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LA PROPRIETA' PRIVATA
Art. 42 Cost. Ha limiti sulla funzione sociale, sulla possibilità di avere un'ampia regolamentazione. Le altre
tipologie di proprietà, però, hanno limitazioni maggiori. Beni che possono avere interessi pubblici che inducono il
legislatore a disciplinarli in modo preciso. Beni culturali privati, sono imposti molti vincoli: manutenzione,
conservazione, non danneggiamento, di visita per terzi.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PA
Garanzia di responsabilità sociale. Oggi il principio è acquisito nell'ordinamento ma il cammino è stato lungo.
L'evoluzione ha portato ad assoggettare anche gli atti della PA al controllo giurisdizionale, garantito dall'art.113
Cost. Vi è la possibilità illimitata di rimuovere un atto della PA considerato illegittimo. Per la tutela risarcitoria, il
cammino è stato lungo. Se l'atto ha prodotto danni che non sono rimossi in modo sufficiente, dall'eliminazione
dell'atto vi deve essere la tutela risarcitoria. Sino a 15 anni fa, vi era il grosso limite per cui la responsabilità civile
era riconosciuta solo in base a interessi dei diritti soggettivi e interessi legittimi. Il risarcimento dei danni poteva
essere chiesto solo davanti al giudice civile, per i diritti soggettivi, poiché l'amministrazione agisce sempre quando
è leso un interesse legittimo.
Ogni soggetto ha degli interessi a conservare ed acquisire determinati beni e utilità (patrimonio). L'ordinamento,
in base a questo, si può porre in prospettive differenti: può essere indifferente a questi interessi ad es. interesse di
avere molte amicizie o tanti nemici; in altri casi riconosce, qualifica e appresta mezzi di tutela a questi interessi,
quando un ordinamento garantisce piena tutela agli interessi, vuol dire che li considera come diritti soggettivi. In
altri casi l'ordinamento può riconoscere,dare tutela e protezione agli interessi ma non in modo così forte per
conflitto di interesse pubblico, quindi garantisce solo una posizione di interesse legittimo. Ad es. l'ordinamento
ordina lo stesso interesse a seconda dei soggetti che si trovano in contrapposizione, al nostro interesse si può
qualificare o come diritto o come interesse: proprietà privata, io voglio difendere la mia proprietà se un soggetto
vuole che io gli venda la mia casa ma io non voglio, se lui prepotentemente occupa la mia casa radendola al suolo,
l'ordinamento qui garantisce al massimo la mia posizione come diritto soggettivo. Diverse azioni risarcitorie a
tutela della proprietà, per riottenere il bene. Se la stessa cosa, invece, è voluta dalla PA la situazione cambia, parte
un procedimento di esproprio. L'interesse è identico ma avendo a che fare con la PA che agisce legittimamente, da
una parte sono comunque tutelato ma dall'altro perdo sicuramente la casa, l'esito finale è l'esproprio e a me è
dovuto un indennizzo. Vi è il diritto di partecipazione al procedimento di esproprio, cercando di persuadere la PA
a fare marcia indietro, se non riesco e vi è l'esproprio posso fare ricorso, ma se alla fine i giudici dicono che la
procedura è avvenuta correttamente il bene è perduto. È un caso di interesse legittimo, vi è l'attribuzione di poteri
di procedimento o impugnazione per cercare di rimuovere dall'ordinamento atti illegittimi.
Si sosteneva che nel concetto di danno ingiusto ex art 2043 cc come violazione di diritti ha avuto una spinta forte
dall'UE che obbliga gli stati a garantire la tutela risarcitoria in materia di appalti. Ogni qual volta che in un
procedimento di gara ci fosse stata una violazione dei procedimenti con danni, vi era l'obbligo di risarcire .
Negli anni '90 vi furono innovazioni per garantire l'interesse legittimo anche su materie di giurisdizione esclusiva.
La corte di cassazione a SSUU nel 1999, affermò che nel concetto di danno ingiusto rientrava sia la lesione di
diritti soggettivi che la lesione di interessi legittimi. Ha fatto una distinzione rilevante per il risarcimento del
danno. Gli interessi legittimi possono essere divisi in due categorie: oppositivi e pretensivi. Quelli oppositivi
hanno un interesse a conservare un bene o un'utilità già in nostro possesso; mentre quelli pretensivi hanno
interesse ad acquisire determinati beni e utilità laddove la controparte sia la PA. La Cassazione ha detto che ogni
volta che vi è la lesione di un interesse oppositivo vi è diritto al risarcimento del danno.
Nel caso di interesse pretensivo, la lesione non è automatica, dipende dai casi. Se vengo escluso da un concorso
illegittimamente posso chiedere l'annullamento del provvedimento risarcitorio ma non necessariamente avrò
diritto al risarcimento, dipende dalla posizione in cui mi sono classificato. Devo dimostrare che in assenza della
lesione dell'interesse pretensivo avrei ottenuto quel bene.
La prova al diritto di risarcimento è più complessa.
Stabilita la risarcibilità degli interessi legittimi, restano i problemi su quali sono gli elementi costitutivi della
responsabilità civile? Elemento soggettivo ,Nesso di causalità, Danno.
a)elemento soggettivo: Per il quale va provata l'esistenza del dolo o della colpa della PA, ma non è sufficiente
provare l'illegittimità dell'atto, deve esserci almeno un elemento colposo. Per provare la colpa la giurisprudenza a
fronte della difficoltà a provarla per un privato, si dice che l'illegittimità dell'atto costituisce presunzione di colpa.
