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Codice deontologico

L’esercizio di una professione comporta dilemmi circa l’opportunità, la correttezza, la liceità di talune condotte. Si dice che i codici deontologici siano connessi alla morale e all’etica. Le norme deontologiche sono tuttavia norme giuridiche e per questo il loro studio rientra nell’ambito della psicologia giuridica. Dopo la loro promulgazione le norme deontologiche sono diventate vere e proprie norme giuridiche che rientrano in un corpus che definiamo ordinamento giuridico professionale, che riguarda: comportamenti considerati dal diritto, dalla morale, dalla prassi. Non si tratta dunque di semplice codificazione di precetti morali.

Il fondamento giuridico delle norme deontologiche si ricava dall’art. 1176 c.c. “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”. Come si vede, l’attività professionale comporta l’adempimento di un’obbligazione giuridica. Il rapporto tra professionista e cliente può definirsi come un contratto d’opera. Ad ulteriore conferma della natura giuridica delle norme del codice deontologico basti ricordare i procedimenti disciplinari, e le sanzioni che possono essere inflitte a seconda della gravità del caso: formali, come avvertimento e censura, o sostanziali, come sospensione e radiazione. La codificazione soddisfa parzialmente il principio di legalità, per cui le sanzioni possono essere inflitte solo per la violazione di norme che esistono precedentemente alla condotta censurata, questo facilita anche il principio di certezza del diritto.

Il commento delle norme mostra come vengono interpretate le norme da chi ha riflettuto circa l’ambito di applicazione.

Introduzione

Il codice deontologico rappresenta una sorta di “carta d’identità” speciale. Si può pensare che il processo di sviluppo del codice deontologico si estenda attraverso due tappe. La prima è rappresentata dall’esperienza di applicazione vissuta da ciascun psicologo. La seconda dal lavoro che l’istituzione ordinistica è chiamata a fare nei prossimi anni per rivedere il testo del codice deontologico, come previsto dall’art. 41.

L’etimologia del termine codice risale dal latino caudex, la parte dell’albero trasformata in tavoletta per incidervi le scritture.

Le linee guida del codice deontologico

Nell’elaborazione del codice deontologico la Commissione del Consiglio dell’Ordine ha individuato quattro finalità ispiratrici:

  • La tutela del cliente, sia esso il committente o l’utente dei servizi professionali dello psicologo. Da ciò le regole di correttezza professionale, che si radicano sulla fiduciarietà del rapporto (es. segreto professionale – artt. 11-17) o divieto trarre vantaggi economici al di là del giusto compenso (art. 28/4) o obbligo corretta informazione (art. 9).
  • La tutela del professionista nei confronti dei colleghi, che si sostanzia nelle norme attinenti al principio di solidarietà e di colleganza, quali divieto appropriarsi prodotti del pensiero dei colleghi (art. 35) o divieto dare giudizi negativi su formazione e competenza altri psicologi (art. 36).
  • La tutela del gruppo professionale, considerato nel suo complesso.
  • La responsabilità nei confronti della società, da cui discende il dovere di utilizzare conoscenze su comportamento umano per promuovere benessere psicologico individuo, gruppo e comunità.

Questi fini sono sembrati raggiungibili attraverso quattro imperativi-guida:

  • Meritare la fiducia del cliente; deriva dalla concezione della professione come “servizio” per cui il professionista può fare soltanto ciò che viene a vantaggio di chi richiede la prestazione professionale e di chi ne è destinatario.
  • Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente, che implica la consapevolezza dei limiti del proprio sapere e del sapere fare.
  • Usare con giustizia il proprio potere; viene a rilevanza l’“asimmetricità” del rapporto professionale. Questo principio implica il non provocare danno, il rispettare l’autonomia e la dignità del cliente, non “usandolo” a proprio vantaggio e infine mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione.
  • Difendere l’autonomia professionale. Si pongono due obblighi simmetrici: sia difendere la propria autonomia, sia il rispetto dell’autonomia professionale.

