DIRITTO ASSICURATIVO
NORME GENERALI
- Art 1882 - L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Attraverso l'assicurazione si trasforma un rischio individuale in una frazione di rischio collettivo. Mentre per
un elemento isolato non si sa se l'evento si presenterà o meno, il rischio a cui è soggetta la collettività è
limitato alla possibilità che l'evento si verifichi in proporzione superiore a quella normale.
Il contratto di assicurazione vede almeno due parti:
- Assicuratore: soggetto specializzato e autorizzato a stipulare contratti di assicurazione che si assume
il rischio, impegnandosi, dietro il pagamento di un compenso, a eseguire una prestazione al
verificarsi dell'evento futuro e incerto.
Questo ci fa capire che l’assicurazione è un’attività riservata e non può svolgerla chi non sia assicuratore.
L’attività riservata è coperta dalla riserva di legge e chiunque la svolge e non è autorizzato, compie un abuso.
- Assicurato: persona, ente o società che, al verificarsi di un sinistro, viene risarcito del danno subito
oppure è destinatario dell’obbligazione in capo all’assicuratore di pagare un capitale o una rendita.
Il contratto di assicurazione prevede due grandi categorie: danni e vita.
Se il soggetto ha un’assicurazione ramo danni e subisce un sinistro viene risarcito del danno (presuppone un
indennizzo); se il soggetto ha un’assicurazione caso vita presuppone il pagamento di una somma capitale o di
una rendita periodica.
Il termine “rivalere” sta ad indicare il pagamento dell’indennizzo o della somma capitale o rendita periodica.
Gli oggetti del contratto di assicurazione sono:
– Il premio: il contributo che viene pagato dal contraente all'assicuratore. E' una somma di denaro che
può essere unica o periodica ed è la parte più significativa dell’obbligazione dell’assicurato. Il
contraente paga un premio all’assicuratore perché se succede un sinistro l’assicuratore pagherà.
Nella prassi il premio viene negoziato come valore omnicomprensivo.
– Il sinistro: è quell’evento futuro ed incerto al verificarsi del quale, in un contratto di assicurazione,
scatta a carico dell’assicuratore e a favore dell’assicurato o di un terzo, l’obbligo di rivalere il
pagamento. Il sinistro che cagioni un danno determina un indennizzo, il sinistro che determina la vita
dell’assicurato fa scattare l’obbligo di pagare un capitale o una rendita. In realtà è scorretto chiamare
sinistro l’evento relativo al ramo vita, perché l’evento in causa è la morte, e la morte non è un evento
incerto, è incerto “quando” sarà ma non è incerto il fatto che avverrà.
Limiti: non esiste un’assicurazione in cui non ci sia un importo massimo da pagare o un importo minimo al
di sotto del quale l’assicurazione non risarcisce. Il limite massimo è il massimale, il limite minimo è la
franchigia.
Concetto indennitario: tramite il contratto di assicurazione, l’assicurato verrà risarcito ma non potrà mai
guadagnare. Per cui l’indennizzo sarà sempre minore del danno economico.
- Qual è la finalità del contratto di assicurazione? Oppure, in termini giuridici, cos’è la causa del
contratto?
- Chi sono le parti del contratto?
- Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
Se manca anche una sola di queste tre cose non può esserci il contratto.
Qual è la causa?
Es: contratto di locazione. Per il proprietario dell’immobile la causa è “io metto a disposizione qualcosa
(casa) in cambio di denaro”, per l’inquilino la causa è “io pago qualcosa (denaro)per avere a disposizione
qualcosa (casa)”.
Causa del contratto di assicurazione: trasferimento di un rischio astratto, che però esiste in natura ma non si
sa se si concretizzerà, da un soggetto assicurato all’assicuratore, che professionalmente si assume i rischi
connessi ad una serie di eventi per i quali ha stipulato “n” contratti con “n” soggetti, per la durata
dell’assicurazione. Non tutti i rischi sono assicurabili.
Chi sono le parti?
- Art 1883 - (esercizio delle assicurazioni): L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un
istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi
speciali.
Una parte è l’assicuratore, soggetto che professionalmente pone in essere contratti di assicurazione. Oppure
un soggetto autorizzato che abbia la caratteristica di ente pubblico o società per azioni, in quanto deve essere
un soggetto matrimonialmente dotato. L’altra parte fondamentale è l’assicurato.
