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Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza del telelavoratore, conformemente alla legislazione dell'UE, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili, e informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, in particolare in ordine all'esposizione ai VDT. Il telelavoratore è obbligato ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza (art. 7 AI).

Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore, i rappresentati e le autorità hanno accesso al luogo di lavoro in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga l'attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato al preavviso e al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti.

diritto del telelavoratore richiedere ispezioni.

Tipologie di Telelavoro Individuate da Accordi Collettivi

Telelavoro svolto nel proprio domicilio con collegamento online al sistema informatico aziendale.

Telelavoro svolto nella forma del lavoro a domicilio offline.

Working out.

Lavoro remotizzato.

Centro di lavoro comunitario.

Telelavoro svolto nel proprio domicilio con collegamento online al sistema informatico aziendale: è la forma classica di telelavoro riconducibile alla subordinazione di cui all'art 2094 Cod. Civ., in quanto il collegamento consente:

  • Al datore, di vigilare continuativamente sull'attività lavorativa senza dover raggiungere il luogo di lavoro in cui questa è svolta.
  • Al lavoratore, di svolgere le sue mansioni come se fossero svolte all'interno dell'azienda.

In pratica, il telelavoratore viene sottoposto a un coordinamento informatico e telematico ed è perfettamente inserito nell'organizzazione dell'impresa.

pari di ogni altri lavoratore che opera all'interno dei locali aziendali. In tal caso la retribuzione può essere a tempo, posto che il datore ha la possibilità di controllare la durata della prestazione (art. 8 co. 1 AI).

Telelavoro svolto nella forma del lavoro a domicilio offline:

Anche tale forma di telelavoro viene svolto nel domicilio, ma il telelavoratore non è collegato online e non è quindi vincolato a un rigido orario di lavoro.

In pratica, il telelavoratore svolge un normale lavoro a domicilio (L. n. 877/1973), solo che cambiano gli strumenti lavorativi e il tipo di prestazioni commissionate.

Il controllo non è continuo, poiché si lavora offline, e non può quindi ritenersi applicabile la retribuzione calcolata sul tempo di lavoro, ma è necessario ricorrere a tariffe di cottimo.

Caratteristiche del lavoro a domicilio subordinato ex. L. n. 877/197 (rispetto al lavoro subordinato standard):

Nessun vincolo di orario.

vincolo spaziale.- Nessuna retribuzione a tempo, ma a cottimo.- Aiuto di collaboratori ammesso.- Supporta una parte dei rischi del lavoro.-Working out:È una forma di telelavoro chiamata anche "ufficio mobile" in quanto non prevede una postazione fissa,ma la prestazione avviene fuori dai locali aziendali e in luoghi differenti.In pratica, il telelavoratore esegue la propria prestazione con autonomia riguardo al luogo di lavoro,Digitalizzazione e Diritto del Lavoro Pagina 35In pratica, il telelavoratore esegue la propria prestazione con autonomia riguardo al luogo di lavoro,dato che non è vincolato a uno specifico luogo, ma anche rispetto al tempo, dato che non è vincolatonemmeno a un preciso orario (affinità con il lavoro agile offline ex. L. n. 81/17).Il collegamento e lo scambio di informazioni e dei dati con l'impresa avviene tramite un pc portatilecollegabile al sistema informatico aziendale. Tale collegamento non è continuo

(offline) e diconseguenza l'esercizio del potere direttivo non può essere attuato nelle forme tradizionali, bensì solo sui risultati dell'attività svolta. Siccome non può essere controllato l'orario di lavoro, la retribuzione deve essere basata al risultato ottenuto, cioè a cottimo. Ciò non vuol dire che il worker out non sia lavoratore subordinato, infatti esso è riconosciuto dagli accordi come lavoro subordinato. Il lavoro remotizzato: Differenze con il working out: Il telelavoratore svolge la sua attività in locali aziendali, anche se distanti dalla sede organizzativa. Il collegamento è online (bidirezionale) col sistema operativo centrale e potranno applicarsi sia la retribuzione a tempo, sia il sistema di controllo continuo da parte del datore. Tale forma di telelavoro è utilizzata soprattutto quando in un'unità produttiva si vuole mantenere invita solo l'attività operativa e

Trasferire le funzioni di controllo presso un'altra unità, evitando così il trasferimento dei lavoratori.

Il centro di lavoro comunitario: sono delle strutture che ospitano telelavoratori che dipendono da imprese diverse. È simile al lavoro remotizzato per quanto riguarda la retribuzione a tempo ed esercizio dei poteri del datore. Tale forma consente di ovviare parzialmente ai problemi legati al pendolarismo e ai lunghi tempi impiegati per raggiungere la sede di lavoro.

