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CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE

• CRISI DI GOVERNO EXTRA-PARLAMENTARE

• CRISI DI GOVERNO DI MERA CORRETTEZZA

72

1)Crisi di Governo Parlamentare: si ha quando la forza politica che detiene il potere si inizia a

disgregare al suo interno. Si è avuta in Italia nel 1998 e nel 2008

Nel 2008, a seguito della dichiarazione

Nel 1998 Prodi, Presidente del Consiglio, è dell'UDEUR, partito componente la

costretto a dimettersi per voto contrario coalizione di maggioranza, Prodi

della Camera dei Deputati su una afferma di non volersi dimettere se

risoluzione in materia finanziaria sulla non dopo aver accertato in Sede

quale era stata messa la questione di Parlamentare il venir meno della

fiducia. fiducia. Ci fu così un obbligo delle

forze politiche di assumersi le proprie

responsabilità della crisi. La questione

di fiducia fu sfavorevole al Governo.

La questione di fiducia è il “Grimaldello del Sistema” → la posizione di pochissimi

parlamentari può fungere da ago della bilancia, e decidere sulla vita o morte di un

esecutivo.

2) Crisi di Governo Extra-Parlamentare: è quella prevalente nella prassi, e pone un duplice

problema;

Legittimità delle dimissioni spontanee → è facile risolvere e rispondere visto che

• nessun organo costituzionale può essere obbligato a rimanere in carica.

Coinvolgimento e corretta informazione delle Camere.

Con la Presidenza di Pertini si è consolidata la prassi della “parlamentarizzazione della crisi”,

ovvero il Capo dello Stato invita il Governo dimissionario a presentarsi alle Camere per

verificare la sussistenza del rapporto di fiducia o per dare ragioni politiche alla crisi. Questo

per una questione di trasparenza e perché tutto ciò facilita il Capo dello Stato sia nel

rintracciare una nuova formula di Governo, sia nel raro caso in cui viene disposta una

sospensione delle dimissioni (I e II legislatura di Prodi).

3) Crisi di Governo di Mera Correttezza: le dimissioni del Presidente del Consiglio vengono

formalmente presentate al Capo dello Stato neoeletto.

Qualunque sia la natura della crisi, l'esecutivo è da considerarsi dimissionario, e si dovrà

limitare soltanto al disbrigo degli affari correnti. Il ruolo del Capo dello Stato è importantissimo

in questa fase, in quanto deve accettare le dimissioni, indire le consultazioni e formare un

nuovo governo.

Ecco che la previsione dell'art. 88 della Costituzione in merito allo scioglimento anticipato delle

Camere costituisce una valvola di sfogo del sistema, per non paralizzarlo.

L'esperienza italiana conosce varianti dell'incarico a formare il nuovo governo, nominate pre-

incarico o mandato esplorativo:

1) Fase Consensuale: si cerca una qualsiasi nuova maggioranza in Parlamento, e lo

scioglimento delle Camere appare come soluzione finale.

2) Fase Maggioritaria: esigenza di larghe intese → nuovi rapporti tra le forze politiche per

la nuova tornata elettorale, ma non c'è la formazione di nessun governo nuovo rispetto

a quello della coalizione vincente.

73

Il Caso della Sfiducia Individuale

Vi è nel caso in cui si incrini il rapporto tra uno dei componenti del Consiglio dei Ministri e

l'Organo Collegiale nel suo complesso. Ciò non comporta la crisi di governo ma le semplici

dimissioni del ministro. In seguito a teli dimissioni si parla di “rimpasto governativo”, ovvero la

l'attribuzione delle funzioni del ministro dimissionario ad un altro ministro, o addirittura al

Presidente del Consiglio (Rimpasto in Interim).

Nel 1995 si ebbe, in Italia, il caso di un ministro che non volle dimettersi dopo le polemiche di

alcune ispezioni ministeriali: Caso Manuso, ministro della Giustizia. Venne così varata la

mozione di sfiducia individuale. Il ministro investì la Corte Costituzionale del caso, e la corte,

con la sent. 7/1996, diede torto al ministro.

Successivamente ci sono state altre presentazioni di sfiducia individuale (per il ministro

Scajola, per il ministro Biondi), ma nessun altro ministro è più stato sfiduciato.

La Struttura del Governo

Il Governo, riassumendo in breve la sua struttura, appare come un organo a “complessità

ineguale”, ovvero composto da organi tra loro diversi e dotati di proprie specifiche funzioni.

L'art. 92 della Costituzione sottolinea il carattere complesso del Governo, delineandone le

componenti necessarie (Presidente del Consiglio e Ministri), organi indefettibili che costituisco

la trama stessa del Governo. Non c'è alcun cenno agli organi non necessari, organi eventuali

ed ulteriori del Governo; si prevede solo una riserva di legge volta a fissare le strutture di

supporto al Governo. → L.400/1988: determina le attribuzioni dei soggetti di Governo.

Necessari: Presidente del Consiglio

Ministri

Consiglio dei Ministri

Struttura del Governo → Organi Non Necessari: Organi Monocratici

(Sottosegretari) Organi Collegiali

Organi Necessari

Consiglio dei Ministri: organo collegiale composto da tutti i ministri e presieduto dal

• Presidente del Consiglio. È disciplinato da un regolamento interno del 1993, modificato

nel 2002, che fissa le tempistiche, l'organizzazione delle sedute e il regime di

pubblicità, che si è cercato si attuare soprattutto in tempi moderni attraverso, anche, la

creazione di un sito on line del Governo Italiano.

