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LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
Il ricorso al giudice amm. fu considerato innanzitutto come mezzo di impugnazione dell’atto
amministrativo. Ma tramite ciò con il tempo si è affermato un obiettivo parzialmente diverso che è divenuto
prevalente, la garanzia dell’interesse legittimo. Ragione essenziale della giurisd. amm è la tutela
dell’interesse legittimo, come sancito dall’art. 103 Cost. La tutela degli interessi legittimi prescinde dalla
impugnazione di un atto, è cmq devoluta al giudice amm. Nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva ancora
l’obiettivo fond. è la tutela dei diritti soggettivi e non la mera impugnazione di atti, che non è neanche più
necessaria. A fronte di questa pluralità di obiettivi in passato si è proposto di abbandonare l’idea di un
modello unitario per il proc. amm, ma piuttosto individuare modelli distinti, ciascuno con propria disciplina, e
in particolare un modello per un giudizio sugli atti, e uno per un giudizio sui rapporti, il secondo le pretese
sostanziali del cittadino che il giudice poteva valutare autonomamente senza impugnazione di provv.
Il codice del processo amm. opta per una disciplina unitaria, talvolta con qualche forzatura, tuttavia sono
previste azioni diverse talvolta distinguendo fra interessi legittimi e diritti soggettivi.
Art. 7
Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari
materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche
amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o
omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori,
anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo
134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Classificazioni:
A) Giurisdizione di legittimità
La giurisdizione di legittimità ha carattere generale e conferisce al giudice il potere di verificare se l’atto
amministrativo sia lesivo di interessi legittimi per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere (l. n.
octies
241/1990, artt. 3 e 21 ). La l. n. 205/2000 ha introdotto alcune importanti novità, modificando l’impianto
originario della giurisdizione di legittimità delineato dalla l. n. 1034/1971 (art. 2, 3 e 4), ampliando
notevolmente i poteri del giudice con riferimento sia alla disponibilità dei mezzi di prova (l. n. 1034/1971, art.
21) che alla capacità decisionale. In merito a quest’ultimo profilo, il giudice, oltre al potere di annullamento
dell’atto lesivo di interessi legittimi, ha il potere di valutazione sulla risarcibilità del danno provocato dall’atto
illegittimo della pubblica amministrazione e può, inoltre, condannare l’amministrazione a un obbligo di
reintegrazione in forma specifica. Nuovi e rilevanti poteri sono stati conferiti anche dall’art. 34 del codice del
processo che prevede il potere del giudice di condannare l’amministrazione all’adozione di tutte le misure
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idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Nei casi di giurisdizione di legittimità
la decisione sugli interessi legittimi può comportare la verifica incidentale di diritti soggettivi, con pronuncia
relativa ad essi, tuttavia rimane esclusa la possibilità di decidere, anche in via incidentale, sulle questioni che
accertano lo stato o la capacità delle persone e la querela di falso. Nei casi di giuristi di legittimità il giudice
laddove accolga un ricorso contro un provv può anche in taluni casi ordinare all’amm l’adozione di un altro
rpovv, ma non può sostituire l’atto impugnato con un proprio atto.
B) Giurisdizione di merito
La giurisdizione di merito, invece, permette al giudice amministrativo di effettuare una valutazione
sull’opportunità o la convenienza dell’atto amministrativo in relazione all’interesse pubblico che deve essere
perseguito, attribuendogli ampi poteri di cognizione, di istruzione e di decisione, fino all’eventuale
annullamento, riforma o sostituzione dell’atto. Tale forma di giurisdizione ha, però, carattere eccezionale, in
quanto può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 134 c.p.a. tassativo!!):
tradizionalmente ricondotta alle controversie aventi ad oggetto l’attuazione, da parte dell’amministrazione,
delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato, può essere esercitata anche con riferimento agli atti
e alle operazioni in ambito elettorale, alle sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla
giurisdizione amministrativa, comprese quelle delle Autorità Amministrative Indipendenti e ad altre ipotesi di
modesta applicazione pratica. Va sottolineato come l’interpretazione prevalente di tale giurisd. non estende il
sindacato del giudice ai vizi di merito generalmente intesi, la vera estensione si realizzerebbe nella pox per il
giudice di sostituirsi all’amm. nell’emanare il provv in sostituzione dell’atto impugnato.
