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Articolo 18: ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO
PROFESSIONISTA
Correttezza e lealtà anche nella tutela degli interessi di parte.
3. Divieto di esprimere opinioni sull’operato del collega.
4. Divieto di trarre vantaggio dal temporaneo impedimento del collega.
5.
Articolo 19 CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI
Divieto di divulgare notizie riservate ricevute da colleghi ad altri professionisti.
6. Divieto di divulgare o registrare conversazioni tra colleghi salvo che la controparte ne abbia dato l’assenso.
7.
Articolo 26: ELETTORATO ATTIVO
Partecipazione alle assemblee elettive
8. Attività di promozione e propaganda sempre nel rispetto dei principi fondamentali del codice deontologico
9.
Articolo 27: ELETTORATO PASSIVO
Candidato a cariche elettive: informazione agli elettori
10. Leale contraddittorio con gli altri candidati
11. Incandidabilità alla carica di componente del consiglio dell’ordine divieto o del consiglio di disciplina per coloro i quali
12. hanno riportato condanne penali definitive
Articolo 28: INCARICHI ISTITUZIONALI
Spirito di servizio, valorizzazione della professione e interesse pubblico
13. Trasparenza e oculatezza nella gestione dell’ordine. Divieto di assumere incarichi professionali di diretta indicazione
14. o emanazione dell’ordine
Astensione degli incarichi di categoria in caso di partecipazione a competizioni elettorali o in caso di conflitti di
15. interesse
Divieto di utilizzo di incarichi di categoria compreso la partecipazione a commissioni di studio al fine di promozione
16. personale e professionale
Articolo 29: RAPPORTI CON GLI ORDINI E CONSIGLI DI DISCIPLINA LOCALI ED IL CONSIGLIO NAZIONALE
Libertà di operino e di critica nel rispetto dei principi fondamentali del codice deontologico
13. Disponibilità a partecipare alla vita dell’ordine
14. Leale collaborazione con gli organismi di categoria
15. Tempestiva informazione circa cause d’incompatibilità con la professione
16.
Articolo 30: RAPPORTI CON LA CASSA DI PREVIDENZA
Rinvio: I dottori commercialisti ed esperti hanno propria cassa di previdenza: la cassa svolge funzione di vigilanza
(incompatibilità) e può incaricare l’ordine di svolgere ulteriori controlli. Se i dubbi sono fondati la cassa non riconosce contributi
annuali del professionista in condizioni di incompatibilità (il commercialista è anche imprenditore)
Titolo III: concorrenza
Articolo 41 UTILIZZO DI CARICHE PUBBLICHE
Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto
di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.
Articolo 42 ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
È vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione.
Articolo 43 DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE
E’ vietata l’intermediazione che possa pregiudicare l’indipendenza e l’obiettività del professionista.
ENUNCIATI
Non è necessario equiparare le attività professionali alle imprese per sottoporre le prime alle regole della concorrenza
Superare visione della deontologia professionale quale male necessario da limitare al massimo in quanto strumento
di poteri monopolistici
• Pensiero liberale: vedono le attività professionali come un mercato qualsiasi
• Il mercato delle professioni è particolare
PREMESSE
A) RISCHI NEL RAPPORTO CLIENTEPROFESSIONISTA
rischio cliente, ex ante
Adverse selection: che il non determinando la qualità dei professionisti, tenda a selezionare
professionisti di qualità bassa
i rischio professionista di alta qualità, ex post
Moral hazard: che il non potendo il cliente misurare la qualità, tenda
ad intascare una rendita impiegando nella prestazione uno sforzo minore (beneficia di rendite di posizione)
B) CREDENCE GOODS
Classificazione delle prestazioni professionali
Search goods: la qualità è osservabile mediante una semplice ispezione all’atto della transazione;
Experience goods: il cliente è in grado di valutare ex post la qualità, dopo aver maturato esperienza;
Credence goods: elevato grado di asimmetria informativa che non consente al cliente di identificare ex ante il tipo di
prestazione necessaria, né di valutare ex post la qualità
C) ESTERNALITA’ E SERVIZIO PUBBLICO
In taluni mercati la prestazione può avere un impatto sui terzi oltre che sull’acquirente del servizio. Il rapporto
fiduciario di estende alla società in situazione di potenziale conflitto con il cliente
Beni pubblici: Taluni servizi professionali producono beni che presentano un valore per la società in generale.
