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STATUTO ALBERTINO
Lo statuto Albertino è una costituzione ottriate, è una costituzione breve
perché tipica dello stato liberale e flessibile.
Il nuovo stato puto rinuncia ad un assetto statualistica in favore di un
nuovo assetto basato su istituzioni rappresentative.
Lo statuto viene considerato legge fondamentale, perpetua è irrevocabile
della monarchia. Questi due aggettivi sembravano andare nella direzione
di un carattere di questo testo costituzionale non soltanto legislativo ma
addirittura una legge al vertice delle fonti. In realtà questo carattere non
fu riconosciuto allo statuto Albertino perché fondamentalmente
mancavano sue caratteristiche che invece avrebbero corroborato la tesi
di una costituzione vertice delle fonti e quindi rigida. Mancava la
previsione di un procedimento aggravato di revisione e inoltre mancava
l'affermazione di un sistema di giustizia costituzionale. Mancava quind il
congegno della rigidità e sopratutto mancava la garanzia della rigidità.
irrevocabile fu ritenuto da subito come un attributo che
Irrevocabile:
avrebbe impedito al re, espressione del potere costituente, di rinnegare
successivamente la concessione della costituzione. Questa irrevocabilità
fu intesa come esaurimento del potere costituente. Infatti, la funzione
straordinaria del potere costituente si esaurisce con l'avvento della
costituzione. Questo limite però fu interpretato come riferito soltanto al
re e non in riferimento al parlamento. Ciò che sarebbe stato impossibile
per il re non fu ritenuto impossibile per il parlamento. Il secondo
elemento da sottolineare è che si tratta di una costituzione La
pattizia.
costituzione Albertina è anche la risultante di un accordo politico fra il
sovrano e la (?). Un accordo politico che ha la sua consacrazione negli
articoli della costituzione(vedi nota precedente). Vi sono però due
elementi in più. Infatti de da sottolineare che la persona del re è sacra e
inviolabile. Questo afferma che i l re pur essendo vertice del potere
esecutivo non risponde degli atti da lui compiuti nell'esercizio della
funzione di governo. E non può disporre degli atti in nessuna sede perché
lui è sacro e inviolabile. Non può essere chiamato a rispondere sotto
nessun profilo. Vedremo come questa irresponsabilità regia è importante
anche per capire l'evoluzione della forma di governo. Altra
considerazione sta nell'articolo 5 infatti non si limita a dir ch al re solo
appartiene il potere esecutivo. Infatti esso riserva al sovrano alcune
prerogative. Si parli da questo punto di vista di prerogativa regia. Si parla
quindi di aree/materie assegnate in proprio al sovrano. Fra queste c'è il
comando delle forze di terra e di mare. Un po' quei poteri che spettano al
presidente francese. Inoltre può dichiara la guerra, fa trattati di pace e di
commercio e le camere ne ricevono notizia ma solo se l'interesse della
sicurezza dello stato lo permetta. Le camere sono chiamate ad approvare
solo alcune provvedimenti: quelli che comportino una variazione dei
territori dello stato o le finanze. Per il resto possono ricevere
comunicazione ma non esprimere il consenso. La prima linea che
riguarda la forma di governo è quindi l'attribuzione al sovrano la titolarità
del potere esecutivo. L'attribuzione di wuesto potere ad un soggetto
irresponsabile in quanto sacro e inviolabile. L'assetto del parlamento
ricalca i contenuti di quel patto politico alla base (¿. Due camere diverse
tra loro per composizione ma almeno apparentemente, non quanto per
l'esercizio delle funzioni. La legge è legge infatti solo se approvata dalle
camere. la camera è composta da depurati scelti da collegi elettorali. Lo
stato non ci dice quanti sono i deputati e con che sißtema devono essere
eletti. Ci dice però che devono essere eletti ogni 5 anni e ci dice che il re
può sciogliere la camera dei deputati.
Per quanto riguarda il senato ci dice che è una camera composta da
membri nominati a vita è ancora una volta non ci dice il numero. Mentre
il numero dei deputati sarebbe stato stabilito dalla legge letterale, il
numero dei senatori rimase sempre innominato. Lo statuto si limitava ad
individuare 21 categorie fra le persone fra le quali si sarebbero potuti
scegliere i senatori. Il senato è in qualche modo espressione della
monarchia.
Un parlamento paritario quando a funzioni ma non quanto a decisioni.
Nel l'assetto di quel parlamento si riflette quel patto alla base dello
statuto Albertino.
poiché il re è vertice dell'esecutivo il re ovviamente nomina e
Il governo:
revoca i suoi ministri come si legge all'articolo 65. L'articolo 66-67 ci dice
una cosa importante ma problematica da un punto di vista di
interpretazioni. Infatti dice che i ministri sono responsabili e le leggi e gli
atti di governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un
ministro. Il secondo periodo è la traduzione in termini formali e
procedurali dellirreponsabilita del re. Gli atti del governo infatti devono
ricadere sotto la responsabilità di qualcun altro, i ministri in questa logica
diventano una sorta di parafulmini dellirreponsabilita regia. I ministri
devono infatti rispondere al suo posto. Per cui i ministri sono responsabili
ma responsabili davànti s chi? Sicuramente responsabili davanti al re ed
è chiarissima la responsabilità davanti al re nel momento in cui il re
nomina e revoca gli stessi ministri.
