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Dal decentramento autarchico alle regioni

Il decentramento autarchico

Il decentramento autarchico viene realizzato attraverso il trasferimento di competenze dallo Stato a favore di altre persone giuridiche pubbliche o enti, con il compito di provvedere a conseguire determinati fini pubblici. A loro volta questi enti possono essere territoriali o istituzionali. Gli enti pubblici territoriali sono detti territoriali in quanto il territorio geografico costituisce un elemento essenziale di questi enti, poiché essi possono svolgere le diverse funzioni che la legge attribuisce solo nell’ambito del loro territorio.

Indubbiamente si tratta di enti molto vicini alla nostra esperienza, poiché ciascuno di noi vive in uno degli oltre ottomila Comuni italiani, che fanno parte di una delle oltre cento Province e di una delle venti Regioni in cui è suddiviso il nostro Paese. Gli enti pubblici istituzionali sono molto numerosi. A essi lo Stato attribuisce compiti molto vari e specifici.

A titolo esemplificativo, possiamo ricordare il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che ha competenza nel settore sportivo, l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica), che si occupa di elaborare studi e statistiche di interesse nazionale, la Banca d’Italia, che ha importanti funzioni in materia bancaria e monetaria e così via.

Le regioni

Il sistema regionale italiano indicato dalla nostra Costituzione prevede due tipi diversi di Regioni: cinque Regioni a statuto speciale e quindici Regioni a statuto ordinario. Mentre le prime furono realizzate immediatamente dopo l’entrata in vigore della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario furono attuate solo successivamente, nel corso cioè degli anni Settanta del secolo scorso.

Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, istituite nel 1948, a cui fece seguito, nel 1963, il Friuli-Venezia Giulia), per le loro caratteristiche specifiche, storiche, etniche, linguistiche, socio-culturali, godono di prerogative molto particolari e di maggiore autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

Gli statuti regionali

Entrambi i tipi di Regione sono disciplinati sia dalla Costituzione sia da appositi statuti. Lo statuto è un atto scritto che contiene le norme per l’organizzazione e il funzionamento della Regione in quei settori che non sono già regolati dalla Costituzione. Le modalità di emanazione degli statuti sono però diverse a seconda che si tratti di Regioni a statuto ordinario o speciale.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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