Istituti di semplificazione amministrativa e silenzio significativo
Semplificazione amm.va
Nell’ambito dell’attività amministrativa si deve evidenziare il c.d. principio della semplificazione dell’azione amministrativa in virtù di cui, si vuole snellire l’azione della pubblica amministrazione per meglio raggiungere i principi di economicità, efficienza sottesi al principio di legalità. Gli istituti di semplificazione sono normati dagli artt. 14 a 21 della 241/1990.
Conferenza dei servizi
Agli artt. 14, 14bis e 14 ter si parla di Conferenza dei servizi. La Conferenza dei servizi è una materiale riunione di un insieme di parti interessate a un determinato procedimento amministrativo. Le pubbliche amministrazioni coinvolte cooperano e si scambiano opinioni, al fine di raggiungere ad un accordo decisivo e finale sotteso all’emanazione del procedimento amministrativo finale.
Talvolta è possibile che siano presenti in sede di Conferenza dei servizi, taluni soggetti privati i quali però restano privi di diritto di voto, seppur conservano una sorta di diritto d’essere ascoltati come parti interessate e diritto ad esprimere quindi la propria opinione.
La conferenza dei servizi può essere istruttoria o decisoria a seconda dell’obiettivo che vuol raggiungere. Nella C.d.S istruttoria, solitamente si producono una serie di documentazioni che vengono analizzate e portare all’attenzione delle amministrazioni coinvolte, a fini istruttori e di decisione preventiva. La decisione delle amministrazioni può diventare anche quella di far sfociare il tutto in una conferenza decisoria o di richiedere alle parti interessate di adeguarsi, modificando adeguatamente le documentazioni prodotte in vista di approvazione futura in sede decisoria.
La C.d.S decisoria infatti è la fase finale, in cui si esprimono mediante votazione a maggioranza i pareri delle parti interessate, giungendo al provvedimento definitivo. La conferenza di servizi è in genere convocata entro 15 giorni (in particolari casi, anche 30 gg) dalla data di indizione della stessa e può essere svolta anche mediante strumenti telematici che consentano una partecipazione a tutti gli interessati.
Ciascuna amministrazione si esprime e partecipa mediante un solo rappresentante che esprimerà il parere definitivo di quell’amministrazione: ciò significa che in nessun caso è possibile per l’amministrazione rettificare il parere espresso.
Silenzio facoltativo e devolutivo
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Autocertificazione
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SCIA
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Silenzio significativo: assenso, rigetto, inadempimento
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