Il Consiglio dei Ministri è il cuore pulsante delle decisioni, dove si sviluppano scelte di

politica economica, estera, sociale, etc, e quindi, tutte le funzioni attribuite al Governo

passano inequivocabilmente dal Consiglio dei Ministri, come le deliberazioni dei

decreti-legge.

Il Consiglio dei Ministri di riunisce con scadenza variabile, previa convocazione del

Presidente del Consiglio, e delibera a porte chiuse; questo fa ci che non si riesca mai a

sapere l'ufficiale posizione assunta da ciascun ministro.

Presidente del Consiglio: il Presidente del Consiglio è il soggetto tenuto a garantire,

• oltre alla direzione unitaria, la gestione uniforme delle politiche governative,

promuovendo, coordinando e riconducendo ad unità l'attività dei ministri. → è il centro

motore dell'unità del Governo contro il prevalere di interessi settoriali.

Il Presidente del Consiglio ha poteri verso l'interno e verso l'esterno;

- Poteri verso l'interno: poteri di direzione (fissazione della data delle riunioni del

Consiglio

74 dei Ministri), poteri di indirizzo e coordinamento (emanazione di direttive politiche),

poteri di gestione di alcuni settori amministrativi (servizi segreti) e di altre strutture

dipendenti come dipartimenti e uffici.

- Poteri verso l'interno: poteri di esternazione (manifestare verso l'esterno gli indirizzi),

poteri di rappresentanza, di direzione (conferenze).

Ministri:non sono richiesti requisiti formali per aspirare alla carica di ministro della

• Repubblica, ne tanto meno è richiesto di rivestire la carica parlamentare. L'art. 64

prevede, anche, che la carica di parlamentare e ministro possa coincidere.

Si è soliti distinguere anche i ministri politici, eletti da liste della coalizione vincente, e

ministri tecnici, eletti in seguito ad un governo tecnico, quindi di derivazione non

partitica.

La natura dei ministri è “bifronte”, intesa nel senso di poter far parte del Consiglio dei

Ministri o essere a capo di uno degli apparati dell'amministrazione pubblica, il ministero.

La responsabilità ministeriale può essere sia individuale che collegiale → aspetti

antitetici in realtà in quanto, al tempo stesso, ciascun ministro pesa per uno ma è al

vertice di un dicastero.

L'autonomia garantita ai singoli ministri emerge dal fatto che non possono essere

revocati. Tutti i ministri hanno la stessa responsabilità giuridica, e secondo l'art.64 tutti

hanno il diritto/obbligo di partecipare alle sedute alla Camera dei Deputati, sia con

portafoglio che non. Esistono, appunto, i ministri “con portafoglio”, quelli che sono

chiamati a gestire previsioni di bilancio, e che hanno un proprio apparato burocratico

(sono in tutti 12 oggi), e ministri “senza portafoglio”, che svolgono compiti delegati dal

Presidente del Consiglio, che non può svolgere tutto da solo, e non gestiscono alcuna

previsione di bilancio.

Responsabilità degli Organi Necessari → è una responsabilità politica, giuridica, individuale e

collegiale.

È propria, innanzi tutto, del Presidente del È propria di ogni

Consiglio, ed è diretta nei confronti del corpo ministro e del

elettorale, ma non è sanzionabile formalmente in Presidente del

quanto si fa valere solo attraverso il voto di Consiglio, e la si vede

sfiducia. nella mancata

Si apprezza sul piano civile, penale e amministrativo. attuazione delle scelte

Per quanto riguarda quello penale, si deve ricordare la politiche emerse in

l.Cost 1/1989 che riforma l'art. 96 con cui si afferma che Consiglio e in più delle

la responsabilità penale dei ministri e del Presidente del singole scelte in capo

Consiglio non è più sui generis, particolare, bensì alla singola

rimessa alla magistratura ordinaria, visto che sia i ministri amministrazione che

che il Presidente del Consiglio vengono considerati alla guida.

stregua di comuni cittadini. È propria del Consiglio dei Ministri

e viene sanzionata mediante voto

di sfiducia.

75

NB: Il Caso del Conflitto di Interessi → Il conflitto di interessi nacque in Italia quando uno dei

maggiori imprenditori del paese, titolare di un'importante mezzo di comunicazione di massa

(rete televisiva), Silvio Berlusconi, divenne Presidente del Consiglio. Dopo l'insediamento del

II Governo Berlusconi, il ministro senza portafoglio Frattini presentò, nel 2001, un disegno di

legge, che è divenuto poi la l.215/2004. → L.n° 215/2004 “norme in materia di risoluzione dei

conflitti di interessi”; il conflitto di interessi può essere definito come la situazione in cui il

titolare di una carica elettiva o di un pubblico ufficio ha un interesse economico privato tale da

poter influenzare l'esercizio dei suoi doveri pubblici. Emerge, quindi, un profilo di

incompatibilità tra la carica di governo e qualsiasi tipo di impiego privato.

La Legge Frattini individua l'ambito di applicazione della legge nei titolari di cariche di governo,

cui viene posto l'obbligo di astensione dal porre in essere atti o a partecipare a deliberazioni

collegiali qualora sussistano condizioni di conflitto di interesse.

La legge impone che coloro che assumono cariche di governo comunichino all' ACGM

(Autorità Garante delle Comunicazioni) entro 30 giorni tutte le

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vibi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof De Francesco Giovannangelo.