Il codice deontologico degli psicologi italiani

Capo I – Principi generali

Art. 1

È una sorta di enunciazione di principio, che riprende il principio generale espresso dall’art. 5 del c.p.: “ignorantia non excusat”. Vi sono alcune caratteristiche del codice deontologico: una è quella dell’obbligatorietà:

  • Sia perché il codice è richiesto da una legge dello stato, che prevede, quale attribuzione del Consiglio Nazionale dell’Ordine, la predisposizione di un codice deontologico da sottoporre all’approvazione degli iscritti all’Albo per referendum.
  • Sia perché le regole di comportamento professionale si presentano come strettamente vincolanti per tutti gli iscritti, essendo previste sanzioni, fino a conseguenze di grossa rilevanza per lo svolgimento della professione.

Questa obbligatorietà esterna, rispecchia ed è rispecchiata da una obbligatorietà interna, in uno stretto collegamento tra deontologia e vincolo etico. L’approvazione del codice per referendum dagli iscritti coinvolge il gruppo nell’assumere un ruolo attivo ed autonomo di scelta, determinante ai fini della vigenza del codice stesso: questo equivale a riconoscere come proprie le regole deontologiche, corrispondenti a valori di riferimento comuni.

L’effettivo compito della deontologia è quello della promozione di norme, del loro contenuto e del loro fine. Solo da qui il principio dell’ignorantia legis non excusat assume il suo significato, in quanto nasce dall’autodeterminazione del gruppo professionale.

Art. 2

La norma stabilisce che ogni condotta, attiva od omissiva, che sia contraria al decoro, dignità e al corretto esercizio della professione costituisce infrazione disciplinare. Si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, quale “comune sentire etico” della comunità professionale; il codice è la sua concretizzazione in forma scritta ed esplicita.

Viene lasciato ai singoli Consigli dell’Ordine uno “spazio libero” di valutazione della condotta professionale degli iscritti, in modo opportuno. Le categorie di illecito deontologico cui si riferisce la norma sono chiare; si deve intendere per “decoro” e “dignità” lo stile che nell’atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello psicologo; lo psicologo che assumesse un comportamento volgare, in privato con i propri clienti e pazienti, e in pubblico ove rappresenti a qualsiasi titolo la sua professione. Anche la “correttezza professionale” sta nell’aderenza ai principi informatori della deontologia, nei rapporti con i clienti, i pazienti, i colleghi.

Né la legge istitutiva dell’Ordine, né il codice deontologico stabiliscono un collegamento rigido fra infrazioni disciplinari e la qualità della pena. Esiste un elevato ambito di discrezionalità: è lasciata all’apprezzamento dell’Ordine la graduazione della pena. Il codice deontologico fa espresso rinvio al “regolamento disciplinare”. Contro le deliberazioni l’interessato può ricorrere al tribunale competente per territorio, e l’ultima parola spetta alla Magistratura ordinaria.

Art. 3

Questo articolo ha un carattere più “dichiarativo” che “prescrittivo”, rilevando due caratteristiche del lavoro dello psicologo: l’accrescimento delle conoscenze sul comportamento umano e nel loro utilizzo per promuovere il benessere psichico del singolo individuo, gruppo o comunità. Compiti primari della professione sono da un lato l’attività di studio e di ricerca, dall’altro l’attività applicativa delle conoscenze per prevenire e curare il disagio psichico.

Il secondo comma indica gli strumenti perché l’intervento dello psicologo sia efficace; inoltre si fa riferimento al valore positivo della “tolleranza” come frutto della capacità di comprensione dei bisogni e qualità dell’altro. Il terzo comma richiama il dovere di non trascurare gli elementi che potrebbero condurlo ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo per fini non rispondenti agli interessi dell’altro, e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti.

