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SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE. NOZIONE E PARIFICAZIONE DEI
MERCATI REGOLAMENTATI
Prima del recepimento della prima direttiva MIFID, sistemi multilaterali di negoziazione
sistematici trovavano una disciplina unitaria nella versione dell’art 78 t.u.f. che, disciplinava
78
gli scambi organizzati di strumenti finanziari (SSO), comprendendovi indistintamente
operatori che incrociavano scambi su base multilaterale e bilaterale.
Con il recepimento della MIFID I, il carattere multilaterale dell’attività di scambio diventa
discriminante nel ricondurre l’attività stessa a quella di gestione di un sistema multilaterale
o di internalizzatore sistematico.
I mercati regolamentati sono mercati soggetti ad autorizzazione, a specifica disciplina di
vigilanza.
La gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione è la gestione di sistemi che
consentono l'incontro al loro interno, e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo
a contratti.
La constatazione della identità di funzione economica svolta dai mercati regolamentati e
dai sistemi multilaterali di negoziazione è alla base della sovrapponibilità delle loro
definizioni (mercati regolamentati = sistemi multilaterali di scambio), sia nella
disciplina comunitaria che in quella interna, residuando nella nozione di trading venues
(rappresenta la sede degli scambi) solo marginali differenze che appaiono non così
decisive, tanto da poter considerare le due tipologie coincidenti.
Si parla di sistemi multilaterali in entrambi i casi, laddove la “multilateralità” è da
contrapporre, non alla unilateralità (altrimenti non vi sarebbe scambio), quanto alla
“bilateralità” propria dell’attività di “internalizzatore sistematico”.
La multilateralità va intesa nel senso che il gestore non è “controparte”, e dunque non
assume posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti alla negoziazione, contrariamente
all’internalizzatore sistematico, che necessariamente negozia per conto proprio,
impegnando proprie posizioni, anche quando viene ad incrociare ordini di segno opposto
alla clientela.
Se identica è la struttura, allora identica è anche la funzione dei mercati regolamentati e
dei sistemi multilaterali di negoziazione, essendo entrambi volti a “consentire l’incontro di
interessi multipli di acquisto e vendita di terzi”.
La circostanza che di “interessi multipli” (e che non ci sia quindi un venditore o un
acquirente unico) ribadisce sotto il profilo oggettivo il requisito di “multilateralità soggettiva”
proprio di entrambe le sedi di esecuzione.
Analoghe sono le modalità di funzionamento delle due sedi di esecuzione, dovendo
l’incontro degli interessi di vendita avvenire in entrambi i casi “all’interno del sistema ed in
base a regole non discrezionali”.
Oggetto degli interessi multipli di vendita e acquisto, devono poi essere, in entrambi i casi i
“strumenti finanziari”. Sul punto bisogna ricordare che, se gli “strumenti finanziari”
costituiscono un settore piccolo della grande categoria dei “prodotti finanziari”, già con il
recepimento della prima direttiva MIFID ne è stata estesa la nozione sino a ricomprendere
strumenti derivati per il trasferimento del credito, nonché derivati su variabili climatiche,
tariffe di trasporto e tassi d’inflazione.
Il mercato regolamentato deve essere “autorizzato” e deve “funzionare regolarmente”, ma
gli strumenti finanziari (inteso come sistema multilaterale di scambi) in esso trattati
devono essere “ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato
stesso”.
Le divergenze tra mercato regolamentato e strumenti finanziari assumono valore
nominalistico:
In primo luogo, va rilevato che se, per un verso, anche la gestione di sistemi multilaterali di
scambio non può prescindersi da un provvedimento autorizzativo trattandosi di servizi di
investimento, per altro, chiarisce che l’autorizzazione investe non solo il soggetto gestore,
ma anche il sistema multilaterale nel suo concreto atteggiarsi. 79
In secondo luogo, anche per i sistemi multilaterali di scambi, non si può dubitare che la
“regolarità” del loro funzionamento sia un requisito imprescindibile, laddove questa sia
intesa come conformità a regole e procedure; se non altro, perché la CONSOB individua
con regolamento i requisiti minimi di finanziamento e tra questi vi è anche la
predisposizione ed il mantenimento di procedure efficaci per controllare l’ottemperanza
alle regole da parte degli utenti del sistema e di misure per favorire il regolamento
efficiente delle operazioni concluse.
In terzo luogo,la disciplina relativa ai sistemi multilaterali di negoziazione se, come i
mercati regolamentati, riserva al legislatore il ruolo di “vigilante di prima istanza” sul
corretto funzionamento del sistema, se ne differenzia in quanto ha meno poteri di controllo
dell’autorità pubblica.
