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Cap. XI LA RESPONSABILITÀ
La responsabilità della P.A. ha la sua base normativa nel codice civile e comporta che l'A. risponda nei termini propri della responsabilità extracontrattuale per i danni ingiusti che provoca, oltre che per la responsabilità precontrattuale e contrattuale.
In passato si riteneva che lo Stato fosse immune dalla responsabilità. L'immunità del potere sovrano è stata poi superata negli ordinamenti moderni. Anzi, la responsabilità dell'A. è, per certi versi, ancora più ampia di quella dei soggetti privati, perché si estende ad aree che non rilevano per l'attività dei privati.
Disciplina costituzionale.
La Cost. contiene almeno 2 norme rilevanti per quanto riguarda la responsabilità dell'A:
- l'art. 113, che prevede una forma di tutela generalizzata, contro ogni e qualsiasi atto dell'A.
- l'art. 28 rinvia alle leggi civili per quanto
CONDOTTA COLPEVOLE
Per quanto riguarda la P.A. nel corso degli anni l'attenzione si è spostata dalla categoria dell'illiceità a quella della illegittimità dell'atto. Infatti, per lungo tempo, si è ritenuto che vi fosse equivalenza tra atto illegittimo e condotta illecita. Ciò è stato messo in discussione con la sentenza n. 500/99 con cui la Cass. ha ritenuto che occorre un'indagine apposita sulla colpevolezza dell'A.
DANNO INGIUSTO E RISARCIMENTO
La condotta illecita dell'A. produce un danno ingiusto quando in seguito ad essa risulta lesa una situazione soggettiva che l'ordinamento considera meritevole di tutela. La giurisprudenza ha per lungo tempo differenziato la tutela che si poteva accordare alle situazioni soggettive lese a seconda che esse fossero qualificate come diritti soggettivi o
Come interessi legittimi. Il danno arrecato ad un diritto soggettivo era considerato risarcibile, mentre per il danno arrecato ad un interesse legittimo si escludeva la risarcibilità. Questo orientamento è stato man mano superato, prima con la sentenza 500/99 che ha affermato espressamente la risarcibilità degli interessi legittimi; e poi, con la sentenza 205/2000.
LE AZIONI DI TUTELA CONTRO L'ILLECITO CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Il privato che si ritenga leso ingiustamente da un comportamento dell'A. dispone di 2 tipi di azione:
- AZIONE DI ANNULLAMENTO. È volta ad ottenere la rimozione dall'ordinamento dell'atto illegittimo dell'A. che ha provocato il danno. Quest'azione è esperibile solo dinanzi al giudice amministrativo. Gli effetti della tutela annullatoria sono diversi a seconda del tipo di provvedimento oggetto dell'azione. Es. un privato che intende svolgere un'attività commerciale, fa
richiesta all'A. competente dell'apposita autorizzazione o licenza. L'A.nega l'autorizzazione adducendo la mancanza di un requisito che il privato ritiene dipossedere. In questo caso il privato può impugnare il provvedimento di diniego dinanzi al giudice amministrativo chiedendone l'annullamento.
TUTELA RISARCITORIA. È volta ad ottenere una compensazione o riparazione patrimoniale per il danno subito a seguito del comportamento o dell'atto illegittimo dell'A.