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Criminologia

Lezione 1 – 5/10/15

Introduzione alla criminologia

Che cosa studia la criminologia? Di solito l’oggetto è dato dalla norma, quindi noi giuristi non ci poniamo questo problema. La criminologia si occupa del crimine, però non è una risposta esauriente ed esaustiva perché anche il diritto penale studia il crimine. La criminologia quindi coincide con il diritto penale? In realtà, non è assolutamente così perché è diversa la prospettiva all’interno della quale si studia il crimine: il diritto penale studia il delitto attraverso quella che è l’angolazione astratta del crimine perché si muove su una dimensione ontologica, mentre la criminologia invece studia ciò che per il diritto penale è irrilevante, ha una prospettiva differente: non è importante solo la dimensione ontologica ma anche i motivi per i quali il soggetto ha compiuto quel fatto di reato, quali sono i rapporti con la vittima, etc.

Il diritto penale ha la funzione di setaccio della realtà, ciò che resta dopo il setaccio è ciò che rileva per il diritto penale mentre per la criminologia abbiamo detto c’è una prospettiva differente. Alla criminologia interessa tutto ciò che parte dal crimine ed arriva alla c.d. devianza. Il percorso per arrivare alla conclusione è molto lungo, anche dal punto di vista storico. La criminologia è una scienza che è giovane, nasce a partire dall’800, e si definisce man mano nel corso del tempo attraverso teorie.

La criminologia è una scienza autonoma rispetto al diritto penale, non studia lo stesso oggetto del diritto penale. Alla fine dell’800 si inizia ad indagare il crimine da un angolo visuale diverso da quello che ci insegnano i classici del diritto penale: mentre la Scuola Classica ci ha insegnato a studiare il reato partendo dal fatto, nell’analisi criminologica di fine ’800 si inizia ad indagare su chi ha commesso il fatto, sugli autori del reato. La prospettiva cambia, non si guarda al reato di omicidio ma al soggetto che realizza il reato di omicidio. Si ribalta proprio la prospettiva della teoria classica.

Siamo dunque ancora agli inizi dell’indagine criminologica: l’oggetto è sempre la fattispecie tipica penalmente rilevante però la prospettiva criminologica è l’indagine delle cause criminogene che hanno portato a compiere quel reato, su una scala non sociologica ma individuale. La Scuola Positiva è quella scuola che si pone per prima il problema di che cosa sia la criminologia. All’interno della Scuola Positiva ci sono vari indirizzi che cambiano la prospettiva della criminologia, ad esempio Cesare Lombroso parte da un’idea antropologica, quindi dalla fisiognomica di un individuo, da ragioni morfologiche: delinquente è perché si nasce delinquente secondo Lombroso.

È un’idea molto semplicistica di quella che in realtà è la concezione positivistica delle cause del crimine. È ovvio che è un’idea semplicistica e superata, ma non tanto, perché le indagini neuroscientifiche non ci portano molto lontano da ciò che diceva Lombroso. La Scuola positivista sposta l’asse ad un’idea deterministica: il soggetto che ha commesso il fatto di reato è stato costretto da una causa che lo ha indotto a commetterlo (causa antropologica, psichiatrica o sociologica). Esiste una legge deterministica: il soggetto viene indotto a commettere quel reato, dunque può tornare ad essere un soggetto incapace a delinquere soltanto se quelle cause saranno rimosse.

Il concetto di libero arbitrio a quello di causa determinante porta una rivoluzione all’interno delle strutture proprie del diritto penale. La criminologia in quegli anni non si muove in maniera autonoma rispetto al diritto penale ma “mano nella mano” con il diritto penale. I soggetti che vengono presi in considerazione solo quelli che si trovano in carcere: solo da essi si possono analizzare le cause che hanno portato a commettere quel reato. La criminologia è in subordine a quello che è il primo selettore, cioè il diritto penale. Non ha un selettore autonomo la criminologia.

