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IMPRESA (unità economica considerata come attività)

L’impresa è un sistema complesso (insieme elevato di compiti e persone da coordinare) e aperto

(interagisce con la realtà esterna, da cui può essere influenzata in modo imprevedibile e

incontrollabile).

Per avviare un’impresa è necessario scegliere la forma giuridica più idonea, sulla base del rischio,

delle risorse finanziarie, del tipo di attività, della dimensione economica e degli adempimenti

legislativi.

IMPRESA INDIVIDUALE

E’ la forma giuridica più semplice, a cui corrispondono limitati oneri di natura amministrativa,

contabile e fiscale.

Ruota intorno alla figura di un unico soggetto, il titolare/imprenditore, che rischia il proprio

capitale, è soggetto economico, soggetto giuridico ed esercita tutti i diritti dell’attività

imprenditoriale.

- IMPRESA FAMILIARE

E’ un’impresa in cui i familiari sono collaboratori dell’imprenditore ed hanno diritto alla

partecipazione agli utili in misura massima del 49%

•Il reddito viene suddiviso tra i soggetti che svolgono l’attività

•E’ un particolare tipo di impresa individuale: giuridicamente rimane impresa individuale e di

fronte a terzi risponde il solo titolare.

IMPRESA COLLETTIVA

Si parla di società, in cui più soggetti pervengono ad un accordo denominato contratto (accordo tra

due o più soggetti, che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, tramite cui tali

soggetti conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività).

Capitale sociale (CS) = beni monetari + valore beni non monetari.

Quota socio = conferimento del socio / capitale sociale.

L’utile è il valore di sintesi ottenuto in via residuale dalla differenza tra ricavi e costi (La

distribuzione dell’utile avviene in funzione della quota di capitale sociale che ciascun socio

detiene e ad ogni socio spetta un dividendo proporzionale alla sua quota)

1. SOCIETÀ LUCRATIVE

SOCIETÀ DI PERSONE

Il soggetto giuridico è costituito da gli stessi soci.

Autonomia patrimoniale imperfetta: patrimonio sociale e patrimonio individuale dei soci non

sono nettamente separabili, anche se è sempre presente un certo grado di separazione fra

patrimonio della società e quello del socio.

Il potere di amministrare/gestire è legato al fatto di essere socio.

I soci delle società di persone hanno responsabilità Illimitata (patrimonio societario insufficiente ->

soci rispondono con beni personali) e solidale (rispondere anche oltre la loro quota di

partecipazione al capitale)

SOCIETÀ SEMPLICE (S.s.)

Esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (agricole e professionali)

Non è dotata di personalità giuridica.

In caso di insolvenza, il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.n.c)

Forma tipica per le società commerciali -> imprese commerciali di modeste dimensioni

In caso di insolvenza, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se

non dopo aver escusso il patrimonio sociale.

Tutti i soci possono essere amministratori ed avere il potere di rappresentanza.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.)

Stesse caratteristiche e vincoli delle s.n.c., ma i soci si distinguono in due categorie:

- Soci accomandatari

Hanno responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali.

Spetta loro, in via esclusiva, l’amministrazione e la gestione della società.

- Soci accomandanti

Rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito

Non partecipano all’amministrazione e alla gestione della società.

SOCIETÀ DI CAPITALE

La società costituisce un soggetto di diritto distinto e autonomo dalle persone dei soci rispetto alla

quale è un soggetto terzo, ha cioè personalità giuridica.

Autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con

il suo patrimonio.

I soci delle società di capitali hanno una responsabilità limitata al solo capitale sottoscritto.

Il nome sotto il quale agiscono è detto denominazione sociale.

Il capitale sociale deve avere un importo minimo, che varia a seconda del tipo di società.

Si costituiscono solo con atto pubblico.

- SOCIETÀ PER AZIONI (S.p.a.)

I soci sono limitatamente responsabili in base alla somma o al bene conferito il cui valore è

rappresentato nelle azioni possedute.

Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio: la qualità di socio conferisce solo il

potere di concorrere alla nomina degli Amministratori. €

Capitale sociale richiesto per la costituzione pari a 120.000

Il capitale sociale è diviso in quote fra i soci; tali quote sono chiamate azioni.

✓ valore nominale unitario= capitale sociale/azioni emesse

✓ capitale sociale = valore nominale * numero azioni emesse alla costituzione della società

✓ valore nominale: coincide quindi con il valore di emissione alla costituzione del capitale sociale

Le obbligazioni

Un titolo obbligazionario è un contratto in cui l’emittente si impegna ad effettuare una serie di

pagamenti intermedi (cedole) e a restituire il capitale al termine della vita del titolo -> in sostanza

sono delle “promesse” di remunerazione e rimborso del capitale.

Non rappresentano la proprietà del capitale.

Il capitale proprio: fonte che rimane investita a tempo indefinito e ha una remunerazione residuale

data dagli eventuali utili conseguiti; perciò è detto anche capitale di rischio

Il debito (es. prestito bancario e obbligazioni): fonte che rimane investita per periodi di tempo

prestabiliti, rappresenta un debito per l’azienda ed è remunerata mediante il pagamento di

interessi (cedola; oneri finanziari); può essere a breve, medio, lungo termine.

