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! ISTITUTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA !
E SILENZIO SIGNIFICATIVO
!
Indice:!
- Semplificazione amm.va!
- Conferenza dei servizi!
- Silenzio facoltativo e devolutivo!
- Autocertificazione!
- SCIA!
- !
Silenzio significativo: assenso, rigetto, inadempimento!
Nell’ambito dell’attività amministrativa si deve evidenziare il c.d. principio della semplificazione
dell’azione amministrativa in virtù di cui, si vuole snellire l’azione della pubblica amministrazione
per meglio raggiungere i principi di economicità, efficienza sottesi al principio di legalità. Gli istituti
di semplificazione sono normati dagli artt. 14 a 21 della 241/1990.!
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1. Conferenza di servizi (artt. 14)!
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Agli artt. 14, 14bis e 14 ter si parla di Conferenza dei servizi. La Conferenza dei servizi è una
materiale riunione di un’insieme di parti interessate a un determinato procedimento amministrativo.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte cooperano e si scambiano opinioni, al fine di raggiungere
ad un accordo decisivo e finale sotteso all’emanazione del procedimento amministrativo finale.
Talvolta è possibile che siano presenti in sede di Conferenza dei servizi, taluni soggetti privati i
quali però restano privi di diritto di voto, seppur conservano una sorta di diritto d’essere ascoltati
come parti interessate e diritto ad esprimere quindi la propria opinione. La conferenza dei servizi
può essere istruttoria o decisoria a seconda dell’obiettivo che vuol raggiungere. Nella c.d.s
istruttoria, solitamente si producono una serie di documentazioni che vengono analizzate e portare
all’attenzione delle amministrazioni coinvolte, a fini istruttori e di decisione preventiva. La decisione
delle amministrazioni può diventare anche quella di far sfociare il tutto in una conferenza decisoria
o di richiedere alle parti interessate di adeguarsi, modificando adeguatamente le documentazioni
prodotte in vista di approvazione futura in sede decisoria. La c.d.s decisoria infatti è la fase finale,
in cui si esprimono mediante votazione a maggioranza i pareri delle parti interessate, giungendo l
provvedimento definitivo.!
La conferenza di servizi è in genere convocata entro 15 giorni (in particolari casi, anche 30 gg)
dalla data di indizione della stessa e può essere svolta anche mediante strumenti telematici che
consentano una partecipazione a tutti gli interessati. Ciascuna amministrazione si esprime e
partecipa mediante un solo rappresentante che esprimerà il parere definitivo di
quell’amministrazione: ciò significa che in nessun caso è possibile per l’amministrazione rettificare
il parere espresso in sede di c.d.s. Considerata la modalità di votazione a maggioranza, la tutela
della minoranza non è sancita, salvo fatto il caso dei c.d. valori egemoni per i quali si richiede un
rango di tutela maggiore. In caso di contrasti a livello di amministrazioni statali ci si rivolge al CdM
(Consiglio dei ministri) o alternativamente a seconda che le amministrazioni coinvolte siano locali,
alle Conferenze permanenti Stato-Regione, Provincia-Regione. !
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2. Silenzio facoltativo e silenzio devolutivo (artt. 16 e 17)!
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Ai sensi dell’articolo 14 le pubbliche amministrazioni possono avere un ruolo consultivo
nell’esprimere pareri definiti come manifestazioni di volontà e di scienza. I pareri che le
amministrazioni richiedono possono essere facoltativi o obbligatori. Mentre i pareri obbligatori
sono necessariamente richiesti dalla legge nel momento in cui un’amministrazione è portata ad
assumere una certa decisione - e quindi si richiede che per quella decisione si debba richiedere un
parere ad un’altra amministrazione competente - i pareri facoltativi sono semplicemente richiesti
dalle amministrazioni ad altre, ai fini di una migliore decisione circa il provvedimento finale da
adottare. Nel momento in cui è richiesto un parere obbligatorio l’amministrazione deve esprimersi
Andrea Sestino, UniBa
Pagina 1 Cdl Economia e amm.ne delle aziende