Un altro soggetto del contratto di assicurazione è il terzo che andrà a “ritirare i soldi” in caso di morte
dell’assicurato. Nel contratto di assicurazione contro i danni le parti sono due (assicurato e assicuratore), nel
contratto caso vita le parti sono normalmente tre (assicurato, assicuratore e beneficiario). Se non c’è il
beneficiario automaticamente i beneficiari sono gli eredi.
Se nel contratto esiste un soggetto contraente che non è l’assicurato e non è il beneficiario, si definisce
contraente colui che stipula il contratto e assicurato colui che beneficia del contratto di assicurazione (ovvero
soggetto in capo al quale avviene il trasferimento del rischio). Contraente e assicurato spesso coincidono ma
non sempre.
Quali sono gli elementi essenziali?
Gli elementi essenziali sono tre:
1. Premio: somma di denaro oppure obbligazione che sta in capo all’assicurato attraverso
l’adempimento della quale (pagamento del premio) scatta il contratto di assicurazione.
La somma di denaro viene calcolata in base a criteri essenzialmente statistici con i quali la compagnia di
assicurazione mette in relazione tutti i suoi assicurati con la probabilità che si verifichi quel sinistro. In base
ad un esame statistico compiuto in un arco temporale molto ampio su un ampio numero di assicurati, porta a
dire che la probabilità ad esempio, del furto del motorino, è di un caso ogni cento assicurati. I motorini rubati
mediamente valgono 1000€, per fissare il premio in base al rischio, usa questi dati grezzi e li va a tarare per
zona geografica.
Inoltre i premi vengono rivisti ogni anno e confrontati con quelli nazionali. Il premio deve sempre coprire il
rischio e lasciare un margine per l’assicurazione.
2. Rischio: Il rischio è astratto ma deve esistere in natura, non può essere un rischio creato dalle parti
(es: giocare al casinò è un rischio creato dalle parti, tu e il casinò). Dal rischio dipende il premio.
3. Prestazione dell’assicuratore: è quasi sempre conseguenza della relazione premio/rischio. La
prestazione dell’assicuratore infatti è correlata sia al premio che al rischio.
Se nel contratto manca una di queste tre voci il contratto non è un contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione è un contratto è consensuale, si perfeziona con l’accordo tra le parti ma è
sospeso negli effetti finché non avviene il pagamento del premio. È un contratto oneroso, a prestazioni
corrispettive. Normalmente è un contratto di adesione perché si sottoscrive accettando moduli che stabilisce
l’assicuratore, è un contratto aleatorio( l’oggetto è il trasferimento del rischio). È inoltre un contratto ad
esecuzione continuata se lo guardiamo dalla parte dell’assicuratore, può essere ad esecuzione immediata da
parte dell’assicurato perché paga il premio e poi non deve fare niente; ma in realtà ha sempre l’onere di
comunicare eventuali modifiche del contratto per cui si può dire che anche per l’assicurato è ad esecuzione
continuata.
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Vediamo come si perfezione il contratto di assicurazione.
Le due norme che entrano in gioco sono:
- Art 1887- La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di
trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della
spedizione della proposta.
Il contratto di assicurazione è consensuale e si conclude nel momento in cui il proponente è posto a
conoscenza dell'accettazione dell'accettazione della proposta contrattuale espressa in forma scritta.
Nell'assicurazione non è quindi prevista una forma verbale.
L'articolo ci dice che l'aspirante assicurato manda all'assicuratore una proposta scritta di assicurazione che
non è revocabile e quindi rimane ferma per 15-30 giorni per dare tempo a quest'ultimo di accettarla o meno.
I 30 giorni valgono nel caso di contratti di assicurazione sulla vita, sugli infortuni, sulle malattie ovvero
quando l'assicuratore potrebbe aver bisogno di sottoporre l'assicurato a delle visite mediche.
L'accettazione deve essere conforme alla proposta e può essere fatta con libertà di forma, anche oralmente.
- Art 1888 - Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto .
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui
sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della
polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Il contratto di assicurazione è formato:
1) da una proposta
2) da una accettazione (che potrebbe anche essere verbale)
Il contratto può essere provato però solo nel caso in cui vi sia una forma scritta.
La forma scritta infatti non è richiesta ad substantiam ma solo ad probationem ovvero a comprova
dell'esistenza giuridica del contratto.
