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CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE
• CRISI DI GOVERNO EXTRA-PARLAMENTARE
• CRISI DI GOVERNO DI MERA CORRETTEZZA
•
72
1)Crisi di Governo Parlamentare: si ha quando la forza politica che detiene il potere si inizia a
disgregare al suo interno. Si è avuta in Italia nel 1998 e nel 2008
Nel 2008, a seguito della dichiarazione
Nel 1998 Prodi, Presidente del Consiglio, è dell'UDEUR, partito componente la
costretto a dimettersi per voto contrario coalizione di maggioranza, Prodi
della Camera dei Deputati su una afferma di non volersi dimettere se
risoluzione in materia finanziaria sulla non dopo aver accertato in Sede
quale era stata messa la questione di Parlamentare il venir meno della
fiducia. fiducia. Ci fu così un obbligo delle
forze politiche di assumersi le proprie
responsabilità della crisi. La questione
di fiducia fu sfavorevole al Governo.
La questione di fiducia è il “Grimaldello del Sistema” → la posizione di pochissimi
parlamentari può fungere da ago della bilancia, e decidere sulla vita o morte di un
esecutivo.
2) Crisi di Governo Extra-Parlamentare: è quella prevalente nella prassi, e pone un duplice
problema;
Legittimità delle dimissioni spontanee → è facile risolvere e rispondere visto che
• nessun organo costituzionale può essere obbligato a rimanere in carica.
Coinvolgimento e corretta informazione delle Camere.
•
Con la Presidenza di Pertini si è consolidata la prassi della “parlamentarizzazione della crisi”,
ovvero il Capo dello Stato invita il Governo dimissionario a presentarsi alle Camere per
verificare la sussistenza del rapporto di fiducia o per dare ragioni politiche alla crisi. Questo
per una questione di trasparenza e perché tutto ciò facilita il Capo dello Stato sia nel
rintracciare una nuova formula di Governo, sia nel raro caso in cui viene disposta una
sospensione delle dimissioni (I e II legislatura di Prodi).
3) Crisi di Governo di Mera Correttezza: le dimissioni del Presidente del Consiglio vengono
formalmente presentate al Capo dello Stato neoeletto.
Qualunque sia la natura della crisi, l'esecutivo è da considerarsi dimissionario, e si dovrà
limitare soltanto al disbrigo degli affari correnti. Il ruolo del Capo dello Stato è importantissimo
in questa fase, in quanto deve accettare le dimissioni, indire le consultazioni e formare un
nuovo governo.
Ecco che la previsione dell'art. 88 della Costituzione in merito allo scioglimento anticipato delle
Camere costituisce una valvola di sfogo del sistema, per non paralizzarlo.
L'esperienza italiana conosce varianti dell'incarico a formare il nuovo governo, nominate pre-
incarico o mandato esplorativo:
1) Fase Consensuale: si cerca una qualsiasi nuova maggioranza in Parlamento, e lo
scioglimento delle Camere appare come soluzione finale.
2) Fase Maggioritaria: esigenza di larghe intese → nuovi rapporti tra le forze politiche per
la nuova tornata elettorale, ma non c'è la formazione di nessun governo nuovo rispetto
a quello della coalizione vincente.
73
Il Caso della Sfiducia Individuale
Vi è nel caso in cui si incrini il rapporto tra uno dei componenti del Consiglio dei Ministri e
l'Organo Collegiale nel suo complesso. Ciò non comporta la crisi di governo ma le semplici
dimissioni del ministro. In seguito a teli dimissioni si parla di “rimpasto governativo”, ovvero la
l'attribuzione delle funzioni del ministro dimissionario ad un altro ministro, o addirittura al
Presidente del Consiglio (Rimpasto in Interim).
Nel 1995 si ebbe, in Italia, il caso di un ministro che non volle dimettersi dopo le polemiche di
alcune ispezioni ministeriali: Caso Manuso, ministro della Giustizia. Venne così varata la
mozione di sfiducia individuale. Il ministro investì la Corte Costituzionale del caso, e la corte,
con la sent. 7/1996, diede torto al ministro.
Successivamente ci sono state altre presentazioni di sfiducia individuale (per il ministro
Scajola, per il ministro Biondi), ma nessun altro ministro è più stato sfiduciato.
La Struttura del Governo
Il Governo, riassumendo in breve la sua struttura, appare come un organo a “complessità
ineguale”, ovvero composto da organi tra loro diversi e dotati di proprie specifiche funzioni.
L'art. 92 della Costituzione sottolinea il carattere complesso del Governo, delineandone le
componenti necessarie (Presidente del Consiglio e Ministri), organi indefettibili che costituisco
la trama stessa del Governo. Non c'è alcun cenno agli organi non necessari, organi eventuali
ed ulteriori del Governo; si prevede solo una riserva di legge volta a fissare le strutture di
supporto al Governo. → L.400/1988: determina le attribuzioni dei soggetti di Governo.
Necessari: Presidente del Consiglio
Ministri
Consiglio dei Ministri
Struttura del Governo → Organi Non Necessari: Organi Monocratici
(Sottosegretari) Organi Collegiali
Organi Necessari
Consiglio dei Ministri: organo collegiale composto da tutti i ministri e presieduto dal
• Presidente del Consiglio. È disciplinato da un regolamento interno del 1993, modificato
nel 2002, che fissa le tempistiche, l'organizzazione delle sedute e il regime di
pubblicità, che si è cercato si attuare soprattutto in tempi moderni attraverso, anche, la
creazione di un sito on line del Governo Italiano.
