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STATUTO ALBERTINO

Lo statuto Albertino è una costituzione ottriate, è una costituzione breve

perché tipica dello stato liberale e flessibile.

Il nuovo stato puto rinuncia ad un assetto statualistica in favore di un

nuovo assetto basato su istituzioni rappresentative.

Lo statuto viene considerato legge fondamentale, perpetua è irrevocabile

della monarchia. Questi due aggettivi sembravano andare nella direzione

di un carattere di questo testo costituzionale non soltanto legislativo ma

addirittura una legge al vertice delle fonti. In realtà questo carattere non

fu riconosciuto allo statuto Albertino perché fondamentalmente

mancavano sue caratteristiche che invece avrebbero corroborato la tesi

di una costituzione vertice delle fonti e quindi rigida. Mancava la

previsione di un procedimento aggravato di revisione e inoltre mancava

l'affermazione di un sistema di giustizia costituzionale. Mancava quind il

congegno della rigidità e sopratutto mancava la garanzia della rigidità.

irrevocabile fu ritenuto da subito come un attributo che

Irrevocabile:

avrebbe impedito al re, espressione del potere costituente, di rinnegare

successivamente la concessione della costituzione. Questa irrevocabilità

fu intesa come esaurimento del potere costituente. Infatti, la funzione

straordinaria del potere costituente si esaurisce con l'avvento della

costituzione. Questo limite però fu interpretato come riferito soltanto al

re e non in riferimento al parlamento. Ciò che sarebbe stato impossibile

per il re non fu ritenuto impossibile per il parlamento. Il secondo

elemento da sottolineare è che si tratta di una costituzione La

pattizia.

costituzione Albertina è anche la risultante di un accordo politico fra il

sovrano e la (?). Un accordo politico che ha la sua consacrazione negli

articoli della costituzione(vedi nota precedente). Vi sono però due

elementi in più. Infatti de da sottolineare che la persona del re è sacra e

inviolabile. Questo afferma che i l re pur essendo vertice del potere

esecutivo non risponde degli atti da lui compiuti nell'esercizio della

funzione di governo. E non può disporre degli atti in nessuna sede perché

lui è sacro e inviolabile. Non può essere chiamato a rispondere sotto

nessun profilo. Vedremo come questa irresponsabilità regia è importante

anche per capire l'evoluzione della forma di governo. Altra

considerazione sta nell'articolo 5 infatti non si limita a dir ch al re solo

appartiene il potere esecutivo. Infatti esso riserva al sovrano alcune

prerogative. Si parli da questo punto di vista di prerogativa regia. Si parla

quindi di aree/materie assegnate in proprio al sovrano. Fra queste c'è il

comando delle forze di terra e di mare. Un po' quei poteri che spettano al

presidente francese. Inoltre può dichiara la guerra, fa trattati di pace e di

commercio e le camere ne ricevono notizia ma solo se l'interesse della

sicurezza dello stato lo permetta. Le camere sono chiamate ad approvare

solo alcune provvedimenti: quelli che comportino una variazione dei

territori dello stato o le finanze. Per il resto possono ricevere

comunicazione ma non esprimere il consenso. La prima linea che

riguarda la forma di governo è quindi l'attribuzione al sovrano la titolarità

del potere esecutivo. L'attribuzione di wuesto potere ad un soggetto

irresponsabile in quanto sacro e inviolabile. L'assetto del parlamento

ricalca i contenuti di quel patto politico alla base (¿. Due camere diverse

tra loro per composizione ma almeno apparentemente, non quanto per

l'esercizio delle funzioni. La legge è legge infatti solo se approvata dalle

camere. la camera è composta da depurati scelti da collegi elettorali. Lo

stato non ci dice quanti sono i deputati e con che sißtema devono essere

eletti. Ci dice però che devono essere eletti ogni 5 anni e ci dice che il re

può sciogliere la camera dei deputati.

Per quanto riguarda il senato ci dice che è una camera composta da

membri nominati a vita è ancora una volta non ci dice il numero. Mentre

il numero dei deputati sarebbe stato stabilito dalla legge letterale, il

numero dei senatori rimase sempre innominato. Lo statuto si limitava ad

individuare 21 categorie fra le persone fra le quali si sarebbero potuti

scegliere i senatori. Il senato è in qualche modo espressione della

monarchia.

Un parlamento paritario quando a funzioni ma non quanto a decisioni.

Nel l'assetto di quel parlamento si riflette quel patto alla base dello

statuto Albertino.

poiché il re è vertice dell'esecutivo il re ovviamente nomina e

Il governo:

revoca i suoi ministri come si legge all'articolo 65. L'articolo 66-67 ci dice

una cosa importante ma problematica da un punto di vista di

interpretazioni. Infatti dice che i ministri sono responsabili e le leggi e gli

atti di governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un

ministro. Il secondo periodo è la traduzione in termini formali e

procedurali dellirreponsabilita del re. Gli atti del governo infatti devono

ricadere sotto la responsabilità di qualcun altro, i ministri in questa logica

diventano una sorta di parafulmini dellirreponsabilita regia. I ministri

devono infatti rispondere al suo posto. Per cui i ministri sono responsabili

ma responsabili davànti s chi? Sicuramente responsabili davanti al re ed

è chiarissima la responsabilità davanti al re nel momento in cui il re

nomina e revoca gli stessi ministri.

