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MODULO 3: DATORE DI LAVORO OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Avv. Carlo Cavallo
Nel sistema attuale normativo si è affermato con maggiore importanza un diritto del lavoratore a vedere tutelata la
salute e la sicurezza sul luogo lavoro. Coloro che sono al vertice dell’azienda sono ritenuti per legge titolari di garanzia
della sicurezza dei lavoratori sul lavoro. Perché rispondono i vertici aziendali? Perché sono titolari di una posizione di
garanzia, fondata sull’art.40 comma secondo in base al quale colui che ha il dovere di porre in essere un
comportamento e non lo pone viene punito. I soggetti titolari della posizione di garanzia hanno un obbligo giuridico di
attivarsi per proteggere la salute del lavoratore. Es: poliziotto che non interviene quando avviene una rapina. Il datore
di lavoro hanno il dovere di porre in essere determinate condotte specificate dalla legge in forza di queste, se non si
attivano per garantire la sicurezza, e si verifica un evento lesivo rispondono perché hanno violato questo obbligo
giuridico. L’obbligo è sancito da norma di legge e da questa nasce la posizione di garanzia, riferita ad un determinato
soggetto.
Quali omissioni sono punibili?
• Situazione di pericolo
• Posizione di garanzia (dell’obbligato)
• Omissione
• Evento naturalistico (morte o lesioni)
• Nesso di causalità (tra omissione ed evento): datore di lavoro che non fornisce il casco agli operai di un
cantiere edile
Da dove nasce la posizione di garanzia? Ha sempre un fondamento legale, nasce nella legge. Fonti delle posizioni di
garanzia sono:
• La legge (penale o extrapenale)
• Il contratto o l’assunzione volontaria unilaterale
• Situazioni di fatto da cui scaturisca la necessità, per taluno (garante) di proteggere da determinate fonti di
rischio i beni giuridici facenti capo ad un altro soggetto (garantito)
Il datore di lavoro è il soggetto sul quale incombono i compiti e le responsabilità della salute e della sicurezza sul
lavoro. La prima norma che fonda un dovere per il datore di lavoro di preoccuparsi la troviamo nell’articolo 2087 del
cod.civ.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”. È colui che esercita l’attività sul quale incombe il dovere di sicurezza; il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo di organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Vi sono varie situazioni in cui possiamo identificare il datore di lavoro:
• Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
• Responsabile dell’impresa
• Responsabile dell’unità produttiva
Principio di effettività: “gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici”. In materia prevenzionistica il datore di lavoro va identificato sia in colui che ha firmato il contratto (colui che
risulta parte in senso formale del contratto di lavoro) sia in colui che di fatto assume i poteri tipici della figura
datoriale. Se così stanno le cose, come si fa a individuare i veri titolari della posizione di garanzia? Se non è specificato,
degli eventuali eventi lesivi, risponde l’intero consiglio di amministrazione; nella pratica, spesso, al fine di evitare che
l’intero consiglio abbia la funzione di garanzia, si ricorre alla delega di funzioni.
Di fronte alla posizione di garanzia che grava sull’organo di verifica in materia di sicurezza sul lavoro è possibile
trasferire gli effetti penali tramite delega di funzione che individua un soggetto responsabile. È un meccanismo che
non toglie ogni responsabilità al delegante perché il vertice mantiene un dovere di controllo e una responsabilità delle
scelte strategiche che va al di là delle semplici norme sulla sicurezza del lavoro.
Nelle società per azioni la gestione imprenditoriale spetta agli amministratori, che sono quindi i responsabili. Nella
società in accomandita i soci sono di diritto amministratori, vale quindi lo stesso discorso fatto per le S.p.a.
Per raggiungere gli standard qualitativi richiesti gli imprenditori hanno trasferito doveri e poteri decisionali in termini
di sicurezza e salute sul lavoro ad un soggetto dotandolo di autonomia di spesa oltre che di capacità decisionale. Tutte
le volte che esistevano atti di conferimento a soggetti qualificato obbligati: delega di funzioni. La delega di funzioni è
stata codificata ed ha preso una serie di caratteristiche che nel corso degli anni. Il dator di lavoro può traslare la
responsabilità penale ad un soggetto diverso purché sia dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.
