Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Conferenza dei Servizi
Nella lezione di oggi ritorniamo a parlare della fase più complessa del procedimento
amministrativo vale a dire la fase istruttoria e soprattutto di un istituto previsto al suo
interno che è la Conferenza dei Servizi. Si tratta di un meccanismo con una funzione
semplificatoria e di coordinamento in quanto vuole unire le volontà delle differenti Autorità
coinvolte nell'assunzione di una certa decisione.
Il problema e al contempo l'utilità di questo istituto si evidenzia nei procedimenti complessi
dove possono per esempio essere necessari più permessi o autorizzazioni da enti diversi, e
dove perciò vi sono percorsi amministrativi tra loro autonomi col forte rischio che ciascuno
di essi si concluda con una decisione diversa rendendo l'operazione non realizzabile. Questa
situazione materiale ha indotto il legislatore a fare valere tale strumento con cui si mettono
“insieme” le varie Autorità perché possano coordinarsi ed arrivare ad una soluzione univoca
che conglobi in se tutti gli atti amministrativi necessari.
È anche uno strumento di accelerazione delle decisioni della PA (es: per i Campionati del
Mondo del '90 in Italia e l'amministrazione era ovviamente in ritardo e tramite un urgente
legge speciale si è permessa la Conferenza dei Servizi per permettere di terminare le
operazioni con le tempistiche richieste).
L'art.14 l.241/90 indica come si tratti di un istituto di carattere generale dapprima con una
disciplina semplice e a tratti scarna poi incrementata nel corso degli anni (8 volte per la
precisione) ed infatti oggi sull'argomento si contano 5 artt e precisamente dal 14 al 14
quinquies.
Art. 14: “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
2
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire ( )
una conferenza di servizi”.
La Conferenza è un istituto, come già detto, avente due funzioni: di semplificazione
dell'agire della PA e di coordinamento ponendo un confronto diretto delle autorità del
procedimento con valutazioni contestuali che saranno differenti e per cui comunque
ciascuna autorità rimarrà titolare della propria singola competenza. In realtà i risultati
raggiunti dalla Conferenza dei Servizi non si fermano ad un semplice coordinamento perché
si avrà in qualche modo anche un condizionamento delle scelte effettuate dall'uno o
dall'altro. Infatti ci possono essere spinte verso l'adesione ad una decisione opposta, cioè si
ha la tendenza a coartare le PA verso un interesse pubblico magari di maggiore rilevanza.
Differenti sono i tipi di Conferenze di Servizi disciplinati direttamente dalla legge:
la Conferenza istruttoria: si opera quando è opportuna una valutazione contestuale di
• più interessi pubblici ed allora l'Amministrazione procedente può indire tale
Conferenza perché consapevole del fatto che la propria decisione deve essere frutto
dell'analisi di più interessi pubblici coinvolti. Al 3° comma dell'art.14 (“a conferenza
di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente L'indizione
.
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.”)
si afferma come tale tipo di Conferenza possa avere anche carattere esterno andando
a toccare altri uffici esterni al proprio che dovranno intervenire: qui l'istituto opera
per raccogliere opinioni differenti in modo che l'Amministrazione procedente possa
assumere la decisione anche sulla base di quanto indicato in queste.
La Conferenza decisoria: la decisione è presa direttamente dalla Conferenza con
• l'acquisizione di pareri diversi che ne condizionano il risultato finale. In questa
circostanza la Conferenza ha carattere obbligatorio e non si assumono solo pareri
differenti ma direttamente la decisione. Qui l'iniziativa di instaurare una Conferenza
dei Servizi può essere anche del cittadino privato interessato alla decisione finale
dell'Amministrazione.
La Conferenza preliminare: disciplinata al 14 bis su progetti complessi (1°co: “La
• conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e
di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di
verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari
atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente” ) oppure su
procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche (2°co: “Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”).
Il problema centrale consiste nel conciliare l'iniziativa avente ad oggetto interventi
complessi con una riduzione dei rischi legati alla sua realizzazione. La diverse PA
qua si pronunciano con indicazioni, modificabili solo per il sopraggiungere di gravi
ed importanti elementi, vincolanti e lo stesso vale a maggior ragione per le opere
pubbliche. È una conferenza speciale ed emerge già l'incidenza dell'istituto sulla
volontà delle Amministrazioni procedenti ed il suo carattere parziale.
La Conferenza in materia di finanza di progetto: disciplinata ex art.14 quinquies
• (“Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione
individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109
del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della
medesima legge”) ed anche qui finalizzata di regola alla realizzazione di opere
pubbliche. Si tratta di una modalità con cui il privato conferisce la costruzione di
opere pubbliche alla PA e successivamente ne lascia ad esse la gestione per un certo
numero di anni proporzionale al tempo necessario per ripagare il costo stesso della
realizzazione dell'opera. Il tutto in funzione di agevolare e sostenere i finanziamenti
pubblici nel partenariato pubblico- privato.
La Conferenza telematica: introdotta nel 2009 per facilitare il contatto tra le PA senza
• obbligarle ad un necessario trasferimento.
I soggetti partecipanti sono le PA coinvolte nella decisione, quindi ne fanno parte anche i
soggetti privati? L'art.14, 4c (“Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale”) prevede solo la possibilità
dell'iniziativa del soggetto privato ma altre disposizioni quali l'art.14 quinquies prevedono
una parziale partecipazione del privato per ottenimento di concessioni ma senza la
possibilità di votare per la decisione. Dai principi annunciati nei primi artt. della l.241 si
desume che i soggetti privati che possono partecipare al procedimento con i modi, già
analizzati previsti ex art.10, allo stesso modo possono partecipare alla Conferenza dei
Servizi.
L'evoluzione normativa della Conferenza è evidente dagli artt. 14 ter e quater. Vi è anzitutto
un Amministrazione proponente che si assume l'onere della sua convocazione entro 15
giorni (o 30 giorni se necessario) dalla data di indizione della Conferenza.
La prima riunione che si svolge è quella in sede referente e, solitamente dopo un periodo di
circa 3 mesi, si svolge una seconda riunione in cui viene assunta la decisione.
Art. 14 quater: “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese
quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.
L'art. 14 quater per questa seconda riunione analizza un possibile dissenso espresso
manifestato dalle diverse amministrazioni e motivato in riferimento all'oggetto della
decisione ed indicando le ragioni necessarie ai fini di un assenso. Quindi l'Amministrazione
che dissente espressamente non si può limitare a dire no, ma deve indicare il perché e come
quel no possa diventare un si. È una netta spinta del legislatore alla ricerca di un intesa in
una delle due direzioni e non per forza verso l'assenso.
L'art.14 ter, 6bis (“ All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di
cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire
direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 30 apr