Lo statuto testualmente preveda una responsabilità penale dei ministri

che solo proceduralmente era analoga all'impeachment. Infatti la camera

poteva mettere in stato di accusa i ministri e il senato gli giudicava riuniti

in un altra corte. Da un punto di vista procedurale è uguale ma questa

responsabilità era un Vera e propria responsabilità penale. La

responsabilità dei ministri era allora sicuramente una responsabilità

penale dinanzi al parlamento ma era soltanto una responsabilità penale

oppure lo statuto non escludeva la possibilità di una responsabilità

politica dei ministri. Qui si tocca un nodo importante e cioè il fatto che la

forma di governo monarchico costituzionale prevede un schema di

separazione rigida dei poteri. Prevede cioè che parlamento marcino come

su due rette parallele. Questo dualismo è un dualismo che si sarebbe

rivelato fragile. anche in questo caso c'è un ruolo formale riconosciuto al

Potere giudiziario:

re perché la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai

giudici che gli istituisce. La spia del l'approccio dello statuto al potere

giudiziario e nell'articolo 69 che tocca un punto decisivo. L'indipendenza

del potere giudiziario, qui si tocca un punto essenziale nella logica della

sperazione dei poteri. L'articolo 69 afferma che i giudici nominati dal re

sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. L inamovibilità non è garantito

per i giudici di mandamento, quelli che nel l'evoluzione vengono chiamati

pretori. Inamovibilità no anche per quella parte della giurisdizione che

non sono i giudici ovvero i pubblici ministeri. Dal l'articolo 69 emerge

chiaro l'idea di una giurisdizione solo limitatamente indipendente.

La magistratura è una magistratura limitatamente indipendente dal

potere politico e sopratutto dal governo.

c'è discontinuità perché si garantiscono i diritti ma solo

I diritti di libertà:

alcuni diritti. Libertà individuali e libertà cosiddette negative. (Art dal

24/32).

Di libertà collettive si parla solo nell'articolo 32 è solo in riferimento alla

libertà di riunione. Libertà di riunione garantita solo se i soggetti si

uniformano alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse

della cosa pubblica e non solo. Infatti questa disposizione non è

applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, aperti i quali rimangono

soggetti alle leggi di polizia.

Inoltre stiamo parlando di una costituzione flessibile, interpretata da

subito con il senso di non potersi imporre al legislatore successivo. La

forma di governo delineata dallo stato è una no marchia costituzionale

ma molto presto questa forma di governo lentamente si evolverà verso

una forma di governo parlamentare che non era prevista come tale dallo

statuto salvo l'accenno ambiguo che afferma che i ministri sono

responsabili. Forma di governo parlamentare che si afferma poiché il

dualismo della monarchia parlamentare in Italia non regge.

La forma di governo parlamentare si affermerà in Italia ma dovremmo

aspettare gli individui del novecento per vedere la forma di governo

realizzata in senso squisitamente parlamentare. Dovremmo aspettare

l'età Giolittiana, prima la forma di governo assumerà segni di una forma

di governo parlamentare ma poi si vedrà in età Giolittiana.

Lo statuto delinea quindi una forma di governo che può essere

inquadrata nella monarchia costituzionale.

Sul piano della forma di governo lo statuto flessibile consentì una lenta

evoluzione della forma di governo verso un assetto parlamentare. Da

monarchia costituzionale a monarchia parlamentare.

La forma di governo si evolve per l'impossibilità di sostenere un assetto

politico.

Parlamento è sovrano come due soggetti formalmente indipendenti l'uno

dall'altro. L'uno titolare della funzione legislativa, l'altro della funzione di

governo, in una logica in cui questa ßeprazione corrispondeva anche ad

una ripartizione di compiti che da istituzionale era anche sociale.

Monarchia e aristocrazia da una parte e borghesia dall'altro. Questo

schema dualistico non regge per tante ragioni. In primis per ragioni

sociali, ovvero una borghesia che si espande sempre di più ma anche per

ragioni istituzionali infatti un modello in cui re e psrlamento viaggiano su

due strade diverse è un modello insostenibile. Infatti il governo per

esprimere pienamente la propria funzione, attuare un programma di

governo, non può fare a meno del consenso del parlamento.

Nellottocento emerge con chiarezza questa impossibilità da parte del

governo di prescindere dal parlamento, dalla legge. Dalla legge in

generale ma sopratutto dalla legge di bilancio. È il titolo sulla base del

quale il governo può percepire le entrate e praticare le spese. Ma è un

atto che non sta nelle mani del governo, sta al parlamento adottarlo. Già

da questo si avverte come la separazione fosse una sperazione destinata

a non durare. Già all'indomani l'entrata in vigore del

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dodo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.