Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Atti Atipici: sono tutti quelli non compresi nell’art.288 TFUE, e sono estremamente vari. L’art.296 dispone
che, in presenza di un progetto legislativo, le istituzioni europee si astengono dall’adottare atti non previsti
nel settore interessato, in modo da non creare, con questi atti atipici, troppa incertezza giuridica. Sono di 3
categorie principali:
- Atti che hanno la medesima denominazione dei precedenti, ma diversi caratteri giuridici, come i
regolamenti interni delle varie istituzioni.
- Atti previsti dai Trattati ma con denominazioni e caratteri diversi da quelli tipici.
- Atti non contemplati dai Trattati e nati dalla prassi.
Atti della PESC : non possono avere carattere legislativi, non possono avere efficacia diretta verso i singoli.
L’Unione, in ambito di PESC, prendere delle decisioni sulle azioni da intraprendere, sulle proprie posizioni in
politica estera e infine decisioni sul come attuare le precedenti. Atti del genere sono solitamente quelli che
escono dalle conclusioni di una riunione del Consiglio Europeo (anche se questi possono avere un forte
carattere di obbligatorietà) e vincolano il Consiglio, che puoi darà atto a decisioni esecutive.
Le Istituzioni dell’Unione Europea
Il quadro istituzionale dell’Unione è ampio e articolato, volto a promuoverne i valori, servirne i cittadini e i
loro interessi, insieme con quelli dell’Unione stessa. Alcuni organi di fondamentale importanza sono definiti
istituzioni, gli altri sono organi (e organi ausiliari, come il Comitato economico e sociale e il Comitato delle
Regioni, con funzioni consultive), organismi e agenzie, ognuno con la propria sede e un proprio regolamento.
Rappresentano da una parte gli Stati membri, l’Unione nel suo complesso, e i suoi cittadini. Nei loro rapporti
essi rispettano il principio di Leale Collaborazione e devono conformarsi al riparto di competenze tra loro
descritte dai Trattati al fine di creare l’equilibrio istituzionale. L’equilibrio istituzionale ha piena valenza sul
piano giuridico e può determinare l’illegittimità di certi atti.
Il Parlamento Europeo
Secondo l’art. 14 TUE, il Parlamento Europeo è “composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione”,
attualmente composto (in deroga, essendo il tetto di 750) da 754 parlamentari, con sede principale a
Strasburgo. La rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima
di 6 membri e massima di 96 per Stato; il numero dei componenti e la loro assegnazione sono stabiliti dal
Consiglio Europeo all’unanimità. I Parlamentari Europei non si aggregano per nazionalità ma per affinità
politiche e sono eletti a suffragio universale diretto per una durata di 5 anni.
La creazione di una procedura elettorale uniforme è complessa e richiede l’approvazione unanime del
Consiglio, dunque ancora non esiste; sono dunque stati adottati dei principi comuni (metodo proporzionale
con lista uninominale o preferenziale), lasciando per il resto gli Stati liberi di disciplinare le elezioni europee.
Esistono delle incompatibilità alla elezione al Parlamento Europeo, come la partecipazione al Consiglio, alla
Corte, al governo o al parlamento di uno Stato membro (e ogni paese ne può aggiungere altre, per l’Italia
assessore regionale o Presidente di Giunta). Restando in mano agli Stati i requisiti di elettorato attivo e
passivo, un Parlamentare europeo può decadere per leggi interne senza che il PE possa pronunciarsi. I
Parlamentari godono di immunità (revocabile dal PE stesso) nell’esercizio delle loro funzioni, ma per goderne
è necessario che esista un nesso diretto ed evidente tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari-
Il regolamento interno del PE prevede che i gruppi parlamentari debbano essere costituiti per affinità
politiche e non per nazionalità, e devono infatti essere composti da membri di almeno ¼ degli Stati e con un
numero minimo di 25 deputati (se scende sotto la soglia può continuare ad esistere fino alla successiva seduta
costitutiva); non sono ammessi gruppi misti, non essendoci nel PE una dicotomia maggioranza/opposizione.
I partiti politici europei sono soggetti politici transnazionali, e il loro statuto a livello europeo è deliberato
tramite procedura legislativa ordinaria. il Parlamento elegge tra i suoi membri il Presidente e
Organizzazione e Funzioni del Parlamento Europeo:
l’ufficio di presidenza (5 anni), 14 vicepresidenti e 5 questori (2 anni e 6 mesi) secondo il proprio regolamento
interno. Anche il PE è composto da commissioni, permanenti o speciali; le prime hanno durata di 2 anni e 6
mesi e hanno competenza per materia con compiti preparatori e istruttori rispetto alle proprie tematiche
sulle quali dovrà deliberare il Parlamento, mentre le seconde sono istituite per un massimo di 12 mesi.
L’art.226 TFUE consente inoltre di istituire commissioni d’inchiesta temporanea, qualora ne facciano richiesta
almeno ¼ dei suoi membri, per esaminare le denunce di cattiva amministrazione e infrazione, fatte salve
quelle materie che i Trattati affidano ad altre istituzioni o i casi in cui ci sia già una procedimento
giurisdizionale pendente sulla materia. Alla consegna della relazione finale, si sciolgono.
