SECONDO PARZIALE + PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
L’attività amministrativa:
È la cura in concreto dell'interesse pubblico e consiste in un insieme di operazioni materiali di
condotte e comportamenti di decisione e provvedimenti, nel rispetto del principio di legalità.
L’art. 1 241/90 ribadisce che l’attività amministrativa non è libera, perché l'amministrazione
persegue sempre i fini determinati dal legislatore; aggiunge che non è sufficiente che persegua i
fini determinati dalla legge, ma occorre che persegua un vincolo di scopo realizzato rispettando
alcuni principi generali (indicati all’art. 1, efficacia, pubblicità, trasparenza, economicità).
l'amministrazione è un vincolo diverso dal vincolo cui soggiace il privato: la legittimità (coerenza ad
un paradigma normativo) dei suoi atti, e delle sue condotte va al di là della legge → il rispetto della
legge è il minimo richiesto, ma non è sufficiente perché sia considerata legittima, serve il rispetto di
imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, logicità ecc.
Il mancato rispetto di questi paradigmi normativi in senso lato determina l’illegittimità dei
provvedimenti, per cui un provvedimento che non viola al legge può essere comunque illegittimo.
L’amministrazione può utilizzare sia diritto pubblico,che privato: compie un’attività amministrativa
della pa oppure attività di diritto privato.
L’attività amministrativa si svolge non solo quando ci si pone come attività di supremazia della pa,
ma quando realizza i suoi interessi (finalità istituzionali), nei limiti consentiti dall’ordinamento (ci
deve essere un rogano politico che consenta l’uso del diritto privato) anche con l’uso del diritto
privato, ma solo se il legislatore lo consente; anche quando usa il diritto privato, rimane soggetto
funzionalizzato che non si può paragonare al soggetto privato (rimarrà vincolata alle procedura più
stringenti previste per la pa).
Si qualifica l’attività della pa attraverso:
• Potere: è una capacità giuridica, non di diritto comune, si aggiunge ad essa; consiste in una
possibilità di emanare provvedimenti amministrativi (atto produttivo di effetti giuridici nella
sfera dei destinatari). Il potere permette di incidere nella sfera giuridica del terzo.
• L’atto e il provvedimento amministrativo: sono nozioni distinte, creano problemi di
definizione ed individuazione perché non esiste definizione; l'elaborazione è spettata a
giurisprudenza e dottrina → la definizione di un atto come provvedimento porta con se
conseguenze giuridiche. In Germania già nel ‘70 vi era definizione: “ogni decisione
provvedimento o comunque misura autoritativa emanata da un’autorità amministrativa per
regolare in caso singolo nel campo pubblico e che è volta a produrre un effetto giuridico
diretto ed esterno”. Gli elementi che compaiono sono i medesimi che animano al nostra
definizione.
Atto e provvedimento non sono sinonimi: soggiaciono a regimi giuridici diversi.
Atto amministrativo: include ogni dichiarazione di volontà, desiderio, conoscenza, giudizio,
provenienza, da parte di una pa nell’esercizio della sua potestà → definizione inclusiva, è un
genere quello dell’atto, mentre specie dell’atto amministrativo sono i provvedimenti, ma
non solo essi (anche pareri, proposta).
Gli atti in generale, non sono impugnabili perché non producono effetti verso l’esterno, per
cui se il parere tecnico fa un'affermazione, non posso impugnare il parere della
commissione tecnica, devo aspettare che la mia sfera giuridica venga intaccata.
Provvedimento: è una specie di atto, con caratteristiche ulteriori, è la sottocategoria più
importante e può essere definita come manifestazione di volontà espressa dalla pa, titolare
del relativo potere, a conclusione di un procedimento amministrativo (finalizzato a tutelare
un interesse pubblico) e che produce effetti non di fatto ma di diritto, nella sfera giuridica
dei terzi. Il provvedimento è sicuramente un atto, ma particolarmente qualificato, proviene
da una pa, ma solo questo è espressione di quel potere che passa attraverso un
procedimento e ne è il risultato: l’attività dell'amministrazione è procedimentalizzata per
ragioni di garanzia e organizzazione.
