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Stato e Costituzione

La costituzione, due concezioni

La Costituzione è: fonte di diritto (insieme di regole e principi giuridici) e manifesto politico (insieme di principi filosofici, politici).

Esistono due concezioni di Costituzione:

Concezione prescrittiva

Nata dopo le rivoluzioni francese e americana, nelle quali veniva sancito che uno Stato, per essere definito costituzionale, deve assicurare:

  1. Garanzia dei diritti, tramite il modello di Civil Law (Italia e Francia), dove le disposizioni normative vanno contestualizzate a un caso concreto; o tramite un modello di Common Law (UK, USA) basato sul vincolo del precedente giudiziario.
  2. Separazione dei poteri: legislativo, giudiziario, esecutivo, dove vi è coordinazione e interferenze funzionali tra i poteri (concetto nato da Montesquieu).

Concezione descrittiva

Attualmente superata dal costituzionalismo moderno, che prevede che ogni Stato ha una Costituzione a prescindere dal modello di organizzazione politica.

Modelli di Stato

Esistono due modelli: Stato liberale, Stato costituzionale.

Stato liberale

Dove vige il primato della legge.

Modello di Stato nato dopo la rivoluzione francese e americana e, una volta diventato modello europeo, entrò in crisi a causa dei regimi totalitari di fascismo e nazismo.

Vige la centralità del Parlamento, il cui potere derivava dai cittadini politicamente attivi attraverso il suffragio, che allora non rappresentava la totalità dei cittadini, essendoci limitazioni di censo, sesso e cultura.

Il potere giudiziario diventa “bocca della legge” per Montesquieu; il primato della legge si traduceva quindi nell’importanza conferita ai codici, “flessibile”, dando troppo potere ai rappresentanti. Fu per questo motivo e per la natura di Costituzione che durante il fascismo Mussolini poté modificare lo Statuto Albertino con le leggi fascistissime.

Era quindi un modello messo in crisi da:

  • Suffragio limitato.
  • Potere illimitato ai rappresentanti, i quali possono usufruirne male.
  • Borghesia (?).

Stato costituzionale

Dove vi è il primato della Costituzione.

Nasce dopo la crisi dello Stato liberale, nella seconda metà del 1900; conferisce alla Costituzione il primato delle fonti del diritto.

Nascita quindi della Costituzione rigida: la legge ordinaria non può modificarla. Nascono quindi i Tribunali costituzionali e la Corte costituzionale.

Nasce spontaneamente in USA e in Europa dopo l’esperienza dei regimi dittatoriali; in America nasce dalla sentenza Madison vs Malbury (giudice Marshall): “Marshall indicò che avrebbe reso vuota la Costituzione se il giudice fosse stato bocca della legge”; dichiarò che il giudice deve applicare la Costituzione in quanto, se applicasse la legge, annullerebbe la prima; inoltre amplia la funzione del giudice, il quale diventa interprete della legge stessa.

Lo Stato costituzionale tutela i diritti del cittadino anche con la Corte dei diritti e con il Comitato europeo dei diritti sociali.

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione provvisoria

Statuto Albertino

In Italia lo venne concesso da Carlo Alberto di Savoia (1849); questi si ispira alla monarchia costituzionale francese, nella quale il re autolimita i propri poteri e ha potere esecutivo, ispirato dalla monarchia costituzionale francese.

Lo Statuto sopravvisse grazie al suo carattere elastico e flessibile. L’elasticità ha permesso un’interpretazione evolutiva delle sue disposizioni; l’interpretazione evolutiva è la possibilità di adattare la norma ai cambiamenti sociali-economici che si sono venuti a creare dal momento storico in cui la norma è stata scritta. La flessibilità ne ha permesso la modificazione formale mediante semplice legge ordinaria.

Monarchia parlamentare

In Italia lo Statuto si evolse fino a diventare una monarchia parlamentare, dove il Parlamento si afferma come sostegno, punto centrale della politica in un rapporto fiduciario col Governo, il quale si presenta come organo costituzionale a sé stante. In questo sfondo il potere esecutivo del Sovrano si riduce notevolmente.

