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Il controllo parlamentare sugli enti pubblici
Un consiglio di amministrazione, un presidente e un collegio dei revisori sono organi che controllano l'amministrazione, l'osservanza delle leggi e la corrispondenza tra bilancio e risultati di un ente pubblico. Questo ente pubblico è dotato di personalità giuridica e quindi il ministero, responsabile ministeriale, deve rispondere davanti al Parlamento per gli atti imputati all'ente.
La legge 14/78 ha risolto il problema istituendo un controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Tuttavia, questo controllo non è effettivo ma si tratta di un parere preventivo che deve essere chiesto alle commissioni parlamentari competenti per materia, quando la nomina riguarda il presidente o il vicepresidente di un ente pubblico nazionale. La nomina e la revoca sono disposte dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione.
Fonte: Appunti di Luisa Scuto Diritto amministrativo Testo Guido Corso
Consiglio. L'amministratore pubblico può essere confermato in carica per non più di due volte, mentre con riferimento all'operato è previsto il controllo del ministro vigilante sulle delibere che adottano e modificano il regolamento, la consistenza organica e gli addetti, (tutto ciò entro 90 giorni). Un ulteriore controllo è previsto anche sui bilanci. Secondo l'art. 100 Cost. in ragione della funzione di controllo sulla spesa pubblica, la Corte dei Conti partecipa nelle forme e casi previsti, al controllo finanziario degli enti cui lo Stato contribuisce, riferendo alla Camere.
ASCESA E DECLINO DEGLI ENTI PUBBLICI. Lo sviluppo degli enti pubblici, che negli anni '70 ha raggiunto il suo massimo grado, è entrato in crisi subito dopo essenzialmente per due fattori: trasferimento delle funzioni alle regioni: soppressione; -- trasferimento di molti enti pubblici in soggetti di diritto privato.
AZIENDE, AMMINISTRAZIONI AUTONOME,
AGENZIE. La nascita degli enti pubblici è stata accompagnata anche dalla nascita di aziende o amministrazioni autonome, sia a livello statale che locale. Le aziende o amministrazioni autonome (ferrovie, poste) nate sul ceppo di un ministero si sono rese in parte autonome attraverso la creazione di un proprio consiglio di amministrazione, ma sono sempre rimaste legate al ministero in quanto presidente del consiglio di amministrazione era sempre un ministro. Esse possiedono un proprio patrimonio e risorse ricavate da attività private e il personale è distinto da quello statale.
Le agenzie sono strutture che svolgono attività tecnico-operative di interesse nazionale in atto esercitate dai ministeri degli enti pubblici. Essa è però sottoposta ai poteri di vigilanza e di controllo del ministro.
ENTI PUBBLICI ECONOMICI. Si definisce ente pubblico economico, l'ente pubblico che ha per oggetto esclusivo o principale un'attività.
economica; l'ente pubblico economico si distingue dal normale ente pubblico in quanto agisce in modo non autoritativo, non sono dotati di poteri amministrativi e gli atti di gestione del rapporto di lavoro non sono atti amministrativi. Per ciò che riguarda i fini gli enti si distinguono in: - enti di disciplina di settore, (es. Banca d'Italia e settore del credito), chiamati a regolare un certo settore economico; - enti imprenditoriali, che svolgono direttamente un'attività economica di produzione di beni e servizi, (Banco di Sicilia, Montepaschi) - istituti di diritto pubblico. Ad un certo momento però gli enti pubblici economici sono entrati in collisione con il diritto europeo; l'art 87 del Trattato CE ha infatti ad un certo momento sancito il divieto per gli Stati membri di attribuire risorse sotto qualsiasi forma, favorendo dunque alcune imprese che minacciano difalsare la concorrenza. Inoltre la liberalizzazione di molti settori (trasporti, poste, elettricità) ha fornito ad altre imprese l'accesso ai mercati producendo un ridimensionamento dell'ente pubblico monopolista. A ciò si aggiunge anche la stipula del patto di stabilità, cioè l'obbligo per gli stati membri di rispettare i principi di: 1. prezzi stabili, 2. condizioni monetarie sane, 3. bilancia dei pagamenti sostenibile. UNA PSEUDO PUBBLICITÀ: LE SOCIETÀ IN MANO PUBBLICA. A partire dagli anni '20 del XX secolo, per assicurare lo svolgimento delle attività economiche ritenute di particolare rilievo, lo Stato iniziò a costituire società per azioni e ad acquistare quote di società già esistenti. La crisi economica mondiale del 1929-33 apportò degli squilibri a tale assetto; a ciò si cercò di rimediare costituendo enti con struttura pubblica, ma sostanzialmente con caratteristiche dellasocietà finanziaria (ENI; IRI) una società che non svolge direttamente attività produttiva ma detiene il capitale di imprese produttive. Per evitare il proliferare di enti a compartecipazione statale spesso poi divenuti monopoli, negli anni recenti la giurisprudenza amministrativa ha ribaltato l'orientamento tradizionale, formando delle società per azioni (SPA) che, conservando la loro natura pubblicistica (affidatari di rilevanti interessi pubblici) prevedono la partecipazione di altri soggetti privati al fine di favorire la concorrenza. