Diritti reali limitati
Di godimento e di garanzia
Costituire dei diritti su una cosa che siano limitati rispetto alla proprietà può portare a uno sfruttamento più efficiente del fondo. Ad esempio, nel caso di bisogno di passaggio, non si è obbligati a comprare il fondo grazie alla servitù di passaggio, un diritto reale limitato opponibile ai terzi. Devono corrispondere agli schemi che il legislatore ha predisposto.
Di godimento
Questo tipo di diritto consiste nella limitata facoltà di godimento di un fondo altrui, con limitazioni nel contenuto e nel tempo.
Superficie
Secondo gli articoli 952 e seguenti, il diritto di superficie permette di derogare il principio di accessione (articolo 934). Consiste nel diritto di realizzare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo altrui una costruzione e diventarne proprietario. È un'eccezione basata su un titolo che deve essere trascritto, dove un altro soggetto è proprietario di qualcosa che sta sopra o sotto il suolo, come nei casi di parcheggi, stabilimenti balneari e cimiteri. Quando termina (se è posto un termine), torna ad operare il principio di accessione e il proprietario del suolo torna a essere il proprietario dell’edificio.
Può essere costituito per:
- Contratto
- Testamento
- Usucapione (una volta realizzate opere visibili)
Può essere senza limiti di tempo (s. perpetua) o a tempo determinato (s. temporanea), e a titolo gratuito o oneroso. Si estingue per:
- Rinuncia
- Scadenza del termine
- Consolidazione (riunione in capo ad un unico soggetto della titolarità di un diritto reale)
- Prescrizione
- Per effetto del non uso protratto per 20 anni (quando l’edificio non è stato costruito)
Il perimento della costruzione non comporta estinzione del diritto.
Enfiteusi
Secondo gli articoli 957 e seguenti, l'enfiteusi è il diritto di godere delle stesse facoltà di godimento che spettano al proprietario di un fondo, ma con due obblighi specifici: migliorare il fondo e corrispondere al concedente un canone periodico.
Può essere costituito per:
- Contratto
- Testamento
- Usucapione
Può essere senza limiti di tempo o per un tempo determinato, non inferiore a 20 anni. Si estingue oltre che per cause di tipo generale (rinuncia, scadenza del termine, consolidazione, prescrizione) anche per cause di tipo specifico:
- Affrancazione, che permette all’enfiteuta di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo (articolo 971)
- Devoluzione, che permette al concedente di recuperare la piena proprietà a fronte di gravi inadempienze dell’enfiteuta (mancato miglioramento del fondo, mancato pagamento di due annualità del canone, articolo 972)