Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FUNZIONI SPECIFICHE
Nella ripartizione per funzioni a ciascuna autorità sono affidati poteri e funzioni specifici da esercitarsi nei confronti di tutti i soggetti sottoposti a vigilanza. In base al tuf, la Banca d'Italia è competente per:
- il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione (c.d. vigilanza prudenziale)
La Consob è competente per:
- la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
PERICOLO DI SOVRAPPOSIZIONI
La ripartizione per funzioni potrebbe però creare incertezze infatti, non sempre è facile identificare quali aspetti rientrino nell'ambito della vigilanza prudenziale o nell'ambito della vigilanza sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e per questo si possono creare sovrapposizioni tra i due ambiti della vigilanza. È opportuna, quindi l'individuazione analitica dei poteri spettanti alle due autorità e l'individuazione di materie nelle quali
L'intervento delle autorità di vigilanza deve avvenire congiuntamente. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE È possibile che le due autorità abbiano il potere-dovere di rivolgere ciascuna la propria attività su un identico profilo del soggetto vigilato. L'art. 5, co. 5, stabilisce un generico obbligo di collaborazione tra le due autorità, dovere di operare in maniera coordinata "anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati", dovere di reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della vigilanza. SEGRETO D'UFFICIO La definizione di obblighi di collaborazione tra diverse autorità pone problemi di coordinamento con la disciplina del segreto d'ufficio infatti, più ampi sono gli obblighi di collaborazione più viene sacrificato il segreto d'ufficio. L'art. 4 tuf stabilisce l'inopponibilità del
segreto d'ufficio nei rapporti tra le autorità nazionali; il discorso poi cambia per quanto riguarda i rapporti con le autorità estere, distinguendosi ulteriormente tra autorità comunitarie ed extracomunitarie. FINALITÀ GENERALE Oggi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, tuf, la vigilanza ha come finalità ulteriori, che possono considerarsi mediate o indirette: - la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; - la tutela degli investitori; - la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; - la competitività del sistema finanziario; - l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. Nel modello di vigilanza adottato dal legislatore non appare più il riferimento, tra gli scopi della vigilanza, della necessità di sorvegliare "la sana e prudente gestione" dei soggetti vigilati, che prima della Mifid era considerato parametro generale per l'esercizio dell'intera attività di vigilanza.La vigilanza sugli intermediari. Oggi tale scopo compare tra le competenze specifiche della Banca d'Italia. I TIPI DI VIGILANZA La vigilanza sugli intermediari si svolge secondo tre modalità, rispettivamente disciplinate negli artt. 6, 8 e 10, TUF: - vigilanza regolamentare - vigilanza informativa - vigilanza ispettiva. A lato dei poteri regolamentare, informativo ed ispettivo, l'ordinamento assegna alle due autorità di vigilanza, e nell'osservanza delle rispettive competenze, un ulteriore potere di intervento nei confronti dei soggetti abilitati. VIGILANZA REGOLAMENTARE Consiste nel potere delle due autorità di emanare regolamenti nelle materie di rispettiva competenza e di far rispettare le norme regolamentari dai loro destinatari. Le autorità possono emanare regolamenti sentita l'altra autorità; poi ci sono delle materie a competenza congiunta dove le due autorità devono emanare i regolamenti insieme. VIGILANZA INFORMATIVA Poteredelle autorità di chiedere alle imprese di investimento la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini stabiliti con regolamento, ovvero con atto amministrativo rivolto al singolo intermediario. In particolare, le autorità possono prevedere "modalità" che consentano richieste indirizzate ai soggetti indicati, ed inoltre "richiedere il compimento di atti ritenuti necessari" all'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva. In sintesi, l'attività svolta dagli uffici delle autorità consiste innanzitutto nel raccogliere, ordinare ed archiviare i dati e le notizie che continuamente affluiscono dai soggetti vigilati; inoltre, è compito delle autorità interpretare i dati e le notizie ricevuti e trarne le dovute valutazioni sull'operato di questi ultimi. DESTINATARI DELLA VIGILANZA INFORMATIVA Destinatari del potere sono non soltanto iSoggetti abilitati, ed in particolare gli amministratori ed i sindaci dell'intermediario, ma anche la società di revisione alla quale sono affidati i controlli esterni sullo stesso.
La legge assegna un ruolo essenziale agli organi di controllo interno ed esterno dei soggetti vigilati, gravandoli di specifici obblighi di collaborazione nei confronti delle autorità di vigilanza.
ATTIVITÀ DI SINDACI E REVISORI
È previsto l'obbligo di comunicazione alla CONSOB e alla Banca d'Italia di tutti i fatti di cui i sindaci vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possono costituire un'irregolarità (anche non gravi) nella gestione delle SIM, dell sgr, delle sicav o delle sicaf ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.
I soggetti incaricati della revisione legale dei conti "comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico."
Che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
Mentre i sindaci sono tenuti ad informare le autorità di vigilanza dei fatti che possono costituire irregolarità (anche non grave), i revisori devono segnalare soltanto i fatti che possono costituire una "grave violazione" delle norme che disciplinano l'attività delle società sottoposte a revisione.
ARTICOLO 8bis
Nel 2015, a seguito del recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sono stati introdotti nel tuf l'art. 8bis e ter. L'art. 8 bis prevede che gli intermediari debbano dotarsi di sistemi interni per la segnalazione di possibili violazioni
della disciplina del settore (il c.d. whistleblowing); L'art. 8 ter prevede che il personale dei soggetti abilitati effettui segnalazioni alla Banca d'Italia e alla Consob, relative a violazioni delle previsioni del tuf. VIGILANZA ISPETTIVA Sono poteri ispettivi attribuiti alle autorità nell'esercizio della propria attività di controllo e rapporti in materia tra la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché quelli tra le autorità italiane e le autorità comunitarie ed extracomunitarie. A lato del potere di effettuare ispezioni presso i soggetti vigilati, nonché di richiedere l'esibizione di documenti, l'art. 10 infatti prevede che le autorità "possono" altresì "richiedere il compimento degli atti ritenuti necessari, in armonia con le disposizioni comunitarie". I poteri ispettivi sono attribuiti a ciascuna autorità "per le materie di rispettiva competenza". Ciascuna autoritàdeve ricevere comunicazione delle ispezioni effettuate dall'altra, ed ha il potere dichiedere accertamenti per le materie di propria competenza. La comunicazione in realtà si rende necessaria non soltanto affinché ciascuna autorità sia informata delle attività dell'altra, ma soprattutto perché ogni autorità sia posta in condizione di adottare i provvedimenti di propria competenza. A seguito del recepimento della Mifid è stato inserito un comma 1 bis che stabilisce che la Consob può richiedere al revisore legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. POTERI DI INTERVENTO Il potere di intervento in esame si esplica in tre distinte forme, che ne costituiscono applicazione graduata e progressive. 1) potere di convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti vigilati presso le sedi, centrali o territoriali, delle autorità. 2) ordine, rivoltoIn sostanza agli amministratori dei soggetti abilitati, di convocare gli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno.
Diretta convocazione degli organi collegiali dei soggetti vigilati, in caso di inosservanza all'ordine in precedenza impartito agli amministratori.
Ulteriori poteri di intervento sono stati introdotti col recepimento in Italia della Mifid.
I soggetti del mercato finanziario:
- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
- Società di gestione dei mercati regolamentati (SGM)
- Società di gestione accentrata (SGA)
- Emittenti
Servizi e attività d'investimento:
- L'attuale normativa disciplina i servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari vale a dire: valori mobiliari
strumenti