Corte costituzionale
La Corte Costituzionale è l’organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione. Essendo composta da giudici, deve garantire:
- Capacità tecnica, garantita dalle norme costituzionali che regolano i requisiti soggettivi dei giudici che devono essere scelti tra determinate categorie professionali, ovvero:
- Avvocati con 20 anni di anzianità e di servizio effettivo
- Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
- Professori ordinari universitari di materie giuridiche
- Imparzialità, garantita seguendo il meccanismo della separazione dei poteri, cioè affidando la nomina dei 15 giudici a tre diversi poteri:
- 5 giudici sono scelti dal Presidente della Repubblica
- 5 scelti dal Parlamento in seduta comune
- 5 giudici scelti dalle supreme Magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
Garanzie di neutralità della Corte costituzionale
Per assicurare la neutralità della Corte Costituzionale e dei giudici sono presenti varie garanzie:
- Immunità e improcedibilità, i giudici della Corte non sono sindacabili o perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati durante l’esercizio delle loro funzioni.
- Inamovibilità, i giudici costituzionali non possono essere rimossi o sospesi se non a seguito di una deliberazione della Corte stessa (e solo per la sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni). Decadono dalla carica se non esercitano per 6 mesi le loro funzioni.
- Trattamento economico, non può essere inferiore a quello del magistrato ordinario. Inoltre alla scadenza del mandato è garantito il loro reinserimento nelle precedenti attività professionali.
- Autonomia finanziaria, la Corte Costituzionale amministra un proprio bilancio e ha un proprio regolamento contabile.
- Autodichia, la Corte gode di competenza esclusiva per giudicare i ricorsi in materia di impiego dei propri dipendenti.
I giudici durano in carica 9 anni e il loro rinnovo è graduale, ovvero non scadono tutti insieme ma uno alla volta. Il periodo del loro mandato inizia a decorrere dal giorno del giuramento.
NB: la Corte può funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri, è richiesto però un quorum di 11 giudici. Ai giudici non può essere applicato il regime della prorogatio, quindi alla scadenza del mandato, il giudice cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni. C’è solo un’eccezione, ovvero nel caso in cui vi sono in corso procedimenti penali per cui i giudici, anche se è sopravvenuta la scadenza, del mandato saranno prorogati per occuparsi esclusivamente di questi giudizi.
Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dagli altri giudici. Egli dirige l’amministrazione degli uffici della Corte, fissa il ruolo delle udienze e svolge la tradizionale conferenza stampa di fine anno che traccia un bilancio dell’attività della Corte.
Tipi di decisioni della Corte costituzionale
- Sentenze, con le quali definiscono il giudizio, è l’atto con cui il giudice chiude il processo. Devono essere motivate e le decisioni della Corte hanno la caratteristica di NON poter essere impugnate.
- Ordinanze, strumenti che non esauriscono il giudizio ma servono per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo (es. con l’ordinanza si assumono provvedimenti cautelari).
Compiti della Corte costituzionale
I compiti che deve svolgere la Corte Costituzionale sono essenzialmente quattro:
- Giudicare la legittimità costituzionale delle leggi
- Giudicare l’ammissibilità del referendum
- Risolvere i conflitti di attribuzione
- Giudicare il PDR messo in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione
Giudicare la legittimità costituzionale delle leggi
La sua funzione principale è la prima, ovvero giudicare la legittimità costituzionale degli atti avente forza di legge e leggi costituzionali (sono invece escluse le fonti-fatto, i regolamenti esecutivi e i provvedimenti amministrativi). Il giudizio di legittimità può riguardare:
- Vizi formali, che attengono al procedimento di formazione dell’atto, quindi colpiscono quelli formati da un procedimento non conforme a quello stabilito dalla legge.
- Vizi materiali, attengono invece al contenuto dell’atto, quindi colpiscono le singole disposizioni.
Il giudizio di legittimità costituzionale può essere richiesto:
In via incidentale
Quando la questione di illegittimità sorge durante il corso di un normale processo. È un giudizio indisponibile in quanto il giudice, se ci sono i presupposti, è tenuto a sollevare la questione e le parti non possono opporsi. Il giudice deve poi valutare se sussistono i presupposti necessari, ovvero:
- Rilevanza della questione, la norma in oggetto deve essere indispensabile per risolvere il giudizio.
- Che non sia manifestamente infondata
Nel caso in cui questi presupposti non ci siano, il giudice (chiamato giudice a quo) respinge l’istanza con un’ordinanza motivata, se invece ritiene che i presupposti sussistano emetterà un’ordinanza di rinvio che va a sospendere il giudizio principale e introduce quello costituzionale. Questa ordinanza una volta arrivata alla Corte Costituzionale, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale così da avvertire gli operatori giudiziari ad essere cauti nell’applicare la legge in questione.
In via principale
Il giudizio di legittimità può anche essere promosso dallo Stato contro leggi regionali (o viceversa). È un giudizio disponibile in quanto i soggetti legittimati non sono tenuti a sollevare la questione. Può essere promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge statale o regionale e:
- Per lo Stato può essere proposto dal Consiglio dei ministri o da un ministro delegato
- Per la Regione può essere proposto dal Presidente della Giunta
Il giudizio viene proposto quando Stato o Regione ritengono che ci sia stata un’invasione nella propria sfera di competenza. Considerata la particolare urgenza del giudizio, la Corte Costituzionale fissa l’udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Sentenze della Corte costituzionale
Le sentenze della Corte NON sono impugnabili. Ci sono tre tipi di sentenze:
- Sentenza di inammissibilità, quando mancano i presupposti per procedere ad un giudizio (ad esempio l’atto impugnato non rientra tra quelli indicati dall’articolo 164; quando la questione è stata sollevata da un soggetto non qualificabile come giudice; quando non c’è un’adeguata motivazione del giudice a quo sulla rilevanza della legge, ecc.).
- Sentenza di rigetto, con la quale la Corte dichiara “non fondata” la questione. La Corte, con questa sentenza non va a dichiarare che la legge impugnata è legittima, ma semplicemente respinge la questione sollevata dal giudice a quo. Per questo ha effetti inter partes, in quanto non preclude tutti i giudici, ma solo quello che ha sollevato la questione. Non potrà quindi riproporla nello stesso stato e grado dello stesso giudizio.
- Sentenza di accoglimento, con la quale la Corte dichiara l’illegittimità dell’atto impugnato. In questo caso opera erga omnes, in quanto determina l’annullamento, l’eliminazione della norma dichiarata incostituzionale. La norma cessa quindi di avere efficacia dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza. Ciò ha effetto retroattivo, quindi anche ai rapporti passati pendenti (cioè non ancora esauriti), sono esclusi invece i rapporti chiusi.
Poi ci sono le sentenze manipolative, riconducibili alla categoria delle decisioni di accorgimento, con le quali la Corte afferma una modificazione o integrazione delle disposizioni in oggetto. Queste si dividono poi in:
- Sentenze additive, quelle nelle quali la Corte dichiara l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede un qualcosa.
- Sentenze sostitutive, la Corte dichiara l’illegittimità di una disposizione nella parte in cui prevede x invece di y.