Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 1 Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diirtto, libro adottato Manuale di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Atti Atipici: sono tutti quelli non compresi nell’art.288 TFUE, e sono estremamente vari. L’art.296 dispone

che, in presenza di un progetto legislativo, le istituzioni europee si astengono dall’adottare atti non previsti

nel settore interessato, in modo da non creare, con questi atti atipici, troppa incertezza giuridica. Sono di 3

categorie principali:

- Atti che hanno la medesima denominazione dei precedenti, ma diversi caratteri giuridici, come i

regolamenti interni delle varie istituzioni.

- Atti previsti dai Trattati ma con denominazioni e caratteri diversi da quelli tipici.

- Atti non contemplati dai Trattati e nati dalla prassi.

Atti della PESC : non possono avere carattere legislativi, non possono avere efficacia diretta verso i singoli.

L’Unione, in ambito di PESC, prendere delle decisioni sulle azioni da intraprendere, sulle proprie posizioni in

politica estera e infine decisioni sul come attuare le precedenti. Atti del genere sono solitamente quelli che

escono dalle conclusioni di una riunione del Consiglio Europeo (anche se questi possono avere un forte

carattere di obbligatorietà) e vincolano il Consiglio, che puoi darà atto a decisioni esecutive.

Le Istituzioni dell’Unione Europea

Il quadro istituzionale dell’Unione è ampio e articolato, volto a promuoverne i valori, servirne i cittadini e i

loro interessi, insieme con quelli dell’Unione stessa. Alcuni organi di fondamentale importanza sono definiti

istituzioni, gli altri sono organi (e organi ausiliari, come il Comitato economico e sociale e il Comitato delle

Regioni, con funzioni consultive), organismi e agenzie, ognuno con la propria sede e un proprio regolamento.

Rappresentano da una parte gli Stati membri, l’Unione nel suo complesso, e i suoi cittadini. Nei loro rapporti

essi rispettano il principio di Leale Collaborazione e devono conformarsi al riparto di competenze tra loro

descritte dai Trattati al fine di creare l’equilibrio istituzionale. L’equilibrio istituzionale ha piena valenza sul

piano giuridico e può determinare l’illegittimità di certi atti.

Il Parlamento Europeo

Secondo l’art. 14 TUE, il Parlamento Europeo è “composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione”,

attualmente composto (in deroga, essendo il tetto di 750) da 754 parlamentari, con sede principale a

Strasburgo. La rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima

di 6 membri e massima di 96 per Stato; il numero dei componenti e la loro assegnazione sono stabiliti dal

Consiglio Europeo all’unanimità. I Parlamentari Europei non si aggregano per nazionalità ma per affinità

politiche e sono eletti a suffragio universale diretto per una durata di 5 anni.

La creazione di una procedura elettorale uniforme è complessa e richiede l’approvazione unanime del

Consiglio, dunque ancora non esiste; sono dunque stati adottati dei principi comuni (metodo proporzionale

con lista uninominale o preferenziale), lasciando per il resto gli Stati liberi di disciplinare le elezioni europee.

Esistono delle incompatibilità alla elezione al Parlamento Europeo, come la partecipazione al Consiglio, alla

Corte, al governo o al parlamento di uno Stato membro (e ogni paese ne può aggiungere altre, per l’Italia

assessore regionale o Presidente di Giunta). Restando in mano agli Stati i requisiti di elettorato attivo e

passivo, un Parlamentare europeo può decadere per leggi interne senza che il PE possa pronunciarsi. I

Parlamentari godono di immunità (revocabile dal PE stesso) nell’esercizio delle loro funzioni, ma per goderne

è necessario che esista un nesso diretto ed evidente tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari-

Il regolamento interno del PE prevede che i gruppi parlamentari debbano essere costituiti per affinità

politiche e non per nazionalità, e devono infatti essere composti da membri di almeno ¼ degli Stati e con un

numero minimo di 25 deputati (se scende sotto la soglia può continuare ad esistere fino alla successiva seduta

costitutiva); non sono ammessi gruppi misti, non essendoci nel PE una dicotomia maggioranza/opposizione.

I partiti politici europei sono soggetti politici transnazionali, e il loro statuto a livello europeo è deliberato

tramite procedura legislativa ordinaria. il Parlamento elegge tra i suoi membri il Presidente e

Organizzazione e Funzioni del Parlamento Europeo:

l’ufficio di presidenza (5 anni), 14 vicepresidenti e 5 questori (2 anni e 6 mesi) secondo il proprio regolamento

interno. Anche il PE è composto da commissioni, permanenti o speciali; le prime hanno durata di 2 anni e 6

mesi e hanno competenza per materia con compiti preparatori e istruttori rispetto alle proprie tematiche

sulle quali dovrà deliberare il Parlamento, mentre le seconde sono istituite per un massimo di 12 mesi.

L’art.226 TFUE consente inoltre di istituire commissioni d’inchiesta temporanea, qualora ne facciano richiesta

almeno ¼ dei suoi membri, per esaminare le denunce di cattiva amministrazione e infrazione, fatte salve

quelle materie che i Trattati affidano ad altre istituzioni o i casi in cui ci sia già una procedimento

giurisdizionale pendente sulla materia. Alla consegna della relazione finale, si sciolgono.

