N
on essendo suscettibili di
dominium ex iure Quiritium non si acquistavano per usucapione.
● praescriptio longi temporis
: il possessore di un fondo provinciale che lo avesse avuto
per lungo periodo , convenuto da colui che ne reclamava la restituzione poteva
opporre una praescriptio (nell’ambito del processo extra ordinem ).Si andarono
estendendo i requisiti dell’usucapione tranne il tempo (10 o 20 anni). L’esercizio
dell’azione reale interrompeva il decorso dei termini della praescriptio
.
Nel diritto postclasssico e giustinianeo il concetto di proprietà andò incontro a
volgarizzazione. Si assimilarono i fondi italici e provinciali , si abolì la proprietà ex iure
Quiritium
, poca distinzione tra proprietà e possesso , poca distinzione tra rei vindicatio e
azioni con funzioni analoghe, ulteriori limiti legali per la proprietà immobiliare .
● si oscurò la differenza tra i negozi astratti di trasferimento e le causae ad essi
esterne, vendita e donazione atti (causali) di trasferimento di proprietà.
⇒
● abolita la differenza tra res mancipi e res nec mancipi rimase la sola traditio
.
⇒
● costantino inserì la longissimi temporis praescriptio (40 anni), Giustiniano (30 anni) +
la pose solo per beni immobili e per i beni mobili l’ usucapio alla longi temporis
⇒
praescriptio estese l’effetto proprio dell’ usucapio
.
● fu mantenuta come maggiore azione di difesa la rei vindicatio (a parte gli aspetti
strettamente legati alla tecnica formulare).
Il consortium
ercto non cito dominio non diviso.Prima manifestazione del fenomeno di
⇒
comproprietà .
Più soggetti riconosciuti di un diritto di proprietà sullo stesso bene . vd
successioni mortis causa
.Ognuno poteva gestire e usufruire delle cose per l’intero, con
effetti su tutti i membri del consorzio proprietà plurima integrale .
⇒
La communio
Tipo di comproprietà .Volontaria oppure incidentale. Ciascun socius era titolare di una quota
ideale del bene pars in pro diviso
.
Si negò che le persone potessero essere proprietarie
⇒
in solido.
● Ciascun proprietario poteva senza il consenso degli altri nella gestione e fruizione,
ma tutti i titolari avevano lo ius prohibendi
.
● Ius adcrescendi
: se un socius rinunciava alla propria quota,questa andava a
costituirsi parte della quota degli altri soci comproprietario è potenzialmente
⇒
proprietario dell’intero .
○ la manumissione di un servo in comune non rendeva libero lo schiavo ma
dava luogo ad accrescimento nei confronti degli altri soci.
○ actio communi dividundo
: rimedio pretorio per la divisione dei beni comuni.
Fondamento nella lex licinnia
.Nel processo formulare si usava formula con
adiudicatio e condemnatio (stante l’esigenza) dare e avere reciproco tra i
⇒
comproprietari per le spese,frutti e danni relativi alla communio che si andava
a sciogliere communio incidens era possibile fonte di obbligazioni.
⇒
Bisognava attendere la divisione giudiziale, solo da giustiniano non fu
necessario.
Le servitù prediali : diritti reali limitati di cosa altrui, diritti di godimento .
Il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario del fondo vicino un comportamento
di tolleranza o omissione .
Riguardano solo beni immobili , fondi rustici o urbani .
La servitù
segue i due fondi , che si dicono dominante e servente , non è alienabile separatamente
dai fondi. I due fondi devono appartenere a proprietari diversi. La servitù deve essere utile al
fondo dominante i fondi devono essere vicini. Si costituiscono o si estinguono per
⇒
l’intero .Dopo la legge delle XII Tavole, quando non c’erano limes e ambitus
.
● La servitù non può consistere in un fare, sempre pati o non facere per i diritti
⇒
reali non si esige mai un comportamento positivo .
● Servitù positive : per il cui esercizio il proprietario del fondo dominante non potrà non
tenere un comportamento attivo p
ati del d
ominus servente .
⇒
● Servitù negative : l’esercizio non comporta in sè alcuna attività non facere del
⇒
servente .
● Si andarono riconoscendo alcune figure di servitù,prima ancora classificate come
iura res incorporales
. Iter actus = di passaggio. Altius non tollendi, aquae
⇒
haustus
. Servitù urbane res nec mancipi
.Servitù rustiche res
⇒ ⇒
mancipi
.L’estensione ai fondi provinciali è di età postclassica inizialmente era per i
⇒
fondi ex iure Quiritium
.
