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N

on essendo suscettibili di

dominium ex iure Quiritium non si acquistavano per usucapione.

● praescriptio longi temporis

: il possessore di un fondo provinciale che lo avesse avuto

per lungo periodo​ , convenuto da colui che ne reclamava la restituzione poteva

opporre una praescriptio (nell’ambito del processo extra ordinem​ ).Si andarono

estendendo i requisiti dell’usucapione tranne il tempo (10 o 20 anni).​ L’esercizio

dell’azione reale interrompeva il decorso dei termini della praescriptio

.

Nel diritto postclasssico e giustinianeo il concetto di proprietà andò incontro a

​ ​ ​

volgarizzazione. Si assimilarono i fondi italici e provinciali​ , si abolì la proprietà ex iure

​ ​ ​

Quiritium

, poca distinzione tra proprietà e possesso​ , poca distinzione tra rei vindicatio e

​ ​

azioni con funzioni analoghe, ulteriori limiti legali per la proprietà immobiliare​ .

● si oscurò la differenza tra i negozi astratti di trasferimento e le causae ad essi

esterne, vendita e donazione atti (causali) di trasferimento di proprietà.

⇒​ ​ ​ ​

​ ​

● abolita la differenza tra​ res mancipi e res nec mancipi rimase la sola​ traditio

.

● costantino inserì la longissimi temporis praescriptio (40 anni), Giustiniano (30 anni) +

la pose solo per beni immobili e per i beni mobili l’​ usucapio alla longi temporis

​ ​

praescriptio estese l’effetto proprio dell’​ usucapio

.

● fu mantenuta come maggiore azione di difesa la rei vindicatio (a parte gli aspetti

strettamente legati alla tecnica formulare).

Il consortium ​

ercto non cito dominio non diviso.Prima manifestazione del fenomeno di

comproprietà​ .

Più soggetti riconosciuti di un diritto di proprietà sullo stesso bene​ . vd

successioni mortis causa

.Ognuno poteva gestire e usufruire delle cose per l’intero, con

effetti su tutti i membri del consorzio​ proprietà plurima integrale​ .

⇒​

La communio

​ ​

Tipo di comproprietà​ .Volontaria oppure incidentale. Ciascun socius era titolare di una quota

ideale del bene pars in pro diviso

.

Si negò che le persone potessero essere proprietarie

in solido.

● Ciascun proprietario poteva senza il consenso degli altri nella gestione e fruizione,

ma​ tutti i titolari avevano lo ius prohibendi

.

​ ​

● Ius adcrescendi

: se un socius rinunciava alla propria quota,questa andava a

costituirsi parte della quota degli altri soci comproprietario è potenzialmente

proprietario dell’intero​ .

○ la manumissione di un servo in comune non rendeva libero lo schiavo ma

dava luogo ad accrescimento nei confronti degli altri soci.

○ actio communi dividundo

: rimedio pretorio per la divisione dei beni comuni.

Fondamento nella lex licinnia

.Nel processo formulare si usava formula con

adiudicatio e condemnatio (stante l’esigenza) dare e avere reciproco tra i

comproprietari per le spese,frutti e danni relativi alla communio che si andava

a sciogliere communio incidens era possibile fonte di obbligazioni.

Bisognava attendere la divisione giudiziale, solo da giustiniano non fu

necessario.

​ ​

Le servitù prediali​ : diritti reali limitati di cosa altrui, diritti di godimento​ .

Il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario del fondo vicino un comportamento

​ ​ ​

di tolleranza o omissione​ .

Riguardano solo beni immobili​ , fondi rustici o urbani​ .

La servitù

segue i due fondi​ , che si dicono dominante e servente​ , non è alienabile separatamente

dai fondi.​ I due fondi devono appartenere a proprietari diversi. La servitù deve essere utile al

fondo dominante i fondi devono essere vicini.​ Si costituiscono o si estinguono per

⇒ ​ ​

​ ​

l’intero​ .Dopo la legge delle XII Tavole, quando non c’erano limes e ambitus

.

​ ​

● La servitù non può consistere in un fare, sempre pati o non facere per i diritti

​ ​

reali​ non si esige​ mai un comportamento positivo​ . ​

● Servitù positive​ : per il cui esercizio il proprietario del fondo dominante non potrà non

​ ​ ​

tenere un​ comportamento attivo​ p

ati del d

ominus servente​ .

⇒​ ​

● Servitù negative​ : l’esercizio non comporta in sè alcuna attività non facere del

servente​ .

● Si andarono riconoscendo alcune figure di servitù,prima ancora classificate come

​ ​

iura res incorporales

. Iter actus = di passaggio. Altius non tollendi, aquae

⇒ ​ ​

​ ​ ​

haustus

. Servitù urbane res nec mancipi

.Servitù rustiche res

⇒ ⇒

mancipi

.L’estensione ai fondi provinciali è di età postclassica inizialmente era per i

fondi ex iure Quiritium

. ​ ​

● successivamente nel diritto giustinianeo si istituirono le servitù personali servitù

​ ​

comportava assoggettamento, di una res a una persona nelle servitù personali ⇒

usufrutto e uso. ​

● Costituzione​ : per la loro natura di diritti reali si costituivano con negozi ad effetti

reali​ : ​ ​

○ mancipatio (

res mancipi = servitù rustiche),​ in iure cessio entrambe.