Il Consiglio dei Ministri è il cuore pulsante delle decisioni, dove si sviluppano scelte di
politica economica, estera, sociale, etc, e quindi, tutte le funzioni attribuite al Governo
passano inequivocabilmente dal Consiglio dei Ministri, come le deliberazioni dei
decreti-legge.
Il Consiglio dei Ministri di riunisce con scadenza variabile, previa convocazione del
Presidente del Consiglio, e delibera a porte chiuse; questo fa ci che non si riesca mai a
sapere l'ufficiale posizione assunta da ciascun ministro.
Presidente del Consiglio: il Presidente del Consiglio è il soggetto tenuto a garantire,
• oltre alla direzione unitaria, la gestione uniforme delle politiche governative,
promuovendo, coordinando e riconducendo ad unità l'attività dei ministri. → è il centro
motore dell'unità del Governo contro il prevalere di interessi settoriali.
Il Presidente del Consiglio ha poteri verso l'interno e verso l'esterno;
- Poteri verso l'interno: poteri di direzione (fissazione della data delle riunioni del
Consiglio
74 dei Ministri), poteri di indirizzo e coordinamento (emanazione di direttive politiche),
poteri di gestione di alcuni settori amministrativi (servizi segreti) e di altre strutture
dipendenti come dipartimenti e uffici.
- Poteri verso l'interno: poteri di esternazione (manifestare verso l'esterno gli indirizzi),
poteri di rappresentanza, di direzione (conferenze).
Ministri:non sono richiesti requisiti formali per aspirare alla carica di ministro della
• Repubblica, ne tanto meno è richiesto di rivestire la carica parlamentare. L'art. 64
prevede, anche, che la carica di parlamentare e ministro possa coincidere.
Si è soliti distinguere anche i ministri politici, eletti da liste della coalizione vincente, e
ministri tecnici, eletti in seguito ad un governo tecnico, quindi di derivazione non
partitica.
La natura dei ministri è “bifronte”, intesa nel senso di poter far parte del Consiglio dei
Ministri o essere a capo di uno degli apparati dell'amministrazione pubblica, il ministero.
La responsabilità ministeriale può essere sia individuale che collegiale → aspetti
antitetici in realtà in quanto, al tempo stesso, ciascun ministro pesa per uno ma è al
vertice di un dicastero.
L'autonomia garantita ai singoli ministri emerge dal fatto che non possono essere
revocati. Tutti i ministri hanno la stessa responsabilità giuridica, e secondo l'art.64 tutti
hanno il diritto/obbligo di partecipare alle sedute alla Camera dei Deputati, sia con
portafoglio che non. Esistono, appunto, i ministri “con portafoglio”, quelli che sono
chiamati a gestire previsioni di bilancio, e che hanno un proprio apparato burocratico
(sono in tutti 12 oggi), e ministri “senza portafoglio”, che svolgono compiti delegati dal
Presidente del Consiglio, che non può svolgere tutto da solo, e non gestiscono alcuna
previsione di bilancio.
Responsabilità degli Organi Necessari → è una responsabilità politica, giuridica, individuale e
collegiale.
È propria, innanzi tutto, del Presidente del È propria di ogni
Consiglio, ed è diretta nei confronti del corpo ministro e del
elettorale, ma non è sanzionabile formalmente in Presidente del
quanto si fa valere solo attraverso il voto di Consiglio, e la si vede
sfiducia. nella mancata
Si apprezza sul piano civile, penale e amministrativo. attuazione delle scelte
Per quanto riguarda quello penale, si deve ricordare la politiche emerse in
l.Cost 1/1989 che riforma l'art. 96 con cui si afferma che Consiglio e in più delle
la responsabilità penale dei ministri e del Presidente del singole scelte in capo
Consiglio non è più sui generis, particolare, bensì alla singola
rimessa alla magistratura ordinaria, visto che sia i ministri amministrazione che
che il Presidente del Consiglio vengono considerati alla guida.
stregua di comuni cittadini. È propria del Consiglio dei Ministri
e viene sanzionata mediante voto
di sfiducia.
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NB: Il Caso del Conflitto di Interessi → Il conflitto di interessi nacque in Italia quando uno dei
maggiori imprenditori del paese, titolare di un'importante mezzo di comunicazione di massa
(rete televisiva), Silvio Berlusconi, divenne Presidente del Consiglio. Dopo l'insediamento del
II Governo Berlusconi, il ministro senza portafoglio Frattini presentò, nel 2001, un disegno di
legge, che è divenuto poi la l.215/2004. → L.n° 215/2004 “norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi”; il conflitto di interessi può essere definito come la situazione in cui il
titolare di una carica elettiva o di un pubblico ufficio ha un interesse economico privato tale da
poter influenzare l'esercizio dei suoi doveri pubblici. Emerge, quindi, un profilo di
incompatibilità tra la carica di governo e qualsiasi tipo di impiego privato.
La Legge Frattini individua l'ambito di applicazione della legge nei titolari di cariche di governo,
cui viene posto l'obbligo di astensione dal porre in essere atti o a partecipare a deliberazioni
collegiali qualora sussistano condizioni di conflitto di interesse.
La legge impone che coloro che assumono cariche di governo comunichino all' ACGM
(Autorità Garante delle Comunicazioni) entro 30 giorni tutte le