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Costituzione economica

Descrive le norme che regolano i rapporti economici. Essa rappresenta la cornice entro la quale si muove una specifica branca del diritto che è il diritto dell'economia. Il diritto dell'economia detta gli strumenti per l'intervento pubblico in economia.

Sistemi economici adottati dagli stati

  • Sistema economico di tipo liberistico-capitalistico: sono sistemi economici basati sull'ideologia liberale, che si fonda sul principio secondo cui il mercato da solo è in grado di distribuire al meglio le risorse creando le condizioni per lo sviluppo della società.
  • Sistema collettivistico: (esperienza dell'URSS, della Cina ecc.): sono sistemi che negano l'iniziativa economica privata e negano la proprietà privata basandosi sull'assunto che tutta la proprietà spetta al pubblico. Oggi difficilmente si applica questo sistema.
  • Sistema misto: sono sistemi che adottano in parte i principi liberali e in parte quelli collettivistici. Il nostro sistema è ritenuto misto perché da una parte consente l'intervento dello stato in economia attraverso sovvenzioni, agevolazioni ecc., e dall'altra parte lascia spazio all'iniziativa economica privata.

Nelle prime costituzioni (quelle dello stato liberale) l'iniziativa economica non viene espressamente prevista, è riconosciuta la libertà per eccellenza che è la proprietà. John Locke tra i principali interpreti del liberalismo moderno fa coincidere nell'idea di proprietà l'idea delle varie libertà come se la proprietà fosse la premessa logica per esercitare le libertà individuali.

Evoluzione della libertà economica

Con l'evolversi dell'economia, e man mano che la proprietà terriera diventa sempre meno rilevante rispetto all'economia di tipo medievale e rispetto a quella dello stato moderno in cui era la forma di accumulo della ricchezza per eccellenza, inizia a crescere un'idea di una libertà di commercio e di industria distinta dalla proprietà, che per la prima volta viene riconosciuta in Francia alla fine del 1700.

Le attività economiche, prima che si affermasse l'idea di una libertà di iniziativa economica, erano considerate come delle concessioni del sovrano, cioè in tanto si poteva svolgere attività economica in quanto ciò era concesso dal sovrano. Nel nostro statuto albertino l'idea di iniziativa economica viene riassunta nell'idea di proprietà.

Articolo 41 della costituzione italiana

In assemblea costituente si delinea proprio dall'accordo tra la componente cattolica e quella socialcomunista l'idea di un'economia mista in cui si riconosce la possibilità di un'iniziativa economica privata ma contestualmente la si sottopone a limiti per garantire l'utilità generale. La materia è disciplinata all'articolo 41 della costituzione.

Art. 41.
"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Al comma 1 c'è l'affermazione della libertà dell'economia privata: inizialmente infatti tale iniziativa era parte della sovranità. Al comma 2 ci sono i limiti. Il primo limite è una clausola generale: "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale". Questa clausola generale viene considerata da un grande economista Luigi Einaudi come la sintesi di tutti i valori costituzionali: il limite è rappresentato dall'utilità sociale intesa come sintesi di tutti i valori costituzionali. La clausola dell'utilità sociale va interpretata alla luce di tutto il complesso delle norme nelle costituzione, e allo stesso tempo va inserita nel contesto di altre norme che disciplinano la materia della costituzione economica, in particolare rapportata all'idea della funzione sociale della proprietà e alla possibilità delle collettivizzazioni di cui si parte all'articolo 43.

Questa impostazione costituzionale incontra un limite nell'evoluzione dell'ordinamento determinata dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea e cioè dal fatto che l'Italia ha sottoscritto un trattato che prevede un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, divieti di aiuti di stato, libera circolazione di merci, capitali, persone.

L'articolo 41 va letto insieme all'articolo 117 comma 2 che introduce come competenza esclusiva dello Stato dettare norme in maniera di tutela della concorrenza.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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