Che cosa determina questa diversità di prospettiva? Una caduta pericolosissima sul diritto penale e sulle strutture di garanzia del diritto penale. La criminologia si basa sul principio di pericolosità e non sull’essere rimproverabile: secondo Ferri il soggetto viene influenzato dalle cause criminogene e non sul fatto che ha mal disposto del suo libero arbitrio, non ha scelto l’illecito. Il fulcro della punizione non sta nel rimprovero, nella colpevolezza, ma sta nel fatto che il soggetto è pericoloso. È quindi la pericolosità di quel soggetto rispetto alla collettività che impone di privarlo della libertà personale.

Il baricentro della punizione è quindi la pericolosità del soggetto rispetto alla collettività e la pena è indeterminata nella sua durata. Secondo la Scuola Classica invece la pena deve essere determinata secondo il principio di proporzionalità e determinatezza, cioè bisogna calibrare una pena tra quello che lo Stato toglie e quello che il soggetto ha tolto per la sua azione.

Quest’idea della proporzione viene scardinato dall’idea della criminologia che investe la Scuola Positiva, perché il concetto della pericolosità non ci dice che il soggetto dovrà stare in una situazione di detenzione per un tempo determinato alla lesione commessa ma finché sarà in uno stato di pericolosità: la pena è sine die, senza fine, è calibrata sulla pericolosità. È un accertamento che deve essere fatto di volta in volta per controllare se il soggetto sia ancora pericoloso oppure no, e quindi reimmesso nella società.

Anche l’imputabilità viene ribaltata, cioè la capacità di intendere e di volere e cioè il primo tassello per determinare se un soggetto possa essere rimproverato e quindi punibile. L’imputabilità viene ribaltata proprio perché viene costruita come un elemento successivo alla colpevolezza e per Ferri serve soltanto a stabilire se al colpevole debba essere attribuita una pena o una misura cautelare.

La Scuola Positiva ha quindi questo effetto devastante rispetto a quelle figure di garanzia nell’ambito del diritto penale. In questo momento storico in cui nasce la criminologia si assiste ad un asservimento della criminologia al diritto penale ma la differenza sta nella prospettiva con cui si guarda al delitto. Il laboratorio su cui si inizia a studiare la criminologia è quello del diritto penale ma con una prospettiva differente che finisce per urtare contro i capisaldi del diritto penale.

L’idea che la criminologia debba avere lo stesso oggetto del diritto penale è la sua spina nel fianco che fa sì che si ricerchi un oggetto autonomo, differente, capace di rendere la criminologia indipendente per assumere delle vesti di una scienza autonoma. Ciò avviene nel momento in cui si mette in evidenza come in realtà la criminologia si debba occupare non solo dei delitti ma anche dei soggetti che li commettono, anche della reazione sociale, anche delle vittime sulle quali sono stati realizzati e più in generale sulla devianza.

Questo concetto porta la criminologia ad affrancarsi dal diritto penale. La devianza è tutto ciò che si allontana dalle regole e queste regole possono essere giuridiche, comportamentali, sociali, religiose, etc. Qualsiasi regola lesa comporta una condotta deviante. La criminologia comincia a ragionare non su ciò che è penalmente rilevante ma si fa una domanda precedente e si chiede “chi è che stabilisce di far diventare quel fatto un fatto di reato?”.

La criminologia chiede al diritto penale chi è che ha stabilito che quel fatto è penalmente rilevante: questa è una domanda molto insidiosa per il diritto penale, perché è l’unica materia in cui non esiste una materia ontologicamente definita. Non esiste una sostanza ontologica di diritto penale, ma è ciò che il legislatore decide di far diventare penalmente rilevante attraverso l’associazione di quella violazione ad una limitazione di libertà del soggetto.

Non c’è un dato a cui poterci riferire in maniera costante, ma anche nel tempo (basta vedere il reato di omicidio, lo stupro, etc.), perché il diritto penale non è immutabile nel tempo ma è destinato a trasformarsi in base alla sensibilità ed alle esigenze sociali espresse dalla collettività. Quindi il diritto penale sanziona ciò che la criminologia gli suggerisce attraverso un’analisi del sentire sociale.