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI. Agli inizi degli anni '90 sorgono le Autorità amministrative indipendenti, cioè autorità volte a garantire il funzionamento delle regole del mercato (per evitare la costituzione di monopoli pubblici prima troppo frequenti); quest'ultimo inteso come valore da tutelare attraverso il rispetto delle regole della concorrenza. Per ciò cheriguarda l'organizzazione, l'autorità è costituita da un organo collegiale formato dal presidente e 4 membri; il presidente è scelto da persone che di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionalmente rilevanti. Le Autorità, le cui cariche durano 7 anni, operano in autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione. L'organizzazione di tali autorità, si presenta però molto variegata da un ente all'altro (modalità di nomina, conferimento dei poteri etc.), ciò non toglie che le Autorità Amministrative indipendenti oltre ad essere necessarie al corretto funzionamento dei mercati sono imposte dal diritto comunitario. La complessità organizzativa dell'amministrazione esige di strumenti di rac- 23Appunti di Luisa Scuto Diritto amministrativo Testo Guido Corsocordo tra enti diversi o uno stesso ente e organi o uffici di enti diversi. Il procedimento è loLo strumento più frequentemente usato tra i vari strumenti di raccordo. Inoltre, al fine di favorire il coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti Locali (evitando dunque sovrapposizioni sia a livello materiale che spaziale) la legislazione privilegia l'utilizzo di strumenti quali procedimento e l'accordo il quale presuppone la convergenza del governo e di tutte le regioni e province autonome su un unico testo al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
GERARCHIA, DIREZIONE E SOSTITUZIONE.
La gerarchia è una tipica relazione organizzativa che accomuna organizzazioni pubbliche e private, essa fa riferimento al diritto di chi riveste una qualifica superiore, di comandare colui che riveste una qualifica inferiore. La gerarchia è una relazione interna all'ente e comporta una commistione, cioè potere di sostituzione che l'inferiore ha nei confronti del superiore. La gerarchia ha
però un limite, infatti di fronte ad un ordine impartito che appare legittimo, l'inferiore è tenuto a chiedere spiegazioni al superiore. La direzione si esprime non in ordini, ma impartisce direttive esprimendosi nel fine e non sui mezzi. Contro l'inattività dell'ente munito di attribuzioni o dell'organo dotato di competenza è stato escogitato il meccanismo della sostituzione, sulla base della quale l'inerezia di chi sarebbe tenuto a provvedere costituisce il presupposto dell'intervento sostitutivo di un organo di un ente diverso.
IL PROCEDIMENTO E IL PROVVEDIMENTO
I poteri pubblici si esplicano attraverso i procedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo è una sequenza logica di atti porta alla formazione di una volontà. L'azione amministrativa si articola in un procedimento amministrativo che però fino al '90 rappresentava un procedere riguardante solo l'attività
interna.Il provvedimento finale era l'unica attività che andava all'esterno mentre le regole,l'iter, le modalità non erano né note, né esistevano in via generale. Solo dopo il 1990, in particolar modo, con l'emanazione della l. 241/90 si delinea una legge generale sul procedimento, che viene dunque ad avere delle regole e notorietà all'esterno.
La legge 241/90 ha assolto essenzialmente a due funzioni: generalizzazione di alcuni principi, divenuti principi generali, come ad esempio, l'obbligo di motivazione, di contestazione, l'esistenza di un termine finale... i quali hanno rafforzato le garanzie del privato al quale è riconosciuto un vero e proprio diritto al contraddittorio.
Affidamento al procedimento delle funzioni di coordinamento tra interessi pubblici, collettivi e privati. Il procedimento diventa infatti il luogo in cui questi interessi sono messi in gioco e chiamati a far sentire la loro voce.
Nonostante ciò l'amministrazione deve agire in modo imparziale, diventando dunque il procedimento un'applicazione del principio di imparzialità e del giusto procedimento. 24 Appunti di Luisa Scuto Diritto amministrativo Testo Guido Corso
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO pag. 141. (risponde dell'efficienza interna, trasparenza per il cittadino, referente, coordinamento per l'amministrazione) (cura le comunicazioni, sollecita l'adozione di accertamenti, indice conferenze di servizi).
Per risolvere l'ingolfamento dell'azione amministrativa, provocato dalla crescita degli interessi pubblici e dalla mancanza di un soggetto che coordinasse le varie fasi del procedimento, con il capo IV sulla semplificazione amministrativa è stata istituita la figura del responsabile del procedimento, il quale dirige la fase istruttoria che ha inizio con la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del responsabile (referente).
cioè soggetto a cui il privato può rivolgersi).