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I diritti reali

I diritti reali sono dei diritti soggettivi, patrimoniali, assoluti. Reale deriva dal latino res che significa cosa, perciò hanno per oggetto le cose, più precisamente i beni materiali. Possono essere usufrutto, uso, abitazione e servitù.

La proprietà

Il diritto reale per eccellenza è la proprietà che può essere limitata da diritti reali minori ma non può essere sostituita; quando l'usufrutto e la servitù si estinguono, la proprietà si riespande grazie al principio di elasticità. I giuristi non hanno mai definito il significato di proprietà ma nel diritto romano era indicata come Dominius (proprietario che aveva potere su tutto e nominava l'erede); il termine Proprietas fu trovato solo nelle fonti tarde.

Come si acquista la proprietà?

A titolo derivativo

Ovvero derivano da altri proprietari.

  • Gaio dice: “È una specie di vendita fittizia e questo diritto è proprio dei cittadini romani.
  • I passaggi sono:
    • Impiego di non meno di 5 testimoni, cittadini romani e poveri;
    • Impiego di un uomo che tiene la bilancia detto Libripens.”
    • Acquisto solo delle Res Mancipi ovvero fondi, schiavi, animali per attività agricole.
    • Finto processo dove Gaio dice: “avviene così: davanti ad un magistrato (per esempio il pretore) colui a favore del quale si deve fare In Iure Cessio della casa, tenendo la cosa stessa dice così: “affermo che questo schiavo è mio secondo il diritto dei romani”. Dopo aver effettuato la Vindicatio il pretore interroga colui che aveva la proprietà e poi si potrebbe fare una Vindicatio Contraria ovvero se il proprietario tace, il pretore assegna la cosa a colui che ha effettuato la Vindicatio confermando il passaggio del bene”.
  • Infine c’è la consegna materiale della cosa (che quindi non può essere un diritto). Solo in epoca tarda sarà ammessa la Traditio Simbolico (ad esempio far acquistare la proprietà di una casa).

A titolo originario

Ce ne sono 3:

  • Occupazione: riguarda cose che non sono di nessuno o abbandonate quindi lasciate con intenzione; le cose di nessuno sono gli animali selvatici oggetto di caccia o pesca, animali non selvatici ma scappati di casa. Alcuni giuristi pensavano che l’animale dovesse essere solo ferito da chi lo aveva trovato; altri pensavano che dovesse essere anche impossessato. Solo con l’imperatore Adriano ci sarà una legge secondo il quale il tesoro trovato era per metà dello scopritore e per metà del proprietario del terreno dove era stato trovato. Poi con Costantino il tesoro andava metà lo scopritore e metà al fisco. In epoca tarda una costituzione stabilì che il tesoro andava per 3/4 allo scopritore e 1/4 al proprietario del fondo ovvero del terreno. Nel 390 una legge disse che il tesoro sarebbe dovuto andare tutto allo scopritore. Con Zenone si ha un ritorno delle parole di Adriano.
  • Accessione: la cosa principale attira nella sua orbita la cosa secondaria:
    • Da cosa Immobile a Immobile: sono incrementi fluviali ovvero apportati dalle correnti del fiume e possono essere:
      • Alluvione: se il fiume stacca i detriti dal terreno e li porta al terreno di un altro proprietario, quest’ultimo diventa proprietario di tutto.
      • Avulsione: c’è un incremento sensibile perché in questo caso sono state trasportate intere zolle di terreno che si attaccano al terreno sottostante; si dà però la possibilità al vecchio proprietario di rivendicare la sua zolla fino a che non cresce qualcosa sopra.
      • Isola nata nel fiume: se nasce un isolotto tra le due rive si traccia una linea mediana per vedere quale terreno vado un proprietario e quale all’altro.
      • Letto abbandonato nel fiume: si tracciano anche qui una mediana.
    • Da cosa Mobile a Immobile:
      • Seminato in un terreno altrui: se le sementi sono mie ma nascono sul tuo terreno, i frutti sono tuoi.
      • Aver fatto un capanno: se lo costruisco sul tuo terreno, è tuo.
    • Da cosa Mobile a Mobile:
      • Scrittura: se scrivo su una tavoletta che appartiene ad un altro, quella tavoletta è sua.
      • Pittura: per i Sabiniani il proprietario era il proprietario della tavola, per i Proculiani il proprietario era chi aveva dipinto quella tavola.
      • Saldatura, tintura e tessitura.
  • Specificazione: creare una specie attraverso il lavoro (Se lavoro l’uva, produco il vino); per i Sabiniani il proprietario è colui che possiede la materia prima, per i Proculi colui che ha eseguito il lavoro.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto romano pubblico e privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cuneo Paola Ombretta.
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