La crisi ha inizio con le riforme fasciste tra il 1922 e il 1928:

  • Nel 1922 venne istituito il Gran Consiglio del Fascismo che dal 1928 assume un ruolo costituzionale.
  • Nel 1923 con la Legge Acerbo venne modificato il sistema elettorale, introducendo una formula maggioritaria con collegio unico nazionale, così da neutralizzare la rappresentanza delle opposizioni contrarie al fascismo.
  • Tra il 1925 e il 1926 emerge la figura del Capo del Governo come organo centrale nel sistema costituzionale, al quale viene attribuita la funzione legislativa grazie alla legge del 1 gennaio 1926, n. 100. L’esecutivo è liberato dal rapporto fiduciario col Parlamento.
  • Limitazione delle libertà: stampa, radio.
  • Nel 1939 la Camera dei Deputati viene sostituita con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La transizione tra Stato fascista e attuale regime costituente ha inizio il 25 luglio 1943 con la revoca di Mussolini e la successiva nomina del Governo Badoglio. Quest’ultimo tenta un ritorno allo Statuto, modificando o abrogando alcuni istituti del Governo fascista: Partito Nazionale Fascista, Gran Consiglio del Fascismo, Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Fu il Comitato di Liberazione Fascista (CNL) a guidare il mutamento dell’assetto politico-costituzionale.

Con il Patto di Salerno

Il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 viene considerato la prima Costituzione provvisoria dello Stato italiano, che dispone: “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un’Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato, i modi e le procedure saranno stabiliti con un successivo ordinamento.”

⇒ Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, noto come seconda Costituzione provvisoria, che tra l’altro dispone che: “Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato.” (Monarchia o Repubblica).

2 giugno 1946: vittoria della Repubblica con Alcide De Gasperi come Capo provvisorio e il re lascia l’Italia.

Assemblea Costituente e Costituzione repubblicana

Il 25 giugno 1946 si riunisce per la prima volta l’Assemblea Costituente.

  • 37,2% Democrazia Cristiana.
  • 20,7% Partito Socialista.
  • 18% Partito Comunista.

Primi adempimenti dell’assemblea sono l’elezione del proprio Presidente, l’on. Giuseppe Saragat, e del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, che diventerà il 1 gennaio 1948 Presidente dello Stato.

La Commissione dei 75, presieduta dall’on. Meuccio Ruini, divisa in:

  • Diritti e doveri dei cittadini.
  • Ordinamento costituzionale dello Stato.
  • Diritti e doveri economici-sociali.

L’attuale Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

Caratteristiche della Costituzione

Elastica: “Suscettibile di legittimare e orientare programmi e indirizzi diversi.” In particolare in ambito economico, grazie all’utilizzo di formule quali “utilità sociale” o “funzione sociale”, le quali si prestano a essere riempite di vari significati secondo la sensibilità del legislatore del momento.

Longevità: risponde al continuo cambiamento delle realtà sociali; difatti la norma può essere interpretata dal giudice in modo da adattarsi alla concreta realtà ordinamentale.

Programmatica: oltre che disciplinare l’organizzazione dello Stato e i rapporti tra poteri, stabilisce l’indirizzo in materia socio-economica ai quali devono essere orientati il potere legislativo; è conseguenza della natura compromissoria della Carta. L’efficacia delle norme programmatiche si proietta in più direzioni: integrando le norme, orientando le interpretazioni.

Obiettivo sociale espresso nell’articolo 3, comma 2, della Costituzione di rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese.

I Costituenti erano pienamente coscienti delle difficoltà di fatto al pieno godimento dei diritti proclamati nella Carta e hanno così affidato ai pubblici poteri il compito di predisporre un’ampia tavola di valori da concretizzare che fa della Costituzione una Carta lunga.

Struttura della Costituzione

Entrata in vigore il 1 gennaio 1948, la Costituzione è formata da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.

  • Principi fondamentali della Repubblica (art. 1-12).
  • Rapporti civili (art. 13-28).
  • Rapporti economici (art. 35-47).
  • Rapporti politici (art. 48-54).
  • Il Parlamento (art. 55-82).
  • Il Presidente della Repubblica (art. 83-91).
  • Il Governo (art. 92-100).
  • La magistratura (art. 101-113).
  • Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114-133).
  • Garanzie costituzionali.
  • Disposizioni finali transitorie.

Principi fondamentali

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. La modificazione dei Patti, accettata dalle due parti, non richiede un procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino

Articolo 16: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.”

