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La configurabilità di una pretesa verso la P.A.
Quindi, dall'inesistenza di tale divieto va dedotta la vera sostanza della disapplicazione ex art. 5 che consisterebbe nella declaratoria dell'illegittimità dell'atto amm.vo rilevante nel rapporto dedotto in giudizio.
Critiche:
- Se l'atto amm.vo risulta conforme alla legge, la sua applicazione al rapporto dedotto in giudizio comporta, non tanto la declaratoria che esso viene applicato, bensì la declaratoria dell'inesistenza del diritto come situazione proteggibile. In pratica il g.o. pronuncerà una sentenza dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione.
- Se l'atto amm.vo risulta non conforme alla legge, dunque illegittimo, la sua irrilevanza giuridica nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio comporta, non tanto la declaratoria che esso viene applicato, bensì la declaratoria dell'esistenza del diritto come situazione proteggibile. In concreto il G.O.
conduce ad affermare la giurisdizione del g.o. e l'esistenza del diritto del privato come situazione azionabile.
2.) NEL PROCESSO PENALE LA DISAPPLICAZIONE è considerata in malam partem, in quanto il processo penale è quel processo di tutela di beni ed interessi collettivi, valori dunque in linea di principio del tutto indisponibili, attesa l'obbligatorietà dell'azione penale e la circostanza che i comportamenti penalmente rilevanti afferiscono ad una sfera di illeciti sovraordinati rispetto agli altri che l'ordinamento giuridico disciplina (ill. civili o amm.)
Occorre considerare quindi che nel processo penale, la rilevanza della legittimità-illegittimità dell'atto amm.vo non può rappresentare un elemento condizionante della fattispecie criminosa.
Nella regola generale dunque, la valutazione dell'atto come illegittimo dovrebbe sempre concludersi con la disapplicazione del medesimo: e siccome disapplicare significa
riconoscere(da parte del giudice) la non inerenza dell'atto alla fattispecie criminosa, in nessun caso, seguendo lo schema rigido, né incolpato potrebbe preliminarmente avvalersi dell'atto legittimo né potrebbero scaturire conseguenze probatorie di un atto illegittimo. VARIANTI: -ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO potrebbe rappresentarsi di tale consistenza da indurre la formulazione di indizi di colpevolezza e quindi incidere sulla rilevanza penale della condotta dell'agente: ma in tal caso l'atto amm, che dovrebbe essere disapplicato perché illegittimo, acquisisce invece rilevanza ai fini penali ma a suo svantaggio (si ha APPLICAZIONE IN MALAM PARTEM) -LEGITTIMITÀ DELL'ATTO non può rappresentarsi come giudizio di valore, in quanto costituisce il risultato di un apprezzamento di mera conformità alla legge: per cui è insuscettibile a fungere da fattore preclusivo alla pronuncia di colpevolezza, e ciòAPrescindere dalla prevalenza dei beni sociali tutelati nel giudizio penale (DISAPPLICAZIONE IN MALAM PARTEM). CIOÈ L'ATTO LEGITTIMO non viene in rilievo, cioè viene disapplicato a suo svantaggio. L'apprezzamento dell'illegittimità-legittimità si pone ad oggetto di una specifica indagine probatoria che ha come obiettivo proprio l'applicazione - disapplicazione dell'atto in malam partem. L'ECCEZIONE DELLA DISAPPLICAZIONE IN BONAM PARTEM NELL'ART.650CP. La rigidità dello schema generale può trovare un correttivo soltanto in norme esplicite che pongano il sindacato sulla legittimità-illegittimità dell'azione amm.va, cioè sull'atto o.