Affinché l'assicurato possa essere tutelato l'assicuratore è obbligato a rilasciare una copia del contratto.
La polizza è quel documento che certifica l'accettazione dell'assicuratore e quindi certifica l'esistenza di un
contratto di assicurazione.
LA STRUTTURA DELLE ASSICURAZIONE
Le imprese di assicurazione operano o direttamente o indirettamente, tramite una rete distributiva che si
articola in due canali:
1) agenti o sub-agenti
2) banca-assicurazione
Un agente è un soggetto che ha sottoscritto un contratto di agenzia che gli permette di agire in nome e per
conto dell'impresa di assicurazione con cui l'ha stipulato.
Nel contratto di agenzia vengono scritti i limiti di premio, di importo e di rischio entro i quali l'agente è
autorizzato a stipulare il contratto per conto dell'agenzia.
L'agente può avere alle sue dipendenze uno o più sub-agenti.
Normalmente quindi abbiamo:
1) il sub-agente che si occupa della distribuzione delle polizze
2) l'agente che gestisce e coordina la rete di distribuzione agendo in proprio entro i limiti stabiliti
3) la compagnia di assicurazione che è l'assicuratore che agisce in base alla catena formata da agenti e
sub-agenti o in base al rapporto banca-assicurazione.
Il rapporto banca-assicurazione è una convenzione di distribuzione di polizze di assicurazione fatte tramite
una rete distributiva di tipo bancario.
La differenza tra il canale banca- assicurazione e il canale agenti e sub agenti è che nel primo le polizze sono
standardizzate e quindi la banca non ha il potere di negoziare con il cliente il contenuto delle singole polizze.
La banca non è mai però parte di un contratto di assicurazione. Non avviene, come nel caso dell'agente, il
trasferimento di una parte dei poteri negoziali dell'agenzia.
Gli agenti, nel nostro codice civile si dividono in agenti monomandatari e plurimandatari.
I primi si impegnano ad agire per conto e in nome di un unico soggetto mentre i secondi hanno contratti di
agenzia con più imprese.
Le compagnie di assicurazione quindi, tolta la sede centrale, non hanno dipendenti ma solo agenti remunerati
attraverso provvigioni e quindi presentano dei costi fissi molto bassi.
Gli eventuali costi fissi li ha l'agente che può essere visto come un imprenditore in questo senso.
POLIZZE ALL'ORDINE O AL PORTATORE
- Art 1889 – Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa
trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione .
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del
giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative
all'ammortamento dei titoli all'ordine .
Norma molto simile a quella relativa ai titoli di credito. Possiamo quindi considerare le polizze all'orine o al
portatore come documenti di legittimazione.
In particolare la polizza di assicurazione può essere emessa con la clausola all'ordine o al portatore,
aggiungendosi così alla naturale funzione di prova del contratto anche quella di consentire la sua circolazione
senza che possa tuttavia mai trasformarsi in un vero e proprio titolo di credito ( è comunemente ritenuta un
titolo improprio e di legittimazione).
La circolazione della polizza comporta unicamente la cessione dell'eventuale credito vantato dall'assicurato
nei confronti dell'assicuratore e non anche il trasferimento del contratto.
In sostanza, quella che si trasferisce è solo la legittimazione ad incassare la prestazione eventualmente
dovuta.
Il secondo comma precisa che si tratta di una legittimazione passiva in quanto l'assicuratore che adempie nei
confronti del possessore è liberato in assenza di dolo o colpa grave.
•Nell'assicurazione contro i danni queste polizze trasferiscono il diritto sulla cosa assicurata.
Una assicurazione sulla vita non è invece quasi mai girabile poiché il rischio è diverso da persona a persona.
Quando la polizza è all'ordine o al portatore vuol dire che la compagnia di assicurazione ha accettato che il
trasferimento della polizza connessa ad un bene sia un fatto indifferente.
ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI
- Art 1890 - Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'assicurato può
ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui
l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del
rifiuto della ratifica.
Il contratto di assicurazione può essere stipulato anche da un rappresentante che, in base ai poteri a lui
conferiti agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti del contratto ricadranno direttamente in
capo a questi.
La sola deroga a tale disciplina è costituita da questo articolo ed è relativa all'ipotesi che i
-
Diritto assicurativo
-
Appunti di Diritto assicurativo
-
Diritto Assicurativo - Lembo
-
Diritto Bancario ed Assicurativo - Appunti