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5.1) LA RAGION D'ESSERE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Per ogni tipo di provvedimento l'ordinamento descrive IL PROCEDIMENTO propedeutico ALLA SUA ADOZIONE.
È stato anche sostenuto che la dimensione procedimentale dell'azione amministrativa sarebbe un riflesso necessitato del
principio costituzionale di imparzialità. Il principio esige che l'amministrazione valuti tutti gli interessi che il
provvedimento finale è destinato a toccare, attribuendo a ciascuno il suo giusto peso. Il conseguimento di un risultato di
questo tipo può essere garantito solo se si esclude la possibilità per l'amministrazione di adottare le decisioni di sua
pertinenza in assenza di una preliminare fase istruttoria nella quale i dati conoscitivi indispensabili sono assunti e gli
interessi da comporre adeguatamente valutati nella loro consistenza oggettiva. Attraverso la FISSAZIONE DEI
DOVERI PROCEDIMENTALI incombenti sull'amministrazione l'ordinamento persegue molteplici OBIETTIVI:
concorre a dare un ordine razionale al processo decisionale; rende trasparente l'iter attraverso cui tale organo identifica
il contenuto del futuro provvedimento, permetto ai portatori degli interessi coinvolti soprattutto quando si tratta di
provvedimenti di portata individuale di interloquire con l'amministrazione procedente ed influire sulla sua decisione
finale. La CONCATENAZIONE DI FATT IE ATTI e la circostanza che il loro SUSSEGUIRSI secondo un ordine
prestabilito sia reso OBBLIGATORIO DALL'ORDINAMENTO, comportano come conseguenza che ognuno dei
passaggi condiziona giuridicamente quelli successivi ed è condizionato da quelli che l'hanno preceduto. Ciò significa
che un atto, che la legge prevede intervenga dopo un altro, non può essere posto in essere prima, ma anche che la
conformità a diritto dell'adempimento procedimentale anteriore condiziona la conformità a diritto di tutti quelli
successivi, fino al provvedimento finale (se la convocazione interviene con un anticipo inferiore a quello minimo
prescritto, le decisioni assunte dall'organo collegiale sono illegittime, a prescindere dal loro contenuto sostanziale).
5.2) LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Se si può convenire sul fatto che il metodo procedimentale sia per le amministrazioni pubbliche un corollario del
principio costituzionale di imparzialità, è indubbio che le regole procedimentali provengono da disposizioni legislative
formali (di competenza dello stato o della regione). Possono essere DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE,
applicabile a tutti i procedimenti o a tutti a quelli appartenenti a una determinata tipologia, OPPURE PREVISIONI
SPECIALI, riguardanti solo lo specifico procedimento cui puntualmente si riferiscono. Ove si tratti di settori di azione
amministrativa ricadenti in talune delle competenze dell'unione europea il concreto contenuto precettivo delle norme
procedimentali deve conformarsi ad eventuali previsioni a monte formulate dal legislatore europeo. Larghissimo spazio
hanno le FONTI SECONDARIE cioè i REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI. Attraverso L'ESERCIZIO DEL
POTERE REGOLAMENTARE in materia procedimentale si consuma una porzione della discrezionalità di cui
altrimenti disporrebbe di volte in volta l'organo procedente nello svolgimento quotidiano delle sue mansioni
istituzionali. La logica è quella di coniugare prevedibilità, almeno sotto il profilo procedimentale, dell'azione
amministrativa e autonomia delle scelte dell'amministrazione. Non secondario l'aspetto della capacità, che il
regolamento assicura agli organi di vertei dell'amministrazione, di indirizzare dall'alto i singoli processi decisionali posti
in essere dagli organi sottordinati della stessa amministrazione.
5.3) LA LEGGE N. 241 DEL 1990.
Importanza centrale nel diritto amministrativo è rivestita oggi dalla legge 241 del 1990. la legge contiene disposizioni
che sono stata già citate, riguardanti L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO; detta altresì
norme concernenti L'INVALIDITA' del provvedimento; soprattutto individua talune regole di fondo, equiparabili a veri
e propri principi, concernenti lo SVOLGIMENTO del procedimento amministrativo. Dal punto di vista soggettivo la
legge n. 241 vale anzitutto per le amministrazioni dello stato. La riforma costituzionale del 2001 ha invertito la logica
sottesa a tale assetto, con ciò aumentando gli spazi di autonomia delle amministrazioni territoriali e rafforzandone le
forme di salvaguardia: di qui il problema di comprendere quale sia oggi in concreto, rispetto a tali amministrazioni, il
livello di vincolatività da riconoscere alla legge n.241. Al quesito tenta di dare una risposta l'art. 29, nella formulazione
attualmente vigente. Limitando l'analisi alle disposizioni relative al procedimento amministrativo in senso stretto, vi è
stabilito che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate in modo omogeneo sull'intero
territorio nazionale le previsioni riguardanti l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine prefissato, di
nominare un suo responsabile, di assicurare agli interessati la partecipazione al procedimento e le modalità di
svolgimento e di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi. In questo modo si cerca di ricondurre a un titolo di
COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE i principali contenuti prescrittivi della legge n.241, onde
renderli non modificabili da parte delle amministrazioni territoriali.
5.4) LA SUDDIVISIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN FASI.