Infine la differenza sostanziale: sui mercati regolamentati, gli strumenti finanziari su di essi
trattati devono essere “ammessi conformemente alle regole di funzionamento degli stessi”.
Infatti è ovvio, poiché i strumenti finanziari devono essere ammessi per forza alle regole
che governano i sistemi stessi.
La differenza più rilevante tra le due tipologie di trading venues è quella relativa al
particolare “status” degli strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, al
quale si ricollega l’applicazione di discipline speciali ed il compito dei gestori di verificare
che gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni rispettino gli obblighi che incombano
loro in materia di informativa, obbligo che non è previsto, invece, per i gestori di sistemi
multilaterali di scambio.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MTF
All’organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione, il Testo Unico dedica un’unica
disposizione che affida alla CONSOB, la potestà regolamentare di individuare i requisiti
minimi di funzionamento e degli obblighi dei gestori, disciplinando i poteri di vigilanza
spettanti a questa autorità.
Con riguardo alla “struttura”, la normativa chiarisce che sia i mercati regolamentati, sia gli
MTF come sistemi di negoziazione (-Multilateral Trading Facilities- sistemi di
contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati
presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa), possono
essere costituiti da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione, non essendo
obbligatorio che il sistema gestisca direttamente un apparato tecnico per il confronto degli
ordini.
Tuttavia, qualora il gestore esternalizzi (porto fuori dall’impresa alcune attività che posso
fare all’interno) attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, il
regolamento prevede che il gestore stesso mantenga la responsabilità delle attività
esternalizzate e debba conservare un potere di controllo sulle stesse, anche attraverso la
predisposizione di una specifica funzione a ciò incaricata.
Con riguardo poi alle “regole e procedure” che sono oggetto di autorizzazione dalla
CONSOB e vengono a costituire il “regolamento del MTF”, si dispone che ogni sistema
multilaterale debba predisporre di:
- regole e procedure trasparenti e non discrezionali, atte a garantire un processo di
negoziazione equo, e con criteri obiettivi per un’esecuzione efficace degli ordini;
- regole trasparenti concernenti i criteri per la selezione degli strumenti finanziari che
possono essere negoziati nell’ambito dei propri sistemi;
- regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso al sistema in
conformità di quanto previsto dal Testo Unico;
- dispositivi e procedure efficaci per controllare l’osservanza alle proprie regole da parte
degli utenti; 80
- misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse
nell’ambito del sistema multilaterale di negoziazione.
Al di là dei requisiti di “trasparenza”, “non discrezionalità”, “efficacia” ed “efficienza”, la
normativa non impone particolari obblighi nella formulazione di tali regole, se non in tema
di esternalizzazione di funzioni, lasciando così al gestore del sistema ampi margini
organizzativi.
Il compito del gestore del sistema non è solo di “predisporre regole e procedure”, ma
anche quello di svolgere tutte le attività materiali necessarie per il corretto funzionamento
del sistema; e di preciso:
• accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli
utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto della natura degli
utenti e delle tipologie di strumenti negoziati;
• informare gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento
delle operazioni effettuate nel sistema;
• eseguire prontamente qualsiasi istruzione della CONSOB riguardo alla sospensione di
strumenti finanziari dalla negoziazione
• controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell’ambito dei propri sistemi per
identificare le infrazioni alle regole o abusi di mercato.
Per gli MTF valgono le stesse regole di trasparenza pre e post trading che
governano i mercati regolamentati; la struttura multilaterale dell’attività e la
riconducibilità della stessa ad una vera e propria funzione mediativa, sono alla base
dell’esclusione dall’applicazione al gestore delle regole di condotta sulla prestazione dei
servizi d’investimento.
Ciò è contrario a quanto previsto per gli internalizzatori sistematici, per i quali si cumulano
l’applicazione delle regole in questione a quelle specifiche per loro previste in tema di
trasparenza pre e post trading.
LA VIGILANZA
La disciplina relativa ai sistemi multilaterali di negoziazione se, come i mercati
regolamentati, riserva al legislatore il ruolo di “vigilante di prima istanza” sul corretto
funzionamento del sistema, se ne differenzia in quanto ha meno poteri di controllo
dell’autorità pubblica.
Nello specifico, in sede di rilascio dell’autorizzazione, la disciplina relativa ai sistemi
multilaterali di negoziazione contempla solo poteri informativi dell’autorità (e connessi
obblighi informativi del gestore) non essendo rinvenibile nessuna menzione di poteri
d’intervento, a meno di non ritenere che, essendo il gestore autorizz