C) Giurisdizione esclusiva
La giurisdizione esclusiva, introdotta nel 1923, consente al giudice amministrativo di conoscere delle
controversie, in determinate materie espressamente indicate dalla legge, in cui siano coinvolte posizioni
giuridiche aventi la connotazione sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Le ipotesi che ricadono
nell’ambito della giurisdizione esclusiva sono espressamente indicate dall’art. 133 del codice del processo
amministrativo. Come si è detto poco sopra, la Corte costituzionale ha ridimensionato e circoscritto il potere
del legislatore di individuare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, ribadendone il carattere
eccezionale rispetto a quella di legittimità. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 103
Cost. stabilisce espressamente che il legislatore può attribuire la giurisdizione esclusiva al giudice
amministrativo solo in «particolari materie» e solo quando la pubblica amministrazione «agisce come
autorità». La competenza del giudice amm. nelle materie devolute alla giurisd esclusiva si estende alle
domande di risarcimento; inoltre nel verificare, qui a pieno, i diritti soggettivi rimane pur sempre il limite
delle decisioni sullo stato/capacità e querela di falso; non incontra il limite di “diritti costituzionalmente
materia
tutelati” che qualcuno voleva riservare, anche a fronte di di giurisd esclusiva, al giudice ordinario. Il
criterio della materia
riparto fra giudice amm. e giudice ordinario avviene allora in base al , infatti l’art. 134 è
indice e limite di tale giurisdizione. Il problema è che l’art. 134 non presenta una organica indicazione di
istituti omogenei, ma invece tratta di atti per alcune materie, di condotte per altre e di altro. Risulta talvolta
incerto il limite concreto della materia, in aiuto viene una sentenza della Corte Cost. del 2004 che invita a
utilizzare ,in casi dubbi circa la devoluzione di una vertenza al giudice amm. in via di giurisd esclusiva, il
coinvolgimento
criterio del , ossia la relazione sussistente fra potere amm e ambito in questione. Una
relazione che è suff se è anche solo mediata. Quindi un legame fra questione e potere amministrativo, potere
qui considerato non come unilaterale, infatti si contemplano anche gli accordi pubblici. Il criterio della
materia comporta poi che tutte le vertenze relative a quella materia siano ricondotte al giudice amm, non
rilevando quindi in concreto la diff fra le posizioni soggettive vantate. Ma in tale circostanza si sottolineava il
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timore che la tutela dei diritti soggettivi davanti al giudice amm non trovasse parti tutela rispetto alla stess di
fronte al giudice ordinario. In primo luogo si rende necessario tutelare tali diritti soggettivi, sottratti alla
tutela del giudice ord., anche laddove non vi sia un atto da impugnare, come invece era prassi per la giustizia
amm., e negli anni ’30 il Cons. di Stato superò l’equivalente fra ricorso al giudice amm e impugnazione di un
provv elaborando la distinzione fra provv e atti paritetici, nel secondo caso l’atto dell’am non è un provv ma
esprime una posizione di potere della stessa, espressione non peculiare dell’amm, ma che potrebbe essere
stata posta in essere da qualunque soggetto di diritto comune, in tali casi non c’è bisogno di impugnare
l’atto, e il ricorso non è neppure soggetto a termine di decadenza.
Si sottolinea poi che la devoluzione di una vertenza al giudice amm. comporta che l’ultima parola spetti al
consiglio di stato invece che alla cassazione, infatti il ricorso alla cassazione contro le decisioni del consiglio
di stato è ammesso solo per motivi di giurisdizione. Allora si rilevano criticità circa la funzione nomofilattica
della cassazione, laddove su simili questioni relative al diritti soggettivi, se solo alcune appartengono a
giurisd ordinarie e altre a giurisdizione esclusiva, vi saranno pronunce definitive nelle due diverse sedi.
L’AZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
le condizioni generali dell’azione:
1) La legittimazione a ricorrere;
si sostanzia nella titolarità di posizioni di interesse qualificato, quindi interesse legittimo o diritto
sogg nel ca