Ogni provvedimento è volto alla tutela di un interesse pubblico, incide sulla sfera giuridica
di terzi in maniera unilaterale, indipendentemente dal consenso del destinatario.
Possono essere impugnati ed annullati dal giudice amministrativo.
• Procedimento: attività complessa necessaria per l’emanazione del provvedimento, è
un’insieme di atti amministrativi, operazioni materiali già predeterminata a livello di
normazione primaria, stabilita dalla 241/90 (disciplina generale del procedimento
amministrativo) cui si affiancano leggi speciali (es. T.U.).
Questa serie di atti, può essere anche di provenienza di altre pa rispetto a quella
procedente, oppure di soggetti privati → vi è diritto al contraddittorio, si può presentare
una memoria, cercando di influire sulla decisione della pa.
È la modalità ordinaria con cui sono esercitate le funzioni pubbliche con un parallelismo
rispetto le altre funzioni dello stato.
Vi sono però molte istanze e barlumi di processualizzazione all’interno del procedimenti: si
prevede il contraddittorio, espressione di un paradigma processuale, nel corso degli anni
che seguono la l. 241, degli innesti di istituti processuali.
{Il terzo è colui che ha fatto la medesima richiesta, ma ad es. ha ricevuto un atto di diniego, mentre
un altro soggetto (destinatario del provvedimento) ha avuto la concessione richiesta → la pa tutela
la posizione del terzo, si riconosce una particolare garanzia, la possibilità di impugnare il
provvedimento rispetto al quale è terzo, lamentando che si è non mantenuta nei binari del
paradigma normativa. La tutela del terzo nel diritto privato, non è prevista.}
Rapporto giuridico amministrativo tra pa e privato:
Sviluppo recente del diritto, questo perchè c’è stata un’evoluzione del contesto in cui si è
sviluppata: vi è una visione tradizionale (nasce con la nascita del diritto amministrativo), la pa si
identifica con lo stato che p concepito in una posizione di supremazia e sovraordinazione
istituzionale rispetto ai privati → è la stessa legge a riconoscere la supremazia, attribuiva allo stato
poteri esorbitanti rispetto al diritto privato (anche in tempi recenti al relazione tra i due non risulta
essere pariordinata).
La visione tradizionale ci consegna quindi un rapporto instaurato in base ad un meccanismo di tipo
gerarchico, tant’è che per un lungo periodo si è ritenuto che il diritto amministrativo fosse
insindacabile, non controllabile dal giudice; poco a poco assume carattere giuridico, per cui
dinnanzi ad esso il privato può vantare una posizione che comunque non viene ancora tutelata
completamente, ma sui generis: si ritiene come risultato che se prima il privato non poteva fare
nulla, a partire da una certa fase nel 1889 si contrappone l’interesse legittimo: abbiamo una
visione più moderna, grazie allo stato di diritto, all’affermazione di una garanzia del privato che non
deve acquietarsi di fronte ad una illegittimità della pa.
C’è potere della pa da un lato, ed interesse che fa capo al privato dall’altro lato.
Si tratta ora di costruire la relazione tra pa e privato, di attribuire determinate facoltà al privato:
prendiamo il modello dal diritto civile.
Ci si chiede se possa essere una relazione di tipo paritario, che si ha quando ciascun soggetto vanta
delle situazioni giuridiche soggettive; il paradigma classico vede diritto soggettivo contro dovere
generico o specifico.
Il diritto soggettivo (ne è titolare il soggetto attivo) e consiste nel potere di agire che viene
riconosciuto e garantito dalla legge: è volta a soddisfare un proprio interesse, che è tutelato in
maniera piena dall’ordinamento giuridico.
Sul versante passivo ci sono più sfumature: può avere un dovere generico e negativo che vanta di
fronte ad un diritto di proprietà, ma nei casi dei diritti di credito, il soggetto passivo ha un dovere
positivo tale per cui deve porre in essere una condotta ai fini di soddisfare l'interesse del soggetto
attivo.
Non possiamo adottare una logica integralmente simile al fatto che il diritto soggettivo fronteggia
un obbligo della controparte, perchè il rapporto rimane un rapporto non paritario, perché
l'amministrazione tutela l’interesse di tutti.
Anche nel diritto privato ci sono situazioni non paritarie: diritti potestativi.
