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Singoli paragrafi del Capitolo VII
Dichiarazione di inizio attività: in luogo di ottenere un provvedimento di consenso il privato può limitarsi a presentare una dichiarazione e una comunicazione contestuale all'inizio dell'attività. La dichiarazione è rivolta all'amministrazione e con essa si preannuncia che si inizierà un'attività.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione, l'attività può essere iniziata. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Questi sono gli unici oneri del privato che non deve più avanzare una domanda ma deve porre in essere un'attività informativa cui è subordinato l'esercizio del diritto.
Esistono molteplici eccezioni: atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria. Per queste eccezioni non trova neppure attuazione il meccanismo del silenzio assenso, richiedendosi invece un provvedimento espresso. L'amministrazione, a seguito di una dichiarazione di inizio attività, non esercita un preventivo potere permissivo, ma è chiamata a svolgere una funzione di controllo successivo, ossia in un momento in cui l'attività già si svolge lecitamente. Il potere di verifica può sfociare nell'invito a conformare l'attività o nel divieto di prosecuzione dell'attività cui segue la rimozione dei suoi effetti. Provvedimento amministrativo: è l'atto con cui si chiude il procedimento amministrativo. Tra gliatti della p.a. è l'unico che è dotato di effetti sul piano dell'ordinamento generale. Il provvedimento è tipico e nominato e non è retroattivo. È composto da un'intestazione, dal preambolo, dalla motivazione e dal dispositivo. Infine è datato e sottoscritto. Componente fondamentale del provvedimento è la volontà, intesa come volontà procedimentale. Il provvedimento è atto di disposizione in ordine all'interesse pubblico che l'amministrazione deve perseguire e che si correla con l'incisione di altrui sfere soggettive. Ovviamente non ci si riferisce solo ai provvedimenti con effetti dannosi per il terzo. Vi sono provvedimenti cui sono collegati effetti vantaggiosi per i loro destinatari. L'autoritatività è connotazione del potere rivolto alla cura di interessi pubblici e preordinato alla produzione di effetti giuridici in capo a terzi; ed è propria di ogniprovvedimento amministrativo con cui tale potere si esercita, indipendentemente dalla natura favorevole o sfavorevole degli effetti. Il provvedimento è sempre caratterizzato dal perseguimento unilaterale di interessi pubblici e dalla produzione unilaterale di vicende giuridiche sul piano dell'ordinamento generale in ordine a situazioni giuridiche dei privati.
Nullità del provvedimento (art. 21-septies l. 241/1990):
- mancanza degli elementi essenziali (soggetto, contenuto dispositivo, oggetto, finalità, forma);
- violazione o elusione del giudicato;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Annullabilità del provvedimento (art. 21-opties l. 241/1990): è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (relativa). Il provvedimento non è annullabile quando esso sia adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ma, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso di mancanza di comunicazione dell'avvio del procedimento il1