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Il problema dell'esistenza di altre situazioni giuridiche soggettive
Occorre ora accennare ad una vicenda apparentemente contraddittoria, quale ad esempio la situazione del proprietario che sia soggetto all'esercizio del potere di espropriazione: ebbene, in quanto esista il potere, come si è osservato, non ricorre il diritto; tuttavia il privato è qui innegabilmente titolare di un diritto (di proprietà).
Al fine di superare l'apparente antinomia, soccorre il principio di "relatività" delle situazioni giuridiche soggettive: lo stesso rapporto di un soggetto con un bene può presentarsi ora come un diritto soggettivo, ora come un interesse protetto solo in modo riflesso. Di conseguenza, il diritto di proprietà si configura come diritto in quanto non venga in considerazione un potere dell'amministrazione di disporre dell'interesse del privato. Non si può dunque parlare di degradazione o affievolimento del diritto.
Secondo parte della giurisprudenza sussisterebbero ipotesi di diritti "nondegradabili". Non sussistono dunque situazioni intermedie tra diritto soggettivo e interesse legittimo: inconsistente è la figura del diritto affievolito (che ricorrerebbe nell'ipotesi in cui un diritto sorga da un provvedimento, ad esempio una concessione, sicché sarebbe destinato ad essere eliminato a seguito della revoca dell'atto).
La dottrina parla talora di diritto in attesa di espansione per indicare la situazione in cui l'esercizio di un diritto dipenda dal comportamento dell'amministrazione, che consentirebbe appunto l'espansione dello stesso. Va esclusa dal novero delle situazioni giuridiche la facoltà, che è la possibilità di tenere un certo comportamento materiale.
produzione degli effetti giuridici attraverso la previsione di determinati fatti o atti che fungono da presupposti per la loro realizzazione. Ad esempio, la legge può stabilire che l'iscrizione in un determinato albo professionale è necessaria per poter esercitare una determinata attività. Inoltre, la norma può prevedere che l'effetto giuridico si produca automaticamente al verificarsi di un certo fatto, senza bisogno di alcun atto o provvedimento. Ad esempio, la legge può stabilire che la morte di una persona determina automaticamente la devoluzione dei suoi beni agli eredi. In altri casi, invece, la produzione degli effetti giuridici richiede l'intervento di un atto o provvedimento amministrativo. Ad esempio, per ottenere un permesso di costruire è necessario presentare una domanda all'autorità competente, che valuterà la conformità del progetto alle norme urbanistiche e rilascerà il permesso se tutti i requisiti sono soddisfatti. In conclusione, la produzione degli effetti giuridici è regolata dalla norma, che stabilisce i fatti o gli atti necessari per la loro realizzazione. Questo schema norma-fatto-effetto garantisce la certezza e la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle azioni umane.produzione dell'effetto non già in relazione a tutti i rapporti di un certo tipo, bensì con riferimento ad un singolo rapporto. La legge viene allora definita legge-provvedimento e non presenta il carattere della generalità. Del tutto diversa è la seconda modalità di dinamica giuridica, quella secondo lo schema norma-potere-effetto: l'effetto non risale immediatamente alla legge, ma vi è l'intermediazione di un soggetto che pone in essere un atto, espressione di una scelta, mediante il quale si regolamenta il fatto e si produce la vicenda giuridica. Ove il tipo di dinamica sia quello che si incentra sullo schema norma-fatto-effetto, l'amministrazione può essere "coinvolta", sia perché pone in essere un fatto (ad es. comportamento illecito), sia perché emana un mero atto al quale l'ordinamento direttamente collega la produzione di effetti. Nei casi in cui la dinamica giuridica sia invece
Inquadrabile nello schema norma-potere-effetto, l'amministrazione pone in essere atti espressione di autonomia. Tali atti producono effetti giuridici in relazione ad un particolare rapporto giuridico, a seguito dell'esercizio di un potere conferito in via generale e astratto dalla legge. Può trattarsi della costituzione di diritti (concessioni) o di obblighi (ordini), della modifica di preesistenti situazioni giuridiche (autorizzazioni), ovvero dell'estinzione di situazioni giuridiche (espropriazioni). L'esercizio di alcuni poteri amministrativi produce invece effetti preclusivi.
I POTERI AMMINISTRATIVI: I POTERI AUTORIZZATORI
Occorre ora analizzare i principali poteri amministrativi, sottolineando che i loro elementi sono trasfusi nei provvedimenti finali.