Chi si trova in una posizione attiva è titolare del diritto potestativo (particolare diritto soggettivo
che consiste in un potere di produrre un effetto giuridico dalla sua manifestazione di volontà).
Lo schema della relazione non paritaria è simile al rapporto diritto potestativo, perché c’è
unilateralità → dal diritto privato si prende l’elemento necessario per capire come avviene
l’incontro tra pa e soggetto.
Il soggetto attivo è la pa non il privato; il diritto amministrativo è un potere potestativo
stragiudiziale, caratterizzato da dinamica di immediatezza: sono riconosciuti nell’ordinamento per
garantire l’immediata soddisfazione di un interesse pubblico.
Quando abbiamo un diritto potestativo stragiudiziale in cui si produce un effetto in via unilaterale,
discende dalla volontà della pa; è stragiudiziale perché non passa attraverso il processo, si impone
la volontà direttamente e se mai è il soggetto passivo che va in giudizio per verificare se il diritto
potestativo è stato ben esercitato.
In ambito giuslavoristico c’è potestà legislativa stragiudiziale.
La relazione è configurabile come tra potere discrezionale della pa e la situazione soggettiva di
interesse legittimo del privato → relazione pubblicistica.
C'è un potere discrezionale della pa (il potere deve essere previsto dalla norma attributiva dello
stesso): si trova solo in ambito pubblicistico.
La discrezionalità è un potere di scelta, attribuito dal legislatore, che la norma attributiva del
potere attribuisce alla pa con un determinato scopo: affinché al pa possa individuare la soluzione
migliore nel caso concreto, per tutelare l'interesse pubblico; la soluzione migliore tra tutte quelle
ammesse dall'ordinamento, in astratto possibili.
Non è sinonimo di libertà: solo i privati sono in questa situazione, l'amministrazione non si trova
mai in questa situazione perché la pa deve necessariamente tutelare l'interesse pubblico.
È una funzione funzionalizzata quella della pa, non può quindi avere carta bianca.
La legge e la discrezionalità sono poco compatibili con una versione del principio di legalità: in
senso sostanziale → è necessario e opportuno che la pa abbia il riconoscimento di elasticità
dell'agire, la pa modula il provvedimento alla particolarità del caso di specie.
La pa ha un potere non vincolato e rigidamente disciplinato, in base al principio di legalità
sostanziale, si indicano solo i limiti.
Gli interessi da tutelare emergono durante l'istruttoria procedimentale: l'interesse pubblico deve
bilanciarsi con tutti gli altri in gioco.
L'amministrazione ha comunque dei vincoli: dalla norma che non si deve violare e dai principi
generali dell'azione amministrativa che governano la discrezionalità (art. 1 l.241/90, art. 97 cost).
Su questo agire della pa, vi è un controllo, un sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo a
tutela del privato (la discrezionalità è un agire sindacabile).
La pa è solo attraverso il procedimento amministrativo (comprensivo di istruttoria) che compie una
migliore valutazione degli interessi in gioco, così da determinare la migliore tra le soluzioni che si
presentano; si passa attraverso il procedimento per conoscere la situazione e conoscere gli
interessi: si viene a stabilire quali siano gli interessi diversi dall'interesse che la pa deve conseguire
(pubblico primario), ossia gli interessi secondari.
L'amministrazione deve sacrificare gli interessi secondari nella misura minore possibile: la
violazione del principio di proporzionalità determina l'illegittimità del provvedimento
amministrativo.
Nelle attività discrezionali c’è un margine di scelta, deve rispettare i principi dell’agire
amministrativo e ponderazione di interessi comparati e nella quale il legislatore non detta la
soluzione possibile, la norma è elastica.
Oltre a conoscere gli interessi, la pa deve conoscere la realtà in cui agisce, per poter scegliere deve
svolgersi un procedimento amministrativo in cui si manifestano interessi e si verifica la situazione
fattuale: i fatti da conoscere possono essere fatti semplici o complessi → se sono semplici si tratta
di accertarli, sono inequivoci; se sono complessi devono essere apprezzati, vi è un margine di
opinabilità, non vi è una sola possibile valutazione del fatto, le scienza tecniche (diversa dal quella
giuridica) forniscono una risposta che non è l’unica possibile.
l’apprezzamento di fatti complessi è stato avvicinato all'attività discrezionale: discrezionalità
tecnica per assonanza rispetto alla discrezionalità amministrativa, come se la pa godesse di una
riserva di amministrazione.
