ORDINAMENTO: CODICE DEONTOLOGICO
La parola DEONTOLOGIA deriva dal greco “deonontos” e “logos”: La deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, è
la scienza dei doveri.
Nell’ambito della disciplina dedicata al lavoro autonomo il contratto d’opera (art. 2222 c.c. e seguenti) è tenuto distinto
dal contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230).
All’interno del contratto d’opera intellettuale trova regolamentazione anche la materia dell’attività professionale (art. 2229
C.C.), che in base all’art. 33 della Costituzione, è subordinata al superamento dell’esame di Stato.
necessario superamento dell’esame di Stato,
Posto che le attività possono essere definite professionali in virtù del
l’art. 2229 del C.C. ci consente di distinguere tra:
• Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
• Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta;
STATUS DI PROFESSIONISTA: Sono liberi professionisti coloro che:
1. Decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico, quello della collettività;
2. Accedono alla professione mediante un percorso di studi prederminato e dopo il superamento dell’esame di Stato;
3. Si obbligano alla formazione professionale continua;
4. Acconsentano ad essere assoggettati alle norme di deontologia professionale
> In mancanza di tali elementi è possibile parlare di prestazione d’opera intellettuale.
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: Per esercitare la libera professione è necessario che il dottore commercialista, il
ragioniere commercialista e l’esperto contabile siano iscritti all’albo. Gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine professionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con il D. Lgs. del 28/06/2005 n. 139 è stato costituito l’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’Albo è diviso in due sezioni:
•Sezione A – Commercialisti
•Sezione B – Esperti Contabili
Per l’iscrizione nell’Albo è necessario:
• Essere cittadino italiano;
• Godere di pieno esercizio dei diritti civili;
• Essere di condotta irreprensibile;
• Avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta
l’iscrizione.
ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PROFESSIONE art. 1 d.lgs 139/2005 economia
Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in
aziendale e diritto d’impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
In particolare formano OGGETTO della professione le seguenti attività:
• L’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
• Le perizie e le consulenze tecniche;
• Le ispezioni e le revisioni amministrative;
• La verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
• I regolamenti e le liquidazioni di avarie;
• Le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
INCOMPATIBILITA’ art. 4 d.lgs 139/2005 L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è
incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
• Della professione di notaio;
• Della professione di giornalista professionista;
• Dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi,
intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione,
bancarie, assicurative o agricole, ovvero, ausiliarie delle precedenti;
• Dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
• Dell’attività di promotore finanziario.
INCOMPATIBILITA’ NON PUO’ ESSERE CONTESTATA:
• Qualora l’attività sia svolta per proprio conto, diretta alla gestione patrimoniale o
• Ad attività di mero godimento o conservative,
• Nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero
• Qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e
per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico
SEGRETO PROFESSIONALE art. 5 d.lgs 139/2005 Gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Oggi
questo vincolo è divenuto ancora più stringente in quanto l’art. 5 fa espresso riferimento agli artt. 199 e 200 c.p.p. e
all’art. 249 c.p.c.
Il vincolo del segreto professionale resta escluso nell’ambito dell’esperimento delle attività di revisione e certificazione
obbligatoria dei bilanci e nell’ambito delle funzioni di sindaco o revisore di società.
ORDINE TERRITORIALE art. 6 d.lgs 139/2005
Ordine professionale Enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria,
• Consiglio nazionale determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge e
del presente decreto
• Ordini territoriali
In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedano o abbiano il domicilio professionale
almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. In ogni caso è
costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.
ORGANI DELL’ORDINE TERRITORIALE:
• Consiglio
• Presidente
• Collegio dei revisori
• Assemblea degli iscritti
ATTRIBUZIONI CONSIGLIO ORDINE art. 12 d.lgs 139/2005 Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal
presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:
1. Rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano
ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
2. Vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
3. Cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente
ordinamento;
4.Cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed
all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
5. Vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza
dell'Ordine;
6. Delibera i provvedimenti disciplinari; oggi il CONSIGLIO DISCIPLINA
7. Delibera la convocazione dell'Assemblea;
8. Rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
CONSIGLIO NAZIONALE art. 25 e seguenti d.lgs 139/2005
Il Consiglio Nazionale è costituito presso il Ministero della Giustizia. E’ composto da 21 membri eletti fra gli iscritti
nell’Albo. Possono essere eletti tutti gli iscritti che godono dell’elettorato attivo (consigli degli ordini) ed hanno
un’anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’Albo. Il candidato Presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica
di Presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
ATTRIBUZIONI: Il Consiglio nazionale:
• Rappresenta istituzionalmente a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni;
• Adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
• Coordina, promuove l’attività del Consigli dell’Ordine e vigila sul loro regolare funzionamento;
• Decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali;
• Valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini
locali;
• Propone al Ministro competente le tariffe professionali;
• Esercita la potestà regolamentare in materia di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi e di tirocinio
professionale
ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la
sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per:
• Azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti
• Del codice deontologico
• Azioni che siano in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro a tutela dell’interesse pubblico al
corretto esercizio della professione
IL CODICE DEONTOLOGICO Il codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 17/12/2015 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2016;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
• Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC – International Federation of Accountants
• Orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens
COSA RAPPRESENTA CODICE DEONTOLOGICO Il Codice Deontologico rappresenta un insieme di regole
comportamentali, il cosiddetto “codice etico”. adeguatezza e opportunità
Il Codice Etico definisce l’insieme di principi di condotta che rispecchia particolari criteri di
in riferimento ad un determinato contesto culturale, sociale e professionale.