Strumento fondamentale che consente di trasferire poteri e funzioni spettanti ai vertici e consente di adempiere
attraverso l’attività di un solo soggetto per gli obiettivi della normativa sulla sicurezza. È un atto di attribuzione di
funzioni e poteri tipici del datore di lavoro. Atto attraverso il quale è costituita in capo al delegato una posizione
garanzia, che si trasla dal datore di lavoro al delegato. Si ha un effetto importantissimo: avere una traslazione dal
datore al delegato della responsabilità penale che quindi ricade sul delegato a condizioni determinate. Alcuni
adempimenti tipici del datore di lavoro non possono mai essere oggetto di delegazione, due in particolare: la
valutazione dei rischi ed elaborazione del documento (deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi,
nella sostanza si tratta di esaminare aree di attività dell’azienda e verificare quali siano i rischi in ogni area,
strutturando in seguito misure di prevenzione; spesso i datori di lavoro si affidano a dei professionisti che in seguito
sottoscrivono, quando questa è fatta da un soggetto diverso viene comunque considerata del datore di lavoro e non
può essere oggetto di delega); designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione figura prevista dal
decreto legislativo che possiamo riassumere come il braccio destro del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, tecnico che si occupa di ciò che serve, non ha delega e non esercita poteri). La delega di funzioni è un
documento scritto delineato dall’art. 16 del decreto, dal punto di vista oggettivo deve essere giustificato in base alle
reali esigenze dell’organizzazione dell’impresa, la delega deve essere un atto di trasferimento strutturale e non
occasionale, devono essere trasferiti al delegato i poteri decisionali e di spesa (se nel testo non troviamo il
trasferimento di queste capacità e l’autonomia di spesa ciò non è valido), la delega deve essere espressa e puntuale
oltreché scritta, va oltretutto resa pubblica. Deve essere conferita in conformità alle norme interne dell’azienda
(coerente con la normativa dell’organizzazione).
Il legislatore ha previsto una sub-delega dei poteri con specifici e precisi elementi: alle medesime condizione della
delega (pubblicità e forma scritta), intesa con il datore di lavoro e comunque permane l’obbligo di controllo da parte
del delegato al sub-delegato, si può fare una volta sola. Requisiti dal punto di vista oggettivo: deve essere accettata dal
delegato, il soggetto preposto deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato, il delegante non
deve ingerirsi nelle scelte operate dal delegato, non devono essersi verificate richieste di intervento da parte del
delegato, non devono essersi verificate richieste di intervento da parte del delegato, il delegante deve costantemente
verificare la diligenza del delegato e la permanenza dell’idoneità di quest’ultimo per lo svolgimento del compito
affidato. Non esclude un obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (art. 16
comma 3), l’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo (di
un modello organizzativo: ha per oggetto i reati in materia di lavoro, se vi è un soggetto che si occupa della sicurezza si
ritiene che il datore di lavoro abbia già fatto tutto ciò che poteva fare per garantire il rispetto del corretto esercizio
delle funzioni delegate).
Conseguenza di deleghe non efficace: la responsabilità penale permane in capo al delegante e coinvolge anche il
delegato in funzione.
Conseguenza di deleghe efficaci: assoluzione del datore di lavoro delegante per non aver commesso il fatto.
20/04/2017
Ripasso: i tre modelli, quello tradizionale migliorato, quello monistico e dualistico introdotti ex novo dal 2004; nella prima lezione
abbiamo parlato del controllo dei gruppi societari. Modello tradizionale: diritto e dovere di agire informati, collegio sindacale, diritti
e doveri del collegio sindacale e come sono cambiati. Requisiti oggettivi e soggettivi del collegio sindacale (inabilitato, fallito,
indipendenza dei sindaci).
Il sistema dualistico
Tre organi fondamentali nel sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il revisore. Modello
poco usato (meno del 5% delle aziende italiane), insuccesso palpabile fino a quando non si armonizzerà un modello di
governance simile. Per quale ragione quello tradizionale resiste? È conosciuto, i professionisti e i colleghi lo
preferiscono perché ha il collegio sindacale composto da più membri, il modello duale è adatto a pubblic company ma
è molto complesso.
Organo amministratori dopo l’assemblea nel modello tradizionale è il CdA, anche nel monistico (dentro abbiamo il
comitato sul controllo della gestione), nel dualistico abbiamo il consiglio di gestione ma è la stessa cosa. Fa le stesse
identiche cose del CdA nel modello tradizionale.
Enormi differenze stanno nel consiglio di sorveglianza: si voleva imitare i tedeschi. Solo loro lo applicano ampiamente,
un po’ i francesi. Abbiamo questo organo stranissimo, è anche un organo gestorio per attività strategiche, questo
consiglio si frappone tra l’assemblea degli azionisti e il consiglio di gestione. In mezzo perché viene eletto
dall’assemblea dei soci. Questo organo interno nomina gli amministratori, approva il bilancio, esercita le funzioni del
collegio sindacale, promuove l’azione di responsabilità nei confronti del consiglio di gestione.
Gli amministratori non gradiscono di essere nominati da un consiglio composto perlopiù di tecnici, non sono contenti
che la