L’ultimo comma sottolinea come lo psicologo sia responsabile dei propri atti professionali, e delle conseguenze di tali atti. Es. lo psicologo è responsabile della validità delle proprie conclusioni diagnostiche, ma non del fatto che un suo paziente, turbato dall’andamento di una seduta psicoterapica, provochi o subisca un incidente stradale. Perché il professionista sia responsabile, l’evento deve potersi porre con la condotta dello psicologo in un rapporto in cui la condotta sia l’antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. Quali riferimenti interni al Codice: artt. 28 e 34.

Art. 4

Ci si riferisce ad una dimensione pregiudiziale: da un lato si descrivono “coloro che si avvalgono delle prestazioni” nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dall’altro un modo dello psicologo di guardare alla persona. Se la tolleranza e il rispetto della differenza costituiscono un valore per costituire sistemi e relazioni, ci saranno ricadute “culturali”. Il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale non possono non “ricadere” sul suo modo di accogliere una persona.

Ma i tre commi successivi indicano forme ulteriori di vigilanza. Lo psicologo deve accertarsi che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi sopra esposti; occorre chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’imprescindibile di tali principi, riaffermandola anche di fronte ad un committente diverso dal destinatario dell’intervento.

L’art. 4 costituisce il fondamento etico della struttura del codice deontologico. Il primo comma sintetizza i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, raggiungendo il doppio obiettivo di definire i principi etici della professione e la sua natura laica. Infatti incardinare le finalità dell’art. 3 ai diritti fondamentali dell’uomo significa definire le basi dell’etica della relazione tra professionista e i suoi utenti/committenti. La difesa di questi principi nella relazione definisce la “laicità” della professione, in senso filosofico, che sta nel fondamento della non discriminazione dei soggetti, dell’aconfessionalità e del rifiuto di un sapere sottoposto all’ideologia.

I fondamenti sopra descritti sono ricondotti all’ambito professionale, attraverso un progressivo riferimento a problematiche sempre più specifiche: l’utilizzo di metodi e tecniche psicologiche per la difesa (attiva) dei principi e il rifiuto (passivo) delle attività ad esso incoerenti. L’appellarsi al dovere deontologico costituisce anche uno strumento di difesa.

L’ultimo comma stabilisce un altro principio cardine della deontologia professionale: il dovere di tutelare prioritariamente, all’interno delle relazioni psicoterapeutiche e di sostegno, il soggetto utente rispetto al committente l’intervento. Viene stabilita una gerarchia di priorità da applicare qualora si strutturino situazioni di conflitto di interessi anche di per se stessi legittimi. Sul piano teorico possono prefigurarsi es. della difficoltà di sostenere eventuali doppi e contraddittorie militanze. Es. psicologo “Testimone di Geova”. Lo psicologo “colonizzato” rischierebbe di avere pregiudizi, di incorrere in “etichettamenti” e in errori “proiettivi”. Questo vale anche nel caso in cui il pregiudizio appartenga al contesto dell’intervento professionale. Es. selezione per assunzione: discriminazione rispetto a religione, ecc., oppure adolescenti “portati dallo psicologo” perché i genitori “li vedono strani”, solo perché sono “altro” da loro.

Art. 5

Delinea la figura dello psicologo come scienziato. Essendo una scienza in progress, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia con partecipazione a seminari e congressi, sia con studio di pubblicazioni rilevanti. Oltre il dovere di riconoscere il proprio giudizio come probabilistico, ha anche quello di denunciare i limiti del proprio sapere. Es. utilizzo dei test solo se è stata acquisita una sufficiente capacità di somministrarli e interpretarli. Il fatto che sia consapevole della natura probabilistica dei suoi giudizi non significa che possa azzardare pareri a casaccio; deve essere in grado di indicare passo passo su quali risultati scientifici si basano le sue osservazioni. Es. comportamento auto erotico di bambino: prima di dichiararlo anomalo occorre stabilire che, secondo studi su sessualità infantile, quel comportamento con modalità e a quell’età si riscontra raramente o in casi particolari.

L’articolo impone allo psicologo di non suscitare aspettative infondate, es. magnificando i propri risultati precedenti o la “potenza” della sua metodologia.