Il CODICE DEONTOLOGICO DISPOSIZIONI GENERALI E RAPPORTI CON I CLIENTI
MANDATO PROFESSIONALE
DEF > Corpus di norme applicabili all’insieme dei professionisti (iscritti all’ordine), regolanti la loro responsabilità, il loro
comportamento e le loro relazioni.
—> Riguarda principi e doveri che professionale deve rispettare; Il professionista deve essere limitato nelle sue azioni
e operare nell’interesse del cliente in quanto è soggetto a codice deontologico
Codice Deontologico: le Fonti
Previgenti Codici deontologici adottati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali.
Art. 29 lett. C del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139:
Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC – International Federation of Accountants.
Orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Federation des Experts Comptables Europeens.
PRESUPPOSTI (necessità) che hanno determinato la creazione del codice fanno riferimento a funzionamento mercato:
• Peculiarità del mercato dei servizi professionali.
• Asimmetrie informative: Il professionista potrebbe approfittarsi di queste situazioni e utilizzare questi limiti a suo
vantaggio
• Esternalità positive della prestazione resa al cliente: contribuisce a buon funzionamento azienda = distribuisce
valore a stakeholders
Codice Deontologico: la struttura
Titolo I – Disposizioni generali
Titolo II Rapporti professionali
Capo I – Rapporti con i colleghi
Capo II – Rapporti con i clienti
Capo III – Rapporti con gli enti istituzionali e di categoria
Capo IV – Rapporti con i collaboratori e dipendenti
Capo V – Rapporti con tirocinanti
Capo VI – Altri rapporti
Titolo III – Concorrenza
Titolo IV Disposizioni transitorie
OSS: Utilizzata tecnica di tipo contrattualistico per evitare problemi interpretazione
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni: Viene circoscritto il significato, ai fini del Codice Deontologico, di alcuni termini ricorrenti nel codice
stesso.
Art. 2 Contenuto del Codice
• Definizione
• Applicabilità al professionista anche nella vita privata
• Obbligo di conoscenza delle norme
• Osservanza delle norme
• Applicazione dei principi generali
Art. 3 Ambito di applicazione e soggetti ai quali si applica il codice
Art. 4 Potestà disciplinare: Il codice deontologico contiene norme giuridiche e sanzioni
Art. 5 – Interesse pubblico
• La prestazione resa al cliente dovrà essere sempre rispettosa del pubblico interesse (approccio meno lucrativo).
Solo nel rispetto dell’interesse generale il professionista soddisfa l’interesse particolare del cliente. (Esternalità
positive – professione protetta).
• Prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato se in conflitto.
• Obbligo di denuncia laddove vi sia conoscenza di azioni di colleghi in contrasto con le norme deontologiche
Art. 6 – Integrità:
• L’azione del professionista deve essere sempre improntata ad integrità, onestà e correttezza senza
discriminazione alcuna.
• Il professionista deve essere trasparente e veritiero.
• Il professionista non deve perseguire utilità indebite. (Asimmetrie informative).
Art. 7 – Obiettività Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti d’interesse con indebite
pressioni. … (es: funzione di CTU o CTP)
Art. 8 – Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
• Il professionista ha il dovere di mantenere un livello di competenza coerente con l’erogazione di servizi di
elevata qualità.
• Il professionista non può accettare incarichi in materie delle quali non ha adeguata competenza.
• Il professionista ha l’obbligo di osservare i regolamenti della
• Formazione Professionale Continua (FPC) intesa quale requisito minimo per il mantenimento di una adeguata
competenza professionale.
• Il professionista deve assicurarsi che i propri collaboratori abbiano competenze coerenti con i compiti loro
assegnati in relazione ai servizi resi ai clienti.
• Il professionista deve dotarsi di adeguata struttura e organizzazione.
Art. 9 – Indipendenza
• Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, sulle incompatibilità e sul conflitto di
interesse previste in relazioni agli incarichi affidati (Es. Collegi sindacali, funzione di revisore legale).
• Il Consiglio Nazionale emana delle interpretazioni vincolanti per il professionista in tema d’incompatibilità e
indipendenza.
Es: settembre 2015 il Consiglio Nazionale ha emanato: Principi di comportamento del collegio
sindacale delle società non quotate. Il documento declina i concetti d’incompatibilità e di indipendenza per la
funzione di sindaco e prevede, tra le altre, le seguenti norme.
Il caso Parmalat: un esempio di fallimento dei sistemi di controllo (società di revisione, società di rating,
Consob, collegio sindacale).
• I requisisti di indipendenza ed incompatibilità sono stabiliti dalla legge. Il D.Lgs 139/2005 individua
specificamente i casi d’incompatibilità
Art 4 D.Lgs 139/2005
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non
prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella
circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o
agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di
mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della
professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico
professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato
l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le
situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed interpretati dal Consiglio Nazionale.
Art. 10 – Riservatezza
• Segreto professionale art. 5 D.Lgs 139/2005
• Limite: diritto o dovere di comunicazione in conformità alla legge
(Esempio: il collegio sindacale se è a conoscenza di comportamenti degli amministratori di rilevante gravità, tali
arrecare danno alla società, ha l’obbligo di denunciare i fatti al tribunale).
• Le informazioni acquisite non possono essere utilizzate per ottenere indebiti vantaggi. (Insider trading)
• Il dovere di riservatezza si applica anche ai collaboratori del professionista, il quale deve vigilare sul rispetto
dell’obbligo.
Art. 11 – Comportamento professionale
• Dignità, onore, decoro sia nell’esercizio delle professione che nella vita privata.
• Lealtà verso i colleghi ed i clienti
• Rispetto dell’Ordinamento giuridico e massima attenzione al prestigio dell’Ordine e della professione
• Obbligo di risposta tempestiva alle comunicazione dell’ordine e del Consiglio di Disciplina
• Cortesia nei rapporti di
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