● successivamente nel diritto giustinianeo si istituirono le servitù personali servitù
⇒
comportava assoggettamento, di una res a una persona nelle servitù personali ⇒
usufrutto e uso.
● Costituzione : per la loro natura di diritti reali si costituivano con negozi ad effetti
reali :
○ mancipatio (
res mancipi = servitù rustiche), in iure cessio entrambe.
○ Pactio et stipulato patto accompagnato da stipulatio con oggetto il
⇒
contenuto di una servitù effetti reali venivano dal patto, poichè stipulatio ha
⇒
effetti puramento obbligatori.
○ Exceptio servitutis o deductio servitutis il proprietario di due fondi
⇒
nell’alienare un fondo mediamente mancipatio costituiva tra due fondi servitù
concordandolo con l’acquirente in forza di una lex mancipii (dopo si usò in
seno alla traditio).
○ Adiudicatio
: potere del giudice nei giudizi divisori,stabilire la servitù tra i due
fondi che con la divisione venivano affidati coeredi diversi.
○ Legato per vindicationem
, presupponeva che il legatario fosse proprietario di
un fondo + fondo servente fosse del testatore (e da costui si trasmettesse
all’erede o da altro legatario). NON si costituivano mediante traditio poichè
erano res incorporales non suscettibili di possesso, nemmeno per
⇒
usucapione.
○ Giustiniano estese alla servitù la longi temporis praescriptio vd evoluzione
possesso e res corporales/incorporales
.
● Estinzione : per confusione (fondi appartenevano allo stesso proprietario) , rinunzia,
remissio servitutis (
mediante in iure cessio,modellata questa sull’actio negatoria
servitutis) , non usus (mancato esercizio continuativo per due anni). Le servitù urbane
erano generalmente negative ( non facere del servente) in relazione al non usus s
i
⇒
parlò di usucapio libertatis = il proprietario del fondo servente, col suo
comportamento usucapisce la libertà del fondo liberandolo da servitù (2 anni). Con
giustiniano il non usus fu sostituito dalla longi temporis praescriptio
.
● Tutela giudiziaria : vindicatio servitutis
, successivamente detta azione confessoria.
Intentio nella formula adattava al tipo di servitù + legis actio sacramenti in rem
.
(
actio
in factum leggi bene libro anche in paragrafi precedenti costituzione).
Usufrutto : diritto reale limitato di godimento su cosa altrui .
Diritto soggettivo reale di usare e percepire i frutti di una cosa altrui senza alterarne la
destinazione economica . Il titolare è detto usufruttuario , il proprietario della cosa gravata,
nudo proprietario . Giustiniano servitù personale.
⇒
● Origini : come diritto autonomo nell’ambito dei matrimoni sine manu conservare
⇒
intatto ai figli il patrimonio della famiglia e assicurare al contempo alla propria vedova
un dignitoso sostentamento.Tutelato con vindicatio e classificato ius
.
● Cose mobili e immobili purchè inconsumabili e fruttifere res corporales
.
⇒
● I frutti diventavano dell’usufruttuario dal momento della percezione , acquisti dello
schiavo erano altresì suoi se provenivano dal suo esborso o dagli acquisti dello
schiavo.Erano dell’usufruttuario le spese di manutenzione.
● Cautio fructuaria
: a garanzia dell’adempimento per gli obblighi l’usufruttuario
prometteva la restituzione del bene + usare la cosa con criteri di correttezza .
Vindicatio usus fructus denegata al legatario se non avesse prima prestato la cautio
.
● Carattere personale inalienabile e intrasmissibile agli eredi, l’usufruttuario poteva
⇒
cederne l’esercizio.
● Costituzione : legato per vindicationem
. In iure cessio modellata sulla vindicatio
ususfructus (cessionario avrebbe affermato che gli sarebbero spettati i frutti, usarli e
percepirli) , adiudicatio azioni divisorie e deductio quando taluno nell’alienare
⇒ ⇒
(mediante mancipatio o iure cessio
) la cosa propria tratteneva l’usufrutto Deductio
⇒
usus fructus in seno alla mancipatio iure cessio e poi alla traditio
.
Pactio et stipulatio
fondi provinciali ed effetti iure honorario.NON si costituiva con traditio + no
⇒
usucapione perchè era res incorporales
.
Giustiniano estese la longi temporis
praescriptio.
● Estinzione : morte dell’usufruttuario + casi di capitis deminutio (minima, poi solo
massima e media con giustiniano)+ condizione risolutiva + termine finale + perimento
o trasformazione + rinunzia + non usus + consolidazione (usufruttuario ne diventava
proprietario o il proprietario acquistava l’usufrutto) (1 anno per i mobili, 2 per gli
immobili) al non usus si affiancò la lo
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