Spetta alla PA rovesciare la presunzione di colpa dimostrando la presenza di un errore scusabile. Alcune categorie
generali di fattispecie complesse, presenza di una normativa recente complessa, riconoscimento della presenza di
un errore scusabile, presenza di un orientamento giurisprudenziale differente.
b)nesso di causalità: bisogna dimostrarlo tra il provvedimento (o dall'emissione della PA) e il danno subito.
c)danno: ciò che va provato, in caso di interesse oppositivo, l'interesse del danno si considera sempre esistente,
per l'interesse pretensivo, il danno deve essere provato. Si possono chiedere sia danni patrimoniali che danni
curricolari, danni che derivano dall'aver potuto stipulare un contratto e portarlo a esecuzione, es. appalto).
Norma del codice processuale del 2010 art.30, possibilità di chiedere il risarcimento ma non se i danni potevano
essere evitati dal danneggiato. Si è offerta la possibilità al danneggiato di richiedere l'azione risarcitoria, prima del
2010 non era possibile. Si può impugnare il provvedimento entro 60 giorni. Le SSUU più volte sono intervenute
perché l'azione risarcitoria è autonoma. Si può fare azione risarcitoria entro 120 giorni dalla comunicazione del
provvedimento come atto dannoso per il legislatore. Se non impugna il provvedimento vi è un concorso colposo
(secondo il consiglio di Stato entro 60 giorni). Per la cassazione il tempo di prescrizione è di 5 anni.
Problema: nel momento in cui si fa causa a un imprenditore, a livello giudiziale, c'è una ridistribuzione delle
risorse a livello privato?
Ogni qual volta un giudice fa una sentenza di condanna ma alla PA, è la collettività che paga con i soldi del
bilancio pubblico (in riferimento alle risorse finanziarie). Dunque la condanna ha impatto su tutti.
Sistema abbastanza recente da connettere con le polizze di responsabilità civile. Un'altra ragione della scarsa
efficacia della retribuzione è data agli avvocati e ai giudici perché non c'è una mentalità abituata alle azioni
risarcitorie. Proporre azioni risarcitorie può non essere così semplice, provare tutti gli elementi di danno
presuppone valutazioni di fatto (tipica degli avvocati civilisti) quindi è più complesso per il giudice
amministrativo. Usava consulenze tecniche di ufficio, non nella prassi dei professionisti di quel settore.
RESPONSABILITÀ ERARIALE O AMMINISTRATIVA DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DELLA PA
Se un'azione della PA (o omissione) provoca danni a terzi, questi possono agire per responsabilità civile nei
confronti dell'Ente. Se c'è condanna, l'amministrazione paga e poi i dipendenti ne rispondono per responsabilità
erariale. Se il dipendente arreca danno all'Ente pubblico (magari favorendo terzi), si verifica un danno alla PA e il
dipendente, con il danno diretto, risponde per responsabilità erariale o amministrativa. L'evoluzione del sistema
della responsabilità , prima era prevista la responsabilità dei dipendenti dello Stato, poi parastatali, Enti locali, le
evoluzioni normative giunte sino a prevedere la responsabilità per tutti coloro che sono in un rapporto di servizio
con l'ente pubblico (funzionari, dirigenti, dipendenti, terzi privati, ecc).
In AMBITO SOGGETTIVO → Si applica a ogni atto della PA che provoca danno a causa di uno dei soggetti in
rapporto di servizio con l'ente. Le controversie sono assoggettate alla responsabilità erariale, con un giudice
speciale (corte dei conti) e la l. 20/1994 disciplina questa forma di responsabilità. Ipotesi in cui un soggetto in
rapporto di servizio con l'ente provoca un danno. Anche qui gli elementi della responsabilità sono 3:
a)elemento soggettivo: se si tratta di un organo collegiale la responsabilità ricade solo sui soggetti che votano a
favore di quel provvedimento; l'azione o omissione illecita o il provvedimento deve essere illegittimo e inoltre
deve essere contraria alla buona fede; vi è la necessità di dimostrare dolo o colpa grave nel caso della
responsabilità erariale, l'illegittimità però non fa presumere dolo o colpa grave, è il pubblico ministero che davanti
alla corte dei conti dovrà dimostrarlo.
b)nesso di causalità: bisogna dimostrare che fra azione ed omissione e il danno ci sia un nesso di causalità.
c)danno erariale: danno patrimoniale ma ci sono altre voci come il danno all'immagine della PA, il danno al
servizio in cui la qualità del lavoro a causa del danno non è quella che ci si sarebbe aspettati, oppure la lesione a
beni culturali o ambientali, in cui la sovrintendenza autorizza lavori sui beni e si reca danno ad es. a un tot di
alberi che sono protetti, l'autorizzazione diviene illegittima. Oltre al danno patrimoniale visto che ogni albero ha
un valore intrinseco c'è un danno ambientale e culturale (per compromissione estetica dell'albero). Va tenuta
presente una norma importante secondo la quale per valutare l'entità del danno bisogna tener conto dei vantaggi
creati all'ente e alla collettività derivante dall'azione o omissione illecita della PA. Si scontano dalla pena i
vantaggi. Potere riduttivo della corte dei conti l.19/