Art. 6

Sembra differenziarsi nettamente dagli altri articoli del Capo I (Principi generali) rispetto alle finalità generali. Infatti parla esplicitamente di difesa dell’autonomia professionale, sottolineando la tutela del gruppo professionale rispetto alle professioni di confine. La difesa dell’autonomia professionale si fonda sul principio che ogni atto professionale debba basarsi sul processo di competenze specifiche, acquisite attraverso uno specifico e appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard qualitativi. Da qui deriva il senso forte del concetto di responsabilità con tutte le sue implicazioni giuridiche.

In mancanza di questi presupposti accade di dover condividere conoscenze psicologiche con altre figure professionali, che può tradursi in una difficoltà di individuazione e riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui. In questo senso sta alla “coscienza” professionale la necessità di contrastare sia una sovrapposizione di ruoli e compiti, sia tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni psicologiche da parte di altri professionisti. La “vigilanza per la tutela della professione” deve essere intesa anche in senso assertivo e propositivo, stimolando un’elaborazione costruttiva della definizione interna ed esterna della specificità della professione.

Art. 7

Il contenuto di questo articolo specifica quello dell’art. 5: l’art. 7 regola la stessa problematica in relazione ai terzi. Una delle responsabilità maggiori degli psicologi è il presentare la propria scienza come credibile perché problematica, denunciando i dati su cui si basa e i modelli interpretativi applicati. La norma prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico, non potendo escludere altre ipotesi interpretative: in psicologia a seconda della prospettiva in cui ci si pone, i giudizi possono essere di tenore diverso. Inoltre gli psicologi devono evitare di esprimere giudizi su fatti o persone di cui non abbiano avuto conoscenza professionale e diretta. L’esame diretto può essere escluso solo se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile.

Art. 8

Il primo comma impone l’obbligo di contrastare l’esercizio abusivo della professione di psicologo. Le attività preventive, diagnostiche, abilitative e riabilitative e di sostegno sono esclusivamente riservate a quanti sono abilitati all’esercizio della professione di psicologo, mentre l’esercizio della psicoterapia è consentito a psicologi ed iscritti all’Albo dei Medici e Chirurghi, subordinatamente all’acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento professionale. Chiunque non iscritto all’Albo, compia gli atti professionali descritti, commette il reato previsto dall’art. 348 C.P. La normativa deontologica ritiene che sia che si tratti di esercizio abusivo configurabile come reato, sia nel caso in cui venga esercitata attività psicoterapeutica senza prescritta formazione, sussiste l’obbligo per l’iscritto all’Albo di segnalare al Consiglio dell’Ordine i casi in oggetto, come i casi di usurpazione di titolo.

La ratio ispiratrice del presente articolo è evidente; quando si verifica un esercizio abusivo della professione da un lato si pone a rischio salute e interesse dell’utente, dall’altro viene danneggiata la categoria professionale per la concorrenza illecita da parte di persone non qualificate a svolgere attività riservate a chi è iscritto ad un Albo professionale.

Nel secondo comma, viene sancito come deontologicamente riprovevole che lo psicologo si faccia schermo della sua qualifica professionale per compiere atti estranei alle sue specifiche competenze professionali (es. se millantasse o utilizzasse competenze che nulla hanno a che fare con la psicologia). È inoltre contrario ad una corretta condotta professionale coprire col titolo di psicologo comportamenti di terzi che configurino fenomeni di abusivismo o con carattere fraudolento.

Art. 9

Ha per oggetto il “consenso informato” per quanto attiene alle attività di ricerca dello psicologo. È un articolo di grandissima importanza. Si divide in due parti: la prima riguarda il consenso informato espresso in piena libertà e con conoscenza di causa da parte del soggetto; la seconda riguarda il diritto dei soggetti sperimentali allo stretto anonimato. I temi tratti sono:

  • L’accuratezza dell’informazione sulla natura della ricerca per ottenere spontaneamente il consenso da parte del soggetto sperimentale alla ricerca stessa.
  • La presentazione spontanea e necessaria per...
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