AGCOM (autority concorrenza): un certo grado di regolamentazioni restrittive è necessario e tali regolamentazioni sono da
delegare agli stessi corpi professionali in virtù della competenza nel settore in cui operano (anche se ciò può condurre al
rischio di un abuso dell’esercizio del potere delegato).
NO PARADOSSO
RELAZIONE FIDUCIARIA: L’archetipo della transazione professionale
Modello: il cliente si affida al professionista delegandogli autorità, a condizione che il professionista sia vincolato da precisi
doveri fiduciari
• Particolare natura delle prestazioni professionali (credence goods)
• Esclusione del controllo puntuale sull’azione del fiduciario
• Impossibilità di verificare lo sforzo compiuto e la valutazione del risultato
• Tutela del cliente attraverso l’imposizione di precisi doveri fiduciari
DOVERI
• Conflitto: gli interessi del fiduciario non devono mai confliggere con quelli del beneficiario
• Influenza: il beneficiario deve potersi affidare al fiduciario senza essere mai impropriamente influenzato
• Imparzialità: il fiduciario deve trattare in modo eguale beneficiari appartenenti ad una determinata classe ed in
modo equo beneficiari appartenenti a classi diverse
• Astensione: il fiduciario deve astenersi dal delegare ad altri i suoi doveri e dal porsi in condizioni da ridurre la sua
capacità di agire nei confronti del beneficiario
DOVERI QUALI LIMITAZIONE DI LIBERTA’: Consentono al beneficiario di agire nei confronti del fiduciario
Senza necessità di provare che ad un certo atto gli ha recato danno
1. Dimostrando che il fiduciario ha agito violando quei doveri
2.
Deontologia come punto di equilibrio degli interessi tra professionista e cliente, in armonia con gli interessi della collettività,
sempre coinvolta, in via mediata, dagli effetti della prestazione professionale
ORDINE, DEONTOLOGIA E CONCORRENZA
La delega di autorità effettuata dal cliente e da parte dello Stato avvengono nel quadro di un sistema etico di riferimento: la
deontologia che, quindi, non è strumento di abuso dell’autorità, ma esattamente il contrario.
La deontologia dovrà necessariamente essere costruita dal corpo professionale in quanto:
Detentore delle conoscenze settoriali
Interessato a far sì che la deontologia svolga la propria funzione
DEONTOLOGIA E’ IL LUOGO
Di incontro degli interessi in gioco di tutti gli stakeholder collegati all’attività professionale
1. Della composizione dei conflitti potenziali esistenti tra professionista e cliente e tra relazione professionale e
2. collettività
Ruolo fondamentale dei codici deontologici nel libero mercato
a.
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Piena tutela del consumatore
1. Benessere per la collettività
2.
La presenza di standard elaborati a livello internazionale ed adottati localmente è considerato un fattore positivo per la
concorrenza sul mercato internazionale della professione
La commissione europea e il parlamento europeo riconosco l’importanza dei codici deontologici o di condotta delle professioni
in quanto idonei a promuovere un’alta qualità dei servizi professionali e a stabilire un legame di fiducia tra consumatore e
professionista
PUBBLICITÀ: CODICE DEONTOLOGICO
Articolo 44 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA
La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della
professione.
Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli,
denigratorie.
Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le
attività di altri soggetti.
Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato
dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della
professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti
all’oggetto della professione.
L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito,
comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale
secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
Principi della riforma del 2012
«Regolamento
D.P.R. 7.8.2012, n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali»
Possibilità di effettuare pubblicità che deve:
Avere una valenza informativa
Essere funzionale all’oggetto
Essere veritiera e corretta
Non violare il segreto professionale
Non essere in alcun modo equivoca, ingannevole o denigratoria
Può essere comparativa ma in termini assoluti. Può riguardare:
• I titoli e le specializzazioni conseguite dal professionista
• L’organizzazione della struttura che eroga i servizi professionali
• I compensi che vengono richiesti per le varie prestazioni.
• L’attività di studio
FUNZIONE DELLA PUBBLICITA’ DEI SERVIZI PROFESSIONALI
Aumenta il benessere per la collettività a causa della riduzione dei costi di ricerca dei consumatori
1. Deve essere possibile per i professionisti comunicare al pubblico le proprie offerte e i propri servizi, fermo restando
2. che eventuali elementi non rispondenti alla realtà dovranno sempre essere sanzionati