Lo statuto testualmente preveda una responsabilità penale dei ministri
che solo proceduralmente era analoga all'impeachment. Infatti la camera
poteva mettere in stato di accusa i ministri e il senato gli giudicava riuniti
in un altra corte. Da un punto di vista procedurale è uguale ma questa
responsabilità era un Vera e propria responsabilità penale. La
responsabilità dei ministri era allora sicuramente una responsabilità
penale dinanzi al parlamento ma era soltanto una responsabilità penale
oppure lo statuto non escludeva la possibilità di una responsabilità
politica dei ministri. Qui si tocca un nodo importante e cioè il fatto che la
forma di governo monarchico costituzionale prevede un schema di
separazione rigida dei poteri. Prevede cioè che parlamento marcino come
su due rette parallele. Questo dualismo è un dualismo che si sarebbe
rivelato fragile. anche in questo caso c'è un ruolo formale riconosciuto al
Potere giudiziario:
re perché la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai
giudici che gli istituisce. La spia del l'approccio dello statuto al potere
giudiziario e nell'articolo 69 che tocca un punto decisivo. L'indipendenza
del potere giudiziario, qui si tocca un punto essenziale nella logica della
sperazione dei poteri. L'articolo 69 afferma che i giudici nominati dal re
sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. L inamovibilità non è garantito
per i giudici di mandamento, quelli che nel l'evoluzione vengono chiamati
pretori. Inamovibilità no anche per quella parte della giurisdizione che
non sono i giudici ovvero i pubblici ministeri. Dal l'articolo 69 emerge
chiaro l'idea di una giurisdizione solo limitatamente indipendente.
La magistratura è una magistratura limitatamente indipendente dal
potere politico e sopratutto dal governo.
c'è discontinuità perché si garantiscono i diritti ma solo
I diritti di libertà:
alcuni diritti. Libertà individuali e libertà cosiddette negative. (Art dal
24/32).
Di libertà collettive si parla solo nell'articolo 32 è solo in riferimento alla
libertà di riunione. Libertà di riunione garantita solo se i soggetti si
uniformano alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse
della cosa pubblica e non solo. Infatti questa disposizione non è
applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, aperti i quali rimangono
soggetti alle leggi di polizia.
Inoltre stiamo parlando di una costituzione flessibile, interpretata da
subito con il senso di non potersi imporre al legislatore successivo. La
forma di governo delineata dallo stato è una no marchia costituzionale
ma molto presto questa forma di governo lentamente si evolverà verso
una forma di governo parlamentare che non era prevista come tale dallo
statuto salvo l'accenno ambiguo che afferma che i ministri sono
responsabili. Forma di governo parlamentare che si afferma poiché il
dualismo della monarchia parlamentare in Italia non regge.
La forma di governo parlamentare si affermerà in Italia ma dovremmo
aspettare gli individui del novecento per vedere la forma di governo
realizzata in senso squisitamente parlamentare. Dovremmo aspettare
l'età Giolittiana, prima la forma di governo assumerà segni di una forma
di governo parlamentare ma poi si vedrà in età Giolittiana.
Lo statuto delinea quindi una forma di governo che può essere
inquadrata nella monarchia costituzionale.
Sul piano della forma di governo lo statuto flessibile consentì una lenta
evoluzione della forma di governo verso un assetto parlamentare. Da
monarchia costituzionale a monarchia parlamentare.
La forma di governo si evolve per l'impossibilità di sostenere un assetto
politico.
Parlamento è sovrano come due soggetti formalmente indipendenti l'uno
dall'altro. L'uno titolare della funzione legislativa, l'altro della funzione di
governo, in una logica in cui questa ßeprazione corrispondeva anche ad
una ripartizione di compiti che da istituzionale era anche sociale.
Monarchia e aristocrazia da una parte e borghesia dall'altro. Questo
schema dualistico non regge per tante ragioni. In primis per ragioni
sociali, ovvero una borghesia che si espande sempre di più ma anche per
ragioni istituzionali infatti un modello in cui re e psrlamento viaggiano su
due strade diverse è un modello insostenibile. Infatti il governo per
esprimere pienamente la propria funzione, attuare un programma di
governo, non può fare a meno del consenso del parlamento.
Nellottocento emerge con chiarezza questa impossibilità da parte del
governo di prescindere dal parlamento, dalla legge. Dalla legge in
generale ma sopratutto dalla legge di bilancio. È il titolo sulla base del
quale il governo può percepire le entrate e praticare le spese. Ma è un
atto che non sta nelle mani del governo, sta al parlamento adottarlo. Già
da questo si avverte come la separazione fosse una sperazione destinata
a non durare. Già all'indomani l'entrata in vigore del