Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COSTITUZIONI FLESSIBILI E COSTITUZIONI RIGIDE.
La distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide è generalmente spiegata
così: sono flessibili le costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per
la loro modificazione ma consentono che questa avvenga attraverso la normale
attività legislativa. Sono tipiche dell’800, quelle gentilmente concesse dal sovrano
assoluto; sono rigide, invece, quelle che dispongono un procedimento particolare per
la loro modifica. Sono tipiche del ‘900 e sono costituzioni lunghe, in contrapposizione
alle precedenti, perché non si limitano a disciplinare le regole generali dell’esercizio
del potere pubblico e della produzione delle leggi, ma contengono principi e anche
disposizioni analitiche che riguardano le materie più disparate, dal credito al risparmio,
dall’ambiente alla famiglia. Le costituzioni dell’800 segnavano la fine del potere
assoluto. Il senso della Costituzione dell’800 era dunque: decretare il passaggio della
titolarità del potere dal Re al Re in Parlamento, cioè ad una procedura di codecisione.
La nozione di Costituzione flessibile ha qualche margine di ambiguità: è flessibile nella
parte in cui non pretende di essere una regola giuridica, ma è più che rigida nella
parte in cui attribuisce la sovranità alla legge e al suo procedimento di formazione. Le
costituzioni rigide pretendono che tutte le loro disposizioni abbiano forza regolativa e
siano trattate come regole inderogabili. Nelle costituzioni del ‘900 una componente
pattizia è comunque presente: non è un patto tra Stati, ma tra parti politiche, religiose,
sociali ecc. Quello che questo patto vuole garantire è che la parte che ottiene la
maggioranza nelle elezioni non si impossessi definitivamente del potere e non minacci
la sopravvivenza di quelle componenti che si ritrovino in minoranza. Il che significa che
ogni Costituzione rigida è frutto di un compromesso, che è necessariamente lunga
perché ogni componente accetta l’accordo a condizione che i suoi interessi siano
garantiti da regole costituzionali, che è necessariamente garantita da un giudice a cui
è attribuito il compito di assicurare il rispetto del compromesso.
LE GARANZIE DELLA RIGIDITÀ COSTITUZIONALE.
La Costituzione rigida è dunque una Costituzione garantita: è garantita la prevalenza
delle sue regole rispetto a qualsiasi altra regola. Le garanzie sono di due tipi: il
procedimento di revisione costituzionale e il controllo di legittimità delle leggi. Il
procedimento di revisione è sempre più gravoso del normale procedimento legislativo.
Sono diversi da paese a paese, perché diversa è la genesi delle loro costituzioni. Ma
nessuna costituzione è rigida a tal punto da non ammettere alcun cambiamento:
sarebbe un invito alla rivoluzione.
COSTITUZIONE SCRITTA E DIRITTO COSTITUZIONALE.
Attorno ai 139 articoli della Costituzione vi sono numerose altre componenti che
formano assieme il diritto costituzionale:
Alcune leggi costituzionali, anche se non sono molte: alcune sono state emanate
per modificare singole disposizioni della Costituzione; altre previste dalla Costituzione,
riguardano questioni specifiche (le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
costituzionale; i modi di accesso alla Corte stessa).
Vi sono le tradizioni costituzionali di cui siamo eredi. La storia costituzionale
moderna ha sedimentato le regole basilari di funzionamento delle istituzioni
rappresentative e delle garanzie delle libertà individuali;
La giurisprudenza della Corte costituzionale rappresenta un lavoro di continua
specificazione del significato delle disposizioni costituzionali in relazione a tutti gli
infiniti casi che le vengono prospettati;
Importante è la legislazione ordinaria: in primo luogo è importante per la
legislazione elettorale, per i regolamenti parlamentari e per i referendum; in secondo
luogo è importante soprattutto nella parte dedicata alla libertà e ai diritti
fondamentali.
DISPISIZIONI, NORME, REGOLE, PRINCIPI, VALORI, INTERESSI.
Sono spesso che nel linguaggio dei giuristi spesso si intrecciano e si rincorrono a
vicenda. I valori e gli interessi stanno fuori del diritto e sono gli obbiettivi che muovono
il legislatore. Ogni norma cerca di proteggere qualche valore o interesse, anzi cerca di
fissare il punto di equilibrio tra valori e interessi contrastanti. I valori nel diritto entrano
come principi, cioè come norme dal contenuto molto generale e non circostanziato. I
principi sono un tipo di norma giuridica che si distingue dalle regole per il fatto di
essere dotato di un elevato grado di genericità e di non essere circostanziato. Sono
affermazioni assolute: i modi e le circostanze con cui i principi operano, si adeguano
alla convivenza e al bilanciamento con altri principi e vengono applicati sono definiti
regole. Principi e regole sono norme giuridiche, cioè costruzione che gli interpreti
fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente o il legislatore hanno
scritto alle loro disposizioni. Le disposizioni sono parte del testo, enunciati scritti dal
legislatore.
LA COSTITUZIONE ITALIANA.
La Costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1 gennaio 1948 e fu approvata
dall’Assemblea costituente, eletta contemporaneamente al referendum costituzionale.
È una costituzione lunga, perché un consenso così vasto si è potuto realizzare soltanto
sommando le istanze, gli interessi e i valori delle diverse componenti. È una
Costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra
i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, a giustapporli, lasciando alla legislazione
successiva di individuare il punto di bilanciamento. Si compone di parti diverse. Inizia
con i Principi fondamentali: 12 articoli che contengono un complesso di norme di
principio, non collegate tra loro, ma poste l’una accanto all’altra. Una seconda sezione
della Costituzione pone le garanzie delle libertà individuali, dei diritti sociali e delle
libertà economiche, nonché i modi in cui il popolo esercita la sua sovranità. Segue poi
una parte dedicata all’organizzazione costituzionale dello Stato, cioè al Parlamento, al
Presidente della Repubblica, al Governo e ai loro rapporti reciproci; alla disciplina della
pubblica amministrazione; della magistratura; delle Regioni; delle autonomie locali;
delle garanzie costituzionali; la revisione della Costituzione.
FONTI: NOZIONI GENERALI.
FONTI DI PRODUZIONE.
Nel linguaggio giuridico la definizione tradizionale delle fonti è la seguente: dicasi
fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme
giuridiche, cioè ad innovare all’ordinamento giuridico stesso. Gli ordinamenti moderni
si istituiscono tutti attraverso una struttura gerarchica, basta che la Costituzione
indichi le fonti ad essa immediatamente inferiori, dette anche fonti primarie, cioè le
leggi e gli atti ad esse equiparati, perché saranno poi queste a regolare le fonti ancora
inferiori, le fonti secondarie. Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti
abilitate a innovare l’ordinamento stesso si chiamano usualmente norme di
riconoscimento oppure fonti sulla produzione delle norme.
FONTI DI COGNIZIONE: PUBBLICAZIONE E RICERCA DEGLI ATTI NORMATIVI.
Le fonti di cognizione non sono altro che gli strumenti attraverso i quali si viene a
conoscere le fonti di produzione. In Italia vi sono fonti di cognizione ufficiali e private.
La più importante delle fonti ufficiale è la Gazzetta Ufficiale. Altre fonti ufficiali: i
Bollettini ufficiali delle Regioni e la Gazzetta Ufficiale della Unione europea. Che siano
ufficiali è fondamentale perché il testo che pubblicano è quello che entra in vigore,
divine cioè obbligatorio per tutti. Per consentire la conoscenza e lo studio dei nuovi
atti, questi non entrano in vigore immediatamente, ma soltanto dopo la vacatio legis,
un periodo di regola di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Le fonti
non ufficiali possono essere fornite da soggetti pubblici o private, ed essere cartacee o
informatiche. Al contrario di quelle ufficiali non hanno valore legale.
FONTI-FATTO E FONTI-ATTO.
Le fonti di produzione si distinguono in due categorie: le fonti-atto (atti normativi) e le
fonti-fatto (fatti normativi). Le fonti-atto sono parte degli atti giuridici e hanno due
caratteristiche:
Quanto agli effetti giuridici, gli atti normativi hanno la capacità di porre norme
vincolanti per tutti;
Quanto ai comportamenti, questi devono essere imputabili a soggetti cui lo
stesso ordinamento riconosce il potere di porre in essere tali atti.
Le fonti-fatto sono invece una categoria residuale, cioè tutte le altre fonti che
l’ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l’applicazione, non perché prodotte
dalla volontà di un determinato soggetto indicato dall’ordinamento, ma per il semplice
fatto di esistere. Appartengono alla categoria dei fatti giuridici, cioè agli eventi naturali
o sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento. Dal punto di vista
redazionale, l’atto è suddiviso in articoli, questi in commi; gli articoli possono essere
raggruppati in capi, e questi in titoli e parti. Una volta si poteva dire che la fonte-fatto
per eccellenza fosse consuetudine. Questa nasce da un comportamento sociale
ripetuto nel tempo sino al punto che esso viene sentito come obbligatorio,
giuridicamente vincolante. Oggi però la consuetudine è quasi scomparsa dagli
ordinamenti moderni che si ispirano al sistema della codificazione. Il giudice ha il
potere e il dovere di individuare e interpretare le fonti normative da applicare al
giudizio con i propri mezzi: è il principio jura novit curia, che vale per tutte le fonti,
siano esse atti o fatti. Comporta anche il dovere-potere del giudice di interpretarne le
disposizioni al fine di individuare la norma da applicare al caso. Ultimo versante su cui
si pone il principio jura novit curia, il giudice deve valutare non solo che una certa
norma esista, ma anche che sia valida: accade quando è posta in conformità alle
norme di rango superiore.
TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI.
Il principio di esclusività, che è espressione della sovranità dello Stato, attribuisce a
questo il potere di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare e i fatti e gli atti che
possono produrre norme nell’ordinamento. Per consentire alle norme prodotte da fonti
di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale si opera attraverso
la tecnica del rinvio: lo strumento con cu