Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
VIZIO MERITO → ATTO RIFORMATO
La decisione va motivata e comunicata all’organo che ha emanato l’atto, al ricorrente
e ai controinteressati, poiché la decisione sul ricorso è un provvedimento amministrativo
e quindi impugnabile di fronte al giudice amministrativo.
IL SILENZIO (art 6) = Questa procedura, però, non si sviluppa quasi mai. È molto più
frequente che l’amministrazione non decida sul ricorso. Entra in gioco il silenzio rigetto.
Se la legge nulla dice l’inerzia dell’amministrazione è priva di significato (silenzio
inadempimento). La legge può dire che il silenzio equivale all’accoglimento (silenzio
assenso). Oppure la legge può attribuire all’inerzia il significato di rigetto (silenzio
diniego). Nel caso del ricorso gerarchico l’inerzia si qualifica nei termini di silenzio
7
diniego. Il termine è di 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Se entro tale termine
l’organo superiore non decide il ricorso si intende respinto. Contro questo silenzio si può
agire dinnanzi al giudice amministrativo ma a questo punto impugno il provvedimento già
impugnato con il ricorso gerarchico. Nulla vieta di attendere la decisione, ma può
succedere che trascorsi i 90 giorni io non posso avere tutela perché magari nel ricorso ho
dedotto un vizio di merito che non posso portare davanti al GA. L’unica forma di tutela
che è a livello gerarchico contro il silenzio in questo caso impugno davanti al GA il silenzio
stesso.
Se la P.A. accoglie il ricorso la decisione potrà essere impugnata dai controinteressati.
Quali sono i rapporti tra il ricorso giurisdizionale e quello gerarchico? Posso
ricorrere con ricorso gerarchico e poi al TAR. Prevale il II perché prevale il ricorso
giurisdizionale ma nulla vieta all’organo superiore di decidere. Se accoglie cessa la
materia del contendere se respinge non viene considerato.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ( Capo III, art 8)
= Il principe dei ricorsi amministrativi. Perché mentre il gerarchico è squisitamente
amministrativo, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha anche
un connotato giurisdizionale, poiché è accolto dal Consiglio di Stato. È il ricorso
amministrativo che da più garanzie perché è deciso dal Consiglio di Stato. Esso ha origine
dai poteri di grazia del sovrano ed è stato trasferito nell’ordinamento costituzionale in
capo al Presidente della Repubblica. I termini qui sono molto ampi, 120 giorni (il doppio
di quello per il TAR) e questo è l’unica ancora di salvezza tante volte. Anche questo
ricorso si può fare senza l’assistenza di un avvocato e, fino a un mese fa era gratuito, poi,
con la manovra finanziaria, è stato previsto il pagamento di un contributo unificato di 600
euro. Art 8 dice che è proponibile contro atti amministrativi definitivi all’opposto di
quello gerarchico, per motivi di legittimità e NON di merito, ulteriore connotazione in
senso giurisdizionale del ricorso straordinario. Il ricorso straordinario è alternativo al
ricorso giurisdizionale, la ragione è evitare il contrasto di giudicati perché il Consiglio di
Stato è anche organo di appello del TAR. 8
Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(in GU 17 gennaio 1972, n. 13) Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
Premessa IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia
di ricorsi amministrativi;
Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi
dell'art. 14 del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Capo I - Ricorso gerarchico
Art. 1.- Ricorso.
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da
parte di chi vi abbia interesse.
Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei
limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso
deve essere presentato. Art. 2.- Termine - Presentazione.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto
impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta.
Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono
soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Art. 3.- Sospensione dell'esecuzione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2,
secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 4.- Istruttoria.
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Art. 5.- Decisione.
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile.
Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso
improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo
competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare
all'organo che lo ha emanato.
La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente
e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Art. 6.- Silenzio.
9
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso
si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello
straordinario al Presidente della Repubblica. Capo II - Ricorso in opposizione
Art. 7.- Procedimento.
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Art. 8.- Ricorso.
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi
vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Art. 9.- Termine - Presentazione.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei
controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente,
direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia
ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare
deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento,
determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere
all'integrazione. Art. 10.- Opposizione dei controinteressati.
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e
all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere
nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di
opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai
controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale second