LE COSE
Res corporales
: le cose che si possono toccare,entità materiali.Solo le cose corporales
erano suscettibili di possesso .
Res incorporales
: le cose che non si possono toccare iura (posizioni giuridiche
⇒
soggettive o taluni diritti soggettivi), ius successionis, ius utendi fruendi
.
Non compare il diritto
di proprietà ancora in età classica era molto legato al possesso .
⇒
Cose in commercio : res humani iuris, che erano pubbliche o private .Le cose pubbliche
erano in commercio se il populus romano avesse ricavato reddito o utilità.Tutte le res
privatae erano in commercio.
Cose fuori commercio : res divini iuris
: res sacrae, res religiosae, res sanctae
.
Res mancipi
: il trasferimento di proprietà aveva luogo per rito solenne di mancipatio
.
Perdettero valore durante l’età postclassica a causa della scomparsa della mancipatio e
dalla in iure cessio
, andò acquistando importanza la distinzione tra beni mobili e immobili.
Fondi su suolo italico (sia terreni che edifici) ,gli schiavi,gli animali da tiro e da soma e le
servitù rustiche.
Res nec mancipi
: per il trasferimento di proprietà era sufficiente la traditio
.
Beni mobili : oggetti animati comunque amovibili (anche gli schiavi).
Beni immobili : suolo insieme a ciò che vi si inserisce stabilmente .
La distinzione beni mobili e immobili ebbe significato a proposito dell’usucapione e
★ della difesa del possesso + passaggio della proprietà nella legislazione imperiale.
Cose fungibili : è rappresentabile un tantundem c
orrispondente per peso e misura. Cose di
genere accento sulla sostituibilità e non sulla categoria.
⇒
Cose infungibili : in considerazione per se stesse , per la loro individualità cose di specie
⇒
= perfettamente individuate.
Cose consumabili o inconsumabili: un sola utilizzazione o uso continuato
Cose divisibili e cose indivisibili: siano suscettibili o no di essere materialmente senza perire
o deteriorarsi.
Cose semplici: costituivano un’unità naturale, composte: più cose semplici congiunte tra loro
artificialmente, collettive: più cose semplici non congiunte e considerate unitariamente.
I frutti: naturali, divenivano tali una volta separati dalla cosa madre , prima non avevano
considerazione giuridica autonoma. Erano frutti anche gli operae servorum
, frutti civili ⇒
corrispettivo di ciò che si ottiene lasciando una cosa in godimento.
I diritti reali : diritti soggettivi su una cosa e come tali a carattere assoluto erga omnes
,
⇒
opponibili a tutti i membri della collettività.I consociati sono obbligati a tenere un
comportamente negativo classificazione importante per il diritto romano (per le azioni in
⇒
rem o personam e negozi a effetti reali o obbligatori).Diritto di proprietà.I diritti reali erano
tipici.
● di godimento : attribuiscono su una cosa di cui un altro è proprietario facoltà di
godimento più meno limitate.
● di garanzia : soddisfare il proprio credito rivalendosi di una cosa altrui in caso di
inadempimento.
La proprietà
Un diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce una cosa che
ne è oggetto di una signoria reale. Godimento e disponibilità della cosa .
Riconosciuto a
prescindere dall’effettivo esercizio , il proprietario può essere anche possessore,può essere
proprietario tuttavia anche senza il possesso della cosa.
● Limitazioni : imposte dall’ordinamento giuridico legali .Limitazioni volontarie
⇒ ⇒
costituire diritti reali limitati sulla cosa quando questi si estinguono però le facoltà
⇒
del proprietario si ri espandono = elasticità è una caratteristica della proprietà.
● dominio quiritario, proprietà quiritiaria, proprietà civile + proprietà pretoria,
peregrina,provinciale. (vd par libro)
● Il dominium ex iure Quiritium
: il concetto di proprietà era prima espresso con il
termine dominium in termini di appartenenza, poi in termini di proprietas
.
Ius civile
⇒
solo i cittadini romani.Ne erano oggetto le res corporales
, sia mancipi sia nec
⇒
mancipi
,sia mobili sia immobili
.
I beni immobili però solo se res mancipi solo se
⇒
siti su suolo italico.
○ Ius utendi et abutendi re sua chi esercita il proprio diritto non lede nessuno.
⇒
Le XII Tavole stabilirono che tra gli aedes dovesse essere lasciato un ambitus
minima interferenza. Agri arcifinii = eccezione = fondi direttamente
⇒
confinanti, da età repubblicana, tuttavia si aveva cura di assicurare un
accesso indipendente.
○ Limitazioni legali : le possibilità reciproche di interferenza tra immobili di
proprietari diversi erano tuttavia possibili e alcune dovevano essere tollerate.
Actio pluviae arcendae, rimedi contro il danno temuto, operis novi
nuntiatio,interdictum quod vi aut clam.
○ Modi di acquisto : iuris civilis mancipatio,iure cessio, usucapio
; iuris
⇒
gentium traditio, occupazione,accessione,specificazione .
⇒
■ A titolo originario : prescindono da ogni relazione tra chi acquista ed il
precedente proprietario occupazione,accessione,
inaedificatio,
⇒
specificazione.
■ A titolo derivativo : l’acquisto dipende dalla tramissione che ne fa il
titolare, connessione tra chi trasmette e chi acquista rilevante lo
⇒
stato della cosa nessuno può trasmettere più di quanto ha
⇒ ⇒
mancipatio, in iure cessio,traditio.
■ Derivativo-costitutivi taluno diventa titolare di un diritto soggettivo
⇒
che si costituisce ex novo
, che ha radice espressa nel più ampio diritto
del soggetto che lo costituisce adiudicatio
⇒
■ A titolo particolare : acquisto di uno o più beni individuati o determinati.
■ A titolo universale : acquisto di beni o diritti non specificatamente
⇒
definiti.
● Proprietà privata immobiliare a Roma : le comunità preciviche non l’avevano
riconosciuta ager publicus = porzioni di territorio di proprietà dello Stato. Ad un
⇒
certo punto i terreni di ager publicus furono acquistati ex iure Quiritium
. Si procedeva
mediante limitatio
, un rito con connotazioni sacrali, che si compiva con l’intervento
del magistrato e di un agrimensore, stabilivano i confini. Limes spazio libero vicino
⇒
alla proprietà che non poteva essere acquistato per usucapione.
Occupazione : modo di acquisto a titolo originario, iuris gentium , della proprietà
quiritaria .
● Presa di posssesso di cose che non appartenevano nessuno res nullius
. Poteva
⇒
essere acquistato il dominio quiritario delle cose abbandonate purchè res nec
mancipi
.
● Il tesoro spettava dapprima al proprietario del fondo dove era stato rinvenuto,poi
Adriano disse che spettava anche per metà a chi l’aveva ritrovato.
Accessione : modo di acquisto della proprietà quiritaria iuris gentium a titolo
originario
● una cosa corporale subisce un incremento per l’aggiunta di un’altra che non
appartiene al proprietario .La cosa che subisce è principale , la cosa che si aggiunge
accessoria .
● Il proprietario della cosa principale giova della accessione .
● Originario prescinde dal consenso del dominus della cosa accessoria.
⇒
● Unione organica : caso di accessione.La cosa accessoria diventa tutt’uno con la
cosa principale semina,tinctura,ferruminatio.
⇒
● Incrementi fluviali estendere il dominio fino alla mediana del fiume, terra in mezzo
⇒
al fiume, riveraschi opposti.
● Inaedificatio
: costruzione di un edificio con materiale appartenente ad una
persona diversa dal proprietario del suolo . Superficie = tutto ciò che insisteva
stabilmente sul suolo .
Il proprietario del suolo diveniva proprietario dell’edificio,ma non
necessariamente dei materiali con cui esso era costruito.
○ Costruire sul terreno proprio con materiale altrui : il proprietario del suolo
acquistava l’edificio nel suo complesso ma non i materiali. Il diritto di proprietà
del proprietario dei materiali rimaneva quiescente avrebbe potuto
⇒
rivendicarli solo dopo la demolizione dell’edificio .Finchè durava la
costruzione, il dominus fundi non avrebbe potuto usucapire i materiali.Per il
proprietario dei materiali: actio de tigno iuncto (durante la costruzione + se i
materiali fossero stati rubati + penale), rei vindicatio (per la restituzione).
○ Costruzione sul terreno altrui con materiali propri : al costruttore non si
dava l’ actio de tigno iuncto
, e il proprietario dei materiali manteneva la
proprietà quiescente solo se l’ atto di costruzione fosse stato fatto in buona
fede , non sciente cioè dell’alienità del suolo.
Specificazione : acquisto della proprietà quiritaria a titolo originario ,iuris gentium,
trasformazione di cosa altrui sino a farne cosa che nel comune apprezzamento
appare nuova .
● proculiani: lo specificatore avrebbe acquistato la res nova
, sabiniani il contrario. Si
fece distinzione se la specificazione fosse reversibile oppure no: se era reversibile il
dominus materiae ne avrebbe mantenuto la proprietà , se non era reversibile lo
specificatore avrebbe acquistato la res nova
.
La mancipatio e la in iure cessio : modi di acquisto a titolo derivativo della
proprietà quiritaria, ius civile.
● non erano molto adeguate per gli atti traslativi perchè solo chi acquistava aveva ruolo
attivo.Successivamente dopo che si affermò la proprietà come diritto che prescinde
dal possesso , si considerò che l’acquisto del mancipio accipiens o del cessionario di
quel potere che fu detto d
ominium fosse subordinato all’esistenza dello stesso potere
rispettivamente del mancipiante o del cedente .
● Proprietà civile su res mancipi + passaggi di possesso su beni mobili,quando ne
erano oggetto beni immobili per il possesso si esigeva traditio
.
La traditio : iuris gentium , oggetto beni immobili e mobili e trasferiva comunque il
possesso, a titolo derivativo .Riguardava solo le res corporales sole suscettibili
⇒
di possesso.Quando ne erano oggetto le res nec mancipi trasferiva la proprietà.
● affinchè trasferisse la proprietà era necessario che a farla fosse il proprietario.
● Consegna : si realizzava mediante consegna .Poteva mancare la consegna
materiale traditio simbolyca, traditio longa manu ( indicazione dei confini), traditio
⇒
brevi manu
: l’acquirente teneva già la cosa che l’alienante gli trasmetteva.La
consegna era traditio in senso proprio solo se si trasferiva la cosa affinchè l’altra
parte ne acquistasse il possesso.
● Volontà : per il passaggio di possesso occorreva concorde volontà tra tradens e
accipiens
.
Per il passaggio di propr
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Diritto civile - le situazioni reali di godimento
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Istituzioni di diritto romano - diritti reali e possesso
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Diritto civile - le immissioni
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Analisi matematica 2 - i numeri reali e le potenze