Diritto amministrativo I - disapplicazione
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della configurabilità di una pretesa verso la P.A..
? quindi.. dall’inesistenza di tale divieto va dedotta la vera sostanza della disapplicazione ex
art. 5 che consisterebbe nella declaratoria della illegittimità dell’atto amm.vo rilevante nel
rapporto dedotto in giudizio.
Critiche :
1) se l’atto amm.vo risulta conforme alla legge, la sua applicazione al rapporto dedotto in
giudizio comporta , non tanto la declaratoria che esso viene applicato , bensì la declaratoria
della inesistenza del diritto come situazione proteggibile. ? In pratica il g.o. pronuncerà una
sentenza dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione
2) Se l’atto amm.vo risulta non conforme alla legge, dunque illegittimo, la sua irrilevanza
giuridica nell’ambito del rapporto dedotto in giudizio comporta , non tanto la declaratoria che
esso viene applicato, bensì la declaratoria dell’esistenza del diritto come situazione proteggibile
? In concreto il G.O. pronuncerà una sentenza dichiarativa (non di disapplicazione dell’atto
illegittimo) dell’esistenza della propria giurisdizione ma solo come momento prodomico
all’eventuale pronuncia che soddisfa la pretesa versata in giudizio.
Per cui l’INDAGINE SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO:-nn costituisce l’oggetto di potestà decisori
-costituisce l’ogg di potestà strumentale
DISAPPLICAZIONE IN BONAM PARTEM ( PROCESSO CIVILE ) ED IN
MALAM PARTEM (P.PENALE) .
L’appartenenza della disapplicazione agli strumenti probatori si può trovare considerando le
qualificazioni, dottrinarie e giurisprudenziali, della disapplicazione in bonam partem (cioè a
vantaggio del privato) ed in malam partem (cioè a suo svantaggio).
1.)NEL PROCESSO CIVILE(che tutela i diritti) LA DISAPPLICAZIONE è sempre considerata in
bonam partem perché ritenere l’atto illegittimo, e dunque non tenerne conto ai fini del decidere
, conduce ad affermare la giurisdizione del g.o. e l’esistenza del diritto del privato come
situazione azionabile.
2.)NEL PROCESSO PENALE LA DISAPPLICAZIONE è considerata in malam partem, in quanto il
processo penale è quel processo di tutela di beni ed interessi collettivi, valori dunque in linea di
principio del tutto indisponibili, attesa l’obbligatorietà dell’azione penale e la circostanza che i
comportamenti penalmente rilevanti afferiscono ad una sfera di illeciti sovraordinati rispetto
agli altri che l’ordinamento giuridico disciplina (ill. civili o amm.)
Occorre considerare quindi che nel processo penale, la rilevanza della legittimità-illegittimità
dell’atto amm.vo non può rappresentare un elemento condizionante della fattispecie criminosa.
Nella regola generale dunque, la valutazione dell’atto come illegittimo dovrebbe sempre
concludersi con la disapplicazione del medesimo: e siccome disapplicare significa riconoscere
(da parte del giudice) la non inerenza dell’atto alla fattispecie criminosa, in nessun caso,
seguendo lo schema rigido, né incolpato potrebbe preliminarmente avvalersi dell’atto legittimo
né potrebbero scaturire conseguenze probatorie di un atto illegittimo.
VARIANTI:-ILLEGITTIMITà DELL’ATTO potrebbe rappresentarsi di tale consistenza da indurre
La formulazione di indizi di colpevolezza e quindi incidere sulla rilevanza penale
Della condotta dell’agente:ma in tal caso l’atto amm,che dovrebbe essere
Disapplicato perché illegittimo,acquisisce invece rilevanza ai fini penali ma a suo
svantaggio(si ha APPLICAZIONE IN MALAM PARTEM)
-LEGITTIMITà DELL’ATTO non può rappresentarsi come giudizio di valore,in quanto
Costituisce il risultato di un apprezzamento di mera conformità alla legge:x cui è
In suscettibile a fungere da fattore preclusivo alla pronuncia di colpevolezza,e ciò
A prescindere dalla prevalenza dei beni sociali tutelati nel giudizio penale
(DISAPPLICAZIONE IN MALAM PARTEM).CIOè L’ATTO LEGITTIMO non viene in
Rilievo,cioè viene disapplicato a suo svantaggio
L’apprezzamento dell’illegittimità-legittimità si pone ad oggetto di una specifica indagine
probatoria che ha come obiettivo proprio l’applicazione – disapplicazione dell’atto in malam
partem.
L’ECCEZIONE DELLA DISAPPLICAZIONE IN BONAM PARTEM NELL’ART.
650CP.
La rigidità dello schema generale può trovare un correttivo soltanto in norme esplicite che
pongano il sindacato sulla legittimità- illegittimità dell’azione amm.va, cioè sull’atto o
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Scienze giuridiche Prof.
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