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Demanio stradale (strade statali (quindi anche autostrade), regionali, provinciali,
o comunali, vicinali; nota che la classificazione è diversa rispetto a quella del codice
della strada)
Demanio ferroviario
o Demanio aeronautico
o Demanio acquedottistico (se però è di proprietà degli enti territoriali, altrimenti
o rientra nel demanio necessario idrico)
Demanio culturale (come i libri di una biblioteca, o una collezione d’arte)
o Demanio comunale specifico (cimiteri e mercati comunali)
o
Il regime giuridico e l’utilizzazione dei beni demaniali
Tutti i beni demaniali sono inalienabili e fuori mercato. Ogni atto trasmissivo della proprietà è quindi
nullo, con pochissime eccezioni (inalienabilità relativa, quando ad esempio un bene accidentale
viene trasferito dallo stato ad una regione). I beni necessari godono di inalienabilità assoluta. I beni
demaniali inoltre non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con limiti (la
concessione per lo stabilimento balneare: non crea diritti al proprietario).
I beni demaniali possono essere usati in via diretta dalla pa (unica eccezione: demanio necessario
militare, che non può essere usato) oppure indiretta, e in ogni caso producono un reddito a favore
della pa stessa. L’uso indiretto può essere:
• Generale (consentito indistintamente a tutti e gratis: biblioteche, spiagge libere, ecc. C’è
solo l’obbligo di rispettare apposite norme)
• Particolare (consentito indistintamente a tutti ma vincolato dal pagamento di una somma o
a determinati limiti: biglietto di un museo, autostrada, parchi naturali con limite visitatori)
• Speciale (atto autorizzativo di natura discrezionale: chiedere l’utilizzo di una strada per una
corsa ciclistica o provvedimento concessorio che non snatura il bene stesso: usare acqua
di un canale per irrigare)
• Eccezionale (provvedimento concessorio che prevede un uso eccezionale del bene
demaniale, non conforme alla sua normale destinazione: il diritto di affacciarsi sulla strada
pubblica o quello di aprire uno stabilimento balneare
La pa può agire, per il controllo sui beni demaniali e sui suoi usi, in via amministrativa (anche
autotutela) e giurisdizionale. Può comunque pretendere o imporre dei comportamenti, divieti, ecc
all’utilizzatore del bene.
Il patrimonio indisponibile
È l’insieme dei beni immobili, universalità di mobili e mobili che appartengono ad un ente pubblico
anche non territoriale, e che sono sottoposti, salvo eccezioni, al regime di proprietà privata. Le
parole in grassetto nella frase precedente evidenziano categorie di beni che non rientravano in
quelli demaniali. Anche in questo caso l’elenco delle cose che rientrano nel patrimonio
indisponibile è tassativo.
Si classificano in indisponibili per natura (appartengono a stato o ad una regione: miniere, acque
termali e cave e torbiere) indisponibili perché appartenenti ad un particolare ente pubblico
(non necessariamente ricondotti alla natura: vi rientrano sì le foreste ma anche i terreni scolastici e
di edilizia popolare, per esempio) e statali indisponibili per virtù di destinazione (se
appartenenti allo stato e destinati a qualcosa). Ora ecco un elenco dei principali beni indisponibili:
• Beni forestali (appartengono perlopiù alle regioni)
• Beni minerari (miniere, acque minerali e termali)
• Cave e torbiere
• Beni culturali (solo quelli mobili, altrimenti appartengono al demanio culturale. Chiunque
trovi un reperto viene ricompensato, ma la proprietà del reperto è statale, anche perché tutti
i beni culturali sono di interesse pubblico, anche se privati)
• Caserme, navi da guerra, armamenti e aerei militari (che, non assolvendo direttamente alla
difesa, non fanno parte del demanio necessario militare)
• Beni che costituiscono la dotazione del presidente della repubblica
• Edifici adibiti a sede di pubblici uffici e i loro arredi, e anche tutti i beni destinati a servizio
pubblico (come autobus, treni, tubi del gas, ecc)
• Fauna selvatica (questa è stata male interpretata in dottrina in quanto una volta il singolo
capo di selvaggina cacciato non era inteso come di proprietà dello stato, poi son cambiate
un po’ le leggi)
Il regime giuridico e la tutela dei beni patrimoniali indisponibili
Essendo di mille tipi diversi, non c’è un regime uniforme per tutti i beni indisponibili. Vige
comunque inalienabilità relativa per alcune cose, mentre altre possono essere tranquillamente
alienate (come le cave). Sono commerciabili, ma non possono essere sottratti alla loro
destinazione, e sono dunque nulli gli atti di disposizione che vogliono cambiare la destinazione
d’uso (tranne alcune eccezioni, come la radiazione di navi da guerra). Formalmente praticabile (ma
non succede quasi mai) è l’usucapione. È altresì ammesso l’acquisto di diritti reali e personali di
godimento.
L’indisponibilità si acquisisce e si perde a causa di eventi naturali in alcuni casi, e con appositi
provvedimenti anche taciti in altri.
I beni patrimoniali disponibili e il loro regime giuridico
Trova qui collocamento tutto quello che non è demaniale né patrimoniale indisponibile. A rigore
non sono beni pubblici e quindi sono assoggettati al regime pubblico di proprietà privata, anche
perché in molti casi creano entrate alla pa (un ex edificio affittato). Il denaro è stato considerato
prima come patrimonio disponibile, poi il contrario, ma in questo caso era precluso il pagamento ai
creditori, quindi è intervenuta la corte cost). Se un ente non territoriale ha dei beni disponibili che
investe in pubblico servizio, allora questi beni diventano indisponibili. I patrimoni disponibili sono
tranquillamente alienabili.
I diritti della PA sui beni altrui