Ci si spinge a verificare qualcosa che prima era considerato insindacabile, dove c’è un sapere
tecnico, un fatto complesso che è opinabile, il giudice verifica l’attendibilità e correttezza del
criterio impiegato.
Non si può sindacare quella sfera dell'amministrazione una volta che questa ha rispettato legge
(vincolo di scopo), principi generale, ha svolto un procedimento: la scelta non può essere sostituita
dal giudice, non può svolgere un’attività integralmente simile a quella svolta dalla pa → è possibile
sol nei casi ella giurisdizione di merito.
La discrezionalità può riguardare:
• l'an: se agire o meno, soprattutto quando l'amministrazione agisce d'ufficio → di regola
quando emana provvedimenti sfavorevoli; su iniziativa di parte sempre quando emette
provvedimenti favorevoli (poteri concessori, di licenza ecc), non può decidere se agire, deve
agire;
• il quid: sul contenuto del provvedimento → ordinanza di necessità ed urgenza, in cui il
legislatore lascia carta bianca alla pa, riguardo la misura da adottare;
• il quomodo: sul modo di agire → se acquisire o meno un parere facoltativo, il modo
riguarda sempre il come svolgere il procedimento; è sempre più erosa, perché al 241 ha
imposto un principio di carattere generale di “non aggravamento del procedimento
amministrativo” (no attività superflue);
• il quod (quando): riguarda l'aspetto temporale del potere discrezionale, il momento che la
pa reputa più opportuno per esercitare un potere d'ufficio e quindi per aprire il
procedimento ed emettere il provvedimento, con la precisazione che va fatto nel rispetto
delle regole generali sui termini → la 241 impone termini precisi per la conclusione del
procedimento; però la pa rimane titolare di un potere discrezionale quanto al quando, nello
stabilire se emanare il provvedimento ancor prima il termine ultimo stabilito.
C'è però la sfera del merito amministrativo, è l'eventuale ambito di scelta della pa al di al dei limiti
coperti dalla legge → norme attributive del potere, ragionevolezza, logicità, congruità.
Questo ambito non esiste quando il potere è vincolato.
Questo merito, è traducibile, come “opportunità amministrativa” ed è area riservata in capo alla
pa, non è sindacabile, sanzionabile e conoscibile dal giudice amministrativo tranne in ipotesi
eccezionali, che diminuiscono sempre più, in cui il giudice amministrativo ha una giurisdizione
estesa al merito e non alla sola legittimità, casi in cui interviene l'art. 134 del codice
amministrativo: se c'è un concorso pubblico cui partecipano due soggetti a pari livello, spetta al
merito amministrativo scegliere l'uno o l'altro se le condizioni sono identiche e su questo il giudice
non può intervenire.
[Quando si ha una valutazione tecnica nel corso del procedimento amministrativo?
Quando al legge, la norma attributiva del potere compie un rinvio a ciò che non è giuridico, a
nozioni tecnico scientifiche che una volta applicate al caso concreto, non danno un'unica soluzione
possibile, ma presentano margini di opinabilità, o consentono giudizi probabilistici, ipotetici.
Occorre accertare il fatto concreto, che si può conoscere solo in base al fattore scientifico → questa
valutazione non è discrezionalità amministrativa (per lungo tempo, si è parlato di discrezionalità
tecnica: la ragione è la conseguenza giurisdizionale, ossia il tipo di controllo che il giudice può
operare, si riteneva che il giudice poco potesse sindacare, dovesse arrestarsi rispetto a quanto
stabilito dalla pa → per mantenere una sfera riservata alla pa, si decide di chiamare la valutazione
tecnica, discrezionalità, per inserire un germe di riserva che al renda insindacabile); le cose
cambiano dal 1999, si ritiene che il giudice possa verificare l'attendibilità dei criteri, servirsi in
particolare della consulenza tecnica d'ufficio.
Come si è passato da insinda
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