umana non può colmare tutte le lacune del diritto, quindi

ha inserito 2 istituti affinché potessero essere colmate tali lacune:

Diritto suppletorio: disciplinato dal canone 19 se su una determinata materia

manca un’espressa disposizione di legge, la causa deve essere in primo luogo risolta

tenute presenti le leggi date per i casi simili ricorso all’analogia.

Questo ricorso è però vietato in materia penale perché non si può andare contro il

principio di legalità; non si applica per quanto riguarda le leggi irritanti (stabiliscono la

nullità di un atto) e le leggi inabilitanti (sanciscono l’incapacità delle persone); non è

possibile quando tale ricorso comporti la revocazione di privilegi o diritti quesiti

concessi dalla santa sede. Il ricorso all’analogia è vietato quando creerebbe per il

soggetto una situazione peggiore di quella in cui già si trova. Qualora non sia

possibile ricorrere all’analogia, ci si rifa ai principi generali del diritto, applicati con

equità canonica. A che principi del diritto si riferisce il canone 19? Qualsiasi principio

di diritto, qualsiasi principio che si possa ricavare anche dal diritto romano,

internazionale, civile; qualsiasi principio che però verrà applicato con equità canonica

(ossia bisogna applicare il principio tenendo presente delle finalità del diritto canonico:

salvezza dell’anima e l’unità della chiesa; le finalità dell’ordinamento canonico

vengono raggiunte attraverso gli strumenti della misericordia, della carità cristiana e

dell’umanità questi compongono l’equità; consentono di utilizzare la norma per

renderla strumentale ai fini dell’ordinamento canonico.

Ci si può rifare anche alla giurisprudenza e la prassi dell curia romana: è un istituto

sviluppato e cresciuto nel corso dei secoli, è costituito da uffici e organi creati dai

pontefici affinché potessero aiutarli nella loro attività governativa (tribunali).

Se anche esso non dovesse dare buoni frutti, il canone indica di ricorrere al modo di

sentire comune e costante dei giuristi ricorso alla dottrina.

Consuetudine: basata su due elementi, uno oggettivo (costituito da un

comportamento posto in essere da una determinata comunità) e uno soggettivo

(consiste nella opinio iuris ac necessitatis convinzione che quel comportamento sia

giuridicamente rilevante e obbligatorio): questo comporta che non qualsiasi

comportamento posto in essere da una comunità, costituisca una consuetudine

giuridicamente rilevante, lo sono solo quelle ritenute giuridiche e solo quelle che si

ritengono giuridiche obbligatorie. Rispetto al diritto scritto, la consuetudine può

relazionarsi in diversi modi: secondo la legge, oltre la legge o contro la legge.

La consuetudine è l’unica fonte del diritto canonico che viene dal basso.

Una consuetudine che disciplina oltre la legge sarebbe un sistema adottato

dall’ordinamento per colmare le lacune. È ammessa però anche contro legge, perché

essa può essere espressione di norme di diritto divino non ancora colto dall’autorità.

Anche se questo non è quasi mai avvenuto, ciò non intacca la bontà del principio.

Il codice dedica il titolo IV del libro I agli atti amministrativi singolari: con atti

amministrativi di solito si fa riferimento al potere esecutivo, ma all’ordinamento della

chiesa non esiste la divisione dei poteri perché tutta fa capo al papa; per atti

amministrativi singolari, si intendono atti che riguardano singoli casi o persone

questi atti sono accomunati dalla mancanza di generalità.

Non sono subordinati alla legge e possono incidere su di essa; soggiaciono a

interpretazione stretta e quindi non possono essere interpretati secondo il principio di

analogia. Due esempi di atti amministrativi singolari è la categoria dei privilegi, che

stabiliscono per alcuni soggetti una condizione più favorevole rispetto al diritto

comune, la seconda categoria è costituita dalle dispense, atti che consentono la

sospensione dell’obbligatorietà della norma al verificarsi di determinate circostanze,

per cui in determinati casi secondo l’ordinamento canonico, è opportuno sospendere

una norme per un soggetto o categoria di soggetti.

3 munera (obblighi) del pontefice:

• muus regendi: l’autorità esercita potere legislativo esecutivo e giurisdizionale.

• muu santificandi: obbligo di amministrare i sacramenti

• muus docendi: obbligo di insegnare

Nell’ordinamento canonico non c’è divisione dei poteri perché stiamo parlando di un

ordinamento necessitato, ossia deriva dalle sacre scritture e il diritto naturale.

PONTEFICE:

In che rapporto sta l’antico testamento con il nuovo? L’antico per i cattolici vale in

quanto compatibile con il nuovo testamento, con il nuovo testamento cristo pone

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Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudienne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lugli Matteo.