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Le fasi del procedimento

Il procedimento amministrativo si suddivide in quattro fasi fondamentali: Iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia. 1) La fase dell'iniziativa è diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare. Con questa fase viene introdotto nel procedimento l'interesse pubblico primario e gli interessi secondari di cui sono titolari i privati. Occorre distinguere tra: (a) I procedimenti ad iniziativa privata che vengono avviati mediante istanze, denunce o ricorsi. Le istanze sono domande dei privati interessati tendenti a ottenere un provvedimento favorevole. Le istanze sono dette esposti quando non generano un obbligo della p.a. di provvedere. Le denunce sono dichiarazioni dei privati finalizzate a provocare l'esercizio dei poteri della p.a. per l'emanazione di un provvedimento. La denuncia è una facoltà, un onere (es. denuncia di danni di guerra per ottenere l'invalidità) o un

obbligo (es. denuncia dei redditi). I ricorsi sono reclami dell'interessato diretti a provocare un riesame della legittimità o del merito degli atti della p.a. ritenuti lesivi di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

I procedimenti ad iniziativa d'ufficio: l'iniziativa è autonoma quando promana dallo stesso organo competente all'emissione del provvedimento finale. È eteronoma quando l'iniziativa promana da un organo diverso da quello competente all'emanazione dell'atto finale. Quest'ultima avviene mediante richieste cioè atti amministrativi con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad un'altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato o con proposte cioè manifestazioni di giudizio circa il contenuto da dare all'atto. Sia la proposta che la richiesta sono vincolanti per la p.a. che le riceve (ha l'obbligo).

amministrazioni coinvolte e degli eventuali privati interessati. Durante questa fase vengono effettuate le necessarie indagini, valutazioni e consultazioni al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per l'emanazione dell'atto finale. 3) La fase decisionale è la fase in cui l'amministrazione competente prende una decisione in merito all'istanza presentata. Questa decisione può essere di accoglimento o di rigetto dell'istanza, oppure può prevedere delle modifiche o delle integrazioni rispetto alla richiesta originaria. La decisione deve essere motivata e comunicata agli interessati. 4) Infine, la fase di esecuzione è la fase in cui viene data attuazione all'atto finale emesso dall'amministrazione competente. Questa fase può prevedere l'adozione di ulteriori provvedimenti o l'attuazione di misure necessarie per dare piena efficacia all'atto. Durante tutto il procedimento, è garantito il diritto di accesso agli atti e di partecipazione degli interessati, che possono presentare osservazioni, documenti e richieste di chiarimenti. Inoltre, è prevista la possibilità di ricorso contro le decisioni amministrative adottate.

amministrazioni portatrici di interessi coinvolti nel procedimento e alle osservazioni presentate dai privati.

Dell'avvio dell'istruttoria si dà obbligatoriamente (eventualmente tramite pubblicazione) comunicazione a tutti coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nonché ai controinteressati.

a) Nomina del responsabile del procedimento, dopo aver individuato l'unità amministrativa competente. Il responsabile conduce l'istruttoria, decidendo quali elementi acquisire. Se non c'è designazione, il responsabile è il dirigente dell'unità amministrativa competente.

b) Accertamento requisiti e presupposti per proporre l'istanza di avvio del procedimento (iniziativa).

c) Verifica dei dati rilevanti ai fini dell'istruttoria, tramite esame dei documenti, verificazioni, indagini, ispezioni, convocazione e richiesta di notizie agli interessati.

d) Acquisizione dei pareri

(obbligatori o facoltativi) e delle valutazioni tecniche da parte del responsabile del procedimento, purché ciò non comporti un aggravio del procedimento (nel qual caso si prescinde anche dal parere obbligatorio).

e) Acquisizione atti di assenso di altri organi amministrativi, ove richiesti dalla legge.

f) Esame osservazioni presentate dagli interessati (anche portatori di interessi diffusi qualificati) = attenta valutazione.

g) Conferenza dei servizi si ha quando la legge richiede un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento o l'acquisizione di consensi, concerti, intese o nullaosta da più amministrazioni. La conferenza dei servizi (che consiste materialmente nella riunione attorno ad un tavolo delle diverse Amministrazioni, "tutrici" dei diversi interessi coinvolti, per decidere contemporaneamente, senza ritardi) può essere conferenza istruttoria o decisoria.

Conferenza istruttoria: È quella che sostituiscel'acquisizione dei concerti, nullaosta, intese, ecc. è composta da un rappresentante di ogni amministrazione chiamata (es. uno della Regione, uno del Comune e uno della Provincia) anche se l'Amministrazione rappresentata ha sempre la possibilità di discostarsi motivatamente da quanto detto dal rappresentante entro venti gg., altrimenti il suo assenso si intende definitivamente acquisito. Conferenza decisoria: Quando, in sede di conferenza dei servizi si ritiene il procedimento maturo per la decisione si procede alla codecisione delle Amministrazioni interessate per l'emanazione del provvedimento finale (art. 3 bis, legge 3 maggio 1997, n. 127). Procedimento per dissenso di 1 Amm.ne: Amministrazione competente adotta ugualmente e comunica a: Presidente Consiglio Ministri (Amministrazioni statali); Presidente Regione (Amministrazioni regionali); Sindaco (Amministrazioni comunali) i quali entro 60 gg. possono disporre la sospensione della determinazione. In caso contrario,

1) La fase istruttoria: È il momento in cui l'Amministrazione raccoglie tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. Durante questa fase vengono acquisiti tutti gli atti e i pareri necessari per valutare la situazione.