Principi enunciati nella Costituzione

  • Principio personalista: riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia nella sua individualità che all’interno della collettività sociale. È sviluppato e garantito dal principio di eguaglianza affermato nell’art. 3.
  • Principio lavorista: le uniche differenze che possono assumere rilievo, nel fondare interventi differenziati dei pubblici poteri e nel consentire differenti ruoli sociali degli individui, pure nell’uguale godimento dei principi fondamentali, sono attinenti al lavoro; dove il lavoro è inteso come realizzazione della personalità del singolo, mediante il quale questi contribuisce al “progresso materiale e spirituale della società”.
  • Principio pluralista: si ammette che per lo svolgimento della personalità umana sono necessarie, tra l’individuo e la collettività statale, organizzazioni sociali le quali sono indispensabili affinché l’individuo possa giungere alla sua piena realizzazione.
  • Principio democratico contemperato dal principio garantista: secondo il primo gli organi titolari dell’indirizzo politico sono strumenti della volontà popolare e devono trovare legittimazione nel popolo: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, art. 1. La democraticità è attuata dalla Costituzione mediante il sistema dei pesi e dei contrappesi.
  • Principio internazionalista.

Distinzione tra Costituzione formale e materiale

Costituzione formale: può essere modificata dalla Costituzione materiale.

Costituzione materiale: è il prodotto della prassi, della realtà attuale ad essa.

Lo Stato e le sue forme

Stato: è un’organizzazione politica che concentra su di sé il potere di imperio, la summa potestas (esecutivo, legislativo, giudiziario) nei confronti della comunità di persone stanziate in un determinato territorio in modo indipendente da ogni altro soggetto (superiorem non recognoscens).

Caratteristica dello Stato attuale è l’essere Stato di diritto, in cui il potere di imperio è esercitato nell’interesse della comunità ed è fondato sul consenso dei governanti.

Il territorio consiste nello spazio fisico delimitato da specifici confini naturali o artificiali; dal punto di vista giuridico rappresenta lo spazio fisico entro cui lo Stato esercita la propria sovranità.

Il popolo è il complesso di persone in possesso dell’attributo della cittadinanza. È diverso da popolazione, che è l’insieme degli abitanti all’interno del territorio, anche se non cittadini.

La cittadinanza comporta la titolarità di un insieme di diritti e doveri di natura prevalentemente politica che definisce lo status civitatis. Può essere:

  • Originaria: se si nasce da genitore italiano oppure quando si è nati nel territorio dello Stato italiano da genitori ignoti o apolidi.
  • Derivata: per adozione di minore straniero da cittadino italiano, per matrimonio con cittadino.

La sovranità consiste nell’originarietà dell’ordinamento giuridico: nella supremazia rispetto a ogni altro soggetto presente nel territorio e nell’indipendenza giuridica da ogni altro Stato.

Lo Stato, in quanto è l’organizzazione complessa che ha compiti e responsabilità riguardanti la vita quotidiana, è necessario, autoritario, sovrano.

Il problema della titolarità della sovranità

È sovrano:

  • Interno: sovranità al popolo, sebbene lo Stato sia il sovrano di grado massimo, in quanto il popolo può decidere per lo Stato.
  • Esterno: parità tra i rapporti con gli altri Stati (art. 7 che tratta dei rapporti tra Stato italiano e Stato della Chiesa, regolati dai Patti Lateranensi).

Sovranità popolare

La matrice di sovranità al popolo, da Rousseau, è ovviamente vincolata ai principi della Costituzione: “la sovranità appartiene al popolo”, ma il popolo “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

La sovranità popolare si esercita solo eccezionalmente in maniera diretta (democrazia diretta) tramite il referendum, dove al popolo spetta la decisione finale; di regola esercita la sovranità indiretta tramite la scelta dei propri rappresentanti al Parlamento.

I limiti dettati dalla Costituzione sono l’affermazione del principio garantistico: i poteri di garanzia, come quello giudiziario, devono essere estranei al circuito democratico; e soprattutto i limiti imposti dai principi supremi posti dalla Costituzione a fondamento della Repubblica.

⇒ L’esistenza di limiti alla sovranità popolare consente di affermare che questa, non essendo illimitata, non è più sovrana, perché illimitata e sovrana è solo la Costituzione.

Forme di Stato e forme di Governo

Modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, ossia il rapporto tra “governanti” e “governati”, nonché i fini principali di uno Stato-apparato e i rapporti ultimi che si

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuel2296 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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