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Disapplicazione

All’ambito del sindacato giudiziario va ascritto l’istituto della disapplicazione degli atti amm.vi e dei regolamenti generali e locali (ex art. 5 L. abol). Dottrina e giurisprudenza convengono nel ritenere che la disapplicazione possa essere annoverata tra i poteri decisori:

Perplessità sulla disapplicazione

Questa catalogazione lascia due perplessità:

  • Non esiste una potestà di disapplicazione tra le potestà giurisdizionali tipicamente ascrivibili al giudice e al processo civile. L’obiezione appare superabile se si individua la disapplicazione come potestà esclusivamente propria di quel processo civile che concerne PA e azione amm..
  • La seconda perplessità deriva dall’osservare che la disapplicazione, contrariamente al contenuto tipico del potere decisorio, non possiede alcuna connotazione positiva: una volta che disapplicare si concreta nel giudicare come se l’atto amm.vo non sia stato mai emanato, appare evidente che la disapplicazione consiste in una sorta di operazione astensionistica.

In sintesi dunque, si potrebbe qualificare la disapplicazione come una sorta di potestà predecisoria. Con questa qualificazione si esprimerebbe sia il nesso di necessaria strumentalità che lega l’operazione del disapplicare al provvedimento conclusivo della lite giudiziale sia con una specifica appartenenza dell’attività valutativa, svolta dal giudice al quadro della funzione decisoria.

Inserimento nei poteri decisori

L’inserimento della disapplicazione nel novero dei poteri decisori rappresenta per la dottrina tradizionale il compenso teorico dei divieti di cui all’art. 4 co.2 L. abolitiva riequilibria.

In altri termini, il vizio genetico di cui si è dipartito il sistema di giustizia amm.va a causa della mancata introduzione di una potestà giudiziale (decisoria) di annullamento dell’atto lesivo di diritti soggettivi. Ma questo singolare carattere compensativo, unito alla circostanza che la disapplicazione sembra porre in risalto più la finezza di una particolare tecnica processuale (quella che realizza l’accontonamento dell’atto) che un risultato riconducibile a tale operazione, rappresentano dati che l’interprete non può trascurare.

Sembra addirittura più corretto annoverare la disapplicazione tra gli strumenti latu sensu probatori posti a disposizione del giudice civile nelle controversie che comportino valutazioni dell’azione amm.va. Il legislatore del ‘65 ha escluso ogni incidenza diretta sull’atto della p.a. sia dal punto di vista della cognizione (ex art. 4, il giudice ordinario conosce degli effetti dell’atto) che da quello dei poteri di decisione.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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