2) La fase deliberativa: È il momento in cui l'Amministrazione prende la decisione finale. Questa decisione può essere adottata dal responsabile del procedimento o dal capo dell'unità competente. Il provvedimento deve richiamare gli atti istruttori principali, i pareri acquisiti e motivare il percorso logico che ha portato alla sua adozione.

3) La fase decisoria: L'Amministrazione è tenuta, al termine dell'istruttoria, ad adottare la decisione finale perché ha il dovere di concludere il procedimento. L'adozione avviene di norma ad opera del responsabile del procedimento o, se non ha qualifica dirigenziale, del capo dell'unità competente. Il provvedimento deve richiamare i principali atti istruttori, i pareri acquisiti (eventualmente le motivazioni addotte per discostarsene) e motivare l'iter logico che ha portato alla sua adozione. In tal modo l'atto è esistente e perfetto solo che per dispiegare i suoi effetti ha bisogno della fase successiva.

4) La fase integrativa dell'efficacia: Fondamentale perché il provvedimento adottato possa dispiegare i suoi effetti è il controllo. I controlli possono essere di legittimità o di merito. Diverso è il controllo di gestione che non si svolge sull'atto ma sull'attività.

ed esula dal procedimento di adozione degli atti amministrativi. Ormai quasi sempre gli atti subiscono soltanto un controllo successivo di legittimità e quasi mai preventivo. Il controllo è inoltre soggetto a silenzio-assenso.

Il controllo è diverso a seconda delle amministrazioni da cui promana l'atto sottoposto a controllo.

a) per le amministrazioni statali: il controllo è disciplinato dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (modificato dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 639). Il controllo preventivo di legittimità della corte dei Conti si svolge solo su atti di particolare rilievo (appalti sopra soglia, variazioni di bilancio, cessione di beni demaniali, ecc.). Il controllo preventivo ha esito positivo se l'ufficio competente al controllo non rimette - entro 30 gg. - l'atto controllato alla sezione di controllo. Se questo avviene la sezione di controllo si pronuncia sulla conformità alla legge dell'atto.

entro 30 gg (silenzio - assenso).

b) Per gli enti locali: i controlli sono disciplinati dal t.u sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000) e possono essere di tre specie:

  1. necessario: esercitato solo sugli atti fondamentali come approvazione degli statuti, regolamenti, bilancio di previsione, ecc.
  2. eventuale: è una richiesta di riesame per le delibere del Consiglio e della Giunta, su richiesta di un certo numero di consiglieri;
  3. facoltativo: per le delibere che l'organo controllato voglia che siano verificate.

Altro elemento per essenziale l'integrazione dell'efficacia dell'atto perfetto è la B) comunicazione. Ha una funzione diversa a seconda che l'atto sia recettizio (atto restrittivo o coattivo) o meno (nel I caso è condizione di efficacia, nel II da legale conoscenza per la decorrenza dei termini). La comunicazione avviene normalmente per notificazione a mezzo di messo notificatore (per irreperibilità si applica l'art.

  1. 140 cpc) ma anche attraverso racc. AR,. Per gli atti di carattere generale o destinati a molte persone, la comunicazione avviene per pubblicazione(GU, BUR, FAL, Albo comunale).
  2. La pubblicazione non è sufficiente per gli atti ricevuti.
  3. Tempus regit actum è un principio per il quale la legittimità degli atti va valutata in base al momento in cui sono stati adottati e ogni fase del procedimento è sottoposta (e valutata in base) alla disciplina vigente al momento del compimento della fase stessa, anche se nel corso del procedimento sopravviene una nuova legge che disciplina tutto in modo diverso.
  4. Invalidità derivata: Per gli atti del procedimento vige il principio per il quale l'invalidità degli atti preparatori comporta l'invalidità derivata del provvedimento finale. Ma non è vero il contrario: quindi l'eventuale rinnovazione dell'atto conclusivo non comporta la riapertura di tutto il procedimento ma solo di quelle (eventuali).

Fasi necessarie a ripetere gli atti che siano stati considerati originariamente (e non per derivazione dall'invalidità del provvedimento finale) invalidi.

Subprocedimento: Quando il provvedimento deve essere emanato da un organo collegiale si apre un subprocedimento per l'adozione della delibera collegiale.

Fasi del subprocedimento:

  1. Convocazione: è fatta dal presidente dell'organo collegiale con comunicazione dell'o. d. g.
  2. Seduta: deve esserci la maggioranza dei componenti (a volte tutti). Dirige il presidente.
  3. Discussione: il componente designato relaziona sulla decisione da prendere, quindi si apre la discussione sulla proposta di deliberazione, depositata 24 ore prima della riunione. Se non ci sono emendamenti (sui quali, nel caso, si discute) il presidente indice la votazione finale.
  4. Votazione: se la legge non prevede maggioranze qualificate vige quella assoluta dei votanti.
  5. Verbalizzazione: tutto viene documentato con redazione del verbale.

Processo verbale a cura di:

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.