Il mutamento della scala di valori determina e deve determinare quindi un mutamento delle fattispecie penali: il metro di questo mutamento non può essere dato dal diritto che è generale ed astratto ma dalla criminologia la quale è deputata all’analisi della realtà empirica, fa delle valutazioni etico-sociali e individua ciò che è rilevante per la società. Da qui si può costruire un rapporto che ha un’utilità reciproca: permette di determinare un rapporto dove il diritto penale non è la tutela astratta di beni giuridici che non hanno corrispondenza nella realtà perché la criminologia porta a galla ciò che la collettività ritiene che debba essere tutelato.

La criminologia ha quindi il compito di scandagliare e di mettere in evidenza ciò che sta al centro dei valori che si trovano sottesi nella società. L’oggetto della criminologia ha uno spettro d’azione più ampio rispetto a quello del diritto penale, si deve muovere su una valutazione dei valori etico-sociali in gioco e quindi deve prendere in considerazione qualsiasi condotta deviante. Come diceva Franz Von Liszt, il diritto penale è simile ad un chirurgo rispetto a quella che è la possibilità di incidere sulla realtà malata, quindi ha bisogno di un campo di azione preciso, la criminologia invece si muove su una prospettiva più ampia, è lei che “fa le diagnosi”, individua in quali ambiti muoversi per il diritto penale ed anche il modo di prevenire quei crimini.

Il diritto penale è la extrema ratio, la criminologia ha la possibilità di poter individuare dei mezzi per poter prevenire quel crimine ma soprattutto dove intervenire affinché non si arrivi all’integrazione di una fattispecie penalmente rilevante. Quindi come intervenire dal punto di vista politico per evitare di arrivare al diritto penale, cioè alla extrema ratio? L’altro aspetto molto complesso su cui si deve muovere la criminologia è il bisogno di trovare un metro di valutazione scientifico, essendo comunque una scienza, perché sennò è evidente che perde quella che è la sua vocazione.

Forti inizia il suo compendio di criminologia con un aneddoto, in cui si racconta di questo re che, vedendo passare un bove che era destinato al sacrificio, si era mosso a pietà ed aveva detto che il rito doveva essere eliminato per sostituirlo con il sacrificio di un montone. La ragione che lo aveva indotto a questo cambiamento è il fatto che aveva visto il bove e non il montone. Forti usa questo aneddoto per spiegare che la criminologia non può utilizzare come strumento di misura l’istintualità perché la criminologia è una lettura razionale della realtà.

La criminologia è una scienza che ha una serie di fallimenti alle spalle prima di affermarsi come scienza autonoma, questo per il fatto che la criminologia è una scienza empirica e per i giuristi è sfuggente dato che si usano modelli ontologici ed astratti. Qual era il dato di grande ambiguità? La criminologia è una scienza empirica ma della scienza empirica non ha i suoi connotati, perché avendo a che fare con le rispondenze con il dato criminale non è sufficiente che analizzi ciò che accade perché ciò che accade in sé può non avere nessun significato: quindi è necessario trasferire ciò che accade su una base di valutazione.

È una scienza empirica valutativa. È stato un passaggio molto importante perché la criminologia non fa che mettere in evidenza ciò che si realizza nella società, ma ciò che si realizza in sé non è necessariamente deviante. Il criminologo fa quindi una valutazione sul fatto empirico: esiste un criminale ed in questo si richiede necessariamente una valutazione, impone di prendere una prospettiva di chi guarda l’empirico. È necessario individuare un rapporto tra chi guarda e l’oggetto. Non si tratta di una scienza empirica in senso stretto ma di una scienza empirica valutativa.

La criminologia è una scienza perché dotata di sistematicità, è l’insieme delle conoscenze acquisite in determinati ambiti integrate in un complesso strutturato ed armonico, ed è controllabile nel senso della teoria di Popper della falsificabilità. La scienza criminologica ha la capacità teoretica, può riassumere molteplici osservazioni e le riesce a convogliare in proposizioni astratte, capaci di spiegare attraverso un nesso logico ciò che accade nella realtà empirica ed infine hanno anche una capacità predittiva che – per quanto riguarda le condotte umane – è molto limitata (l’imprevedibilità dell’essere umano).

