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L’INTEPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA:

Quando il testo è chiaro, e a maggior ragione quando la lettera della legge non è chiara,

può essere opportuno e talvolta necessario confrontare e convalidare l’interpretazione

letterale con quella logico-sistematica.

Ogni norma deve essere collocata e interpretata nel sistema. Le disposizioni specifiche di

un tributo devono essere interpretata nel contesto della disciplina di quel tributo.

L’interprete delle leggi tributarie deve dare quindi rilievo alla ratio del tributo: ogni

operazione interpretativa deve essere quindi coerente con la ratio del tributo.

In materia di imposte sui redditi, un criterio interpretativo è il c.d. principio di simmetria,

in base al quale ad un costo deducibile da un soggetto deve corrispondere un provento

imponibile per un altro soggetto, e viceversa.

L’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE E I PRINCIPI DELLO STATUTO:

Dall’ordinamento giuridico delle fonti deriva il principio per cui , nell’interpretare un testo

 normativo, si deve privilegiare l’interpretazione conforme al testo gerarchicamente

sovraordinato ( c.d. interpretazione adeguatrice o interpretazione conforme).

Le leggi devono essere interpretate in modo conforme alla norme costituzionali , alle

norme dell’unione europea e alle convenzioni internazionali.

Lo statuto dei diritti del contribuente è una legge ordinaria, ma le sue norme sono

 qualificate come attuative dei principi costituzionali e come principi generali

dell’ordinamento pubblico. Esse sono perciò importanti criteri-guida per l’interprete,

specie con riguardo alle norme che regolano l’attività amministrativa; ogni dubbio

interpretativo sul significato di una disposizione, che attenga ad ambiti materiali

disciplinati dallo Statuto, deve essere risolto in senso conforme ai principi statutari.

Le leggi interpretative: Le leggi interpretative riguardano di solito una disposizione di

incerto significato; dato tale presupposto, il legislatore dettando una norma interpretativa

impone una determinata interpretazione. Così facendo le interpretazioni (le norme)

considerate errate vengono eliminate, e ne sopravvive una soltanto.

Le disposizioni interpretative non sostituiscono la disposizione interpretata, così si hanno

due disposizioni coesistente, quella interpretata e quella interpretativa.

Le disposizioni interpretative sono per loro natura retroattive.  non si può pensare perciò

che la disposizione interpretata assuma un dato significato solo a partire dall’entrata in

vigore della legge interpretativa.

Occorre per questo fare una distinzione importante tra disposizioni interpretative

(retroattive) e disposizioni innovative (non retroattive).

Dato il carattere retroattivo delle leggi interpretative, il legislatore, nello “statuto dei diritti

del contribuente” ha disposto che “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria

può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come

tali le disposizioni di interpretazione autentica” (art.1).

Quando una disposizione, che si autoqualifica come interpretativa, ma detta una

interpretazione non riconducibile a una delle alternative desumibili dal testo della

disposizione interpretata, non p realmente interpretativa, ma innovativa. In questo modo

lo scopo della nuova norma è quello di modificare retroattivamente una data disciplina,

dissimulando il suo carattere innovativo.

L’uso improprio della legge di interpretazione è stato censurato raramente dalla Corte

costituzionale. Quindi, nessun problema se una legge si autodefinisce interpretativa ma in

realtà modifica la norma che dice di interpretare.

Vi sono però limiti costituzionali che le leggi interpretative devono rispettare.

SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE, il legislatore non può emanare disposizioni

retroattive (apparentemente interpretative) che non trovino un’adeguata giustificazione sul

piano della ragionevolezza, o che si pongano in contrasto con valori e interessi

costituzionalmente protetti.

L’ART 53. È un limite alla retroattività delle leggi tributarie in quanto richiede che la

capacità contributiva sia attuale. Valgono infatti, per le leggi interpretative, gli stessi limiti

alla retroattività che la corte ha affermato per le ordinarie leggi impositive.

Le circolari: Le circolari sono atti interni all’amministrazione e quindi, non essendo fonti

di diritto, non sono vincolanti nell’ordinamento giuridico generale, ma solo all’interno

dell’ordinamento amministrativo. Le circolari non sono vincolanti né per i contribuenti, né

per i giudici. (essendo atti interni, non ha rilievo neppure la loro violazione da parte

dell’amministrazione pubblica).

Solitamente, all’emanazione di una nuova legge, L’Amministrazione finanziaria fa seguire

una circolare, con la quale ne illustra agli uffici periferici il significato (con eventuali altri

indicazioni ad esempio di carattere pratico e organizzativo).

La pronuncia dell’amministrazione finanziaria viene spesso sollecitata da quesiti posti dagli

uffici periferici o dai contribuenti, in relazione a casi specifici: la risposta a tali quesiti

(espressa in atti che prendono il nome di risoluzioni o note) costituisce occasione per altri

esercizi di interpretazione della legge.