Gli organi sociali

a) Assemblea dei soci: È l’organo sovrano, costituendo la riunione di tutti i soci con l’intento di

manifestare la volontà sociale. Può essere ordinaria o straordinaria.

- Approva il bilancio

- Nomina e revoca amministratori, sindaci e revisori e ne stabilisce il compenso

- Delibera sull’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci

- In sede straordinaria approva le modifiche dello statuto

b) Organo amministrativo (gestione): si occupa della gestione dell’ente e dirige l’attività

dell’impresa. Può essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico.

Gli amministratori pongono in essere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale

ed hanno la rappresentanza istituzionale della società, cioè manifestano ai terzi la sua

volontà.

c) Collegio sindacale: È l’organo di controllo interno, obbligatorio per le S.p.A. che “vigila

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo

e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”

- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.r.l.)

Si costituisce con un capitale minimo di 10.000€

L’amministrazione non spetta ai soci, ma è l’assemblea dei soci che deve affidare tale compito agli

amministratori

Non vengono emesse azioni e non può emettere obbligazioni

Il capitale sociale è diviso in quote di conferimento non negoziabili sul mercato di borsa -> il socio possiede

una sola quota

azioni quote

- possono essere oggetto di offerta al pubblico - non possono essere oggetto di offerta

(come prodotto finanziario) al pubblico

- un socio può possedere più azioni - ad ogni socio spetta una sola quota

- sono tutte di uguale valore - possono essere di valore diverso

- la loro circolazione è tendenzialmente libera - l'atto costitutivo può escludere o limitare

il trasferimento delle quote

- sono ammissibili categorie di azioni - non sono ammissibili categorie di quote

Decisioni sociali più semplici (anche senza riunione dei soci in assemblea, salvo decisioni di modifica atto

costitutivo, oggetto sociale o diritti soci) -> il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua partecipazione

- SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.a.p.a.)

Modello societario intermedio tra società di capitali e società di persone

Stesse caratteristiche e vincoli delle s.n.c., ma i soci si distinguono in due categorie:

- Soci accomandatari

• Hanno responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali

• Spetta loro, invia esclusiva, l’amministrazione e la gestione della società

- Soci accomandanti

• Rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito

• Non partecipano all’amministrazione e alla gestione della società

SOCIETÀ MUTUALISTICHE

2.

Hanno uno scopo mutualistico e non lucrativo

Vengono costituite con il concorso di più persone (minimo 9 –minimo 3 nel caso di piccola società

cooperativa)

I soci possono essere Cooperatori o Finanziatori

I soci hanno responsabilità limitata, ma:

- Devono partecipare fattivamente alla gestione della società

- Tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte

CORPORATE GOVERNANCE

Con Corporate Governance si intende il sistema di meccanismi che regola il governo di un’impresa e

definisce le relazioni tra gli stakeholders.

L’impresa deve rispettare una serie di regole volte a garantire diritti sia degli shareholders sia degli

stakeholders. L’obiettivo è quello di garantire, seppur in una condizione di rischio, una gestione improntata

all’efficienza e all’integrità aziendale.

La separazione tra controllo e proprietà

Proprietà -> spetta agli azionisti in quanto apportano capitale ed hanno diritto sul flusso di cassa prodotto

dall’impresa.

Controllo -> spetta ai manager che prendono decisioni sulla gestione del’impresa.

1) Proprietà = controllo

Il controllo è assicurato dalla proprietà, chi investe il proprio denaro decide. Ai manager vengono

delegate decisione di carattere ordinario o di breve termine.

2) Proprietà controllo -> conflitti

Il controllo è assunto dai manager, che sono assunti da chi detiene la proprietà dell’impresa.

Bilancio d’impresa e corporate governance garantiscono che i manager perseguano gli obiettivi

della proprietà.

Gli organismi di gestione

Secondo il sistema tradizionale, gli organismi di gestione sono:

- Assemblea degli azionisti (funzione deliberativa)

- Consiglio di amministrazione (funzione esecutiva)

- Collegio sindacale (funzione di controllo sulla gestione)

- Società di revisione (funzione di controllo contabile)

La riforma del diritto societario italiano prevede tre sistemi di governance, a seconda dell’organo a cui sono

affidate le funzioni di amministrazione, controllo sulla gestione, controllo contabile: -

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BILANCIO D’ESERCIZIO

1. Stato Patrimoniale (SP) -> descrive la situazione patrimoniale dell’impresa in un

determinato istante.

2. Conto Economico (CE) -> riassume i flussi di ricavi e costi avvenuti in un esercizio.

3. Rendiconto Finanziario -> rappresenta i flussi di cassa che hanno interessato l’impresa

nell’esercizio.

4. Nota Integrativa -> contiene le regole, le ipotesi e le convenzioni utilizzate dall’impresa per

redigere SP e CE.

STATO PATRIMONIALE

Esso fotografa le cosiddette variabili stock o livello

a) Le attività, ossia l’insieme delle risorse (investimenti) a disposizione dell’azienda

(macchinari, fabbricati, denaro, crediti, beni in magazzino, brevetti, marchi, ecc.) in un certo

istante.

1. Attività non correnti

✔ Immobili, Impianti e macchinari

✔ Investimenti Immobiliari

✔ Attivit&agra

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiugiN99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Manzini Raffaella.
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