Problemi sorgono per quanto riguarda l'esercizio dei diritti sindacali, in quanto i telelavoratori sono computati nell'organico dell'unità per la quale lavorano e gli interessi non sono comuni con i colleghi dell'unità centrale, ma con quelli all'interno del centro nel quale operano, il quale però non è considerato come unità produttiva ai fini legali.

Digitalizzazione e Diritto del Lavoro Pagina 36

Responsabilità degli Enti - D.Lgs.

231/2001domenica 23 agosto 2020 18:52

La natura della responsabilità degli enti:

Concetto di responsabilità: qualunque atto o fatto lesivo di una posizione giuridica protetta (diritto soggettivo o interesse legittimo), protetto da una norma giuridica dal quale deriva un pregiudizio al soggetto leso, costringe l'autore del fatto o dell'atto a risarcire il danno provocato.

A seconda della tipologia di norma giuridica posta a protezione dell'interesse si ha un differente tipo di responsabilità:

Dalla violazione di una norma civile deriva una responsabilità civile di tipo risarcitorio.

Dalla violazione di una norma amministrativa deriva una responsabilità amministrativa.

Dalla violazione di una norma penale deriva una responsabilità penale.

Benché l'art. 1 D.Lgs. 231/2001 definisce la responsabilità degli enti come "amministrativa", è ormai chiaro, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la

responsabilità disciplinata dal decreto ha natura penale. Con l'adozione del decreto si è venuto a superare l'antico principio per il quale "le società non possono delinquere", in quanto si riteneva l'ente incapace del profilo soggettivo di colpevolezza del reato. Indici rivelatori dell'impronta penalistica della responsabilità: - L'aggancio della responsabilità dell'ente alla commissione di un reato. - La competenza a giudicare non è della magistratura amministrativa, ma magistratura penale. - L'ente ha lo status di imputato (si è imputati solo nei processi penali). - Il giudizio di responsabilità è autonomo (indipendentemente dal soggetto che ha commesso il reato). La sanzione è personale anche in caso di vicende modificative dell'ente. - La sanzione ha una capacità afflittivo-sanzionaria (pecuniarie ed interdittive). - Viene guardato con favore l'ente che pone in

essere una riorganizzazione dell'assetto- organizzativo (la sanzione ha una funzione rieducativa).Si applicano i principi costituzionali penali inderogabili del Cod. Pen. (artt. 2 e 3, principio di- legalità e successione delle leggi nel tempo).

Artt. 1, 5 e 8 del D.Lgs. 231/2001

Art. 1 - Soggetti:

La normativa in discussione si rivolge a:

  • Gli enti forniti di personalità giuridica.
  • Tutte le società e le associazioni prive di personalità giuridica (es. sindacati e partiti politici).

Sono esclusi dalla normativa:

  • Lo Stato.
  • Gli enti pubblici non economici.
  • Gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera, Senato, Corte Cost., CNEL).

Personalità giuridica: totale separazione tra l'ente ed i singoli individui che la compongono, per cui vi è un'autonomia patrimoniale perfetta (la persona giuridica risponde dei suoi debiti con il suo patrimonio, senza confondersi con quello dei soci), una capacità giuridica (ovvero

di essere titolare diposizioni giuridiche) e di agire (ovvero di stipulare negozi giuridici) altrettanto perfette.

In una persona giuridica vi sono organi forniti dalla capacità di agire "in nome e per conto dell'ente" (immedesimazione organica) che diventa così il soggetto a cui vengono imputati gli atti posti in essere da tali organi.

Anche gli "enti di fatto" hanno una limitata soggettività giuridica e possono essere centri di imputazione di situazioni giuridiche, ma con la differenza che il patrimonio è solo parzialmente separato da quello dei soci, e dei debiti dell'ente risponderanno anche coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto.

Art. 5 - Criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente:

L'ente risponde dei reati quando sono commessi:

soggetti in posizione apicale, ovvero soggetti che, secondo il principio dell'immedesimazione- organica, sono in grado di agire, in base alle regole organizzative dell'ente, in nome e per conto dell'ente stesso.

Da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi.

Quando il reato è commesso nell'interesse o in vantaggio dell'ente.

Sono considerati soggetti apicali tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di:

  • Rappresentanza.
  • Amministrazione.
  • Direzione.
  • Gestione.
  • Controllo.
  • Anche di una sua singola unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Ove i soggetti non siano ufficialmente investiti dalle funzioni di cui sopra, ci si troverà in una situazione di fatto per cui si dovranno tenere presenti solo i poteri di gestione e controllo.

Sono considerati come soggetti sottoposti al potere di controllo o vigilanza:

  • Tutti i lavoratori subordinati.
  • Tutti i soggetti esterni all'ente.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dino_A di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Digitalizzazione e diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Allamprese Andrea.