Norme di rinvio, lacune, analogia.

Nel diritto tributario vanno distinti i gruppi di norme autonome (come le leggi che

 disciplinano i singoli tributi) dai gruppi non autonomi (che sono integrati dalle c.d.

norme di rinvio. Ciò che non è previsto dalle norme tributarie è infatti integrato dal

settore generale, di cui il settore speciale fa parte.

Alle lacune può porre rimedio l’analogia, cioè l’applicazione di norme dettate per casi

 simili o materie analoghe (analogia legis) e il ricorso ai principi generali

dell’ordinamento (analogia juris).

L’analogia non è ammessa per le leggi penali e per quelle “che fanno eccezione a regole

generali o ad altre leggi”.

In diritto tributario, la giurisprudenza considera speciali le norme di favore come sanzioni

agevolazioni etc, e che quindi non ammettono analogia.

L’analogia può porre rimedio solo alle lacune tecniche (che impediscono di applicare una

legge). Dove non sono prospettabili lacune in senso tecnico, non sono necessarie né

possibili integrazioni mediante analogia. NON PUO’ ESSERE AMMESSA ALCUNE

INTEGRAZIONE ANALOGICA DELLE NORME CHE PREVEDONO FATTI IMPONIBILI.

Più semplicemente, le norme tributarie impositrici non possono essere integrate

analogicamente perché non possono presentare lacune in senso tecnico.  le leggi

tributarie impositrici sono infatti leggi per loro natura complete, l’interprete dunque non ha

nulla da completare.

Il divieto di analogia delle norme tributarie impositrici combacia con il divieto di analogia

delle corrispondenti norme sanzionatorie (se così non fosse dovremmo poi considerare

non punibile l’evasione, non potendo parallelamente estendere la norma punitiva).

Ciò che è stato detto per le norme impositrici vale anche per le norme che stabiliscono

esenzioni o agevolazioni, le quali si pongono come norme di deroga rispetto alle norme

impositrici.

E’ dunque vietata l’analogia per le norme che indicano che cosa è tassabile e chi è

debitore d’imposta.

Vi sono però anche lacune della disciplina dell’obbligazione tributaria sanabili con

l’analogia, e che quindi vengono pacificamente integrate mediante ricordo al codice civile.

Anche in diritto tributario si applicano i principi generali dell’UE. I procedimenti tributari

sono infatti regolari dai principi generali dei procedimenti amministrativi fissati dalla legge

241/1990 , che richiama i principi del diritto dell’UE.

Sono perciò da considerare operanti nel diritto interno i principi generali dell’UE.

Inoltre, come già detto, le norme dello statuto costituiscono “principi generali

dell’ordinamento tributario” , perciò su di esse può basarsi l’analogia juris.

CAPITOLO 4° DIRITTO TRIBUTARIO (I PRINPICI)

L’ART.53 DELLA COSTITUZIONE dispone che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e che “Il sistema tributario è informato

a criteri di progressività”.

Concorrere alle spese è uno dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale” sanciti dall’art.2 della costituzione. All’art.2 si collega anche il principio di

progressività.

Il singolo deve contribuire alle pubbliche spese, non in rapporto a ciò che riceve dallo

stato, ma in ragione della sua capacità contributiva.

La funzione extrafiscale dei tributi:

la funzione naturale dei tributi è procurare entrato allo Stato (e agli altri enti pubblici), ma

ogni tributo ha anche funzioni extrafiscali (ad esempio dazi all’importazione per proteggere

la produzione nazionale o tributi ambientali per disincentivare le attività inquinanti).

L’insieme dei tributi, nel disegno costituzionale, non deve quindi semplicemente coprire le

spese pubbliche. Il tributo è infatti il mezzo di attuazione del principio di solidarietà e

strumento per l’adempimento dei fini sociali, che la Costituzione assegna alla repubblica.

Lo stato infatti, per l’art.3 della costituzione, deve “rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Per l’art 117 le regioni “devono

rimuovere ogni ostacolo che impedisce la parità degli uomini e delle donne nella vita

sociale, culturale ed economica.

Il principio secondo cui il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività

implica quindi che i tributi devono avere finalità ridistributive.

NB  anche i tributi con preminenti finalità extrafiscali, comunque, devono essere collegati

a fatti espressivi di capacità contributiva.

Limiti costituzionali delle leggi tributarie:

Le leggi tributarie non devono ledere i diritti e le libertà costituzionalmente garantite. ( per

esempio, la tassazione dei redditi da lavoro deve rispettare il principio per cui la

retribuzione deve assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa (art.36 cost) )

L’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite non deve essere ostacolato da oneri

fiscali (libera manifestazione del pensiero, libertà religiosa, accesso a internet).

Quindi il legislatore deve rispettare “i vincoli derivanti dall’ordinamento comunita

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Publisher
A.A. 2016-2017
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabriele2323 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.