La criminologia ha tutte le caratteristiche proprie della scienza. È una scienza empirica valutativa che ha come oggetto l’osservazione della realtà attraverso la prospettiva del soggetto delinquente. In questo senso vi è una forte interferenza fra il soggetto e l’oggetto che viene ad essere analizzato. La criminologia determina la possibilità di individuare quali sono i beni rilevanti da tutelare in un determinato contesto etico-sociale. È una scienza dotata della caratteristica della multidisciplinarietà: il criminologo deve avere una varietà di conoscenze che gli permette d’intrecciarle per far emergere ciò che è fondante e preminente per la società in quel determinato momento.

Come diceva Yeschect dei primi del ’900, il rapporto che c’è fra diritto penale e criminologia è lo stesso rapporto che ci insegnava Kant fra la sensazione e la ragione: senza la criminologia il diritto penale è cieco e la criminologia senza il diritto penale è sconfinata.

Lezione 2 – 12/10/2015

La Scuola Positiva

Quando si parla di criminologia si fa riferimento alla Scuola Positiva. Perché non si parte dalla Scuola Classica? La Scuola Classica e la criminologia sono due aspetti del tutto antitetici, infatti non è stato possibile sviluppare un pensiero criminologico all’interno del pensiero dei classici, più precisamente di Carrara. Perché il diritto penale per Carrara ha una doppia funzione. La prima funzione sarebbe quella di tutelare beni giuridici, ed ha questa funzione nel momento in cui il legislatore crea categorie legislative del fatto di reato; il diritto penale ha anche la funzione, nel momento in cui quel bene giuridico viene leso, di garanzia dell’individuo che lo ha leso rispetto ai poteri dello Stato.

Sono due momenti del diritto penale antitetici fra loro. Carrara ha un’idea di diritto penale di tipo dualistico: deve essere la estrema ratio, ci deve essere la determinatezza dei fatti che ledono dei beni giuridici e il rimprovero dev’essere affidato al giudizio di colpevolezza. In questo momento storico la necessità che questi principi siano rispettati deriva soprattutto dalla paura di un ritorno delle pratiche tipiche dell’ancien regime.

Quel diritto penale di Carrara richiedeva anche il giudizio del rimprovero, cioè che la pena dovesse essere retributiva (= tutela di beni giuridici). La pena veniva quindi calibrata in base al sistema proporzionale. L’aspetto psicologico giocava nel ruolo del rimprovero: il reo ha scelto la strada antitetica a quella proposta dal legislatore ed allora io Stato ti punisco perché la tua libertà è uguale a quella di tutti gli altri.

In questo panorama culturale non c’è spazio per la criminologia, perché al diritto penale classico non interessa sapere che cosa ha fatto PRIMA il soggetto né quali sono le CAUSE che hanno reso quel soggetto capace di compiere quel fatto. La Scuola Classica ha impedito la possibilità di un’indagine che potesse in qualche modo dare inizio alla nascita della criminologia. L’altro aspetto che ha permesso alla criminologia di attuarsi attraverso la Scuola Positiva sono state le teorie che nascevano dalla Scuola Classica: le teorie dell’emenda.

Nascievano come istituti paralleli alla Scuola Classica, perché per la Scuola Classica ciò che era importante è che il soggetto scontasse la sua pena in proporzione al fatto commesso. Non sono teorie finalistiche ma assolutistiche: chi ha commesso un reato si merita una pena. La teoria dell’emenda, rispetto alla retribuzione, dice che nel momento in cui il soggetto ha scontato la sanzione si può reimmettere nel tessuto sociale perché il motivo che lo ha spinto a delinquere non interessa alla Scuola Classica. È un uomo come tutti gli altri nel momento in cui ha scontato la pena.

L’altra caratteristica della Scuola Classica è il fatto che non “etichetta” il delinquente come antisociale perché ha fruito in modo scorretto della propria libertà. Quest’idea interrompeva qualsiasi possibile analisi di ciò che accadeva dopo il reinserimento nel tessuto sociale. In questo senso vi è un primo timido approccio criminologico in senso lato delle teorie della Scuola Classica.

L’altro aspetto che viene a nascere in maniera dirompente, metà ’800-fine ’800, riguarda gli studi statistici.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DNLucia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Venafro Emma.
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