Questi poteri sono costituiti da: poteri autorizzatori, poteri accessori, poteri oblatori, poteri sanzionatori, poteri di ordinanza, poteri di programmazione e di pianificazione, poteri di imposizione di vincoli e
poteri di controllo.Il potere autorizzatorio ha l'effetto di rimuovere i limiti posti dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione di vantaggio; il suo svolgimento comporta la previa verifica della compatibilità di tale esercizio con un interesse pubblico. Attraverso l'esercizio del potere autorizzatorio, l'amministrazione esprime il proprio consenso preventivo all'attività progettata dal richiedente (un importante esempio di provvedimento permissivo è rappresentato dal permesso di costruire). L'autorizzazione spesso addirittura instaura una relazione tra soggetto pubblico e soggetto privato caratterizzata dalla presenza di poteri di controllo e di vigilanza in capo all'amministrazione, preordinati alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti imposti all'esercizio dell'attività consentita mediante atto autorizzativo. Dal ceppo comune all'autorizzazione, la dottrina e in parte lagiurisprudenza hannopoi enucleato alcune figure specifiche: abilitazione, nullaosta, dispensa,approvazione, licenza. Le abilitazioni sono atti il cui rilascio è subordinatoall'accertamento dell'idoneità tecnica di soggetti a svolgere una certa attività. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte con riferimentoall'omologazione, rilasciata dall'autorità a seguito dell'accertamento della sussistenzain una cosa, di norma destinata ad essere prodotta i serie, di tutte le caratteristichefissate dall'ordinamento a fini di tutela preventiva (prodotti pericolosi) o per esigenzedi uniformità dei modelli.
Il nullaosta è un atto endoprocedimentale necessario, emanato daun'amministrazione diversa da quella procedente, con cui si dichiara che, in relazionead un particolare interesse, non sussistono ostacoli all'adozione del provvedimentofinale.
La dispensa è il provvedimento con cui l'ordinamento,
Pur vietando o imponendo in generale un certo comportamento, prevede però che l'amministrazione possa consentire in alcuni casi una deroga all'osservanza del relativo divieto o obbligo. L'approvazione è il provvedimento permissivo, avente ad oggetto non già un comportamento, bensì un atto rilasciato, a seguito di una valutazione di opportunità e convenienza dell'atto stesso. La licenza, figura che oggi la legge tende a sostituire all'autorizzazione, era definita, secondo parte della dottrina, come il provvedimento che permette lo svolgimento di un'attività previa valutazione della sua corrispondenza ad interessi pubblici. Tutti i provvedimenti analizzati (salvo la dispensa), possono essere ricondotti nell'ambito del potere autorizzatorio.
I POTERI CONCESSORI
Tra i poteri il cui esercizio determina effetti favorevoli per i privati, accanto a quelli autorizzatori sono di rilievo i poteri concessori. L'esercizio
di tali poteri produce l'effetto di attribuire al destinatario medesimo statuse situazioni giuridiche (diritti) che esulavano dalla sua sfera giuridica in quanto precedentemente egli non ne era titolare. A differenza di ciò che accade nell'autorizzazione, l'ordinamento non attribuisce originariamente al privato la titolarità di alcune situazioni giuridiche, ma conferisce all'amministrazione il potere di costituirle o trasferirle in capo al privato stesso. Esistono molteplici esempi di concessioni: la concessione di esercizio di servizi pubblici, la concessione della cittadinanza, la concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche. Non è quindi da accogliersi la tesi della qualificazione del potere esercitato dall'amministrazione come meramente privatistico. Nel novero dei provvedimenti concessori rientrano le sovvenzioni, caratterizzate dal fatto che esse attribuiscono al destinatario vantaggi economici. La terminologia usata dalIl legislatore non è sempre uniforme: in generale, le sovvenzioni riguardano l'osvolgimento di attività imprenditoriali, i contributi attengono ad attività culturali o sportive, mentre i sussidi sono attribuzioni rientranti nella beneficenza generale. Il vantaggio può essere diretto (erogazione di somme) o indiretto (sgravi da alcuni oneri) e non sussiste l'obbligo, in capo al beneficiario, di pagare alcun corrispettivo, sicché si può ravvisare, a differenza delle altre ipotesi concessorie, un intento di liberalità.
I POTERI ABLATORI poteri ablatori incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario. Essi hanno segno opposto rispetto a quelli concessori, nel senso che impongono obblighi (privando il soggetto della libertà di scegliere se agire: ablatori personali), ovvero sottraggono situazioni favorevoli in precedenza pertinenti al privato, attribuendole di norma, ma non necessariamente, all'amministrazione (ablatori).
reali). L'effetto ablatori può incidere su diritti reali, diritti personali o su obblighi a rilevanza patrimoniale. Tra i provvedimenti ablatori reali vengono in evidenza le espropriazioni, le occupazioni, le requisizioni, le confische ed i sequestri.
Nell'ambito dei provvedimenti ablatori che incidono su diritti personali si esamineranno in particolare gli ordini. L'espropriazione è il provvedimento che ha l'effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto (detto espropriante: non necessariamente si tratta dell'amministrazione che emana il provvedimento), previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto (espropriato) al fine di consentire la realizzazione di un'opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo.
Secondo la Corte costituzionale l'indennizzo dovrebbe costituire un "serio ristoro". Le requisizioni sono provvedimenti
mediante i quali l'amministrazione dispone della proprietà