In ogni procedimento amministrativo sono immancabilmente presenti 3 fasi: quella dell'INIZIATIVA, quella
ISTRUTTORIA, e quella DECISORIA. Con l'esaurirsi della fase decisoria, il procedimento amministrativo
giunge a definizione. Non sempre il provvedimento conclusivo è immediatamente produttivo di effetti: per
talune categorie di provvedimenti, infatti, la legge subordina l'efficacia all'assolvimento di taluni adempimenti
formali ulteriori (pubblicazione dei regolamenti; notifica dei provvedimenti restrittivi, ecc; si parla in
proposito della quarta ed eventuale fase del procedimento, quella integrativa dell'efficacia.
6) LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA FASE DELL'INIZIATIVA.
Fase in cui si attiva il procedimento amministrativo e vengono posti in essere gli adempimenti preliminari propedeutici
al suo successivo effettivo svolgimento.
6.1) INIZIATIVA DI PARTE E INIZIATIVA D'UFFICIO.
Vi sono procedimenti amministrativi il cui avvio richiede necessariamente un impulso di parte, generalmente una
domanda formulata dal soggetto interessato a un provvedimento a lui favorevole: si tratta dei procedimenti destinati a
sfociare, in un provvedimento di portata individuale ad effetti ampliativi e in un'autorizzazione amministrativa. Quando
la DOMANDA DI PARTE non è prescritta come imprescindibile per l'inizio del procedimento, si è soliti affermare che
esso viene AVVIATO D'UFFICIO, cioè su iniziativa dell'amministrazione. Impulso di parte e iniziativa d'ufficio non
sono incompatibili. Nella fase di avvio vengono svolte alcune OPERAZIONI INTERNE PRELIMINARI di verifica
dell'effettiva sussistenza dei presupposti per dare inizio al procedimento (controllo della completezza formale della
domanda ricevuta, per esempio): superato con esito positivo questo passaggio, il procedimento può ufficialmente
cominciare.
6.2) LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
Nei procedimenti destinati a culminare in provvedimenti di portata individuale si colloca qui il primo, fondamentale
adempimento a carico dell'amministrazione procedente: la COMUNICAZIONE individuale DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO. La comunicazione di avvio, deve riportare almeno le seguenti informazioni: l'amministrazione
procedente e il NOMINATIVO DEL RESPONSABILE del procedimento; L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; LA
DATA in cui il procedimento è stato avviato e il termine entro cui deve concludersi; L'UFFICIO ove l'interessato può
recarsi per prendere visione degli atti del procedimento; l'avvertimento della possibilità di PRESENTARE MEMORIE
E DOCUMENTI aventi attinenza con l'oggetto del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è
OBBLIGATORIA nei confronti di 3 categorie di soggetti:
1) I SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI il provvedimento finale PRODURRA' EFFETTI DIRETTI, cioè i loro
destinatari formali (esempio nell'abbattimento di un immobile in quanto abusivo, deve essere comunicato al suo
proprietario, perché l'ingiunzione di demolizione incide direttamente sulla sua sfera giuridica: ma la comunicazione di
avvio è prescritta anche a favore del richiedente, in quanto destinatario dell'atto conclusivo del procedimento.
2) La comunicazione di avvio deve poi essere inviata ai SOGGETTI che POTRANNO SUBIRE UN PREGIUDIZIO
dal provvedimento finale. In tale prospettiva la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione per un
nuovo insediamento industriale deve essere indirizzata a coloro che abitano nelle immediate prossimità del luogo scelto
per l'ubicazione della struttura produttiva, in quanto soggetti che potrebbero subire un danno, qualora la domanda di
autorizzazione dovesse essere accolta.
3) la comunicazione di avvio, infine, è obbligatoria nei confronti dei SOGGETTI CHE PER LEGGE DEVONO
INTERVENIRE nel corso del procedimento. Torna qui un criterio identificativo di matrice giuridica: si tratta dei
soggetti che la disciplina normativa prevede vi debbano intervenire (per rendere un parere per esempio).
Come si è detto la COMUNICAZIONE DI AVVIO DEVE ESSERE INDIVIDUALE. È prevista una possibile
alternativa per i procedimenti di massa (tipico esempio sono le procedure espropriative per la realizzazione di
infrastrutture lineari, come un'autostrada, un elettrodotto, ecc). Per evitare all'amministrazione procedente le difficoltà
pratiche cui andrebbe incontro se dovesse individuare ogni singolo soggetto interessato e spedirgli una comunicazione
individuale, CON FORME DI PUBBLICITA' DI MASSA (inserzioni sui quotidiani; affissioni agli albi pretori
comunali, avvisi sul sito web dell'amministrazione). Vi sono casi poi, dove non è prevista alcuna comunicazione di
avvio, nelle c.d. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.
6.3) L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI PORTATA GENERALE.
In forza dell'art. 13 della legge n. 241 del 1990 le disposizioni riguardanti la comunicazione di avvio non sono
applicabili, ai procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione. Questo tuttavia non significa che in tali procedimenti non possano essere previsti da leggi speciali
adempimenti in sostanza analoghi. Per esempio è da quando hanno fatto la loro comparsa nell'ordinamento italiano che
gli strumenti di pianificazione terri