○ Pactio et stipulato patto accompagnato da stipulatio con oggetto il

contenuto di una servitù effetti reali venivano dal patto, poichè stipulatio ha

effetti puramento obbligatori.

○ Exceptio servitutis o deductio servitutis il proprietario di due fondi

⇒ ​

nell’alienare un fondo mediamente mancipatio costituiva tra due fondi servitù

​ ​ ​

concordandolo con l’acquirente in forza di una lex mancipii (dopo si usò in

seno alla traditio).

○ Adiudicatio

: potere del giudice nei giudizi divisori,stabilire la servitù tra i due

fondi che con la divisione venivano affidati coeredi diversi.

○ Legato per vindicationem

, presupponeva che il legatario fosse proprietario di

un fondo + fondo servente fosse del testatore (e da costui si trasmettesse

all’erede o da altro legatario). NON si costituivano mediante traditio poichè

erano res incorporales non suscettibili di possesso, nemmeno per

usucapione. ​

○ Giustiniano estese alla servitù la longi temporis praescriptio vd evoluzione

possesso e res corporales/incorporales

.

​ ​

● Estinzione​ : per confusione (fondi appartenevano allo stesso proprietario)​ , rinunzia,

remissio servitutis (

mediante in iure cessio,modellata questa sull’actio negatoria

servitutis)​ , non usus (mancato esercizio continuativo per due anni). Le servitù urbane

erano generalmente negative (​ non facere del servente) in relazione al non usus s

i

parlò di usucapio libertatis = il proprietario del fondo servente, col suo

comportamento usucapisce la libertà del fondo liberandolo da servitù (2 anni). Con

​ ​

giustiniano il non usus fu sostituito dalla​ longi temporis praescriptio

.

● Tutela giudiziaria​ : vindicatio servitutis

, successivamente detta azione confessoria.

​ ​

​ ​

Intentio nella formula adattava al tipo di servitù + legis actio sacramenti in rem

.

(

actio

in factum leggi bene libro anche in paragrafi precedenti costituzione).

Usufrutto​ : diritto reale limitato di godimento su cosa altrui​ .

Diritto soggettivo reale di usare e percepire i frutti di una cosa altrui senza alterarne la

destinazione economica​ . Il titolare è detto usufruttuario​ , il proprietario della cosa gravata,

nudo proprietario​ . Giustiniano servitù personale.

⇒ ​ ​

● Origini​ : come diritto autonomo nell’ambito dei matrimoni sine manu conservare

intatto ai figli il patrimonio della famiglia e assicurare al contempo alla propria vedova

​ ​

un dignitoso sostentamento.Tutelato con vindicatio e classificato​ ius

. ​

● Cose mobili e immobili purchè inconsumabili e fruttifere res corporales

.

● I frutti diventavano dell’usufruttuario dal momento della percezione​ , acquisti dello

schiavo erano altresì suoi se provenivano dal suo esborso o dagli acquisti dello

schiavo.Erano dell’usufruttuario le spese di manutenzione.

​ ​

● Cautio fructuaria

: a garanzia dell’adempimento per gli obblighi l’usufruttuario

​ ​ ​

prometteva la restituzione del bene + usare la cosa con criteri di correttezza​ .

​ ​

Vindicatio usus fructus denegata al legatario se non avesse prima prestato la​ cautio

.

● Carattere personale inalienabile e intrasmissibile agli eredi, l’usufruttuario poteva

cederne l’esercizio. ​

​ ​

● Costituzione​ : legato per vindicationem

. In iure cessio modellata sulla vindicatio

ususfructus (cessionario avrebbe affermato che gli sarebbero spettati i frutti, usarli e

​ ​ ​

percepirli) , adiudicatio azioni divisorie e deductio quando taluno nell’alienare

⇒ ⇒

​ ​ ​

(mediante mancipatio o iure cessio

) la cosa propria tratteneva l’usufrutto Deductio

​ ​ ​

usus fructus in seno alla mancipatio iure cessio e poi alla traditio

.

Pactio et stipulatio

fondi provinciali ed effetti iure honorario.NON si costituiva con traditio + no

⇒ ​

​ ​ ​

usucapione perchè era res incorporales

.

Giustiniano estese la longi temporis

praescriptio. ​ ​ ​ ​

● Estinzione​ : morte dell’usufruttuario + casi di capitis deminutio (minima, poi solo

​ ​ ​ ​ ​

massima e media con giustiniano)+ condizione risolutiva + termine finale + perimento

​ ​ ​ ​

o trasformazione + rinunzia + non usus + consolidazione (usufruttuario ne diventava

proprietario o il proprietario acquistava l’usufrutto) (1 anno per i mobili, 2 per gli

immobili) al non usus si affiancò la​ lo

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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