Il Parlamento tiene una sessione annuale e si riunisce il secondo martedì di marzo a cadenza mensile. Si

riunisce inoltre su richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione. Vota, se

non disposto dai Trattati, a maggioranza dei suffragi espressi, e il regolamento fissa il numero legale.

Il Parlamento esercita con il Consiglio il potere legislativo

Le Funzioni e i Poteri del Parlamento Europeo:

nella procedura legislativa ordinaria (art.294 TFUE), insieme con importanti funzioni in materia di bilancio,

ed elegge il Presidente della Commissione. Alla Commissione spetta, nella quasi totalità dei casi, il potere

d’iniziativa, ma al Parlamento ha un potere di “preiniziativa”: a maggioranza dei suoi membri può chiedere

che la Commissione presenti proposte su una questioni giudicata necessaria di un atto dell’Unione. Ha ampi

poteri di controllo sulle altre istituzioni europee, in particolar modo sulla Commissione.

Essa è responsabile collettivamente davanti al Parlamento, che esamina la sua relazione annuale generale in

seduta pubblica (così come quella con le previsioni per l’anno successivo). Valutando quindi il suo operato, e

trovandolo insufficiente, può votare una mozione di censura, che richiede le dimissioni collegiali della

Commissione (che ha approvato all’inizio del suo mandato); la discussione in aula della mozione di censura

può essere fatta solo dopo 3 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a maggioranza dei 2/3

dei suoi membri, causandone le dimissioni (anche dell’Alto rappresentante per le sue funzioni nella

Commissione). La Commissione dimissionata viene sostituita fino alla fine del mandato della precedente. I

singoli parlamentari possono inoltre richiedere interrogazioni alla Commissione che è obbligata a rispondere

per iscritto, mentre i gruppi possono richiedere risposte orali che richiedano poi una discussione in aula. La

Commissione d’altro canto può assistere a tutte le sedute del Parlamento.

Molto più limitato è il potere sul Consiglio, oltre il diritto d’interrogazione. Il Presidente del Consiglio presenta

inoltre al Parlamento, quando assume la carica, una relazione sul programma di lavoro e al termine una sui

risultati raggiunti. Non esiste alcuna forma di censura. Per quanto riguarda il Consiglio Europeo, esso

semplicemente informa il Parlamento con una relazione dopo ogni riunione. Quasi nulli, oltre la relazione

annuale, sono i rapporti con l’indipendente BCE e con i settori connessi alla PESC.

Il Consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo è stato formalmente inserito nell’architettura dell’Unione con il Trattato di Maastricht;

è al vertice della struttura istituzionale dell’Unione, prende infatti delle decisioni che vengono recepite da

altri organi che le mettono in atto. L’art.15 TUE definisce il Consiglio Europeo come “composto dai capi di

Stato o di governo degli Stati membri (al vertice dell’esecutivo), il suo Presidente, il Presidente della

Commissione e l’alto rappresentante”, che possono essere assistiti da membri dei propri governi o della

Commissione nel caso del Presidente della Commissione. Il consiglio si riunisce due volte a semestre, su

convocazione del Presidente (che può anche richiedere sessioni straordinarie). Il Consiglio si pronuncia la

maggior parte delle volte per consenso (gli Stati possono delegare ad un altro Stato e l’astensione non è voto

contrario), raramente a maggioranza semplice (deliberazioni di carattere procedurale) e a maggioranza

qualificata (nomina del suo Presidente, di quello della Commissione o costatazione di violazione dei valori).

Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dai soli capi di Stato (e solo così può essere dimissionato) per

2 anni e 6 mesi. Egli presiede e anima i lavori del Consiglio Europeo, assicura la sua preparazione e continuità

e si adopera per facilitare coesione e consenso, oltre che presentare la relazione al Parlamento sull’operato

del Consiglio Europeo. Funge anche da rappresentante dell’Unione all’esterno.

pur non esercitando funzioni legislative, definisce l’orientamento politico

Le Funzioni del Consiglio Europeo:

dell’Unione; emette atti non giuridicamente, ma politicamente rilevanti, potendo molto influire sul Consiglio

e sulla Commissione. Ha un ruolo chiave nella rappresentanza esterna, individuando gli interessi e gli obiettivi

strategici dell’Unione così come le risorse necessarie per portare avanti la politica di difesa comune (anche

tramite l’Alto Rappresentante). Ha inoltre il potere di decidere in merito alla definizione di una difesa comune

dell’Unione. Nei suoi rapporti con il Consiglio può venire chiamato a deliberare su quelle materie di sua

competenza dove il Consiglio non riesca a trovare un accordo: un membro del Consiglio può richiedere, per

questioni di particolare importanza, che si pronunci il Consiglio Europeo all’unanimità.

È inoltre il Consiglio Europeo a decretare l’effettività delle cooperazioni rafforzate, stabilire quando il

Consiglio può votare in materia di PESC, esamina la situazione dell’occupazione nell’Unione. Gli atti del

Consiglio Europeo sono impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia qualora essi producano effetti giuridici

nei confronti di terzi (purché non riguardino la PESC, dove la Corte non ha giurisdizione).

Il Consiglio

Il Consiglio è l’organo intergovernativo dell’Unione, “è composto da un rappresentante di ciascuno Stato

membro a livello ministeriale, abilitato a

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frazor_1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Cherubini Lorenzo.