Il Parlamento tiene una sessione annuale e si riunisce il secondo martedì di marzo a cadenza mensile. Si
riunisce inoltre su richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione. Vota, se
non disposto dai Trattati, a maggioranza dei suffragi espressi, e il regolamento fissa il numero legale.
Il Parlamento esercita con il Consiglio il potere legislativo
Le Funzioni e i Poteri del Parlamento Europeo:
nella procedura legislativa ordinaria (art.294 TFUE), insieme con importanti funzioni in materia di bilancio,
ed elegge il Presidente della Commissione. Alla Commissione spetta, nella quasi totalità dei casi, il potere
d’iniziativa, ma al Parlamento ha un potere di “preiniziativa”: a maggioranza dei suoi membri può chiedere
che la Commissione presenti proposte su una questioni giudicata necessaria di un atto dell’Unione. Ha ampi
poteri di controllo sulle altre istituzioni europee, in particolar modo sulla Commissione.
Essa è responsabile collettivamente davanti al Parlamento, che esamina la sua relazione annuale generale in
seduta pubblica (così come quella con le previsioni per l’anno successivo). Valutando quindi il suo operato, e
trovandolo insufficiente, può votare una mozione di censura, che richiede le dimissioni collegiali della
Commissione (che ha approvato all’inizio del suo mandato); la discussione in aula della mozione di censura
può essere fatta solo dopo 3 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a maggioranza dei 2/3
dei suoi membri, causandone le dimissioni (anche dell’Alto rappresentante per le sue funzioni nella
Commissione). La Commissione dimissionata viene sostituita fino alla fine del mandato della precedente. I
singoli parlamentari possono inoltre richiedere interrogazioni alla Commissione che è obbligata a rispondere
per iscritto, mentre i gruppi possono richiedere risposte orali che richiedano poi una discussione in aula. La
Commissione d’altro canto può assistere a tutte le sedute del Parlamento.
Molto più limitato è il potere sul Consiglio, oltre il diritto d’interrogazione. Il Presidente del Consiglio presenta
inoltre al Parlamento, quando assume la carica, una relazione sul programma di lavoro e al termine una sui
risultati raggiunti. Non esiste alcuna forma di censura. Per quanto riguarda il Consiglio Europeo, esso
semplicemente informa il Parlamento con una relazione dopo ogni riunione. Quasi nulli, oltre la relazione
annuale, sono i rapporti con l’indipendente BCE e con i settori connessi alla PESC.
Il Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo è stato formalmente inserito nell’architettura dell’Unione con il Trattato di Maastricht;
è al vertice della struttura istituzionale dell’Unione, prende infatti delle decisioni che vengono recepite da
altri organi che le mettono in atto. L’art.15 TUE definisce il Consiglio Europeo come “composto dai capi di
Stato o di governo degli Stati membri (al vertice dell’esecutivo), il suo Presidente, il Presidente della
Commissione e l’alto rappresentante”, che possono essere assistiti da membri dei propri governi o della
Commissione nel caso del Presidente della Commissione. Il consiglio si riunisce due volte a semestre, su
convocazione del Presidente (che può anche richiedere sessioni straordinarie). Il Consiglio si pronuncia la
maggior parte delle volte per consenso (gli Stati possono delegare ad un altro Stato e l’astensione non è voto
contrario), raramente a maggioranza semplice (deliberazioni di carattere procedurale) e a maggioranza
qualificata (nomina del suo Presidente, di quello della Commissione o costatazione di violazione dei valori).
Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dai soli capi di Stato (e solo così può essere dimissionato) per
2 anni e 6 mesi. Egli presiede e anima i lavori del Consiglio Europeo, assicura la sua preparazione e continuità
e si adopera per facilitare coesione e consenso, oltre che presentare la relazione al Parlamento sull’operato
del Consiglio Europeo. Funge anche da rappresentante dell’Unione all’esterno.
pur non esercitando funzioni legislative, definisce l’orientamento politico
Le Funzioni del Consiglio Europeo:
dell’Unione; emette atti non giuridicamente, ma politicamente rilevanti, potendo molto influire sul Consiglio
e sulla Commissione. Ha un ruolo chiave nella rappresentanza esterna, individuando gli interessi e gli obiettivi
strategici dell’Unione così come le risorse necessarie per portare avanti la politica di difesa comune (anche
tramite l’Alto Rappresentante). Ha inoltre il potere di decidere in merito alla definizione di una difesa comune
dell’Unione. Nei suoi rapporti con il Consiglio può venire chiamato a deliberare su quelle materie di sua
competenza dove il Consiglio non riesca a trovare un accordo: un membro del Consiglio può richiedere, per
questioni di particolare importanza, che si pronunci il Consiglio Europeo all’unanimità.
È inoltre il Consiglio Europeo a decretare l’effettività delle cooperazioni rafforzate, stabilire quando il
Consiglio può votare in materia di PESC, esamina la situazione dell’occupazione nell’Unione. Gli atti del
Consiglio Europeo sono impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia qualora essi producano effetti giuridici
nei confronti di terzi (purché non riguardino la PESC, dove la Corte non ha giurisdizione).
Il Consiglio
Il Consiglio è l’organo intergovernativo dell’Unione, “è composto da un rappresentante di ciascuno Stato
membro a livello ministeriale, abilitato a